CASS
Sentenza 13 luglio 2023
Sentenza 13 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/07/2023, n. 30492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30492 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OR AN LE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
letta la memoria del Procuratore generale LUIGI CUOMO che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto Penale Sent. Sez. 2 Num. 30492 Anno 2023 Presidente: PARDO IGNAZIO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 11/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte d'appello di Milano ha confermato la pronuncia con cui il GUP del tribunale meneghino condannava l'imputato (ed un correo) alla pena di giustizia per il reato di rapina aggravata. 2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione la difesa dell'imputato con i motivi qui riassunti ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen.. 2.1 Il primo motivo è incentrato sulla contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova in relazione alla difesa addotta dall'imputato secondo cui mancherebbe nel fatto il nesso finalistico tra le minacce profferire all'indirizzo dell'addetto alla sicurezza dell'esercizio commerciale e l'obbiettivo di conseguire l'impunità o I possesso della merce. 2.2 Il secondo motivo lamenta la applicazione ai fini del trattamento sanzionatorio della pena introdotta dalla 1.36 del 2019 anziché la previgente formulazione, così partendo da un quadro sanzionatorio più grave di quanto non fosse in precedenza. 2.3 Con il terzo motivo si denuncia un'ulteriore carenza motivazionale in relazione alla mancata considerazione dell'attenuante dell'art.62 comma 4 cod. pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per plurime ragioni. Va detto in premessa che si è in presenza di c.cl. "doppia conforme" in punto affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il fatto di reato come contestato, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). 2. In relazione al primo motivo va ancora rilevato che, lamentandosi con esso vizi motivazionali, di fatto si sollecita una rilettura delle prove acquisite in giudizio, in contrasto con il diritto vivente. Nel caso specifico secondo la difesa vi sarebbe contraddizione tra la motivazione e (i) il contenuto degli atti di indagine nonché (ii) la documentazione prodotta dalla difesa (pg.5). Si richiede, in altre parole, un nuovo giudizio di merito. Deve essere in tal senso sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01). Tutto questo è merito, che esula dal giudizio di legittimità. La Cassazione non può, non deve trasformarsi in un terzo grado di giudizio, pena la perdita della funzione nomofilattica assegnatale dalla legge. 3. Nel caso concreto, la Corte d'appello spiega compiutamente, con argomentazione logica e congruente, che la continuità contestuale tra sottrazione della merce e minaccia non può considerarsi interrotta dal fatto che la merce stessa fosse stata acquistata in precedenza. Del tutto irrilevante è poi insistere sul fatto che le minacce riportate nel capo di imputazione fossero state pronunciate quando le forze di polizia erano già sopraggiunte per fermare l'aggressione ai danni dell'addetto alla sicurezza Ndoye Amadou, considerato che la minaccia (pure riportata nel capo di imputazione) di utilizzare il coltello era già stata profferita in precedenza, per attuare la sottrazione degli alimenti a dispetto dell'azione del Ndoye diretta ad evitarla. 3.1 Il secondo ed il terzo motivo di ricorso possono essere trattati unitariamente poiché afferiscono al medesimo tema, un lamentato errore nel computo della pena. L'errore si sostanzia, nel primo caso, nel fatto che è stato adottato uno standard edittale non ancora in vigore all'epoca di commissione del reato e, nel secondo caso, nel fatto che il giudice di primo grado, dopo aver dichiarato in dispositivo di applicare tanto le circostanze attenuanti generiche che quella ex art.62 n.4 cod. pen., abbia dimenticato di conteggiare quest'ultima nel momento in cui ha redatto la motivazione. I motivi non sono consentiti. A parte il fatto che, in relazione al terzo motivo, l'eventuale contrasto tra dispositivo e motivazione va tendenzialmente risolto a favore del primo rispetto alla seconda, giacché esso rappresenta l'espressione diretta della volontà del giudice nel momento in cui pronuncia la sentenza mentre la seconda è una razionalizzazione o analisi successiva (sempre che la motivazione non sia contestuale„ ciò che va escluso nel caso specifico), a condannare entrambi