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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 253/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VENTURA EZIO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1501/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29720239001795591000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
come infra riportate. Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con atto notificato in data 16/06/2025 e depositato in data 10/07/2025 Ricorrente_2, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Difensore_1 e Difensore_2, propone ricorso nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione, avverso l'intimazione di pagamento n.
29720239001795591000 notificata il 18/04/2025, per una pretesa complessiva di € 2.541,28 a seguito di cartella di pagamento n. 29720120001545718001 notificata il 12/04/2012.
Parte ricorrente eccepisce:
● l'omessa notifica della cartella di pagamento presupposta, con vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge;
● la prescrizione del credito in mancanza di atti interruttivi;
● il difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento, per mancata indicazione degli atti presupposti;
● l'illegittimità dell'atto per eccesso di potere, difetto d'istruttoria e sviamento.
Conclude perché la Corte voglia, previa sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato, dichiarare l'illegittimità del medesimo, disponendone l'annullamento, la revoca e/o la declaratoria di inefficacia per i motivi indicati o, con qualsiasi altra statuizione, dichiarare non dovute le somme pretese per le irregolarità verificatesi nella fase prodromica alla notifica dell'intimazione di pagamento, nonché la non debenza delle stesse per l'intervenuta prescrizione del diritto di procedere alla riscossione tramite ruolo e con la condanna alle spese del presente giudizio.
Con controdeduzioni depositate in data 14/10/2025 si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_3, rilevando:
● l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della cartella 29720120001545718001, notificata il 12/04/2012 e divenuta definitiva;
● l'assenza di prescrizione, alla luce delle sospensioni Covid-19 ex art. 68 D.L. 18/2020 e art. 12 D.lgs.
159/2015;
● l'infondatezza della doglianza relativa alla motivazione, trattandosi di atto non impositivo e comunque predisposto ai sensi del modello ministeriale;
● l'infondatezza della richiesta di sospensione cautelare.
Conclude perché la Corte voglia in via preliminare rigettare la richiesta di sospensione dell'atto impugnato per carenza dei presupposti di legge;
sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del ricorso per l'avvenuta notifica della cartella prodromica all'intimazione di pagamento impugnata;
in ogni caso ritenere e dichiarare pienamente valida ed efficace l'intimazione di pagamento impugnata e la prodromica cartella di pagamento n. 29720120001545718001.
All'udienza del 10/02/2026 fissata per la trattazione dell'istanza cautelare la Corte, accertata la sussistenza dei presupposti di legge, procede alla definizione della causa in forma semplificata.
***
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, ritenuto:
■ che la cartella di pagamento n. 29720120001545718001 risulta regolarmente notificata in data 12/04/2012, con consegna a mani della ricorrente, non impugnata ed oramai definitiva;
■ che tuttavia dalla data di notifica della cartella alla data di notifica (18/04/2025) dell'intimazione di pagamento impugnata risulta decorso il termine di prescrizione decennale previsto dalla legge per i tributi erariali (Irpef), e ciò anche a volere in via di mera ipotesi tener conto di tutte le sospensioni dedotte da AD (sospensione di 166 giorni ex L. 147/2013 e D.L. n. 16/2014, sospensione covid di 478 giorni ex art. 68 D.L. 18/2020 considerate le finestre di riapertura), che porterebbero comunque ad una data (16/01/2024) largamente anteriore alla data di notifica dell'intimazione impugnata;
■ che l'intervenuta prescrizione comporta l'illegittimità dell'atto impugnato, con conseguente assorbimento delle ulteriori doglianze ed accoglimento del ricorso;
■ che le spese di giudizio seguono la soccombenza, e vanno liquidate come in dispositivo avuto riguardo alla tariffa professionale di riferimento, al valore della controversia e all'attività difensiva svolta;
P.Q.M.
La Corte in accoglimento del ricorso annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 923,00, oltre contributo unificato (€ 30,00) ed accessori di legge, in favore di parte ricorrente.
Così deciso in Ragusa in data 10 febbraio 2026.
