Art. 1.
La dotazione ordinaria annua dell'Istituto di studi filosofici, di cui al decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 472 , viene elevata da lire 1.000.000 a lire 5.000.000 annue, a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55.
La dotazione ordinaria annua dell'Istituto di studi filosofici, di cui al decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 472 , viene elevata da lire 1.000.000 a lire 5.000.000 annue, a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55.