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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 19/12/2025, n. 1617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1617 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile in persona del giudice designato dott. Virgilio Notari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1666/2024 del R.G.A.C., trattenuta in decisione il 18/12/2025, promossa dalla (c.f. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, difesa dall'avv. Stefano Cavaliere, nei confronti del signor (c.f. , difeso dall'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_1
MA Lombardi, con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di
Cassino
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con istanza del 13/5/2024 la ha proposto querela di falso per ottenere Parte_1
l'accertamento in sede giudiziale del difetto di autenticità di una postilla apposta sulla cartella clinica prodotta dal signor nell'ambito di un procedimento ex Controparte_1 art. 696 bis c.p.c. pendente tra le parti dinanzi al Tribunale di Cassino, iscritto al n.
3368/2023. A sostegno della domanda l'amministrazione ha premesso che il documento, contraddistinto dal n. 2015040032 e recante come data di formazione l'8/12/2015, riporta un'appendice in calce scritta a mani con firma illeggibile. Ha osservato, nello stesso tempo, che una simile aggiunta, rilevante ai fini della decisione del contenzioso in essere con il privato, non si rinviene nella cartella clinica originale, custodita all'interno del proprio archivio cartaceo.
***
Nelle note del 10/12/2024 il signor ha eccepito che l'atto depositato nel corso CP_1 dell'A.T.P. corrisponde alla cartella clinica (poi trasmessa in copia fotostatica) ricevuta al momento delle dimissioni dalla struttura sanitaria in cui era stato ricoverato. Ha specificato, poi, che in calce al documento risulta apposta la seguente annotazione a penna, munita di Per_ timbro della e di sottoscrizione del medico (il dott. dal quale era stata redatta: Pt_1
“Videat UROLOGICO Torsione funicolo dx?”. Per il resistente si tratterebbe di una postilla del tutto irrilevante poiché priva di fede privilegiata, venendo in rilievo una mera opinione, elaborata peraltro in tono dubitativo, di uno dei sanitari all'epoca in servizio presso l'Ospedale Santa Scolastica di Cassino;
l'ammissibilità e la procedibilità dell'Accertamento
Tecnico, a prescindere dalle censure mosse dall'amministrazione, deriverebbe, in ogni caso, dalla coincidenza, sul piano contenutistico, tra la cartella clinica n. 2015040032, confezionata in Pronto Soccorso, e una diversa cartella, datata 9/12/2015, emessa in occasione di un ricovero, contrassegnata dal n. 201540098. In forza di quanto precede il signor ha chiesto il rigetto di ogni avversa pretesa e la prosecuzione del CP_1 giudizio concomitante.
***
All'udienza del 19/12/2024 il dott. è stato nominato consulente tecnico Persona_2
d'ufficio per la verifica dell'autenticità della cartella clinica identificata dal n. 2015040032.
Esaurita l'istruttoria con l'acquisizione della versione definitiva della perizia, all'udienza del
18/12/2025, celebrata in forma scritta, la controversia è stata trattenuta in decisione.
***
Delineati in questo modo i termini della lite, il Collegio reputa che la querela vada respinta.
Dalla consulenza del dott. emerge che l'atto prodotto dal signor in Per_2 CP_1 allegato al ricorso ex art. 696 bis c.p.c. riporta l'espressione della quale si è detto, impressa con scrittura manuale grazie a una penna a sfera dall'inchiostro di colore nero, munita di Per_ timbro della e riconducibile con ragionevole probabilità al dott. Parte_1
L'aggiunta, avente ad oggetto indicazioni sulla necessità di sottoporre il paziente a esami urologici – per quanto corredata dall'apposizione di un punto interrogativo – è potenzialmente in grado di assumere un rilievo determinante nell'individuazione dell'errore medico lamentato dal signor e nel riparto delle connesse responsabilità CP_1 risarcitorie tra soggetti ed enti coinvolti a vario titolo nelle vicissitudini sanitarie dell'uomo.
