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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. III, sentenza 23/01/2026, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 122/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 3, riunita in udienza il 10/09/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ALICATA GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2117/2023 depositato il 09/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720180003932064000 BOLLO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come infra specificate nello svolgimento del processo
Resistente/Appellato: contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a mezzo pec l'8.4.2023 all'Agenzia delle Entrate Riscossione e successivamente depositato presso questa Corte l'11.8.2023, la signora Ricorrente_1 nata a [...] il [...] ed ivi residente nella Indirizzo_1, C.F.: CF_Ricorrente_1, rappresentata e difesa, giusta procura in calce rilasciato su foglio separato, dall'avv. Difensore_1, presso il cui studio, in Vittoria (RG), in Indirizzo_2, eleggeva domicilio, proponeva ricorso con istanza di reclamo ai sensi dell'art.17 bis del D.lgs. n° 546/1992, nei confronti del suddetto ente, avverso la cartella di pagamento n° 297 2018
00039320 64 000, notificatale ai sensi dell'art.140 c.p.c. il 28.02.2023, portante un carico di € 256,93, a titolo di tassa auto, anno 2014, e relativi accessori, relativa all'autoveicolo targato Targa_1
La ricorrente eccepiva la prescrizione triennale degli importi iscritti a ruolo.
Chiedeva, pertanto, alla Corte, previa sospensione della cartella impugnata, di dichiararla nulla con vittoria di spese e compensi.
Con ordinanza n° 1098//2023, depositata il 26.10.2023, la Corte, rigettava l'istanza di sospensione per mancanza del presupposto del periculum in mora.
Con memorie illustrative depositate il 26.7.2025 la ricorrente ribadiva l'eccezione di prescrizione ed insisteva nella richiesta di accoglimento del ricorso.
Nessuno si costituiva per l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
All'udienza del 10.9.2025 la Corte, in composizione monocratica, decideva, in camera di consiglio, come da allegato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rilevata la contumacia dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, non costituitasi nonostante avesse ricevuto a mezzo pec la notifica del ricorso introduttivo l'8.4.2023.
L'unico motivo di ricorso incentrato sull'eccezione di prescrizione è fondato.
Prevede il comma 51 del D.L. n° 953/1982, convertito in L. n° 53/1983 e modificata dalla L. n° 60/1986, che “L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”.
Ai sensi della suddetta norma il termine triennale per richiedere il pagamento della tassa auto relativa all'anno 2014, va individuato nel 31.12.2017.
La cartella impugnata, che risulta essere il primo atto con il quale è stato richiesto il pagamento della tassa auto in questione, relativa all'anno 2014, è evidentemente tardiva perché notificata ai sensi dell'art. 140 c.
p.c. solo in data 28.2.2023, ben oltre il termine di prescrizione triennale come sopra individuato.
Le spese, determinate anche tenendo conto dell'esito della fase cautelare, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'Agenzia delle Entrate Riscossione anche ai sensi dell'art. 39 del D.L. 112/1999
(“Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite.”).
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso di cui in premessa e condanna l'Agenzia delle
Entrate Riscossione al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali che, tenuto conto dell'aumento previsto dall'art. 15, comma 2-septies, del D.Lgs. n° 546/1992 (applicabile ratione temporis), liquida in € 230,00, di cui € 30,00 per spese vive e € 200,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e cassa previdenza come per legge.
Ragusa lì 10/9/2025
IL GIUDICE
US LI
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 3, riunita in udienza il 10/09/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ALICATA GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2117/2023 depositato il 09/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720180003932064000 BOLLO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come infra specificate nello svolgimento del processo
Resistente/Appellato: contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a mezzo pec l'8.4.2023 all'Agenzia delle Entrate Riscossione e successivamente depositato presso questa Corte l'11.8.2023, la signora Ricorrente_1 nata a [...] il [...] ed ivi residente nella Indirizzo_1, C.F.: CF_Ricorrente_1, rappresentata e difesa, giusta procura in calce rilasciato su foglio separato, dall'avv. Difensore_1, presso il cui studio, in Vittoria (RG), in Indirizzo_2, eleggeva domicilio, proponeva ricorso con istanza di reclamo ai sensi dell'art.17 bis del D.lgs. n° 546/1992, nei confronti del suddetto ente, avverso la cartella di pagamento n° 297 2018
00039320 64 000, notificatale ai sensi dell'art.140 c.p.c. il 28.02.2023, portante un carico di € 256,93, a titolo di tassa auto, anno 2014, e relativi accessori, relativa all'autoveicolo targato Targa_1
La ricorrente eccepiva la prescrizione triennale degli importi iscritti a ruolo.
Chiedeva, pertanto, alla Corte, previa sospensione della cartella impugnata, di dichiararla nulla con vittoria di spese e compensi.
Con ordinanza n° 1098//2023, depositata il 26.10.2023, la Corte, rigettava l'istanza di sospensione per mancanza del presupposto del periculum in mora.
Con memorie illustrative depositate il 26.7.2025 la ricorrente ribadiva l'eccezione di prescrizione ed insisteva nella richiesta di accoglimento del ricorso.
Nessuno si costituiva per l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
All'udienza del 10.9.2025 la Corte, in composizione monocratica, decideva, in camera di consiglio, come da allegato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rilevata la contumacia dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, non costituitasi nonostante avesse ricevuto a mezzo pec la notifica del ricorso introduttivo l'8.4.2023.
L'unico motivo di ricorso incentrato sull'eccezione di prescrizione è fondato.
Prevede il comma 51 del D.L. n° 953/1982, convertito in L. n° 53/1983 e modificata dalla L. n° 60/1986, che “L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”.
Ai sensi della suddetta norma il termine triennale per richiedere il pagamento della tassa auto relativa all'anno 2014, va individuato nel 31.12.2017.
La cartella impugnata, che risulta essere il primo atto con il quale è stato richiesto il pagamento della tassa auto in questione, relativa all'anno 2014, è evidentemente tardiva perché notificata ai sensi dell'art. 140 c.
p.c. solo in data 28.2.2023, ben oltre il termine di prescrizione triennale come sopra individuato.
Le spese, determinate anche tenendo conto dell'esito della fase cautelare, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'Agenzia delle Entrate Riscossione anche ai sensi dell'art. 39 del D.L. 112/1999
(“Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite.”).
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso di cui in premessa e condanna l'Agenzia delle
Entrate Riscossione al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali che, tenuto conto dell'aumento previsto dall'art. 15, comma 2-septies, del D.Lgs. n° 546/1992 (applicabile ratione temporis), liquida in € 230,00, di cui € 30,00 per spese vive e € 200,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e cassa previdenza come per legge.
Ragusa lì 10/9/2025
IL GIUDICE
US LI