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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 16/12/2025, n. 1214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1214 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
MAGNOLI Dott. Giuseppe Presidente
MASSETTI Dott. Cesare Consigliere est.
MANCINI Dott.ssa Maura Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 840/2021 del Ruolo Generale promossa con atto di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del 17
settembre 2025
d a
in persona del Responsabile della Parte_1
Funzione Legale e Contenzioso Avv.to Francesco Cento,
rappresentata e difesa dall'Avv.to Stefania Di Stefani del Foro di
Roma, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata all'atto introduttivo del giudizio
APPELLANTE
c o n t r o
, in persona del Controparte_1 CP_2
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Brescia, difensore ex lege.
APPELLATO
c o n t r o - 2 -
Controparte_3
APPELLATA contumace
c o n t r o
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Maria Controparte_4
LE NT e dall'Avv.to Claudio Sabatti del Foro di Brescia,
procuratori anche domiciliatari, giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa di costituzione e di risposta
APPELLATO
In punto: appello avverso sentenza del Tribunale di Brescia n.
350/2021 depositata il 10.02.2021 e non notificata.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
- In accoglimento del proposto appello ed in riforma della sentenza n. 350/2021, resa dal Tribunale Civile di Brescia, sez. 4, Dott.
Melani, depositata in data 10.02.2021 e non notificata:
- dichiarare la inammissibilità del ricorso introduttivo di primo grado perché tardivo ai sensi dell'art. 617 c.p.c.;
- in via subordinata, dichiarare la piena legittimità della cartella di pagamento n. 02220160023123375, stante la correttezza formale della stessa e la piena legittimità del procedimento di quantificazione delle somme avvenuto nel rispetto degli artt. 227-bis e ss. del DPR n.
115/2002;
- in via ulteriormente subordinata, dichiarare l'incompetenza del tribunale civile in favore di quello penale in applicazione della sentenza Cass. Sez. Un. 491/2011; - 3 -
- in ogni caso, con vittoria delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
Dell'appellato CP_1
Voglia la Corte:
- accogliere l'appello principale;
- accogliere l'appello incidentale proposto dall'Amministrazione esponente;
provvedere quindi a dichiarare inammissibile la domanda svolta in 1° grado, o in subordine respingerla, in toto o in subordine in parte.
Con vittoria, o in subordine compensazione, di spese.
Dell'appellato CP_4
Voglia la Corte di appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:
- 1) in via pregiudiziale;
dichiararsi la tardività della costituzione in primo grado di con ogni Parte_1
conseguenza di legge;
- 2) nel merito, respingere l'appello proposto da
[...]
, perché infondato in fatto e in diritto, di conseguenza Parte_1
confermando integralmente la sentenza gravata, anche in ordine alla condanna alle spese;
- 3) condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
interponeva opposizione avverso la cartella di Controparte_4
pagamento n. 02220160023123375, con cui gli era stato intimato il - 4 -
pagamento della somma di € 81.941,08= (di cui € 24.000,00= a titolo di recupero multe e ammende, € 1.000,00= a titolo di Cassa depositi e prestiti. Cassa ammende ed € 56.123,96= a titolo di recupero spese processuali, in relazione alla sentenza della Corte d'Appello di Brescia
n. 722/2011 del 5 aprile 2011), assumendo, quanto alla prima voce, che era stato condannato alla pena della multa di €. 4.000,00= e, quanto alla terza voce, che le spese si riferivano a quelle dell'intero processo penale, che aveva coinvolto 10 imputati, laddove nella specie non sussiste un vincolo di solidarietà.
Il Ministero di Giustizia resisteva, osservando, quanto alla prima voce, che la pena della multa per € 24.000,00= si riferiva ad altra condanna (quella di cui alla sentenza n. 1706/2007 resa dalla Corte
d'Appello di Brescia il 23 ottobre 2007. La questione, peraltro, era già
stata risolta in sede amministrativa) e, quanto alla terza voce, che sussisteva un vincolo di solidarietà tra tutti i condannati.
dal canto suo, rappresentava di avere Parte_1
emesso in data 11 ottobre 2016 un provvedimento di discarico della somma di € 20.000,00=, eccepiva che si trattava di opposizione agli atti esecutivi tardivamente proposta e ribadiva la legittimità della cartella di pagamento.
Il Tribunale di Brescia, con la sentenza impugnata, così
decideva:
- dichiara la contumacia di Controparte_5
;
[...]
- in parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara - 5 -
l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo n. 2016/004916 e della cartella di pagamento n. 02220160023123375000, limitatamente all'importo eccedente euro 5.000,00;
- compensa tra le parti costituite le spese processuali nella misura di un terzo e condanna il ed Controparte_1 [...]
al rimborso delle spese processuali a favore di Parte_1 [...]
nella misura restante, spese che sono liquidate per l'intero CP_4
nella somma di euro 7.795,00, per compensi, oltre a spese generali al
15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
- nulla dispone in punto di regolamentazione delle spese processuali con riguardo al rapporto processuale tra l'attore e la convenuta contumace.
Riteneva il primo giudice:
- che si trattava di un'opposizione all'esecuzione, non già di un'opposizione agli atti esecutivi, in quanto l'attore non aveva dedotto un vizio di forma della cartella di pagamento, ma aveva lamentato l'inesistenza (parziale) del credito azionato nei suoi confronti, e quindi l'insussistenza del diritto di procedere con l'esecuzione forzata;
- che la cartella di pagamento non riguardava crediti di natura tributaria, ragione per cui all'opposizione si applica il regime ordinario ai sensi degli artt. 615 ss. c.p.c.;
- che, quanto alla prima voce (la multa), era sopravvenuta la cessazione della materia del contendere;
- che, quanto alla terza voce (le spese processuali), avendo l'attore posto un problema di quantificazione del debito, sussisteva la - 6 -
competenza del giudice dell'esecuzione civile;
- che la regola della solidarietà tra i condannati nel pagamento delle spese del processo penale, stabilita nell'art. 535 co. 2 c.p.p., era stata abrogata dall'art. 67 co. 2 lett. b) L. 18 giugno 2009 n. 69, e che l'esclusione della solidarietà era stata ribadita nell'art. 205, co. 1 e co.
2 quater e co. 2 quinquies D.P.R. 30 maggio 2022 n. 115 (c.d. testo unico spese giustizia);
- che, essendo stata la sentenza penale di condanna pronunciata nel 2011, era applicabile ratione temporis il decreto 8 agosto 2013 n.
111, poi abrogato dal decreto 10 giugno 2014 n. 124;
- che l'amministrazione della giustizia non poteva pretendere dall'attore il pagamento di ogni spesa processuale, ma soltanto il pagamento della quota liquidata in ragione della sua posizione;
- che la parziale illegittima iscrizione a ruolo si riverberava sulla validità della cartella di pagamento, con espunzione della voce “Spese
processuali”;
- che la cartella non poteva ritenersi in relazione alle spese processuali nei limiti della quota di competenza dell'attore, dato che l'attore aveva elencato la non riferibilità alla sua posizione, a ragione o torto, di alcune spese, e che i convenuti non avevano preso posizione in merito, concentrando piuttosto la loro difesa sulla questione della solidarietà, e dato che la liquidazione delle spese processuali segue regimi diversi a seconda del tipo di spesa e richiede il compimento di operazioni articolate;
- che l'attore non aveva allegato l'intervenuta estinzione del - 7 -
debito inerente alle voci residue (“Recupero multe e ammende”, nei limiti di € 4.000,00=, e “Cassa depositi e prestiti – Cassa ammende”,
di € 1.000,00=);
- che, pertanto, la dichiarazione di illegittimità dell'iscrizione a ruolo e della conseguente cartella di pagamento andava circoscritta alla somma eccedente l'importo di € 5.000,00=.
interponeva appello avverso la Parte_1
suddetta decisione per i seguenti motivi:
- 1) inammissibilità del ricorso introduttivo di primo grado ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 617 c.p.c. rilevabile ex officio in ogni stato e grado del giudizio;
- 2) nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 615 - 617 c.p.c. e degli artt. 227-bis e ss. del d.p.r. n. 115/2002 per aver il giudice di primo grado ritenuto competente il giudice della esecuzione civile in luogo del giudice della esecuzione penale - errata interpretazione della giurisprudenza sul punto Cass. Sez. Un. 491/2011;
- 3) violazione e falsa applicazione degli artt. 227-bis e ss. del d.p.r. n. 115/2002 nonche' degli artt.
4-5 del d.p.r. 115/2002 per aver il giudice di primo grado dichiarato la illegittimità della cartella di pagamento e della iscrizione a ruolo delle somme a titolo di spese di giustizia così come quantificate nei cd. fogli-notizie: 3.1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 227 bis e ss. del DPR n. 115/2002 -
legittimità della iscrizione a ruolo delle somme a titolo di spese di giustizia così come quantificate nei cd. fogli-notizie – legittimità della - 8 -
cartella di pagamento;
3.2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 4
- 5 del D.p.r. 115/2002 cd TUSG. legittimità della iscrizione a ruolo delle somme a titolo di spese di giustizia così come quantificate nei cd.
fogli-notizie – legittimità della cartella di pagamento.
