Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 01/04/2026, n. 2195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2195 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02195/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06903/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6903 del 2025, proposto da
Michele Liguori, rappresentato e difeso da se medesimo e dall’avv. Vincenzo Liguori, Vincenzo Liguori, rappresentato e difeso da se medesimo e dall’avv. Michele Liguori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli al Centro Direzionale Is. F4;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Napoli, via Diaz n. 11;
per l'ottemperanza
Ricorso per l'ottemperanza a giudicato per l'esecuzione di sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania depositata in data 30/12/2024 n. 7430
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 la dott.ssa AN ZI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Con sentenza n. 7430/2024, questo Tribunale ha condannato il Ministero della Giustizia a dare esecuzione al decreto ex L. 24/3/2001 n. 89 n. 2819/21 emesso dalla Corte di Appello di Napoli che, per quanto qui di rilievo, aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento in favore degli odierni ricorrenti, in quanto difensori antistatari in quella sede, dell’importo di 40,00 per esborsi, € 1.870,00 per compensi oltre accessori di legge (spese forfettarie, C.A. e I.V.A.).
Detta sentenza, recante anche condanna del Ministero al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite quantificate in euro 500,00 oltre accessori, è stata ritualmente notificata sia al Ministero della Giustizia, sia all’Ente designatore, con modalità telematiche l’11/4/25.
1.1 - Il Ministero della Giustizia ha provveduto a pagare in favore dei ricorrenti le spese di lite liquidate dalla Corte di Appello di Napoli con il decreto ex L. 24.03.2001 n. 89, nonché quelle liquidate da questo Tribunale e i relativi oneri accessori.
Ritenuto il pagamento ricevuto non satisfattivo, i ricorrenti hanno agito per l’esatta ottemperanza della predetta sentenza di questo Tribunale, invocando la corresponsione dell’importo di euro 300,00 a titolo di rimborso del C.U. nonché degli interessi legali spettanti sulle spese liquidate in sentenza e sull’importo versato a titolo di C.U.
2 - Il Ministero intimato ha versato in atti mera costituzione di stile.
3 - Alla camera di consiglio del 26/3/2026 il ricorso è transitato in decisione.
4 - In limine litis , va rilevato che i ricorrenti non sono creditori ex L. 24/3/2001 n. 89 in quanto il titolo azionato è una sentenza del Tribunale amministrativo regionale, per la parte avente ad oggetto la condanna alle spese in loro favore. Il caso in esame, pertanto, non rientra nella previsione di cui all’art. 5 sexies, comma 12 bis, L. 24/3/2001 n. 89, cosicché non deve essere disposta alcuna sospensione del giudizio.
5 - La domanda di ottemperanza è fondata nei sensi appresso esplicitati.
5.1 – La sentenza della cui ottemperanza si controverte è infatti passata in cosa giudicata (come risulta dal certificato di mancata proposizione di gravame in atti); detta sentenza è stata ritualmente notificata presso la sede reale del Ministero debitore ed è decorso il termine ex art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, convertito nella Legge n. 30 del 1997, senza che il Ministero della Giustizia abbia dato integrale esecuzione al dictum di questo Giudice.
5.2 - Nel merito, poi, per quanto attiene al C.U. (il cui pagamento è documentato dai ricorrenti) , si rammenta che < " il pagamento del contributo unificato è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente e rappresenta un'obbligazione ex lege espressamente prevista dall'art. 13, comma 6-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, per la cui ottemperanza non è neppure necessaria una esplicita pronuncia di condanna da parte dell'Autorità giurisdizionale (C.d.S., Sez. V, 21 novembre 2018, n. 6587) " (C.d.S., Sez. V, n. 3517/2020) > (Consiglio di Stato, Sezione V, 12 maggio 2023, n. 4821) e che, ai fini predetti, “la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza”.
5.3 - Devono, inoltre, essere riconosciuti gli interessi legali (interessi corrispettivi, ex art. 1282 c.c.) sulle somme di cui i ricorrenti creditori, a far data dal passaggio in giudicato della sentenza di questo Tribunale e fino al soddisfo: tanto in applicazione del principio di diritto secondo cui il credito pecuniario per le spese di lite è liquido ed esigibile e, pertanto, produce interessi di pieno diritto ai sensi dell’art. 1282, comma 1, c.c. (cfr. ex multis Cass. civ., sez. VI, 4 luglio 2018, n. 17437, secondo cui “Il principio per cui i crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro consacrati in un titolo esecutivo producono interessi di pieno diritto (salvo che sia diversamente specificato nel titolo stesso), a prescindere dalla mora, per cui non è necessario che il giudice pronunci un'apposita condanna al loro pagamento (e ciò anche con riguardo alle spese di giudizio eventualmente liquidate nel titolo stesso), è del resto acquisito nella giurisprudenza di questa Corte, in generale, con riguardo ai provvedimenti di condanna”).
5.4 - La domanda deve dunque essere accolta, ordinando al Ministero della Giustizia di dare piena e completa ottemperanza – entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza – alla sentenza di cui in epigrafe per quanto residua in favore dell’odierna parte ricorrente, oltre interessi legali come innanzi specificati.
6 - Il Tribunale, per il caso di ulteriore inerzia, nomina Commissario ad acta in luogo dell'Amministrazione inadempiente il titolare della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell’Istruzione e del Merito o suo delegato, affinché agisca, in sostituzione, compiendo tutti gli atti necessari per l’effettuazione del pagamento, con spese a carico dell’Amministrazione inadempiente.
7 - Le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero della Giustizia:
- di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe indicata per la parte residua nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;
- di procedere al pagamento in favore della parte ricorrente degli interessi con la decorrenza e nella misura specificate in motivazione, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Nomina, per il caso di ulteriore inerzia, quale Commissario ad acta, il Direttore Generale della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell’Istruzione e del Merito che provvederà come indicato in parte motiva.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI UR LE, Presidente
RI Grazia D'Alterio, Consigliere
AN ZI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN ZI | RI UR LE |
IL SEGRETARIO