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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 28/12/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio
nelle persone dei signori Magistrati:
MA De UC Presidente Relatore
RG BE UD
Valeria Monti UD
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2341/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data
06/05/2025
DA
Parte_1 C.F._1
E
) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. BOTTI VALERIA CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Omologa di separazione consensuale con efficacia costitutiva e/o traslativa della proprietà e di eventuali altri diritti reali immobiliari.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … I sigg.ri e , lette le Parte_1 Parte_2
risultanze della CTU, producono in allegato estratto di nascita di Parte_1
ad integrazione dei documenti segnalati dal CTU Notaio
[...] Per_1
chiedono che la causa sia trattenuta in decisione per l'accoglimento delle seguenti concordate condizioni, ivi compresa quella relativa al trasferimento di quote immobiliari:
1) I coniugi vivranno separati con l'impegno di mantenere in futuro rapporti improntati al massimo reciproco rispetto;
la sig.ra continuerà Parte_1
a vivere nella casa famigliare insieme con il figlio . Il sig. Per_2 [...]
, in accordo con la moglie, trasferirà altrove anche formalmente la Parte_2
propria residenza entro il termine del 15/05/2025, data entro cui reperirà un'altra abitazione. Il figlio si trasferirà col padre. Per_3
2) I minori ed verranno affidati congiuntamente ad entrambi i Per_3 Per_2
genitori i quali collaboreranno fra loro nelle funzioni educative, d'istruzione e cura nel prioritario interesse dei minori e si impegneranno a far sì che i figli conservino rapporti significativi anche con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
i genitori assumeranno quindi di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
2 3) I figli minori manterranno la residenza presso l'attuale casa famigliare, sita in
OR OV (MN), loc. Pieve di Coriano, alla Via Alcide De Gasperi n.13/A.
4) la casa famigliare sita in OR OV (MN), loc. Pieve di Coriano, alla
Via Alcide De Gasperi n.13/A, con gli arredi ed i beni mobili in essa presenti – ad esclusione dei beni personali del marito e del pianoforte di proprietà del figlio rimarrà assegnata alla moglie, che continuerà a viverci unitamente al Per_3
figlio minore . Tali beni ed arredi, fatta salva l'esclusione sopra detta, Per_2
rimarranno in proprietà esclusiva della moglie.
5) I figli trascorreranno tempi paritetici con entrambi i genitori, i quali provvederanno, nell'intervallo di loro pertinenza, a curare lo svolgimento dei compiti e la frequentazione degli impegni extrascolastici dei figli, anche avvalendosi dell'ausilio dei nonni materni i quali, dalla nascita dei nipoti, hanno potuto supportare la famiglia in caso di impegni lavorativi dei genitori. I figli trascorreranno con l'uno e l'altro genitore settimane alternate in modo da avere maggiore stabilità nonché continuità presso ciascun genitore ed un rapporto significativo con entrambe le figure genitoriali;
inoltre, così i fratelli potranno stare sempre assieme. I genitori collaboreranno affinché i figli possano sempre vedere e sentire l'altro genitore se ne sentiranno il desiderio. Tale distribuzione del tempo coi genitori potrà subire modifiche dettate dalle esigenze primarie dei minori e dei loro impegni scolastici ed extrascolastici. A parziale modifica di quanto indicato alla clausola n.1 delle condizioni di separazione, pertanto, il figlio non si trasferirà prevalentemente dal padre. Per_3
6) Durante le vacanze Natalizie e Pasquali i genitori trascorreranno pari tempo con i figli, alternando di anno in anno il giorno di Natale, la Vigilia, il giorno di
3 Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo ed il Capodanno. Le vacanze natalizie e pasquali interromperanno la normale alternanza dei week-end.
7) Con riferimento alle vacanze estive, i figli trascorreranno fino a tre settimane di vacanza anche non consecutive con ciascun genitore, da stabilirsi e comunicarsi tra i genitori con anticipo entro il 31 marzo di ogni anno;
per il resto del periodo di chiusura estiva delle scuole verrà osservata la normale regolamentazione della frequentazione genitori e figli sopra indicata. I genitori concordano che nel periodo estivo i figli, allorquando non saranno con i genitori in vacanza, possano frequentare i campi estivi.