Il Giudice monocratico
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VENTURA EZIO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1501/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29720239001795591000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
come infra riportate. Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con atto notificato in data 16/06/2025 e depositato in data 10/07/2025 Ricorrente_2, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Difensore_1 e Difensore_2, propone ricorso nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione, avverso l'intimazione di pagamento n.
29720239001795591000 notificata il 18/04/2025, per una pretesa complessiva di € 2.541,28 a seguito di cartella di pagamento n. 29720120001545718001 notificata il 12/04/2012.
Parte ricorrente eccepisce:
● l'omessa notifica della cartella di pagamento presupposta, con vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge;
● la prescrizione del credito in mancanza di atti interruttivi;
● il difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento, per mancata indicazione degli atti presupposti;
● l'illegittimità dell'atto per eccesso di potere, difetto d'istruttoria e sviamento.
Conclude perché la Corte voglia, previa sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato, dichiarare l'illegittimità del medesimo, disponendone l'annullamento, la revoca e/o la declaratoria di inefficacia per i motivi indicati o, con qualsiasi altra statuizione, dichiarare non dovute le somme pretese per le irregolarità verificatesi nella fase prodromica alla notifica dell'intimazione di pagamento, nonché la non debenza delle stesse per l'intervenuta prescrizione del diritto di procedere alla riscossione tramite ruolo e con la condanna alle spese del presente giudizio.
Con controdeduzioni depositate in data 14/10/2025 si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_3, rilevando:
● l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della cartella 29720120001545718001, notificata il 12/04/2012 e divenuta definitiva;
● l'assenza di prescrizione, alla luce delle sospensioni Covid-19 ex art. 68 D.L. 18/2020 e art. 12 D.lgs.
159/2015;
● l'infondatezza della doglianza relativa alla motivazione, trattandosi di atto non impositivo e comunque predisposto ai sensi del modello ministeriale;
● l'infondatezza della richiesta di sospensione cautelare.
Conclude perché la Corte voglia in via preliminare rigettare la richiesta di sospensione dell'atto impugnato per carenza dei presupposti di legge;
sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del ricorso per l'avvenuta notifica della cartella prodromica all'intimazione di pagamento impugnata;
in ogni caso ritenere e dichiarare pienamente valida ed efficace l'intimazione di pagamento impugnata e la prodromica cartella di pagamento n. 29720120001545718001.
All'udienza del 10/02/2026 fissata per la trattazione dell'istanza cautelare la Corte, accertata la sussistenza dei presupposti di legge, procede alla definizione della causa in forma semplificata.
***
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, ritenuto:
■ che la cartella di pagamento n. 29720120001545718001 risulta regolarmente notificata in data 12/04/2012, con consegna a mani della ricorrente, non impugnata ed oramai definitiva;
■ che tuttavia dalla data di notifica della cartella alla data di notifica (18/04/2025) dell'intimazione di pagamento impugnata risulta decorso il termine di prescrizione decennale previsto dalla legge per i tributi erariali (Irpef), e ciò anche a volere in via di mera ipotesi tener conto di tutte le sospensioni dedotte da AD (sospensione di 166 giorni ex L. 147/2013 e D.L. n. 16/2014, sospensione covid di 478 giorni ex art. 68 D.L. 18/2020 considerate le finestre di riapertura), che porterebbero comunque ad una data (16/01/2024) largamente anteriore alla data di notifica dell'intimazione impugnata;
■ che l'intervenuta prescrizione comporta l'illegittimità dell'atto impugnato, con conseguente assorbimento delle ulteriori doglianze ed accoglimento del ricorso;
■ che le spese di giudizio seguono la soccombenza, e vanno liquidate come in dispositivo avuto riguardo alla tariffa professionale di riferimento, al valore della controversia e all'attività difensiva svolta;
P.Q.M.
La Corte in accoglimento del ricorso annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 923,00, oltre contributo unificato (€ 30,00) ed accessori di legge, in favore di parte ricorrente.
Così deciso in Ragusa in data 10 febbraio 2026.
Il Giudice monocratico