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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 10/02/2026, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 939/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FACCIOLLA EUGENIO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3049/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Lorenzo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240029333014000 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avverso cartella esattoriale 09420240029333014000 avente ad oggetto la richiesta per omesso pagamento IMU per l'anno 2014 per un importo di € 58,20 oltre € 17,00 per sanzione, per interessi € 1,00 e spese pari a € 7,00 per un totale di € 83,00, notificata dall'Agenzia delle Entrate,
Ricorrente_1 (CF_Ricorrente_1), adiva il giudice tributario per l'annullamento dell'atto, sostenendo mancata notifica dell'avviso di accertamento prodromico, vizio di motivazione, prescrizione, con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria contestando le argomentazioni del ricorrente e ribadendo la legittimità della pretesa, concludendo per il rigetto del ricorso.
Si costituiva il Comune di San Lorenzo eccependo l'inammissibilità del ricorso stante la regolarità della notifica degli atti intermedi e l'infondatezza dell'eccepita prescrizione.
Seguivano memorie del ricorrente con le quali chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere per intervenuta definizione della pendenza a seguito di accoglimento del reclamo e accettazione del contribuente e successivo sgravio, con condanna dell'Ente alle spese di lite.
All'udienza camerale la causa veniva presa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla scorta della documentazione prodotta in atti, ai sensi dell'art. 46 D.lgv n. 546/1992 va dichiarata cessata la materia del contendere e quindi la causa estinta con compensazione delle spese processuali tra le parti. Il provvedimento di sgravio così come prodotto ed emesso dall'Ente resistente, attesta l'estinzione del debito tributario.
In considerazione del comportamento dell'Ente si ritengono sussistenti motivi per compensare le spese di lite tra e parti.
P.Q.M.
Il Giudice unico presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria sezione V^, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Reggio Calabria, 23.1.2026
IL GIUDICE Dr. Eugenio FACCIOLLA
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FACCIOLLA EUGENIO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3049/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Lorenzo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240029333014000 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avverso cartella esattoriale 09420240029333014000 avente ad oggetto la richiesta per omesso pagamento IMU per l'anno 2014 per un importo di € 58,20 oltre € 17,00 per sanzione, per interessi € 1,00 e spese pari a € 7,00 per un totale di € 83,00, notificata dall'Agenzia delle Entrate,
Ricorrente_1 (CF_Ricorrente_1), adiva il giudice tributario per l'annullamento dell'atto, sostenendo mancata notifica dell'avviso di accertamento prodromico, vizio di motivazione, prescrizione, con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria contestando le argomentazioni del ricorrente e ribadendo la legittimità della pretesa, concludendo per il rigetto del ricorso.
Si costituiva il Comune di San Lorenzo eccependo l'inammissibilità del ricorso stante la regolarità della notifica degli atti intermedi e l'infondatezza dell'eccepita prescrizione.
Seguivano memorie del ricorrente con le quali chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere per intervenuta definizione della pendenza a seguito di accoglimento del reclamo e accettazione del contribuente e successivo sgravio, con condanna dell'Ente alle spese di lite.
All'udienza camerale la causa veniva presa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla scorta della documentazione prodotta in atti, ai sensi dell'art. 46 D.lgv n. 546/1992 va dichiarata cessata la materia del contendere e quindi la causa estinta con compensazione delle spese processuali tra le parti. Il provvedimento di sgravio così come prodotto ed emesso dall'Ente resistente, attesta l'estinzione del debito tributario.
In considerazione del comportamento dell'Ente si ritengono sussistenti motivi per compensare le spese di lite tra e parti.
P.Q.M.
Il Giudice unico presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria sezione V^, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Reggio Calabria, 23.1.2026
IL GIUDICE Dr. Eugenio FACCIOLLA