Resistevano il , il quale proponeva altresì Controparte_6
appello incidentale, e , il quale ribadiva l'eccezione Controparte_4
già sollevata in primo grado riguardo la tardività della costituzione in giudizio di . Parte_1
Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all'udienza del 17 settembre 2025 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello principale Parte_1
eccepisce l'inammissibilità del ricorso introduttivo di primo grado ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 617 c.p.c. rilevabile ex officio in ogni stato e grado del giudizio. Osserva che la richiesta di annullamento della cartella sulla base della presunta sussistenza di vizi formali dell'atto, quali la presunta mancata indicazione di requisiti formali e di motivazione, attenendo alla regolarità formale del titolo esecutivo, andava dedotte nelle forme della opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di 20 giorni dalla notifica della cartella di pagamento;
che, nella specie, erano state,
appunto, sollevate eccezioni afferenti alla regolarità formale della cartella o comunque a vizi della procedura di esecuzione mediante ruolo, dolendosi il ricorrente della genericità della redazione della cartella e del conseguente difetto di motivazione che non consentirebbe - 9 -
in individuare le spese al medesimo riferibili;
che la cartella era stata notificata il 03.10.2016, mentre l'opposizione era stata proposta il
01.12.2016, e quindi oltre il termine di decadenza;
che la decadenza è
rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Il motivo è infondato.
La censura è afferente all'opposizione (se all'esecuzione, tesi dell'appellato, ovvero agli atti esecutivi, tesi dell'appellante).
Il ha contestato in radice il diritto dell'amministrazione CP_4
di procedere all'esecuzione forzata, ossia l'an della pretesa creditoria,
non già vizi di regolarità formale del titolo esecutivo (il ruolo) o del precetto (la cartella). In particolare, l'opponente ha rilevato che la multa (€ 24.000,00=) non è dovuta, essendo egli stato condannato alla pena pecuniaria di soli € 4.000,00=, e che le spese processuali (€
56.123,96=), per lo più relative ad intercettazioni telefoniche,
altrettanto non sono dovute, in quanto conseguenti ad un processo penale che ha coinvolto 10 imputati, senza che sia possibile estrapolare la parte a lui riferibile.
L'opposizione, dunque, è all'esecuzione, non già agli atti esecutivi.
In tal senso si è pronuncia la giurisprudenza, sia penale
(Sez. U, Sentenza n. 491 del 29/09/2011: “La domanda del condannato che, senza
contestazione della condanna al pagamento delle spese del procedimento penale,
deduca (sia quanto al calcolo del concreto ammontare delle voci di spesa, sia
quanto alla loro pertinenza ai reati cui si riferisce la condanna) l'errata
quantificazione, va proposta al giudice civile nelle forme dell'opposizione "ex" - 10 -
art. 615 cod. proc. civ.; non rilevando a tal fine l'attribuibilità alla statuizione di
detta condanna della natura di sanzione economica accessoria alla pena. (La Corte
ha precisato che il giudice penale erroneamente investito, nelle forme dell'incidente
di esecuzione, della domanda del condannato di accertamento dell'inesistenza
dell'obbligazione di pagamento di determinate partite delle spese processuali, deve
dichiarare il non luogo a provvedere sull'istanza e non il difetto di giurisdizione;
tale declaratoria non preclude, di per sè, la riproposizione della stessa istanza al
giudice civile competente in materia di opposizioni all'esecuzione forzata)”) che civile (Sez. 3 - , Sentenza n. 31774 del 15/11/2023: “In tema di recupero
di spese di giustizia penali, l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c.
dinanzi al giudice civile avverso la cartella di pagamento è ammissibile qualora -
senza mettere in discussione l'estensione, i caratteri e la portata della condanna al
pagamento delle spese del procedimento penale, pronunziata dal giudice penale –
il debitore contesti la concreta determinazione dell'importo dovuto sulla base di tale
decisione, come liquidato dagli organi competenti (inclusa la riferibilità o meno di
detta quantificazione ai reati per i quali sia stata effettivamente pronunciata la
condanna dell'imputato in sede penale), perché tali determinazioni non trovano
direttamente titolo nella sentenza penale trattandosi, invece, di una attività di auto-
liquidazione del proprio credito, operata dallo stesso creditore in via
amministrativa”; Sez. 3 - , Sentenza n. 23297 del 26/07/2022: “In tema di
opposizione a cartelle di pagamento per spese di giustizia, cui siano sottesi
provvedimenti adottati dal giudice penale, la contestazione con cui l'opponente
lamenti l'indeterminatezza della pretesa erariale per mancanza di corrispondenza
tra le spese indicate in cartella e quelle liquidate nel processo penale costituisce
opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., riservata alla cognizione del giudice - 11 -
civile, trattandosi di questione logicamente precedente rispetto a quella
concernente la definizione del perimetro di applicabilità della condanna (anche
circa la riferibilità della pretesa ad uno o più specifici reati per i quali l'opponente
ha riportato la condanna stessa), invece devoluta alla cognizione del giudice
dell'esecuzione penale”).
Ergo nessuna decadenza si è verificata.
Con il secondo motivo di appello principale Parte_1
eccepisce la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 615 - 617 c.p.c. e degli artt. 227-bis e ss. del d.p.r. n. 115/2002 per aver il giudice di primo grado ritenuto competente il giudice della esecuzione civile in luogo del giudice della esecuzione penale;
inoltre, lamenta errata interpretazione della giurisprudenza sul punto Cass. Sez. Un.
491/2011. Osserva che la pronuncia del Tribunale si pone in violazione del criterio di riparto della competenza tra giudice penale e giudice dell'esecuzione civile;
che, infatti, laddove il ricorrente si duole della violazione del principio della ripartizione delle spese e della riferibilità
delle stesse alla condanna penale riportata, è competente il giudice penale;
che la domanda volta a contestare la determinazione della condanna alle spese in relazione alla effettiva individuazione dei reati per i quali il ricorrente ha riportato la condanna appartiene indiscutibilmente alla competenza del giudice penale;
che la competenza del giudice dell'esecuzione civile è limitata ai casi in cui non vi sono dubbi in ordine alla definizione del perimetro di applicazione della condanna e si verte solo sul concreto rispetto di esso - 12 -
in sede di quantificazione;
che costituiscono domande che, lasciando permanere dubbi in ordine al perimetro della condanna penale, non possono essere rivolte al giudice civile, ma sono riservate alla competenza del giudice dell'esecuzione penale, tanto la domanda volta alla effettiva individuazione dei reati per i quali il condannato ha riportato la condanna, quanto la domanda relativa alla persistenza del vincolo di solidarietà e la questione sull'applicabilità del regime di cui all'art. 205 TUSG;
che, nella specie, l'opponente ha sottoposto al giudice dell'esecuzione civile una questione pacificamente afferente al perimetro della condanna penale, domanda riservata, in applicazione della costante giurisprudenza citata, alla competenza del giudice penale, il quale solo avrebbe potuto, di seguito ad esplicita e tempestiva domanda limitare la condanna alle spese in ragione dei capi per il quali ciascun opponente è stato condannato.
Il motivo è infondato.
La censura è afferente alla competenza (se del giudice civile,
tesi dell'appellato, ovvero del giudice penale, tesi dell'appellante).
Il ha contestato l'erroneità del quantum della multa e CP_4
delle spese processuali poste a suo carico, senza porre minimamente in dubbio la bontà della decisione adottata dal giudice penale. In
particolare, quanto alla multa, ha segnalato che l'amministrazione ha proceduto al recupero di una multa che non corrisponde alla pena pecuniaria inflittagli con la sentenza penale (e l'amministrazione ha dato atto dell'errore, provvedendo subito al discarico); mentre, quanto alle spese processuali, ha rilevato che non sono pertinenti a lui e ai reati - 13 -
che ha commesso, o per lo meno che non sono tutte pertinenti a lui e ai reati che ha commesso.
Nessuna questione, dunque, sul “perimetro” di applicazione della condanna.
