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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 02/10/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 553/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco - presidente –
dott.ssa Federica Abiuso - giudice relatore -
dott. Nicola Del Vecchio - giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa n. 553/2024 R.G. promossa da
, (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
RO DO, elettivamente domiciliata come in atti,
parte ricorrente nei confronti di
, (c.f. ), rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._2 avv.ti Gabriella de Strobel e Damiana Stocco del Foro di Rovigo, elettivamente domiciliati come in atti, parte resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI delle parti: “pronunciare la separazione personale dei coniugi con sentenza non definitiva”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.4.2024 ha chiesto di pronunciare la Parte_1 separazione personale dal marito allegando di avere contratto Controparte_1 matrimonio civile in data 30.8.2013 in Lendinara (RO), atto trascritto presso il Comune di Lendinara al n. 11 parte 1 serie, Ufficio 1.
La ricorrente ha allegato a motivo della propria domanda, il progressivo deteriorarsi del rapporto coniugale successivamente alla nascita del figlio della coppia oltre all'allontanamento affettivo del coniuge, specificando che, nonostante i tentativi di ricomposizione della crisi familiare posti in atto dai coniugi anche per il tramite di terzi professionisti, la convivenza è cessata ad aprile 2024, con il trasferimento del CP_1 in altro immobile.
La ha chiesto, nell'ordine, l'addebito della separazione al marito, un Parte_1 contributo al proprio mantenimento di euro 2.500,00 mensili, un assegno di mantenimento per il figlio di euro 1.500,00 mensili, l'affidamento congiunto del Per_1 minore, con collocazione presso la madre, la compartecipazione del alle CP_1 spese straordinarie nella misura dell'80% del totale, l'attribuzione a sé dell'intero ammontare dell'assegno unico universale.
Con decreto del 9.4.2025 il presidente ha designato il giudice delegato, dato gli avvisi previsti dall'art. 473 bis 14 cpc e disposto la trasmissione degli atti al PM.
Con proprio decreto dell'11.4.2025 il giudice, fissata l'udienza di comparizione dei coniugi al 24.9.2024, ha dato disposizioni per la notifica del ricorso e dei pedissequi decreti e per il deposito della prova del perfezionamento della notifica.
Il si è costituito in giudizio e, pur aderendo alla domanda avente ad oggetto la CP_1 separazione personale dei coniugi, ha contestato radicalmente la ricostruzione fattuale pag. 2/4 offerta nell'atto introduttivo. Egli ha addebitato alla moglie la causa della crisi coniugale, imputandole comportamenti contrari agli obblighi di lealtà, di collaborazione e di reciproco rispetto, tali da giustificare la formulazione in via riconvenzionale della domanda di addebito della separazione alla moglie.
Il ha allegato di essere stato marginalizzato dalla coniuge, di essere stato CP_1 sottoposto a continue prevaricazioni e denigrazioni da parte della stessa, di essere stato esautorato dalla partecipazione alle scelte di vita del figlio.
Il resistente ha concluso aderendo alla istanza di affidamento condiviso del minore e chiedendo un ampio diritto di visita in proprio favore. In relazione alle condizioni di contenuto economico, il ha chiesto determinarsi in euro 500,00 mensili CP_1
l'importo della propria contribuzione al mantenimento del figlio e nel 50% la compartecipazione pro quota alle spese straordinarie da effettuarsi nell'interesse del medesimo, opponendosi al riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della moglie.
In data 8.1.2025, presenti i coniugi, il giudice delegato ha svolto con esito negativo il tentativo di conciliazione e, preso atto delle dichiarazioni delle parti, ha formulato una proposta conciliativa, accettata dal solo resistente.
Con ordinanza del 10.3.2025 il giudice ha quindi emesso i provvedimenti provvisori ed urgenti e fissato nuova udienza per l'esame della documentazione reddituale integrativa richiesta alle parti con l'ordinanza medesima.
All'udienza dell'1.10.2025, il procuratore della parte resistente ha chiesto la pronuncia della separazione dei coniugi mediante sentenza non definitiva, ed il giudice, con ordinanza di pari data, ha rimesso la causa al collegio per la decisione sulla pronuncia di separazione.
Ritiene il tribunale che la domanda volta alla dichiarazione della separazione personale dei coniugi sia meritevole di accoglimento, atteso che dai documenti prodotti e dalle dichiarazioni rese dalle parti emerge con chiarezza l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale, peraltro già cessata, essendo irrimediabilmente venuta meno l'unione materiale e spirituale fra i coniugi.
Conseguentemente, in accoglimento della concorde richiesta delle parti, deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi ex art. 151 c.c. pag. 3/4 Con separata ordinanza, occorre disporre la rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato, per la prosecuzione del procedimento ai fini della definizione delle ulteriori domande.
p.q.m.
non definitivamente decidendo nella causa n. 553/2024 R.G. promossa da Parte_1 nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Ministero,
[...] Controparte_1
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 uniti in matrimonio in data 30.8.2013 in Lendinara (RO), atto trascritto presso il
Comune di Lendinara al n. 11 parte 1 serie, Ufficio 1.
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di rito;
DISPONE con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato.
SPESE al definitivo.
