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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/12/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 773/2025 R.G. V.G
Tribunale di OR AN
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OR AN, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Maria Rosaria Barbato presidente relatore dott.ssa Laura Speranza giudice dott.ssa Ida Perna giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 773/2025 R.G.V.G, vertente
TRA
DA (C.F. ) nato in [...], il Parte_1 C.F._1
18/12/1976 e residente in [...]all'Ionio (Cs), alla C.da Salicette e domiciliato in Napoli, alla via
G. Tappia n.18 presso lo studio dell'avv. Maria Flaminio che lo rappresenta e difende in virtù di mandato allegato al ricorso e (C.F. ) nata Controparte_1 C.F._2 in SA EP ES (Na) il 17/05/1979 e residente in [...](Na) alla via Cavour
n. 108, rappresentata e difesa dall'Avv. CE Savarese ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Trecase (Na), alla I Trav. Bosco del Monaco n.2 in virtù di mandato in calce al ricorso. Parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera Prot. n° 2025/525/GP del 12/03/2025 del
Consiglio dell'Ordine degli Avv.ti di OR AN.
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di OR AN
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale. Conclusioni: all'udienza cartolare del 28.10.2025, i ricorrenti hanno chiesto di omologare la separazione secondo le condizioni concordate al proprio ricorso introduttivo.
Il P.M. in data 02.05.2025 ha espresso parere favorevole alla separazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 09.04.2025, i ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale che fosse omologata la loro separazione personale.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio concordatario celebrato in OR AN
(NA) l'08.10.2000 (atto n. 211, parte II, serie A, anno 2000) optando per il regime della separazione dei beni, dal quale sono nati 3 figli: il 17/11/2001, maggiorenne e autosufficiente, CE Per_1 il 26/11/2004 maggiorenne e autosufficiente ed il 16/4/2014 minorenne. Per_2
Tuttavia, l'unione coniugale si era nel tempo deteriorata tanto da far venir meno ogni forma di comunione morale e materiale e, dunque, la prosecuzione della convivenza diveniva impossibile ed intollerabile e a loro unione si interrompeva anche di fatto nel mese di agosto dell'anno 2024.
2. Nominato il relatore, all'udienza cartolare del 28.10.2025, il giudice, letti gli atti di causa, rimetteva la causa al Collegio per l'omologa.
Il PM ha espresso parere favorevole all'omologa della separazione in data 02.05.2025.
La domanda è fondata.
Le circostanze addotte dalle parti e l'insistenza nella domanda stessa da parte di entrambi i coniugi confermano la sopravvenuta incompatibilità della convivenza tra le parti.
Ritiene, invero, il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate e non contrastano con norme inderogabili e soddisfano le esigenze della figlia minore alla bigenitorialità.
In ordine alla situazione economica, le parti hanno riportato agli atti che la Sig.ra , per tutta CP_1 la durata dell'unione coniugale, si è occupata esclusivamente della casa e del costituito nucleo familiare e solo dopo l'attuata separazione di fatto ha iniziato a svolgere lavori occasionali prevalentemente di assistenza ad anziani e/o equivalenti;
mentre il sig. lavora con la Pt_2 qualifica di macchinista alle dipendenze di percependo in media la retribuzione Controparte_2 mensile di €2.600,00.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da DA e Parte_1 CP_1
, in data 09.04.2025 così provvede:
[...] A. Omologa la separazione dei coniugi (C.F. ) nato Parte_3 C.F._1 in OR AN (Na) il 18/12/1976 e (C.F. Controparte_1
) nata in [...] il [...] (atto n. 211, Parte II, C.F._2
Serie A- registri atti matrimonio del Comune di OR AN (NA) anno 2000), ai seguenti patti e condizioni:
1. I coniugi vivranno separatamente con l'impegno del reciproco rispetto.
2. Nulla stabiliscono con riferimento alla casa coniugale che hanno già provveduto a lasciare e con riferimento a tutti gli arredi e/o altri beni relativi alla stessa, dichiarano che hanno concordato ed attuato la loro divisione e che reciprocamente nulla hanno a pretendere.