In tal senso si è pronunciata la giurisprudenza, sia penale
(Sez. U, Sentenza n. 491 del 29/09/2011: “La domanda del condannato che, senza
mettere in discussione la sussistenza e la portata della statuizione in sé della
condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, contesti la correttezza
della loro quantificazione quale operata dall'ufficio addetto a tale compito, sotto il
profilo sia del calcolo del concreto ammontare delle voci di spesa sia della loro
pertinenza ai reati cui si riferisce la condanna, quali desumibili dalla statuizione
predetta, va proposta al giudice civile nelle forme dell'opposizione ex art. 615 cod.
proc. civ.”) che civile (Sez. 3 - , Ordinanza n. 37138 del 19/12/2022: “In tema di
recupero di spese di giustizia penali, nel caso in cui il debitore, proponendo
opposizione avverso la cartella di pagamento notificata, contesti i presupposti
legali della decisione del giudice penale relativa alle spese processuali al cui
rimborso sia stato condannato, il giudice civile adito ex art. 615 c.p.c. non deve
dichiarare la propria incompetenza in favore del giudice dell'esecuzione penale, ma
deve semplicemente respingere l'opposizione rilevandone l'inammissibilità,
potendo egli conoscere solo dei motivi riguardanti la quantificazione
delle spese processuali operata dagli organi amministrativi competenti
successivamente alla formazione del titolo esecutivo giudiziale, costituito dalla
pronuncia di condanna emessa dal giudice penale. (Nella specie, la S.C. ha respinto
i ricorsi dell'agente della riscossione e del proposti
contro
Controparte_1
una sentenza di appello che aveva correttamente ritenuto che spettasse al giudice - 14 -
civile conoscere, in sede di opposizione all'esecuzione, delle contestazioni relative
alla mera quantificazione delle spese processuali poste a carico di un soggetto sulla
base di un provvedimento penale di condanna)”;
Sez. 3 - , Sentenza n. 14598 del 09/07/2020: “In tema di opposizione a cartelle di
pagamento per spese di giustizia, cui siano sottesi provvedimenti adottati dal
giudice penale, sono riservate alla cognizione del giudice civile le contestazioni
riguardanti o aspetti squisitamente contabili o la riconducibilità di talune voci al
perimetro di applicabilità della condanna, sempre che non vi siano dubbi sulla
definizione del detto perimetro e si verta, quindi, solo sul concreto rispetto di esso
in sede di quantificazione. Qualora, viceversa, si discuta della reale definizione del
perimetro e, pertanto, della portata della stessa statuizione penale, la questione
appartiene alla cognizione del giudice dell'esecuzione penale”).
Di recente, in un caso assolutamente identico
(Sez. 3 - , Sentenza n. 9727 del 14/04/2025: “In tema di recupero di spese di
giustizia penali, l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. dinanzi
al giudice civile avverso la cartella di pagamento è ammissibile qualora - senza
mettere in discussione l'estensione, i caratteri e la portata della condanna al
pagamento delle spese del procedimento penale, pronunziata dal giudice penale -
il debitore contesti la concreta determinazione dell'importo dovuto sulla base di tale
decisione, come liquidato dagli organi competenti. (In applicazione di tale
principio, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di accoglimento
dell'opposizione proposta dall'interessato per essere stato posto a suo carico un
decimo delle spese relative a un procedimento penale e non solo quelle relative al
reato a lui ascritto, senza considerare che la sua posizione processuale era del tutto
secondaria rispetto a quella degli altri coimputati a cui si riferivano la quasi totalità - 15 -
delle intercettazioni)”), la Suprema Corte ha affermato che la materia è
devoluta al giudice civile, laddove il problema sia quello di identificare, e conseguentemente di calcolare, quali delle spese sostenute – in particolare, per le disposte intercettazioni telefoniche –
possano ritenersi attinenti al solo reato ascritto all'opponente, tenuto conto del principio secondo cui all'imputato sono addebitabili esclusivamente le spese relative ai reati per i quali egli ha subito la condanna penale, ed eventualmente quelle relative ai reati che con i primi presentano una connessione qualificata.
Ergo la competenza appartiene al giudice civile.
Con il terzo motivo di appello principale Parte_1
lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 227-bis e ss. del d.p.r. n. 115/2002 nonche' degli artt.
4-5 del d.p.r. 115/2002 per aver il giudice di primo grado dichiarato la illegittimità della cartella di pagamento e della iscrizione a ruolo delle somme a titolo di spese di giustizia così come quantificate nei cd. fogli-notizie. 1) Quanto agli artt. 227 bis e ss. del DPR n. 115/2002, osserva che , Parte_1
ha regolarmente seguito la procedura fissata da detti articoli, essendosi limitata ad operare la somma matematica risultante dai fogli-notizie del procedimento e ad iscrivere a ruolo le somme nei confronti dei condannati individuati sulla base della condanna contenuta nella sentenza;
che nel giudizio di primo grado è stata depositata tutta la documentazione necessaria e sufficiente in ordine alla riferibilità delle spese penali anticipate al giudizio penale nel quale l'opponente è stato condannato;
che l'opponente è stato condannato al pagamento delle - 16 -
spese processuali pro quota unitamente a tutti gli imputati, e che nessuna distinzione è stata operata dal giudice penale, il quale ha inteso condannare tutti i condannati al pagamento delle spese del giudizio;
che il Tribunale non ha valutato detta documentazione. 2) Quanto agli artt. 4 - 5 del D.p.r. 115/2002 cd TUSG, osserva che le spese di intercettazione e di noleggio delle apparecchiature per le intercettazioni riportate dal Cancelliere nel foglio notizie rientrano nel novero delle spese penali anticipate dallo Stato e ripetibili dal soggetto che ha riportato la condanna penale per l'intero e pro quota con gli altri condannati;
che le spese anticipate dallo Stato per le attività di indagine
(intercettazioni, interpreti, consulenze), contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, sono strumentali all'intero processo senza che vi sia necessità di distinguere le varie imputazioni;
che dette spese vanno poste a carico dell'imputato il quale riporta condanna definitiva in relazione al reato per il cui accertamento viene fatto ricorso a tale mezzo di ricerca della prova;
che, nella specie, le indagini svolte hanno riguardato un sodalizio di persone rispetto alle quali non vi era necessità di distinguere le varie imputazioni, in quanto ogni atto di indagine era strumentale all'intero processo e si riferiva complessivamente alla posizione dell'imputato; che la verifica che l'atto di indagine sia stato autorizzato in funzione dell'accertamento del reato per il quale è stata emessa condanna a carico dell'imputato,
non rientra nell'onere della prova del e di Controparte_1
, essendo ben sufficiente a tal fine la produzione dei Parte_1
cd. fogli notizie nei quali il Cancelliere ha annotato la spesa come - 17 -
autorizzata dal magistrato in relazione a tale procedimento penale concluso con la sentenza di condanna;
che semmai costituisce onere di chi se ne duole contestare in che cosa le appostazioni annotate dal
Cancelliere siano errate, e ciò nelle forme, nei tempi e, soprattutto,
avanti al giudice competente, cioè avanti al giudice dell'esecuzione penale;
che il giudice di primo grado ha valutato come difetto di prova ascrivibile alla mancata esatta determinazione delle somme da parte dell' con conseguente annullamento della cartella di pagamento Pt_2
la genericità della sentenza penale, mentre avrebbe dovuto rimettere al giudice dell'esecuzione penale, unico competente sul punto, la esatta individuazione delle spese e della riferibilità al reato.
Il motivo è infondato.
La censura è afferente, per un verso, all'operato del riscossore
(che si ritiene immune da censure e coerente alla portata della condanna) e, per altro verso, all'onere della prova (che si pretende di riversare sull'esecutato).
Il rispetto delle disposizioni del testo unico sulle spese di giustizia in ordine alla quantificazione dell'importo dovuto (artt. 227
bis – 211 D.P.R. n. 115/2002) è del tutto irrilevante nel momento in cui il risultato è erroneo, come è accaduto nel caso di specie.
L'amministrazione creditrice è gravata dall'onere di individuare e specificare le spese che sono effettivamente dovute dal condannato debitore (Sez. 3 - , Sentenza n. 31774 del 15/11/2023: “In tema di recupero
di spese di giustizia penali, nel giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la
cartella di pagamento notificata, nel quale il debitore contesti la concreta - 18 -
determinazione dell'importo dovuto sulla base della sentenza penale di condanna
al pagamento delle spese del procedimento penale, grava sull'ente creditore l'onere
della prova che le somme richieste a titolo di spese di giustizia sono effettivamente
dovute dall'intimato, essendo oggetto di autoliquidazione da parte dell'ente
creditore stesso, e tale onere va assolto non solo specificando in modo adeguato e
comprensibile i presupposti e le modalità della autoliquidazione effettuata in via
amministrativa, ma anche documentando l'attività svolta a tal fine dai funzionari
competenti, in modo da mettere in condizione il giudice di verificare in concreto se
essa sia stata effettuata correttamente, anche con riguardo alla pertinenza
delle spese addebitate all'intimato ai reati per i quali egli ha subito condanna”), il quale, dal canto suo, può limitarsi a contestarne il quantum
(Sez. 3 - , Ordinanza n. 14082 del 22/05/2023: “In tema di riscossione mediante
ruolo delle spese di giustizia penali, le contestazioni relative alla concreta
determinazione dell'importo dovuto, come liquidato dagli organi competenti ("ivi"
comprese quelle relative alla riferibilità "contabile" di detta quantificazione ai reati
per i quali sia stata effettivamente pronunciata la condanna in sede penale),
possono essere fatte valere, dinanzi al giudice civile, con l'opposizione
all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., nell'ambito della quale l'interessato può limitarsi
a contestare l'eccessività della somma liquidata, senza doverne specificare in
dettaglio le ragioni, essendo tenuto a dettagliare le proprie contestazioni (senza che
se ne possa inferire l'ampliamento dell'oggetto della domanda) solo all'esito della
specificazione, da parte dell'ente creditore (ovvero dell'agente della riscossione),
dei presupposti e delle modalità della autoliquidazione effettuata in via
amministrativa, nonché della documentazione dell'attività svolta a tal fine dai
funzionari competenti, funzionale a mettere il giudice in condizione di verificare, in - 19 -
concreto, se detta autoliquidazione sia stata effettuata correttamente. (Nella specie,
la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, nel rigettare l'opposizione
all'esecuzione proposta da un condannato in un processo a carico di più soggetti
gravati da diverse imputazioni, aveva omesso di espungere, dalla statuizione di
condanna alle spese, quelle non pertinenti al reato oggetto di condanna ovvero di
connessione qualificata, secondo il disposto dell'art. 535 c.p.p., nella versione
"ratione temporis" applicabile)”).