i motivi è il fatto che nessuno dei due sia sl:ato formulato in grado di appello. Non il primo, introdotto solo nel ricorso per cassazione. Non il secondo, che costituisce un profilo di critica nuovo rispetto a quello formulato nell'appello. Per essere più precisi, colà ci si lamentava genericamente del fatto che il giudice non avesse sufficientemente valorizzato le pur concesse circostanze attenuanti mentre ora si lamenta un vero e proprio errore di calcolo in precedenza non rilevato. Così stando le cose, i motivi non sono consentiti non potendosi far valere in cassazione un vizio che non sia stato già avanzato in grado d'appello, a meno che esso non rientri nella categoria di quelli rilevabili d'ufficio o in tutti i gradi del giudizio. In entrambi i casi, l'errore che si denuncia non ha comportato, come conseguenza, l'applicazione di una pena illegale (per ciò dovendosi intendere una pena diversa da quella prevista dalla legge o una pena che esorbiti dall'ambito edittale) ma semplicemente, al più, di una pena illegittima (Sez. U, n. 47182 del 31 marzo 2022, Imp.Savini Rv. 283818 - 01). Trova applicazione allora la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello. Essa trova la "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012 , Bonaffini, Rv. 256631). In applicazione di detto principio la giurisprudenza di legittimità ha escluso che possa contestarsi per la prima volta in sede di legittimità una serie di doglianze, come ad esempio la sussistenza della condotta sotto il profilo oggettivo qualora in appello sia stato dedotto il difetto dell'elemento psicologico (Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016 , Rv. 266202 ), l'applicazione di criteri di liquidazione del danno diversi da quelli correnti (Sez. 4 n. 27162 del 27/04/2015 , Rv. 263824); ovvero dedursi la pretesa natura pertinenziale di un intervento edilizio (Sez. 3, n. 3445 del 17/12/2008, Rv. 242169). Non trattandosi di questione rilevabile d'ufficio né di questione che non potesse essere rilevata avanti alla Corte d'apppello, la formulazione del motivo in questa sede per la prima volta non è ammissibile. 3. Da quanto precede deriva l'inammissibilità del ricorso e da questa, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, così equitativannente fissata. P.Q.b11. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 11 aprile 2023 Il Co sigliere relatore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
letta la memoria del Procuratore generale LUIGI CUOMO che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto Penale Sent. Sez. 2 Num. 30492 Anno 2023 Presidente: PARDO IGNAZIO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 11/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte d'appello di Milano ha confermato la pronuncia con cui il GUP del tribunale meneghino condannava l'imputato (ed un correo) alla pena di giustizia per il reato di rapina aggravata. 2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione la difesa dell'imputato con i motivi qui riassunti ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen.. 2.1 Il primo motivo è incentrato sulla contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova in relazione alla difesa addotta dall'imputato secondo cui mancherebbe nel fatto il nesso finalistico tra le minacce profferire all'indirizzo dell'addetto alla sicurezza dell'esercizio commerciale e l'obbiettivo di conseguire l'impunità o I possesso della merce. 2.2 Il secondo motivo lamenta la applicazione ai fini del trattamento sanzionatorio della pena introdotta dalla 1.36 del 2019 anziché la previgente formulazione, così partendo da un quadro sanzionatorio più grave di quanto non fosse in precedenza. 2.3 Con il terzo motivo si denuncia un'ulteriore carenza motivazionale in relazione alla mancata considerazione dell'attenuante dell'art.62 comma 4 cod. pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per plurime ragioni. Va detto in premessa che si è in presenza di c.cl. "doppia conforme" in punto affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il fatto di reato come contestato, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). 2. In relazione al primo motivo va ancora rilevato che, lamentandosi con esso vizi motivazionali, di fatto si sollecita una rilettura delle prove acquisite in giudizio, in contrasto con il diritto vivente. Nel caso specifico secondo la difesa vi sarebbe contraddizione tra la motivazione e (i) il contenuto degli atti di indagine nonché (ii) la documentazione prodotta dalla difesa (pg.5). Si richiede, in altre parole, un nuovo giudizio di merito. Deve essere in tal senso sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01). Tutto questo è merito, che esula dal giudizio di legittimità. La Cassazione non può, non deve trasformarsi in un terzo grado di giudizio, pena la perdita della funzione nomofilattica assegnatale dalla legge. 