3. La figlia minore sarà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza e/o Per_2 domicilio preferenziale presso la madre. I genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore rilevanza per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia.
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia liberamente compatibilmente con gli impegni scolastici, extra scolastici e di altra natura della stessa, rispettando le esigenze dell'altro genitore e previo accordo con quest'ultimo. In ogni caso il padre potrà e dovrà trascorrere con la figlia, in coincidenza con l'anno scolastico, almeno tre giorni feriali durante la settimana da concordare tra i genitori ed in mancanza di accordo il Lunedì, Mercoledì ed il Venerdì provvedendo a prelevarla all'uscita del doposcuola alle ore 19,00 ed a riaccompagnarla la sera presso l'abitazione della madre alle ore 22,00. Al termine dell'anno scolastico il padre potrà e dovrà trascorrere con la figlia gli stessi giorni dalle ore 17,00 alle ore 22,00. A settimane alterne il padre trascorrerà con la figlia anche il giorno del Sabato dalle ore 16,00 fino alle ore 20,00 della Domenica successiva con pernottamento durante la notte dei giorni indicati. Il padre trascorrerà con la figlia quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive nel mese di Luglio e/o di Agosto da concordare tra i genitori entro il giorno 30 del mese di Maggio di ogni anno. La figlia trascorrerà con l'uno e con l'altro genitore tutte le festività religiose, da calendario e personali secondo il criterio dell'alternanza e con il genitore festeggiato le ricorrenze proprie di quest'ultimo. Pertanto, per le festività Natalizie la figlia trascorrerà un anno con un genitore il giorno della Vigilia di Natale ovvero la serata del 24 Dicembre ed i giorni del 1 e 6
IO e con l'altro genitore il giorno del Natale ovvero il 25 Dicembre, il giorno 26 e 31 Dicembre
e viceversa l'anno successivo, per le festività Pasquali, la figlia trascorrerà un anno con un genitore il giorno della Pasqua e con l'altro quello della Pasquetta e viceversa. La figlia trascorrerà con il padre la festa del papà, il compleanno e l'onomastico di quest'ultimo e con la madre la festa della mamma, il compleanno e l'onomastico di quest'ultima. Preferibilmente ed in caso di accordo tra i genitori, la figlia festeggerà con entrambi il giorno dei propri onomastici e quello dei propri compleanni, in caso contrario festeggerà un anno il giorno del proprio onomastico con il padre ed il giorno del proprio compleanno con la madre e viceversa l'anno successivo.
5. Il padre verserà a titolo di contributo per il mantenimento indiretto della figlia la somma mensile di € 500,00 (cinquecento) entro il giorno cinque di ogni mese e contribuirà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie intendendosi per tali le spese mediche specialistiche non rimborsabili dal S.S.N. ed eventuali supporti terapeutici previsti a seguito delle stesse, le spese scolastiche (doposcuola, tassa di iscrizione, acquisto di libri e corredo scolastico di inizio anno, gite con pernottamento e/o altra tipologia di viaggi per studio), spese extrascolastiche per attività sportive e/o ludiche da sostenere nell'interesse della figlia preventivamente concordate e/o se anticipate, in caso di necessità, previa esibizione di idonea documentazione probante la spesa sostenuta. La somma indicata a titolo di contributo per il mantenimento della figlia sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat a partire dal mese ed anno successivo all'auspicata omologa del presente accordo separativo.
6. I ricorrenti, in qualità di genitori della figlia minore , conserveranno il diritto di richiedere e Per_2 di incassare ciascuno di essi in ragione della metà l'importo di €140,00 (euro centoquaranta) dell'assegno universale previsto dalla normativa vigente per la predetta figlia.