Nella fattispecie concreta nulla ha fatto l'amministrazione, la quale si è limitata ad affermare che non è possibile effettuare alcun distinguo, che tutti gli imputati sono stati condannati alle spese e che le spese hanno riguardato l'intero processo penale e tutti gli imputati di esso. La documentazione a supporto è del tutto insufficiente. La pretesa di riversare sul debitore l'onere della prova è, poi, inammissibile.
Nella recentissima Sez. 3 - , Sentenza n. 9727 del 14/04/2025,
la Suprema Corte ha ribadito che l'onere della prova è a carico del creditore, precisando (in motivazione) che: “In definitiva, ai fini del
recupero delle spese di giustizia penali, rileva non tanto e non solo la
completezza della cartella di pagamento (che, pure, deve contenere gli
elementi indispensabili per consentire al destinatario di effettuare il
necessario controllo sulla correttezza della pretesa creditoria e tale
obbligo di motivazione;
restando insufficiente il richiamo “per
relationem” alla sentenza penale di condanna o il rinvio ad altri atti
non sono stati precedentemente comunicati), quanto l'ordinario onere
di qualsiasi creditore di dare adeguata prova del credito azionato:
onere che, in caso di specifica contestazione, neppure è soddisfatto - 20 -
dalla mera conformità a modelli o schemi fissati in astratto da
provvedimenti amministrativi generali o da norme di rango
secondario, perché essa non vale, di per sé, a garantire la presenza di
tutti gli elementi e i dati indispensabili per la compiuta estrinsecazione
del diritto di difesa del soggetto a cui l'atto si rivolge con la minaccia
di un'esecuzione forzata”.
Con il primo e unico motivo di appello incidentale il
[...]
sollecita la declaratoria di inammissibilità e/o comunque il CP_6
rigetto dell'opposizione. Osserva che l'art. 665 c.p.p. attribuisce alla cognizione del giudice penale ogni contestazione relativa all'esecuzione dei provvedimenti adottati in quella sede;
che la domanda proposta innanzi al giudice civile era, quindi, inammissibile;
che, in ogni caso, le somme indicate per spese penali vanno poste a carico dell'attore quantomeno pro quota; che su tale aspetto il
Tribunale non si è pronunciato, pur trattandosi di una questione rilevabile d'ufficio; che, ove il criterio da utilizzare sia di tipo parziario,
pro quota, in contrasto con i principi di solidarietà che regolano la responsabilità da illecito, risulterebbe contraddittoria l'ipotesi di affiancare a tale criterio, di natura semplificativa e forfettaria, quello volta all'accertamento delle specifiche corrispondenze tra il reato commesso e le spese affrontate;
che la pronuncia del Tribunale è,
altresì, errata in punto di regolamento delle spese di lite;
che, infatti,
l'impugnazione riguardava anche somme di cui l'opponente è stato riconosciuto debitore;
che, pertanto, era costui semmai a dover essere condannato alla rifusione delle spese in proporzione al debito - 21 -
riconosciuto a suo carico.
Il motivo, articolato in più censure, è infondato.
La prima censura riguarda la competenza, su cui si è già detto in occasione dello scrutinio del secondo motivo di appello principale, cui si rinvia.
La seconda censura riguarda l'onere della prova, su cui si è già
detto in occasione dello scrutinio del terzo motivo di appello principale,
cui si rinvia.
La terza censura riguarda l'ammontare delle spese che, a detta del , avrebbero dovuto essere poste a carico dell'opponente CP_1
per lo meno pro quota.
Il vizio di omessa pronuncia, lamentato in parte qua, non sussiste.
Infatti, il Tribunale ha affermato che “Non si può pervenire alla
conclusione sollecitata dal convenuto, nella sola comparsa
conclusionale, di ritenere valida la cartella in relazione alle spese
processuali nei limiti della quota di competenza dell'attore, atteso che,
in fatto, l'attore sin dall'atto introduttivo ha elencato la non
riferibilità, a ragione o torto, di alcune spese alla sua posizione e i
convenuti non hanno mai preso posizione in merito nel rispetto del
sistema delle preclusioni processuali, e che, in diritto, come riferito, la
liquidazione delle spese processuali segue regimi diversi a seconda del
tipo di spesa e richiede il compimento di operazioni articolate” (p. 5
sentenza), e che “Non è certo dovere di questo giudice accertare
esattamente di quali spese si tratta e di procedere alla giusta - 22 -
liquidazione, visto che si tratta di circostanze che non hanno costituito
oggetto di puntuale attività assertiva delle parti, che come detto,
riconosciuta la riferibilità dell'importo all'interezza delle spese
anticipate dallo Stato, si è esclusivamente concentrata sulla solidarietà
dell'obbligazione recuperatoria. Era onere del convenuto, da
soddisfare però in tempo utile e non nelle difese finali, liquidare il
quantum debeatur e sottoporlo al contraddittorio tra le parti e quindi
al giudizio del giudice” (p. 6 sentenza).
E tali statuizioni non sono state specificatamente censurate.
In ogni caso, la suddivisione delle spese tra tutti gli imputati in parti uguali (pro quota) si scontra con la necessità che le spese debbano essere pertinenti al singolo imputato e ai reati che sono stati da lui commessi: compito, quello dell'individuazione e della specificazione delle spese, che competeva all'amministrazione.
La quarta censura riguarda le spese di lite che, a detta del
, avrebbero dovute essere poste a carico dell'opponente, il CP_1
quale è stato riconosciuto debitore per almeno parte delle somme portate dalla cartella.
Il Tribunale ha ravvisato una soccombenza reciproca, in ragione del parziale accoglimento dell'opposizione (p. 6 sentenza: “Atteso che
l'opposizione è stata accolta in relazione alla maggior parte del
credito contestato, tenuto conto però dell'assenza di contenzioso con
riguardo ad una delle voci contestate, le spese processuali sono
compensate nella misura di un terzo e sono poste a carico dei
convenuti costituiti per la restante parte”), e per questo motivo ha - 23 -
disposto una compensazione delle spese nella misura di 1/3.
Il pretende una condanna della controparte alla CP_1
rifusione delle spese in misura corrispondente al debito riconosciuto a suo carico.
Il debito riconosciuto a carico dell'opponente (€ 5.000,00=), a dir il vero, non era mai stato posto in discussione dal il quale CP_4
ha proposto l'opposizione al solo fine di detrarre l'ammontare della maggior multa e delle spese non dovute, formulando ad hoc una domanda subordinata, che è stata in toto accolta.
Il pertanto, non è soccombente, e quindi non può CP_4
essere condannato alle spese, neppure in parte.
Si rammenta che non può essere condannata alle spese soltanto la parte totalmente vittoriosa, e che spetta al giudice individuare la parte soccombente ovvero maggiormente soccombente. Nella specie è
indubitabile che le parti appellanti non siano totalmente vittoriose, al contrario risultando soccombenti ovvero maggiormente soccombenti,
in ragione del fatto che la pretesa portata dalla cartella è stata grandemente ridotta, nei limiti della subordinata di parte appellata.
La decisione del Tribunale, di parziale compensazione sulle spese appare, dunque, pienamente condivisibile.
Di qui il rigetto sia dell'appello principale che dell'appello incidentale.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e possono liquidarsi in complessivi € 12.154,0= (di cui € 2.977,00= per la fase di studio, € 1.911,00= per la fase introduttiva, € 2.163,00= per la fase - 24 -
istruttoria/trattazione ed € 5.103,00= per la fase decisionale), oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende.
Il valore della causa è di € 57.123,96=.
I compensi liquidati sono quelli medi per tutte le fasi, ad eccezione della terza, per cui si opta per il compenso minimo, tenuto conto della mancanza di attività istruttoria.
Si rammenta che vanno condannati alle spese sia il CP_6
(ente creditore), quale titolare della pretesa impositiva, sia
[...]
(agente per la riscossione), per il principio della Parte_1
causalità della lite, avendo essa emesso la cartella di pagamento, a nulla rilevando la circostanza che l'illegittimità dell'azione esecutiva sia da ascrivere al creditore interessato.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30 maggio 2022 n. 115
sussistono a carico sia dell'appellante principale che dell'appellante incidentale i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le presenti impugnazioni.
P . Q . M .
La Corte, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando:
- respinge l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna e il , in Parte_1 Controparte_6
solido tra di loro, a rifondere a le spese di lite, Controparte_4 - 25 -
liquidate in complessivi € 12.154,0=, oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende;
- dichiara che sussistono a carico sia dell'appellante principale che dell'appellante incidentale i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le presenti impugnazioni.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10 dicembre
2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE Est.