Come sottolineato dal resistente, ciò non toglie, tuttavia, che trattandosi di una valutazione di tipo diagnostico non ne possa essere contestata l'autenticità a mezzo di querela di falso
(v. Cass. 20/11/2017, n. 27471: “le attestazioni contenute in una cartella clinica, redatta da un'azienda ospedaliera pubblica, o da un ente convenzionato con il servizio sanitario pubblico, hanno natura di certificazione amministrativa, cui è applicabile lo speciale regime di cui agli artt. 2699 e segg. c.c., per quanto attiene alle sole trascrizioni delle attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento, restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse”; analog. Cass. 16/9/2022, n. 27288: “il referto del pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse [..]”).
A fronte di tale quadro le pretese della non possono che essere disattese. Parte_1
***
Secondo soccombenza, l'amministrazione è tenuta al pagamento degli oneri processuali, stimabili in virtù dei parametri contemplati dal D.M. n. 55/2014 per le causa di valore indeterminabile di ridotta complessità in € 4.500,00 (€ 1.000,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria, € 1.500,00 per la fase decisoria), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali dovuti per legge.
Restano a carico dell'istante i compensi dovuti al C.t.u., già liquidati in corso di causa.
***
Il rigetto della domanda rende ragione dell'applicazione alla della pena Parte_1 pecuniaria prevista dall'art. 226 c.p.c., da quantificarsi in misura di € 20,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1666/2024 del
R.G.A.C., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
➢ rigetta la querela di falso proposta dalla;
Parte_1
➢ condanna la al pagamento in favore di degli Parte_1 Controparte_1 oneri processuali, stimabili in € 4.500,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge;
➢ pone definitivamente a carico della il pagamento degli oneri di Parte_1 consulenza tecnica, già liquidati in corso di causa;
➢ condanna alla pena pecuniaria di € 20,00; Parte_1
➢ ordina che della sentenza sia fatta menzione, a cura del cancelliere, sull'originale del documento oggetti della querela di falso o sulla copia che ne tiene luogo.
Cassino, 19/12/2025 il giudice Virgilio Notari
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile in persona del giudice designato dott. Virgilio Notari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1666/2024 del R.G.A.C., trattenuta in decisione il 18/12/2025, promossa dalla (c.f. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, difesa dall'avv. Stefano Cavaliere, nei confronti del signor (c.f. , difeso dall'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_1
MA Lombardi, con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di
Cassino
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con istanza del 13/5/2024 la ha proposto querela di falso per ottenere Parte_1
l'accertamento in sede giudiziale del difetto di autenticità di una postilla apposta sulla cartella clinica prodotta dal signor nell'ambito di un procedimento ex Controparte_1 art. 696 bis c.p.c. pendente tra le parti dinanzi al Tribunale di Cassino, iscritto al n.
3368/2023. A sostegno della domanda l'amministrazione ha premesso che il documento, contraddistinto dal n. 2015040032 e recante come data di formazione l'8/12/2015, riporta un'appendice in calce scritta a mani con firma illeggibile. Ha osservato, nello stesso tempo, che una simile aggiunta, rilevante ai fini della decisione del contenzioso in essere con il privato, non si rinviene nella cartella clinica originale, custodita all'interno del proprio archivio cartaceo.
***
Nelle note del 10/12/2024 il signor ha eccepito che l'atto depositato nel corso CP_1 dell'A.T.P. corrisponde alla cartella clinica (poi trasmessa in copia fotostatica) ricevuta al momento delle dimissioni dalla struttura sanitaria in cui era stato ricoverato. Ha specificato, poi, che in calce al documento risulta apposta la seguente annotazione a penna, munita di Per_ timbro della e di sottoscrizione del medico (il dott. dal quale era stata redatta: Pt_1
“Videat UROLOGICO Torsione funicolo dx?”. Per il resistente si tratterebbe di una postilla del tutto irrilevante poiché priva di fede privilegiata, venendo in rilievo una mera opinione, elaborata peraltro in tono dubitativo, di uno dei sanitari all'epoca in servizio presso l'Ospedale Santa Scolastica di Cassino;
l'ammissibilità e la procedibilità dell'Accertamento
Tecnico, a prescindere dalle censure mosse dall'amministrazione, deriverebbe, in ogni caso, dalla coincidenza, sul piano contenutistico, tra la cartella clinica n. 2015040032, confezionata in Pronto Soccorso, e una diversa cartella, datata 9/12/2015, emessa in occasione di un ricovero, contrassegnata dal n. 201540098. In forza di quanto precede il signor ha chiesto il rigetto di ogni avversa pretesa e la prosecuzione del CP_1 giudizio concomitante.