7. I ricorrenti si impegnano per continuare ad assicurare lo svolgimento dei rapporti tra la figlia minore e gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale secondo le modalità in uso;
8. I ricorrenti, nella qualità di parte mutuataria del contratto di mutuo (Repertorio n.18515 registrato in data 29/04/2020 al n.6572 serie IT prodotto con l'All.to n.5 del presente Accordo separativo), si obbligano a pagare ciascuno in ragione della metà le rate a scadere fino all'estinzione ed all'uopo stabiliscono che le predette rate continueranno ad essere versate sul conto corrente cointestato e predisposto per l'adempimento descritto. Inoltre, i ricorrenti convengono che la sig.ra CP_1
, in epigrafe identificata, nella qualità di proprietaria dell'immobile di riferimento parimenti
[...] descritto nell' All.to n.5 continuerà a percepire per intero il canone mensile di € 750,00 previsto per il fitto dello stesso con il contratto di locazione prodotto con l'All.to n.7, oltre l'importo per l'uso del box di pertinenza dell'immobile già concordato verbalmente con l'utilizzatore nella misura di
€120,00( euro centoventi/00) ed a pagare tutte le spese straordinarie relative al bene indicato;
9. Il ricorrente verserà alla ricorrente unitamente all'assegno Parte_3 Controparte_1 previsto per il contributo al mantenimento indiretto della figlia e con le stesse modalità Per_2
l'assegno di € 300,00 (euro trecento/00) rivalutabile per Legge con le stesse modalità a titolo di mantenimento della predetta e conserverà il diritto di richiedere e riscuotere l'assegno CP_1 familiare per il coniuge (€50,00 mensili) previsto dal suo contratto di lavoro.
10. I ricorrenti stabiliscono che l'auto tipo Citroen C1, targata EG271DV di proprietà del sig.
[...]
resterà nell'uso esclusivo della sig.ra che dalla sottoscrizione Parte_3 Controparte_1 dell'accordo separativo assumerà qualsiasi obbligo relativo all'utilizzo della stessa (responsabilità civile, spese di assicurazione, tasse di possesso, manutenzione ordinaria e straordinaria.
11. I coniugi si obbligano a dare il proprio consenso e/o autorizzazioni alle Autorità richiedenti, in tutti i casi in cui il predetto consenso sarà necessario per l'espletamento delle attività di loro competenza.
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di OR AN (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 211, parte II, S A- dei registri di matrimonio dell'anno 2000);
C. Nulla per le spese.
OR AN, camera di consiglio del 09.12.2025
il presidente estensore
dott.ssa Maria Rosaria Barbato
Tribunale di OR AN
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OR AN, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Maria Rosaria Barbato presidente relatore dott.ssa Laura Speranza giudice dott.ssa Ida Perna giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 773/2025 R.G.V.G, vertente
TRA
DA (C.F. ) nato in [...], il Parte_1 C.F._1
18/12/1976 e residente in [...]all'Ionio (Cs), alla C.da Salicette e domiciliato in Napoli, alla via
G. Tappia n.18 presso lo studio dell'avv. Maria Flaminio che lo rappresenta e difende in virtù di mandato allegato al ricorso e (C.F. ) nata Controparte_1 C.F._2 in SA EP ES (Na) il 17/05/1979 e residente in [...](Na) alla via Cavour
n. 108, rappresentata e difesa dall'Avv. CE Savarese ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Trecase (Na), alla I Trav. Bosco del Monaco n.2 in virtù di mandato in calce al ricorso. Parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera Prot. n° 2025/525/GP del 12/03/2025 del
Consiglio dell'Ordine degli Avv.ti di OR AN.
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di OR AN
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale. Conclusioni: all'udienza cartolare del 28.10.2025, i ricorrenti hanno chiesto di omologare la separazione secondo le condizioni concordate al proprio ricorso introduttivo.
Il P.M. in data 02.05.2025 ha espresso parere favorevole alla separazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 09.04.2025, i ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale che fosse omologata la loro separazione personale.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio concordatario celebrato in OR AN
(NA) l'08.10.2000 (atto n. 211, parte II, serie A, anno 2000) optando per il regime della separazione dei beni, dal quale sono nati 3 figli: il 17/11/2001, maggiorenne e autosufficiente, CE Per_1 il 26/11/2004 maggiorenne e autosufficiente ed il 16/4/2014 minorenne. Per_2
Tuttavia, l'unione coniugale si era nel tempo deteriorata tanto da far venir meno ogni forma di comunione morale e materiale e, dunque, la prosecuzione della convivenza diveniva impossibile ed intollerabile e a loro unione si interrompeva anche di fatto nel mese di agosto dell'anno 2024.