Dott. Giuseppe Magnoli Dott. Cesare Massetti
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
MAGNOLI Dott. Giuseppe Presidente
MASSETTI Dott. Cesare Consigliere est.
MANCINI Dott.ssa Maura Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 840/2021 del Ruolo Generale promossa con atto di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del 17
settembre 2025
d a
in persona del Responsabile della Parte_1
Funzione Legale e Contenzioso Avv.to Francesco Cento,
rappresentata e difesa dall'Avv.to Stefania Di Stefani del Foro di
Roma, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata all'atto introduttivo del giudizio
APPELLANTE
c o n t r o
, in persona del Controparte_1 CP_2
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Brescia, difensore ex lege.
APPELLATO
c o n t r o - 2 -
Controparte_3
APPELLATA contumace
c o n t r o
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Maria Controparte_4
LE NT e dall'Avv.to Claudio Sabatti del Foro di Brescia,
procuratori anche domiciliatari, giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa di costituzione e di risposta
APPELLATO
In punto: appello avverso sentenza del Tribunale di Brescia n.
350/2021 depositata il 10.02.2021 e non notificata.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
- In accoglimento del proposto appello ed in riforma della sentenza n. 350/2021, resa dal Tribunale Civile di Brescia, sez. 4, Dott.
Melani, depositata in data 10.02.2021 e non notificata:
- dichiarare la inammissibilità del ricorso introduttivo di primo grado perché tardivo ai sensi dell'art. 617 c.p.c.;
- in via subordinata, dichiarare la piena legittimità della cartella di pagamento n. 02220160023123375, stante la correttezza formale della stessa e la piena legittimità del procedimento di quantificazione delle somme avvenuto nel rispetto degli artt. 227-bis e ss. del DPR n.
115/2002;
- in via ulteriormente subordinata, dichiarare l'incompetenza del tribunale civile in favore di quello penale in applicazione della sentenza Cass. Sez. Un. 491/2011; - 3 -
- in ogni caso, con vittoria delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
Dell'appellato CP_1
Voglia la Corte:
- accogliere l'appello principale;
- accogliere l'appello incidentale proposto dall'Amministrazione esponente;
provvedere quindi a dichiarare inammissibile la domanda svolta in 1° grado, o in subordine respingerla, in toto o in subordine in parte.
Con vittoria, o in subordine compensazione, di spese.
Dell'appellato CP_4
Voglia la Corte di appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:
- 1) in via pregiudiziale;
dichiararsi la tardività della costituzione in primo grado di con ogni Parte_1
conseguenza di legge;
- 2) nel merito, respingere l'appello proposto da
[...]
, perché infondato in fatto e in diritto, di conseguenza Parte_1
confermando integralmente la sentenza gravata, anche in ordine alla condanna alle spese;
- 3) condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
interponeva opposizione avverso la cartella di Controparte_4
pagamento n. 02220160023123375, con cui gli era stato intimato il - 4 -
pagamento della somma di € 81.941,08= (di cui € 24.000,00= a titolo di recupero multe e ammende, € 1.000,00= a titolo di Cassa depositi e prestiti. Cassa ammende ed € 56.123,96= a titolo di recupero spese processuali, in relazione alla sentenza della Corte d'Appello di Brescia
n. 722/2011 del 5 aprile 2011), assumendo, quanto alla prima voce, che era stato condannato alla pena della multa di €. 4.000,00= e, quanto alla terza voce, che le spese si riferivano a quelle dell'intero processo penale, che aveva coinvolto 10 imputati, laddove nella specie non sussiste un vincolo di solidarietà.
Il Ministero di Giustizia resisteva, osservando, quanto alla prima voce, che la pena della multa per € 24.000,00= si riferiva ad altra condanna (quella di cui alla sentenza n. 1706/2007 resa dalla Corte
d'Appello di Brescia il 23 ottobre 2007. La questione, peraltro, era già
stata risolta in sede amministrativa) e, quanto alla terza voce, che sussisteva un vincolo di solidarietà tra tutti i condannati.
dal canto suo, rappresentava di avere Parte_1
emesso in data 11 ottobre 2016 un provvedimento di discarico della somma di € 20.000,00=, eccepiva che si trattava di opposizione agli atti esecutivi tardivamente proposta e ribadiva la legittimità della cartella di pagamento.
Il Tribunale di Brescia, con la sentenza impugnata, così
decideva:
- dichiara la contumacia di Controparte_5
;
[...]
- in parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara - 5 -
l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo n. 2016/004916 e della cartella di pagamento n. 02220160023123375000, limitatamente all'importo eccedente euro 5.000,00;
- compensa tra le parti costituite le spese processuali nella misura di un terzo e condanna il ed Controparte_1 [...]
al rimborso delle spese processuali a favore di Parte_1 [...]
nella misura restante, spese che sono liquidate per l'intero CP_4
nella somma di euro 7.795,00, per compensi, oltre a spese generali al
15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
- nulla dispone in punto di regolamentazione delle spese processuali con riguardo al rapporto processuale tra l'attore e la convenuta contumace.
Riteneva il primo giudice:
- che si trattava di un'opposizione all'esecuzione, non già di un'opposizione agli atti esecutivi, in quanto l'attore non aveva dedotto un vizio di forma della cartella di pagamento, ma aveva lamentato l'inesistenza (parziale) del credito azionato nei suoi confronti, e quindi l'insussistenza del diritto di procedere con l'esecuzione forzata;
- che la cartella di pagamento non riguardava crediti di natura tributaria, ragione per cui all'opposizione si applica il regime ordinario ai sensi degli artt. 615 ss. c.p.c.;
- che, quanto alla prima voce (la multa), era sopravvenuta la cessazione della materia del contendere;
- che, quanto alla terza voce (le spese processuali), avendo l'attore posto un problema di quantificazione del debito, sussisteva la - 6 -
competenza del giudice dell'esecuzione civile;
- che la regola della solidarietà tra i condannati nel pagamento delle spese del processo penale, stabilita nell'art. 535 co. 2 c.p.p., era stata abrogata dall'art. 67 co. 2 lett. b) L. 18 giugno 2009 n. 69, e che l'esclusione della solidarietà era stata ribadita nell'art. 205, co. 1 e co.
2 quater e co. 2 quinquies D.P.R. 30 maggio 2022 n. 115 (c.d. testo unico spese giustizia);
- che, essendo stata la sentenza penale di condanna pronunciata nel 2011, era applicabile ratione temporis il decreto 8 agosto 2013 n.
111, poi abrogato dal decreto 10 giugno 2014 n. 124;
- che l'amministrazione della giustizia non poteva pretendere dall'attore il pagamento di ogni spesa processuale, ma soltanto il pagamento della quota liquidata in ragione della sua posizione;
- che la parziale illegittima iscrizione a ruolo si riverberava sulla validità della cartella di pagamento, con espunzione della voce “Spese
processuali”;
- che la cartella non poteva ritenersi in relazione alle spese processuali nei limiti della quota di competenza dell'attore, dato che l'attore aveva elencato la non riferibilità alla sua posizione, a ragione o torto, di alcune spese, e che i convenuti non avevano preso posizione in merito, concentrando piuttosto la loro difesa sulla questione della solidarietà, e dato che la liquidazione delle spese processuali segue regimi diversi a seconda del tipo di spesa e richiede il compimento di operazioni articolate;
- che l'attore non aveva allegato l'intervenuta estinzione del - 7 -
debito inerente alle voci residue (“Recupero multe e ammende”, nei limiti di € 4.000,00=, e “Cassa depositi e prestiti – Cassa ammende”,
di € 1.000,00=);
- che, pertanto, la dichiarazione di illegittimità dell'iscrizione a ruolo e della conseguente cartella di pagamento andava circoscritta alla somma eccedente l'importo di € 5.000,00=.
interponeva appello avverso la Parte_1
suddetta decisione per i seguenti motivi:
- 1) inammissibilità del ricorso introduttivo di primo grado ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 617 c.p.c. rilevabile ex officio in ogni stato e grado del giudizio;
- 2) nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 615 - 617 c.p.c. e degli artt. 227-bis e ss. del d.p.r. n. 115/2002 per aver il giudice di primo grado ritenuto competente il giudice della esecuzione civile in luogo del giudice della esecuzione penale - errata interpretazione della giurisprudenza sul punto Cass. Sez. Un. 491/2011;
- 3) violazione e falsa applicazione degli artt. 227-bis e ss. del d.p.r. n. 115/2002 nonche' degli artt.
4-5 del d.p.r. 115/2002 per aver il giudice di primo grado dichiarato la illegittimità della cartella di pagamento e della iscrizione a ruolo delle somme a titolo di spese di giustizia così come quantificate nei cd. fogli-notizie: 3.1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 227 bis e ss. del DPR n. 115/2002 -
legittimità della iscrizione a ruolo delle somme a titolo di spese di giustizia così come quantificate nei cd. fogli-notizie – legittimità della - 8 -
cartella di pagamento;
3.2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 4
- 5 del D.p.r. 115/2002 cd TUSG. legittimità della iscrizione a ruolo delle somme a titolo di spese di giustizia così come quantificate nei cd.
fogli-notizie – legittimità della cartella di pagamento.