Così deciso in Rovigo, nella Camera di Consiglio tenutasi in data 1.10.2025 il Presidente
Dott.ssa Paola Di Francesco
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Federica Abiuso
pag. 4/4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco - presidente –
dott.ssa Federica Abiuso - giudice relatore -
dott. Nicola Del Vecchio - giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa n. 553/2024 R.G. promossa da
, (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
RO DO, elettivamente domiciliata come in atti,
parte ricorrente nei confronti di
, (c.f. ), rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._2 avv.ti Gabriella de Strobel e Damiana Stocco del Foro di Rovigo, elettivamente domiciliati come in atti, parte resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI delle parti: “pronunciare la separazione personale dei coniugi con sentenza non definitiva”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.4.2024 ha chiesto di pronunciare la Parte_1 separazione personale dal marito allegando di avere contratto Controparte_1 matrimonio civile in data 30.8.2013 in Lendinara (RO), atto trascritto presso il Comune di Lendinara al n. 11 parte 1 serie, Ufficio 1.
La ricorrente ha allegato a motivo della propria domanda, il progressivo deteriorarsi del rapporto coniugale successivamente alla nascita del figlio della coppia oltre all'allontanamento affettivo del coniuge, specificando che, nonostante i tentativi di ricomposizione della crisi familiare posti in atto dai coniugi anche per il tramite di terzi professionisti, la convivenza è cessata ad aprile 2024, con il trasferimento del CP_1 in altro immobile.
La ha chiesto, nell'ordine, l'addebito della separazione al marito, un Parte_1 contributo al proprio mantenimento di euro 2.500,00 mensili, un assegno di mantenimento per il figlio di euro 1.500,00 mensili, l'affidamento congiunto del Per_1 minore, con collocazione presso la madre, la compartecipazione del alle CP_1 spese straordinarie nella misura dell'80% del totale, l'attribuzione a sé dell'intero ammontare dell'assegno unico universale.
Con decreto del 9.4.2025 il presidente ha designato il giudice delegato, dato gli avvisi previsti dall'art. 473 bis 14 cpc e disposto la trasmissione degli atti al PM.
Con proprio decreto dell'11.4.2025 il giudice, fissata l'udienza di comparizione dei coniugi al 24.9.2024, ha dato disposizioni per la notifica del ricorso e dei pedissequi decreti e per il deposito della prova del perfezionamento della notifica.
Il si è costituito in giudizio e, pur aderendo alla domanda avente ad oggetto la CP_1 separazione personale dei coniugi, ha contestato radicalmente la ricostruzione fattuale pag. 2/4 offerta nell'atto introduttivo. Egli ha addebitato alla moglie la causa della crisi coniugale, imputandole comportamenti contrari agli obblighi di lealtà, di collaborazione e di reciproco rispetto, tali da giustificare la formulazione in via riconvenzionale della domanda di addebito della separazione alla moglie.
Il ha allegato di essere stato marginalizzato dalla coniuge, di essere stato CP_1 sottoposto a continue prevaricazioni e denigrazioni da parte della stessa, di essere stato esautorato dalla partecipazione alle scelte di vita del figlio.
Il resistente ha concluso aderendo alla istanza di affidamento condiviso del minore e chiedendo un ampio diritto di visita in proprio favore. In relazione alle condizioni di contenuto economico, il ha chiesto determinarsi in euro 500,00 mensili CP_1
l'importo della propria contribuzione al mantenimento del figlio e nel 50% la compartecipazione pro quota alle spese straordinarie da effettuarsi nell'interesse del medesimo, opponendosi al riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della moglie.
In data 8.1.2025, presenti i coniugi, il giudice delegato ha svolto con esito negativo il tentativo di conciliazione e, preso atto delle dichiarazioni delle parti, ha formulato una proposta conciliativa, accettata dal solo resistente.
Con ordinanza del 10.3.2025 il giudice ha quindi emesso i provvedimenti provvisori ed urgenti e fissato nuova udienza per l'esame della documentazione reddituale integrativa richiesta alle parti con l'ordinanza medesima.
All'udienza dell'1.10.2025, il procuratore della parte resistente ha chiesto la pronuncia della separazione dei coniugi mediante sentenza non definitiva, ed il giudice, con ordinanza di pari data, ha rimesso la causa al collegio per la decisione sulla pronuncia di separazione.
Ritiene il tribunale che la domanda volta alla dichiarazione della separazione personale dei coniugi sia meritevole di accoglimento, atteso che dai documenti prodotti e dalle dichiarazioni rese dalle parti emerge con chiarezza l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale, peraltro già cessata, essendo irrimediabilmente venuta meno l'unione materiale e spirituale fra i coniugi.
Conseguentemente, in accoglimento della concorde richiesta delle parti, deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi ex art. 151 c.c. pag. 3/4 Con separata ordinanza, occorre disporre la rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato, per la prosecuzione del procedimento ai fini della definizione delle ulteriori domande.
p.q.m.
non definitivamente decidendo nella causa n. 553/2024 R.G. promossa da Parte_1 nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Ministero,
[...] Controparte_1
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 uniti in matrimonio in data 30.8.2013 in Lendinara (RO), atto trascritto presso il
Comune di Lendinara al n. 11 parte 1 serie, Ufficio 1.
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di rito;
DISPONE con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato.
SPESE al definitivo.
Così deciso in Rovigo, nella Camera di Consiglio tenutasi in data 1.10.2025 il Presidente
Dott.ssa Paola Di Francesco
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Federica Abiuso
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