2. Nominato il relatore, all'udienza cartolare del 28.10.2025, il giudice, letti gli atti di causa, rimetteva la causa al Collegio per l'omologa.
Il PM ha espresso parere favorevole all'omologa della separazione in data 02.05.2025.
La domanda è fondata.
Le circostanze addotte dalle parti e l'insistenza nella domanda stessa da parte di entrambi i coniugi confermano la sopravvenuta incompatibilità della convivenza tra le parti.
Ritiene, invero, il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate e non contrastano con norme inderogabili e soddisfano le esigenze della figlia minore alla bigenitorialità.
In ordine alla situazione economica, le parti hanno riportato agli atti che la Sig.ra , per tutta CP_1 la durata dell'unione coniugale, si è occupata esclusivamente della casa e del costituito nucleo familiare e solo dopo l'attuata separazione di fatto ha iniziato a svolgere lavori occasionali prevalentemente di assistenza ad anziani e/o equivalenti;
mentre il sig. lavora con la Pt_2 qualifica di macchinista alle dipendenze di percependo in media la retribuzione Controparte_2 mensile di €2.600,00.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da DA e Parte_1 CP_1
, in data 09.04.2025 così provvede:
[...] A. Omologa la separazione dei coniugi (C.F. ) nato Parte_3 C.F._1 in OR AN (Na) il 18/12/1976 e (C.F. Controparte_1
) nata in [...] il [...] (atto n. 211, Parte II, C.F._2
Serie A- registri atti matrimonio del Comune di OR AN (NA) anno 2000), ai seguenti patti e condizioni:
1. I coniugi vivranno separatamente con l'impegno del reciproco rispetto.
2. Nulla stabiliscono con riferimento alla casa coniugale che hanno già provveduto a lasciare e con riferimento a tutti gli arredi e/o altri beni relativi alla stessa, dichiarano che hanno concordato ed attuato la loro divisione e che reciprocamente nulla hanno a pretendere.
3. La figlia minore sarà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza e/o Per_2 domicilio preferenziale presso la madre. I genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore rilevanza per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia.
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia liberamente compatibilmente con gli impegni scolastici, extra scolastici e di altra natura della stessa, rispettando le esigenze dell'altro genitore e previo accordo con quest'ultimo. In ogni caso il padre potrà e dovrà trascorrere con la figlia, in coincidenza con l'anno scolastico, almeno tre giorni feriali durante la settimana da concordare tra i genitori ed in mancanza di accordo il Lunedì, Mercoledì ed il Venerdì provvedendo a prelevarla all'uscita del doposcuola alle ore 19,00 ed a riaccompagnarla la sera presso l'abitazione della madre alle ore 22,00. Al termine dell'anno scolastico il padre potrà e dovrà trascorrere con la figlia gli stessi giorni dalle ore 17,00 alle ore 22,00. A settimane alterne il padre trascorrerà con la figlia anche il giorno del Sabato dalle ore 16,00 fino alle ore 20,00 della Domenica successiva con pernottamento durante la notte dei giorni indicati. Il padre trascorrerà con la figlia quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive nel mese di Luglio e/o di Agosto da concordare tra i genitori entro il giorno 30 del mese di Maggio di ogni anno. La figlia trascorrerà con l'uno e con l'altro genitore tutte le festività religiose, da calendario e personali secondo il criterio dell'alternanza e con il genitore festeggiato le ricorrenze proprie di quest'ultimo. Pertanto, per le festività Natalizie la figlia trascorrerà un anno con un genitore il giorno della Vigilia di Natale ovvero la serata del 24 Dicembre ed i giorni del 1 e 6
IO e con l'altro genitore il giorno del Natale ovvero il 25 Dicembre, il giorno 26 e 31 Dicembre
e viceversa l'anno successivo, per le festività Pasquali, la figlia trascorrerà un anno con un genitore il giorno della Pasqua e con l'altro quello della Pasquetta e viceversa. La figlia trascorrerà con il padre la festa del papà, il compleanno e l'onomastico di quest'ultimo e con la madre la festa della mamma, il compleanno e l'onomastico di quest'ultima. Preferibilmente ed in caso di accordo tra i genitori, la figlia festeggerà con entrambi il giorno dei propri onomastici e quello dei propri compleanni, in caso contrario festeggerà un anno il giorno del proprio onomastico con il padre ed il giorno del proprio compleanno con la madre e viceversa l'anno successivo.
