Art. 22.
Al primo comma dell'art. 62, prima parte, dopo le parole: "collegate con quelle del collegio unico nazionale", sono aggiunte le altre: "che abbiano raggiunto nelle circoscrizioni almeno un quoziente".
Al primo comma dell'art. 62, prima parte, dopo le parole: "collegate con quelle del collegio unico nazionale", sono aggiunte le altre: "che abbiano raggiunto nelle circoscrizioni almeno un quoziente".