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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 24/05/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I M O D E N A
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
In composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice Relatore pronuncia la seguente:
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 976 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2022 promossa da
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avvocato CAPUTO LAURA
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dagli Avv.ti PERNA GABRIELE e PAOLO FRANCESCO CONTE
CONVENUTO
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Separazione giudiziale
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come indicato nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 7/4/2025
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio in DHAKA (BGD), in data
12/07/2007 (iscritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Modena, atto n. 563, p.2 s. C, anno 2021) e dalla loro unione sono nati i figli nata a [...] il Persona_1
22.08.2010 e nato a [...] il [...]. Persona_2
2. Con ricorso del 16/3/2022 parte ricorrente, sig.ra Pt_1
chiedeva pronunciarsi sentenza di separazione parziale con
[...] addebito a carico del coniuge . CP_1
3. Nel giudizio così radicato si è costituito il convenuto, CP_1
, aderendo alla domanda di separazione a diverse
[...] condizioni.
4. All'esito dell'udienza il Giudice, preso atto dell'impossibilità di dare luogo ad una riconciliazione, con ordinanza dell'11 luglio
2022 adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'articolo 708 co.3 c.p.c. disponendo l'affidamento super- esclusivo alla madre, con assegnazione alla stessa della casa familiare, disciplina del diritto di visita paterno e determinazione,
a carico di quest'ultimo, di un contributo per il mantenimento dei figli nella misura di euro 500,00 mensili, oltre al versamento delle spese straordinarie previste dal protocollo di Modena nella misura del 50%.
5. Con sentenza parziale n. 1264/2022 pubblicata in data
24/7/2023 il Giudice non definitivamente pronunciando, dichiarava la separazione personale dei coniugi e CP_1
e con ordinanza del 17/7/2023 la causa veniva Parte_1
pagina 2 di 5 rimessa in istruttoria per la definizione delle ulteriori questioni pendenti fra le parti, con concessione dei termini ex art. 183 c.p.c.
6. A seguito della sentenza parziale di separazione le parti raggiungevano un accordo per la definizione consensuale della controversia, depositando le seguenti conclusioni congiunte:
“1) i coniugi vivranno separatamente e liberi di fissare il loro domicilio e la loro residenza ove riterranno più opportuno, con
l'obbligo del mutuo rispetto;
2) i coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano a qualsiasi pretesa di mantenimento l'uno nei confronti dell'altra;
3) i coniugi danno atto di rinunciare alle rispettive domande di addebito della separazione;
4) i coniugi concordano che i figli minori e Persona_1 Per_2 vengano affidati esclusivamente alla madre , in
[...] Parte_1 ragione del fatto che il sig. risiede all'estero in CP_1
Dublino (Irlanda);
5) la sig.ra si impegna in ogni caso nell'interesse Parte_1 dei figli a condividerne con il sig. le scelte inerenti CP_1
l'istruzione, l'educazione, le cure e per ogni eventuale ulteriore questione di maggiore interesse, nonché ad informare il coniuge in caso di cambio dell'indirizzo di residenza;
6) i coniugi danno atto che i figli, in ossequio a quanto previsto al punto n. 4, verranno collocati presso l'abitazione della madre sita in Modena (MO), Via Cristoforo Galaverna n. 8;
7) il sig. potrà vedere i figli ogni volta che rientrerà CP_1 in Italia, previa tempestiva comunicazione alla madre, tenendoli con sé, nel rispetto degli impegni scolastici, indicativamente per non meno di tre giorni senza pernottamento;
pagina 3 di 5 8) il sig. si obbliga a corrispondere alla madre a CP_1 titolo di contributo ordinario al mantenimento dei figli la somma mensile di € 400,00, di cui € 200,00 per ed € Persona_1
200,00 per annualmente rivalutabile in base agli Persona_2 indici ISTAT, da versarsi entro il giorno dieci d'ogni mese mediante bonifico bancario a favore della stessa fino al raggiungimento della loro indipendenza economica, nonché il 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Modena del
25.09.2019, da intendersi qui integralmente richiamato, le quali dovranno essere concordate tra le parti nonché documentate;
inoltre il sig. autorizza sin da ora la sig.ra CP_1 [...]
a percepire in via esclusiva l'assegno unico;
Pt_1
9) i coniugi concordano che le spese processuali siano tra loro compensate;
10) per tutto quanto ivi non previsto e che eventualmente si rendesse necessario, i coniugi si impegnano, reciprocamente, a prestarsi leale collaborazione.”
§
Il Tribunale recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti poiché non contrarie a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, ma contemperanti in modo equilibrato le rispettive esigenze e rispondendo all'interesse morale e materiale dei figli minori.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. Recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti pagina 4 di 5 trascritte in parte motiva;
2. Compensa integralmente le spese di lite fra le parti;
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione
Prima Civile in data 21/5/2025
IL GIUDICE ESTENSORE
Francesca Cerrone
IL PRESIDENTE
Riccardo Di Pasquale
pagina 5 di 5