Resistevano il , il quale proponeva altresì Controparte_6
appello incidentale, e , il quale ribadiva l'eccezione Controparte_4
già sollevata in primo grado riguardo la tardività della costituzione in giudizio di . Parte_1
Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all'udienza del 17 settembre 2025 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello principale Parte_1
eccepisce l'inammissibilità del ricorso introduttivo di primo grado ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 617 c.p.c. rilevabile ex officio in ogni stato e grado del giudizio. Osserva che la richiesta di annullamento della cartella sulla base della presunta sussistenza di vizi formali dell'atto, quali la presunta mancata indicazione di requisiti formali e di motivazione, attenendo alla regolarità formale del titolo esecutivo, andava dedotte nelle forme della opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di 20 giorni dalla notifica della cartella di pagamento;
che, nella specie, erano state,
appunto, sollevate eccezioni afferenti alla regolarità formale della cartella o comunque a vizi della procedura di esecuzione mediante ruolo, dolendosi il ricorrente della genericità della redazione della cartella e del conseguente difetto di motivazione che non consentirebbe - 9 -
in individuare le spese al medesimo riferibili;
che la cartella era stata notificata il 03.10.2016, mentre l'opposizione era stata proposta il
01.12.2016, e quindi oltre il termine di decadenza;
che la decadenza è
rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Il motivo è infondato.
La censura è afferente all'opposizione (se all'esecuzione, tesi dell'appellato, ovvero agli atti esecutivi, tesi dell'appellante).
Il ha contestato in radice il diritto dell'amministrazione CP_4
di procedere all'esecuzione forzata, ossia l'an della pretesa creditoria,
non già vizi di regolarità formale del titolo esecutivo (il ruolo) o del precetto (la cartella). In particolare, l'opponente ha rilevato che la multa (€ 24.000,00=) non è dovuta, essendo egli stato condannato alla pena pecuniaria di soli € 4.000,00=, e che le spese processuali (€
56.123,96=), per lo più relative ad intercettazioni telefoniche,
altrettanto non sono dovute, in quanto conseguenti ad un processo penale che ha coinvolto 10 imputati, senza che sia possibile estrapolare la parte a lui riferibile.
L'opposizione, dunque, è all'esecuzione, non già agli atti esecutivi.
In tal senso si è pronuncia la giurisprudenza, sia penale
(Sez. U, Sentenza n. 491 del 29/09/2011: “La domanda del condannato che, senza
contestazione della condanna al pagamento delle spese del procedimento penale,
deduca (sia quanto al calcolo del concreto ammontare delle voci di spesa, sia
quanto alla loro pertinenza ai reati cui si riferisce la condanna) l'errata
quantificazione, va proposta al giudice civile nelle forme dell'opposizione "ex" - 10 -
art. 615 cod. proc. civ.; non rilevando a tal fine l'attribuibilità alla statuizione di
detta condanna della natura di sanzione economica accessoria alla pena. (La Corte
ha precisato che il giudice penale erroneamente investito, nelle forme dell'incidente
di esecuzione, della domanda del condannato di accertamento dell'inesistenza
dell'obbligazione di pagamento di determinate partite delle spese processuali, deve
dichiarare il non luogo a provvedere sull'istanza e non il difetto di giurisdizione;
tale declaratoria non preclude, di per sè, la riproposizione della stessa istanza al
giudice civile competente in materia di opposizioni all'esecuzione forzata)”) che civile (Sez. 3 - , Sentenza n. 31774 del 15/11/2023: “In tema di recupero
di spese di giustizia penali, l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c.
dinanzi al giudice civile avverso la cartella di pagamento è ammissibile qualora -
senza mettere in discussione l'estensione, i caratteri e la portata della condanna al
pagamento delle spese del procedimento penale, pronunziata dal giudice penale –
il debitore contesti la concreta determinazione dell'importo dovuto sulla base di tale
decisione, come liquidato dagli organi competenti (inclusa la riferibilità o meno di
detta quantificazione ai reati per i quali sia stata effettivamente pronunciata la
condanna dell'imputato in sede penale), perché tali determinazioni non trovano
direttamente titolo nella sentenza penale trattandosi, invece, di una attività di auto-
liquidazione del proprio credito, operata dallo stesso creditore in via
amministrativa”; Sez. 3 - , Sentenza n. 23297 del 26/07/2022: “In tema di
opposizione a cartelle di pagamento per spese di giustizia, cui siano sottesi
provvedimenti adottati dal giudice penale, la contestazione con cui l'opponente
lamenti l'indeterminatezza della pretesa erariale per mancanza di corrispondenza
tra le spese indicate in cartella e quelle liquidate nel processo penale costituisce
opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., riservata alla cognizione del giudice - 11 -
civile, trattandosi di questione logicamente precedente rispetto a quella
concernente la definizione del perimetro di applicabilità della condanna (anche
circa la riferibilità della pretesa ad uno o più specifici reati per i quali l'opponente
ha riportato la condanna stessa), invece devoluta alla cognizione del giudice
dell'esecuzione penale”).
Ergo nessuna decadenza si è verificata.
Con il secondo motivo di appello principale Parte_1
eccepisce la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 615 - 617 c.p.c. e degli artt. 227-bis e ss. del d.p.r. n. 115/2002 per aver il giudice di primo grado ritenuto competente il giudice della esecuzione civile in luogo del giudice della esecuzione penale;
inoltre, lamenta errata interpretazione della giurisprudenza sul punto Cass. Sez. Un.
491/2011. Osserva che la pronuncia del Tribunale si pone in violazione del criterio di riparto della competenza tra giudice penale e giudice dell'esecuzione civile;
che, infatti, laddove il ricorrente si duole della violazione del principio della ripartizione delle spese e della riferibilità
delle stesse alla condanna penale riportata, è competente il giudice penale;
che la domanda volta a contestare la determinazione della condanna alle spese in relazione alla effettiva individuazione dei reati per i quali il ricorrente ha riportato la condanna appartiene indiscutibilmente alla competenza del giudice penale;
che la competenza del giudice dell'esecuzione civile è limitata ai casi in cui non vi sono dubbi in ordine alla definizione del perimetro di applicazione della condanna e si verte solo sul concreto rispetto di esso - 12 -
in sede di quantificazione;
che costituiscono domande che, lasciando permanere dubbi in ordine al perimetro della condanna penale, non possono essere rivolte al giudice civile, ma sono riservate alla competenza del giudice dell'esecuzione penale, tanto la domanda volta alla effettiva individuazione dei reati per i quali il condannato ha riportato la condanna, quanto la domanda relativa alla persistenza del vincolo di solidarietà e la questione sull'applicabilità del regime di cui all'art. 205 TUSG;
che, nella specie, l'opponente ha sottoposto al giudice dell'esecuzione civile una questione pacificamente afferente al perimetro della condanna penale, domanda riservata, in applicazione della costante giurisprudenza citata, alla competenza del giudice penale, il quale solo avrebbe potuto, di seguito ad esplicita e tempestiva domanda limitare la condanna alle spese in ragione dei capi per il quali ciascun opponente è stato condannato.
Il motivo è infondato.
La censura è afferente alla competenza (se del giudice civile,
tesi dell'appellato, ovvero del giudice penale, tesi dell'appellante).
Il ha contestato l'erroneità del quantum della multa e CP_4
delle spese processuali poste a suo carico, senza porre minimamente in dubbio la bontà della decisione adottata dal giudice penale. In
particolare, quanto alla multa, ha segnalato che l'amministrazione ha proceduto al recupero di una multa che non corrisponde alla pena pecuniaria inflittagli con la sentenza penale (e l'amministrazione ha dato atto dell'errore, provvedendo subito al discarico); mentre, quanto alle spese processuali, ha rilevato che non sono pertinenti a lui e ai reati - 13 -
che ha commesso, o per lo meno che non sono tutte pertinenti a lui e ai reati che ha commesso.
Nessuna questione, dunque, sul “perimetro” di applicazione della condanna.