3. Nel caso concreto, la Corte d'appello spiega compiutamente, con argomentazione logica e congruente, che la continuità contestuale tra sottrazione della merce e minaccia non può considerarsi interrotta dal fatto che la merce stessa fosse stata acquistata in precedenza. Del tutto irrilevante è poi insistere sul fatto che le minacce riportate nel capo di imputazione fossero state pronunciate quando le forze di polizia erano già sopraggiunte per fermare l'aggressione ai danni dell'addetto alla sicurezza Ndoye Amadou, considerato che la minaccia (pure riportata nel capo di imputazione) di utilizzare il coltello era già stata profferita in precedenza, per attuare la sottrazione degli alimenti a dispetto dell'azione del Ndoye diretta ad evitarla. 3.1 Il secondo ed il terzo motivo di ricorso possono essere trattati unitariamente poiché afferiscono al medesimo tema, un lamentato errore nel computo della pena. L'errore si sostanzia, nel primo caso, nel fatto che è stato adottato uno standard edittale non ancora in vigore all'epoca di commissione del reato e, nel secondo caso, nel fatto che il giudice di primo grado, dopo aver dichiarato in dispositivo di applicare tanto le circostanze attenuanti generiche che quella ex art.62 n.4 cod. pen., abbia dimenticato di conteggiare quest'ultima nel momento in cui ha redatto la motivazione. I motivi non sono consentiti. A parte il fatto che, in relazione al terzo motivo, l'eventuale contrasto tra dispositivo e motivazione va tendenzialmente risolto a favore del primo rispetto alla seconda, giacché esso rappresenta l'espressione diretta della volontà del giudice nel momento in cui pronuncia la sentenza mentre la seconda è una razionalizzazione o analisi successiva (sempre che la motivazione non sia contestuale„ ciò che va escluso nel caso specifico), a condannare entrambi i motivi è il fatto che nessuno dei due sia sl:ato formulato in grado di appello. Non il primo, introdotto solo nel ricorso per cassazione. Non il secondo, che costituisce un profilo di critica nuovo rispetto a quello formulato nell'appello. Per essere più precisi, colà ci si lamentava genericamente del fatto che il giudice non avesse sufficientemente valorizzato le pur concesse circostanze attenuanti mentre ora si lamenta un vero e proprio errore di calcolo in precedenza non rilevato. Così stando le cose, i motivi non sono consentiti non potendosi far valere in cassazione un vizio che non sia stato già avanzato in grado d'appello, a meno che esso non rientri nella categoria di quelli rilevabili d'ufficio o in tutti i gradi del giudizio. In entrambi i casi, l'errore che si denuncia non ha comportato, come conseguenza, l'applicazione di una pena illegale (per ciò dovendosi intendere una pena diversa da quella prevista dalla legge o una pena che esorbiti dall'ambito edittale) ma semplicemente, al più, di una pena illegittima (Sez. U, n. 47182 del 31 marzo 2022, Imp.Savini Rv. 283818 - 01). Trova applicazione allora la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello. Essa trova la "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012 , Bonaffini, Rv. 256631). In applicazione di detto principio la giurisprudenza di legittimità ha escluso che possa contestarsi per la prima volta in sede di legittimità una serie di doglianze, come ad esempio la sussistenza della condotta sotto il profilo oggettivo qualora in appello sia stato dedotto il difetto dell'elemento psicologico (Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016 , Rv. 266202 ), l'applicazione di criteri di liquidazione del danno diversi da quelli correnti (Sez. 4 n. 27162 del 27/04/2015 , Rv. 263824); ovvero dedursi la pretesa natura pertinenziale di un intervento edilizio (Sez. 3, n. 3445 del 17/12/2008, Rv. 242169). Non trattandosi di questione rilevabile d'ufficio né di questione che non potesse essere rilevata avanti alla Corte d'apppello, la formulazione del motivo in questa sede per la prima volta non è ammissibile. 3. Da quanto precede deriva l'inammissibilità del ricorso e da questa, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, così equitativannente fissata. P.Q.b11. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 11 aprile 2023 Il Co sigliere relatore Il Presidente