5. Il padre verserà a titolo di contributo per il mantenimento indiretto della figlia la somma mensile di € 500,00 (cinquecento) entro il giorno cinque di ogni mese e contribuirà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie intendendosi per tali le spese mediche specialistiche non rimborsabili dal S.S.N. ed eventuali supporti terapeutici previsti a seguito delle stesse, le spese scolastiche (doposcuola, tassa di iscrizione, acquisto di libri e corredo scolastico di inizio anno, gite con pernottamento e/o altra tipologia di viaggi per studio), spese extrascolastiche per attività sportive e/o ludiche da sostenere nell'interesse della figlia preventivamente concordate e/o se anticipate, in caso di necessità, previa esibizione di idonea documentazione probante la spesa sostenuta. La somma indicata a titolo di contributo per il mantenimento della figlia sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat a partire dal mese ed anno successivo all'auspicata omologa del presente accordo separativo.
6. I ricorrenti, in qualità di genitori della figlia minore , conserveranno il diritto di richiedere e Per_2 di incassare ciascuno di essi in ragione della metà l'importo di €140,00 (euro centoquaranta) dell'assegno universale previsto dalla normativa vigente per la predetta figlia.
7. I ricorrenti si impegnano per continuare ad assicurare lo svolgimento dei rapporti tra la figlia minore e gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale secondo le modalità in uso;
8. I ricorrenti, nella qualità di parte mutuataria del contratto di mutuo (Repertorio n.18515 registrato in data 29/04/2020 al n.6572 serie IT prodotto con l'All.to n.5 del presente Accordo separativo), si obbligano a pagare ciascuno in ragione della metà le rate a scadere fino all'estinzione ed all'uopo stabiliscono che le predette rate continueranno ad essere versate sul conto corrente cointestato e predisposto per l'adempimento descritto. Inoltre, i ricorrenti convengono che la sig.ra CP_1
, in epigrafe identificata, nella qualità di proprietaria dell'immobile di riferimento parimenti
[...] descritto nell' All.to n.5 continuerà a percepire per intero il canone mensile di € 750,00 previsto per il fitto dello stesso con il contratto di locazione prodotto con l'All.to n.7, oltre l'importo per l'uso del box di pertinenza dell'immobile già concordato verbalmente con l'utilizzatore nella misura di
€120,00( euro centoventi/00) ed a pagare tutte le spese straordinarie relative al bene indicato;
9. Il ricorrente verserà alla ricorrente unitamente all'assegno Parte_3 Controparte_1 previsto per il contributo al mantenimento indiretto della figlia e con le stesse modalità Per_2
l'assegno di € 300,00 (euro trecento/00) rivalutabile per Legge con le stesse modalità a titolo di mantenimento della predetta e conserverà il diritto di richiedere e riscuotere l'assegno CP_1 familiare per il coniuge (€50,00 mensili) previsto dal suo contratto di lavoro.
10. I ricorrenti stabiliscono che l'auto tipo Citroen C1, targata EG271DV di proprietà del sig.
[...]
resterà nell'uso esclusivo della sig.ra che dalla sottoscrizione Parte_3 Controparte_1 dell'accordo separativo assumerà qualsiasi obbligo relativo all'utilizzo della stessa (responsabilità civile, spese di assicurazione, tasse di possesso, manutenzione ordinaria e straordinaria.
11. I coniugi si obbligano a dare il proprio consenso e/o autorizzazioni alle Autorità richiedenti, in tutti i casi in cui il predetto consenso sarà necessario per l'espletamento delle attività di loro competenza.
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di OR AN (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 211, parte II, S A- dei registri di matrimonio dell'anno 2000);
C. Nulla per le spese.
OR AN, camera di consiglio del 09.12.2025
il presidente estensore
dott.ssa Maria Rosaria Barbato