In tal senso si è pronunciata la giurisprudenza, sia penale
(Sez. U, Sentenza n. 491 del 29/09/2011: “La domanda del condannato che, senza
mettere in discussione la sussistenza e la portata della statuizione in sé della
condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, contesti la correttezza
della loro quantificazione quale operata dall'ufficio addetto a tale compito, sotto il
profilo sia del calcolo del concreto ammontare delle voci di spesa sia della loro
pertinenza ai reati cui si riferisce la condanna, quali desumibili dalla statuizione
predetta, va proposta al giudice civile nelle forme dell'opposizione ex art. 615 cod.
proc. civ.”) che civile (Sez. 3 - , Ordinanza n. 37138 del 19/12/2022: “In tema di
recupero di spese di giustizia penali, nel caso in cui il debitore, proponendo
opposizione avverso la cartella di pagamento notificata, contesti i presupposti
legali della decisione del giudice penale relativa alle spese processuali al cui
rimborso sia stato condannato, il giudice civile adito ex art. 615 c.p.c. non deve
dichiarare la propria incompetenza in favore del giudice dell'esecuzione penale, ma
deve semplicemente respingere l'opposizione rilevandone l'inammissibilità,
potendo egli conoscere solo dei motivi riguardanti la quantificazione
delle spese processuali operata dagli organi amministrativi competenti
successivamente alla formazione del titolo esecutivo giudiziale, costituito dalla
pronuncia di condanna emessa dal giudice penale. (Nella specie, la S.C. ha respinto
i ricorsi dell'agente della riscossione e del proposti
contro
Controparte_1
una sentenza di appello che aveva correttamente ritenuto che spettasse al giudice - 14 -
civile conoscere, in sede di opposizione all'esecuzione, delle contestazioni relative
alla mera quantificazione delle spese processuali poste a carico di un soggetto sulla
base di un provvedimento penale di condanna)”;
Sez. 3 - , Sentenza n. 14598 del 09/07/2020: “In tema di opposizione a cartelle di
pagamento per spese di giustizia, cui siano sottesi provvedimenti adottati dal
giudice penale, sono riservate alla cognizione del giudice civile le contestazioni
riguardanti o aspetti squisitamente contabili o la riconducibilità di talune voci al
perimetro di applicabilità della condanna, sempre che non vi siano dubbi sulla
definizione del detto perimetro e si verta, quindi, solo sul concreto rispetto di esso
in sede di quantificazione. Qualora, viceversa, si discuta della reale definizione del
perimetro e, pertanto, della portata della stessa statuizione penale, la questione
appartiene alla cognizione del giudice dell'esecuzione penale”).
Di recente, in un caso assolutamente identico
(Sez. 3 - , Sentenza n. 9727 del 14/04/2025: “In tema di recupero di spese di
giustizia penali, l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. dinanzi
al giudice civile avverso la cartella di pagamento è ammissibile qualora - senza
mettere in discussione l'estensione, i caratteri e la portata della condanna al
pagamento delle spese del procedimento penale, pronunziata dal giudice penale -
il debitore contesti la concreta determinazione dell'importo dovuto sulla base di tale
decisione, come liquidato dagli organi competenti. (In applicazione di tale
principio, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di accoglimento
dell'opposizione proposta dall'interessato per essere stato posto a suo carico un
decimo delle spese relative a un procedimento penale e non solo quelle relative al
reato a lui ascritto, senza considerare che la sua posizione processuale era del tutto
secondaria rispetto a quella degli altri coimputati a cui si riferivano la quasi totalità - 15 -
delle intercettazioni)”), la Suprema Corte ha affermato che la materia è
devoluta al giudice civile, laddove il problema sia quello di identificare, e conseguentemente di calcolare, quali delle spese sostenute – in particolare, per le disposte intercettazioni telefoniche –
possano ritenersi attinenti al solo reato ascritto all'opponente, tenuto conto del principio secondo cui all'imputato sono addebitabili esclusivamente le spese relative ai reati per i quali egli ha subito la condanna penale, ed eventualmente quelle relative ai reati che con i primi presentano una connessione qualificata.
Ergo la competenza appartiene al giudice civile.
Con il terzo motivo di appello principale Parte_1
lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 227-bis e ss. del d.p.r. n. 115/2002 nonche' degli artt.
4-5 del d.p.r. 115/2002 per aver il giudice di primo grado dichiarato la illegittimità della cartella di pagamento e della iscrizione a ruolo delle somme a titolo di spese di giustizia così come quantificate nei cd. fogli-notizie. 1) Quanto agli artt. 227 bis e ss. del DPR n. 115/2002, osserva che , Parte_1
ha regolarmente seguito la procedura fissata da detti articoli, essendosi limitata ad operare la somma matematica risultante dai fogli-notizie del procedimento e ad iscrivere a ruolo le somme nei confronti dei condannati individuati sulla base della condanna contenuta nella sentenza;
che nel giudizio di primo grado è stata depositata tutta la documentazione necessaria e sufficiente in ordine alla riferibilità delle spese penali anticipate al giudizio penale nel quale l'opponente è stato condannato;
che l'opponente è stato condannato al pagamento delle - 16 -
spese processuali pro quota unitamente a tutti gli imputati, e che nessuna distinzione è stata operata dal giudice penale, il quale ha inteso condannare tutti i condannati al pagamento delle spese del giudizio;
che il Tribunale non ha valutato detta documentazione. 2) Quanto agli artt. 4 - 5 del D.p.r. 115/2002 cd TUSG, osserva che le spese di intercettazione e di noleggio delle apparecchiature per le intercettazioni riportate dal Cancelliere nel foglio notizie rientrano nel novero delle spese penali anticipate dallo Stato e ripetibili dal soggetto che ha riportato la condanna penale per l'intero e pro quota con gli altri condannati;
che le spese anticipate dallo Stato per le attività di indagine
(intercettazioni, interpreti, consulenze), contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, sono strumentali all'intero processo senza che vi sia necessità di distinguere le varie imputazioni;
che dette spese vanno poste a carico dell'imputato il quale riporta condanna definitiva in relazione al reato per il cui accertamento viene fatto ricorso a tale mezzo di ricerca della prova;
che, nella specie, le indagini svolte hanno riguardato un sodalizio di persone rispetto alle quali non vi era necessità di distinguere le varie imputazioni, in quanto ogni atto di indagine era strumentale all'intero processo e si riferiva complessivamente alla posizione dell'imputato; che la verifica che l'atto di indagine sia stato autorizzato in funzione dell'accertamento del reato per il quale è stata emessa condanna a carico dell'imputato,
non rientra nell'onere della prova del e di Controparte_1
, essendo ben sufficiente a tal fine la produzione dei Parte_1
cd. fogli notizie nei quali il Cancelliere ha annotato la spesa come - 17 -
autorizzata dal magistrato in relazione a tale procedimento penale concluso con la sentenza di condanna;
che semmai costituisce onere di chi se ne duole contestare in che cosa le appostazioni annotate dal
Cancelliere siano errate, e ciò nelle forme, nei tempi e, soprattutto,
avanti al giudice competente, cioè avanti al giudice dell'esecuzione penale;
che il giudice di primo grado ha valutato come difetto di prova ascrivibile alla mancata esatta determinazione delle somme da parte dell' con conseguente annullamento della cartella di pagamento Pt_2
la genericità della sentenza penale, mentre avrebbe dovuto rimettere al giudice dell'esecuzione penale, unico competente sul punto, la esatta individuazione delle spese e della riferibilità al reato.
Il motivo è infondato.
La censura è afferente, per un verso, all'operato del riscossore
(che si ritiene immune da censure e coerente alla portata della condanna) e, per altro verso, all'onere della prova (che si pretende di riversare sull'esecutato).
Il rispetto delle disposizioni del testo unico sulle spese di giustizia in ordine alla quantificazione dell'importo dovuto (artt. 227
bis – 211 D.P.R. n. 115/2002) è del tutto irrilevante nel momento in cui il risultato è erroneo, come è accaduto nel caso di specie.
L'amministrazione creditrice è gravata dall'onere di individuare e specificare le spese che sono effettivamente dovute dal condannato debitore (Sez. 3 - , Sentenza n. 31774 del 15/11/2023: “In tema di recupero
di spese di giustizia penali, nel giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la
cartella di pagamento notificata, nel quale il debitore contesti la concreta - 18 -
determinazione dell'importo dovuto sulla base della sentenza penale di condanna
al pagamento delle spese del procedimento penale, grava sull'ente creditore l'onere
della prova che le somme richieste a titolo di spese di giustizia sono effettivamente
dovute dall'intimato, essendo oggetto di autoliquidazione da parte dell'ente
creditore stesso, e tale onere va assolto non solo specificando in modo adeguato e
comprensibile i presupposti e le modalità della autoliquidazione effettuata in via
amministrativa, ma anche documentando l'attività svolta a tal fine dai funzionari
competenti, in modo da mettere in condizione il giudice di verificare in concreto se
essa sia stata effettuata correttamente, anche con riguardo alla pertinenza
delle spese addebitate all'intimato ai reati per i quali egli ha subito condanna”), il quale, dal canto suo, può limitarsi a contestarne il quantum
(Sez. 3 - , Ordinanza n. 14082 del 22/05/2023: “In tema di riscossione mediante
ruolo delle spese di giustizia penali, le contestazioni relative alla concreta
determinazione dell'importo dovuto, come liquidato dagli organi competenti ("ivi"
comprese quelle relative alla riferibilità "contabile" di detta quantificazione ai reati
per i quali sia stata effettivamente pronunciata la condanna in sede penale),
possono essere fatte valere, dinanzi al giudice civile, con l'opposizione
all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., nell'ambito della quale l'interessato può limitarsi
a contestare l'eccessività della somma liquidata, senza doverne specificare in
dettaglio le ragioni, essendo tenuto a dettagliare le proprie contestazioni (senza che
se ne possa inferire l'ampliamento dell'oggetto della domanda) solo all'esito della
specificazione, da parte dell'ente creditore (ovvero dell'agente della riscossione),
dei presupposti e delle modalità della autoliquidazione effettuata in via
amministrativa, nonché della documentazione dell'attività svolta a tal fine dai
funzionari competenti, funzionale a mettere il giudice in condizione di verificare, in - 19 -
concreto, se detta autoliquidazione sia stata effettuata correttamente. (Nella specie,
la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, nel rigettare l'opposizione
all'esecuzione proposta da un condannato in un processo a carico di più soggetti
gravati da diverse imputazioni, aveva omesso di espungere, dalla statuizione di
condanna alle spese, quelle non pertinenti al reato oggetto di condanna ovvero di
connessione qualificata, secondo il disposto dell'art. 535 c.p.p., nella versione
"ratione temporis" applicabile)”).
