Articolo 32 del Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale
Articolo 31Articolo 33
Versione
24 ottobre 1989
Art. 32. 1. Il provvedimento con il quale viene respinta la richiesta di liberazione anticipata o di liberazione condizionale e' comunicato, a cura della cancelleria, al direttore dell'istituto di pena presso il quale il condannato e' ristretto perche' ne sia presa nota nella cartella biografica.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989