***
All'udienza del 19/12/2024 il dott. è stato nominato consulente tecnico Persona_2
d'ufficio per la verifica dell'autenticità della cartella clinica identificata dal n. 2015040032.
Esaurita l'istruttoria con l'acquisizione della versione definitiva della perizia, all'udienza del
18/12/2025, celebrata in forma scritta, la controversia è stata trattenuta in decisione.
***
Delineati in questo modo i termini della lite, il Collegio reputa che la querela vada respinta.
Dalla consulenza del dott. emerge che l'atto prodotto dal signor in Per_2 CP_1 allegato al ricorso ex art. 696 bis c.p.c. riporta l'espressione della quale si è detto, impressa con scrittura manuale grazie a una penna a sfera dall'inchiostro di colore nero, munita di Per_ timbro della e riconducibile con ragionevole probabilità al dott. Parte_1
L'aggiunta, avente ad oggetto indicazioni sulla necessità di sottoporre il paziente a esami urologici – per quanto corredata dall'apposizione di un punto interrogativo – è potenzialmente in grado di assumere un rilievo determinante nell'individuazione dell'errore medico lamentato dal signor e nel riparto delle connesse responsabilità CP_1 risarcitorie tra soggetti ed enti coinvolti a vario titolo nelle vicissitudini sanitarie dell'uomo.
Come sottolineato dal resistente, ciò non toglie, tuttavia, che trattandosi di una valutazione di tipo diagnostico non ne possa essere contestata l'autenticità a mezzo di querela di falso
(v. Cass. 20/11/2017, n. 27471: “le attestazioni contenute in una cartella clinica, redatta da un'azienda ospedaliera pubblica, o da un ente convenzionato con il servizio sanitario pubblico, hanno natura di certificazione amministrativa, cui è applicabile lo speciale regime di cui agli artt. 2699 e segg. c.c., per quanto attiene alle sole trascrizioni delle attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento, restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse”; analog. Cass. 16/9/2022, n. 27288: “il referto del pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse [..]”).
A fronte di tale quadro le pretese della non possono che essere disattese. Parte_1
***
Secondo soccombenza, l'amministrazione è tenuta al pagamento degli oneri processuali, stimabili in virtù dei parametri contemplati dal D.M. n. 55/2014 per le causa di valore indeterminabile di ridotta complessità in € 4.500,00 (€ 1.000,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria, € 1.500,00 per la fase decisoria), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali dovuti per legge.
Restano a carico dell'istante i compensi dovuti al C.t.u., già liquidati in corso di causa.
***
Il rigetto della domanda rende ragione dell'applicazione alla della pena Parte_1 pecuniaria prevista dall'art. 226 c.p.c., da quantificarsi in misura di € 20,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1666/2024 del
R.G.A.C., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
➢ rigetta la querela di falso proposta dalla;
Parte_1
➢ condanna la al pagamento in favore di degli Parte_1 Controparte_1 oneri processuali, stimabili in € 4.500,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge;
➢ pone definitivamente a carico della il pagamento degli oneri di Parte_1 consulenza tecnica, già liquidati in corso di causa;
➢ condanna alla pena pecuniaria di € 20,00; Parte_1
➢ ordina che della sentenza sia fatta menzione, a cura del cancelliere, sull'originale del documento oggetti della querela di falso o sulla copia che ne tiene luogo.
Cassino, 19/12/2025 il giudice Virgilio Notari