Nella fattispecie concreta nulla ha fatto l'amministrazione, la quale si è limitata ad affermare che non è possibile effettuare alcun distinguo, che tutti gli imputati sono stati condannati alle spese e che le spese hanno riguardato l'intero processo penale e tutti gli imputati di esso. La documentazione a supporto è del tutto insufficiente. La pretesa di riversare sul debitore l'onere della prova è, poi, inammissibile.
Nella recentissima Sez. 3 - , Sentenza n. 9727 del 14/04/2025,
la Suprema Corte ha ribadito che l'onere della prova è a carico del creditore, precisando (in motivazione) che: “In definitiva, ai fini del
recupero delle spese di giustizia penali, rileva non tanto e non solo la
completezza della cartella di pagamento (che, pure, deve contenere gli
elementi indispensabili per consentire al destinatario di effettuare il
necessario controllo sulla correttezza della pretesa creditoria e tale
obbligo di motivazione;
restando insufficiente il richiamo “per
relationem” alla sentenza penale di condanna o il rinvio ad altri atti
non sono stati precedentemente comunicati), quanto l'ordinario onere
di qualsiasi creditore di dare adeguata prova del credito azionato:
onere che, in caso di specifica contestazione, neppure è soddisfatto - 20 -
dalla mera conformità a modelli o schemi fissati in astratto da
provvedimenti amministrativi generali o da norme di rango
secondario, perché essa non vale, di per sé, a garantire la presenza di
tutti gli elementi e i dati indispensabili per la compiuta estrinsecazione
del diritto di difesa del soggetto a cui l'atto si rivolge con la minaccia
di un'esecuzione forzata”.
Con il primo e unico motivo di appello incidentale il
[...]
sollecita la declaratoria di inammissibilità e/o comunque il CP_6
rigetto dell'opposizione. Osserva che l'art. 665 c.p.p. attribuisce alla cognizione del giudice penale ogni contestazione relativa all'esecuzione dei provvedimenti adottati in quella sede;
che la domanda proposta innanzi al giudice civile era, quindi, inammissibile;
che, in ogni caso, le somme indicate per spese penali vanno poste a carico dell'attore quantomeno pro quota; che su tale aspetto il
Tribunale non si è pronunciato, pur trattandosi di una questione rilevabile d'ufficio; che, ove il criterio da utilizzare sia di tipo parziario,
pro quota, in contrasto con i principi di solidarietà che regolano la responsabilità da illecito, risulterebbe contraddittoria l'ipotesi di affiancare a tale criterio, di natura semplificativa e forfettaria, quello volta all'accertamento delle specifiche corrispondenze tra il reato commesso e le spese affrontate;
che la pronuncia del Tribunale è,
altresì, errata in punto di regolamento delle spese di lite;
che, infatti,
l'impugnazione riguardava anche somme di cui l'opponente è stato riconosciuto debitore;
che, pertanto, era costui semmai a dover essere condannato alla rifusione delle spese in proporzione al debito - 21 -
riconosciuto a suo carico.
Il motivo, articolato in più censure, è infondato.
La prima censura riguarda la competenza, su cui si è già detto in occasione dello scrutinio del secondo motivo di appello principale, cui si rinvia.
La seconda censura riguarda l'onere della prova, su cui si è già
detto in occasione dello scrutinio del terzo motivo di appello principale,
cui si rinvia.
La terza censura riguarda l'ammontare delle spese che, a detta del , avrebbero dovuto essere poste a carico dell'opponente CP_1
per lo meno pro quota.
Il vizio di omessa pronuncia, lamentato in parte qua, non sussiste.
Infatti, il Tribunale ha affermato che “Non si può pervenire alla
conclusione sollecitata dal convenuto, nella sola comparsa
conclusionale, di ritenere valida la cartella in relazione alle spese
processuali nei limiti della quota di competenza dell'attore, atteso che,
in fatto, l'attore sin dall'atto introduttivo ha elencato la non
riferibilità, a ragione o torto, di alcune spese alla sua posizione e i
convenuti non hanno mai preso posizione in merito nel rispetto del
sistema delle preclusioni processuali, e che, in diritto, come riferito, la
liquidazione delle spese processuali segue regimi diversi a seconda del
tipo di spesa e richiede il compimento di operazioni articolate” (p. 5
sentenza), e che “Non è certo dovere di questo giudice accertare
esattamente di quali spese si tratta e di procedere alla giusta - 22 -
liquidazione, visto che si tratta di circostanze che non hanno costituito
oggetto di puntuale attività assertiva delle parti, che come detto,
riconosciuta la riferibilità dell'importo all'interezza delle spese
anticipate dallo Stato, si è esclusivamente concentrata sulla solidarietà
dell'obbligazione recuperatoria. Era onere del convenuto, da
soddisfare però in tempo utile e non nelle difese finali, liquidare il
quantum debeatur e sottoporlo al contraddittorio tra le parti e quindi
al giudizio del giudice” (p. 6 sentenza).
E tali statuizioni non sono state specificatamente censurate.
In ogni caso, la suddivisione delle spese tra tutti gli imputati in parti uguali (pro quota) si scontra con la necessità che le spese debbano essere pertinenti al singolo imputato e ai reati che sono stati da lui commessi: compito, quello dell'individuazione e della specificazione delle spese, che competeva all'amministrazione.
La quarta censura riguarda le spese di lite che, a detta del
, avrebbero dovute essere poste a carico dell'opponente, il CP_1
quale è stato riconosciuto debitore per almeno parte delle somme portate dalla cartella.
Il Tribunale ha ravvisato una soccombenza reciproca, in ragione del parziale accoglimento dell'opposizione (p. 6 sentenza: “Atteso che
l'opposizione è stata accolta in relazione alla maggior parte del
credito contestato, tenuto conto però dell'assenza di contenzioso con
riguardo ad una delle voci contestate, le spese processuali sono
compensate nella misura di un terzo e sono poste a carico dei
convenuti costituiti per la restante parte”), e per questo motivo ha - 23 -
disposto una compensazione delle spese nella misura di 1/3.
Il pretende una condanna della controparte alla CP_1
rifusione delle spese in misura corrispondente al debito riconosciuto a suo carico.
Il debito riconosciuto a carico dell'opponente (€ 5.000,00=), a dir il vero, non era mai stato posto in discussione dal il quale CP_4
ha proposto l'opposizione al solo fine di detrarre l'ammontare della maggior multa e delle spese non dovute, formulando ad hoc una domanda subordinata, che è stata in toto accolta.
Il pertanto, non è soccombente, e quindi non può CP_4
essere condannato alle spese, neppure in parte.
Si rammenta che non può essere condannata alle spese soltanto la parte totalmente vittoriosa, e che spetta al giudice individuare la parte soccombente ovvero maggiormente soccombente. Nella specie è
indubitabile che le parti appellanti non siano totalmente vittoriose, al contrario risultando soccombenti ovvero maggiormente soccombenti,
in ragione del fatto che la pretesa portata dalla cartella è stata grandemente ridotta, nei limiti della subordinata di parte appellata.
La decisione del Tribunale, di parziale compensazione sulle spese appare, dunque, pienamente condivisibile.
Di qui il rigetto sia dell'appello principale che dell'appello incidentale.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e possono liquidarsi in complessivi € 12.154,0= (di cui € 2.977,00= per la fase di studio, € 1.911,00= per la fase introduttiva, € 2.163,00= per la fase - 24 -
istruttoria/trattazione ed € 5.103,00= per la fase decisionale), oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende.
Il valore della causa è di € 57.123,96=.
I compensi liquidati sono quelli medi per tutte le fasi, ad eccezione della terza, per cui si opta per il compenso minimo, tenuto conto della mancanza di attività istruttoria.
Si rammenta che vanno condannati alle spese sia il CP_6
(ente creditore), quale titolare della pretesa impositiva, sia
[...]
(agente per la riscossione), per il principio della Parte_1
causalità della lite, avendo essa emesso la cartella di pagamento, a nulla rilevando la circostanza che l'illegittimità dell'azione esecutiva sia da ascrivere al creditore interessato.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30 maggio 2022 n. 115
sussistono a carico sia dell'appellante principale che dell'appellante incidentale i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le presenti impugnazioni.
P . Q . M .
La Corte, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando:
- respinge l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna e il , in Parte_1 Controparte_6
solido tra di loro, a rifondere a le spese di lite, Controparte_4 - 25 -
liquidate in complessivi € 12.154,0=, oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende;
- dichiara che sussistono a carico sia dell'appellante principale che dell'appellante incidentale i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le presenti impugnazioni.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10 dicembre
2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE Est.
Dott. Giuseppe Magnoli Dott. Cesare Massetti