8) I coniugi acconsentono a che nella gestione dei figli minori possano continuare ad essere di ausilio, come fino ad ora è stato, i nonni.
9) I genitori provvederanno al mantenimento ordinario in via diretta dei figli nei periodi di rispettiva permanenza presso ciascuno di loro.
10) I coniugi parteciperanno, altresì, al pagamento del 50% delle spese straordinarie sanitarie, scolastiche e di svago come meglio indicate nel Protocollo
approvato dal Tribunale di Mantova il 28.05.2024 (doc. 5). In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms o whatsapp o e-mail) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. La quota delle spese straordinarie tutte andrà rimborsata entro 10 giorni dalla ricezione della documentazione comprovante l'esborso.
11) L'assegno unico sarà percepito al 50% tra i genitori. Le detrazioni
4 spetteranno ai genitori nella misura del 50% per ciascuno.
12) I coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente al contributo per il loro mantenimento.
13) Entrambi i genitori prestano il reciproco assenso al rilascio e rinnovo del passaporto ovvero di altro documento valido per l'espatrio dei figli minori.
14) Gli autoveicoli oggetto di comunione legale dei coniugi vengono assegnati in proprietà esclusiva come segue: l'autovettura marca Citroen Modello C3
tg.FY066SF alla sig.ra l'autovettura marca Jeep modello Parte_1
Renegade tg.FV634FY al sig. , il camper marca KNAUS Parte_2
modello Sport Traveller tg. EB114WP a , il motociclo marca Parte_2
Honda modello Foresight tg.AS10324 a . Il sig. Parte_2 [...]
si impegna a versare alla sig.ra la somma di Parte_2 Parte_1
€16.000,00 (sedicimila/00) quale corrispettivo della quota di ½ di proprietà
indivisa ex comunione legale del camper predetto, come previsto al punto 15).
15) I coniugi si impegnano ad estinguere il conto corrente cointestato n.2256675
acceso presso BPER Banca suddividendone il saldo ivi presente nel seguente modo: €20.000,00= (ventimila/00) saranno prelevati dal sig. Parte_2
quale somma di sua esclusiva spettanza;
ciò che residuerà dopo tale prelievo sarà
suddiviso metà per ciascuno dai coniugi. In sede di estinzione di tale conto corrente, il sig. verserà alla sig.ra la Parte_2 Parte_1
somma di €16.000,00 (sedicimila/00) quale corrispettivo della quota di ½ di proprietà indivisa derivante dalla comunione legale del camper predetto. Tali
operazioni sui rapporti finanziari avverranno entro il 09.05.2025. Il sig.
[...]
manterrà quali rapporti e somme di sua esclusiva spettanza il saldo Parte_2
5 presente nel conto corrente n.43688124 acceso presso Credit Agricole ed il deposito a custodia n.254/00001237706/0 acceso presso BPER Banca.
16) I coniugi divideranno al 50% ciascuno il saldo di €64.000 presente nel libretto cointestato a e acceso presso “Poste Parte_1 Controparte_1
Italiane S.p.a.” n.46154014. La polizza “Postafuturo certo” n.50010478782
intestata alla sig.ra rimarrà di sua esclusiva spettanza. Parte_1
17) Clausola di trasferimento di quote immobiliari. La sig.ra Parte_1
acquista dal sig. che per parte sua vende alla moglie la quota Parte_2
indivisa di un mezzo della piena proprietà dell'immobile adibito ad abitazione familiare sito in OR OV (MN), loc. Pieve di Coriano, alla Via Alcide
De Gasperi n.13/A contraddistinto al Catasto Fabbricati di detto Comune sezione di Pieve di Coriano al Foglio 7, Mappale 433, con i subalterni: Sub 1, Cat. A2,
classe 2 consistenza 5,5 vani, superficie catastale 159 mq, totale escluse aree scoperte 143 mq, rendita catastale €284,05 e Sub 2 Cat.C6, Classe 1, consistenza
25 mq, superficie catastale mq 28, Rendita €32,28, ivi compresa area cortiliva di pertinenza. L'immobile confina a nord coi mappali 435 e 436, a est con mappale
434, a sud con la pubblica via al mappale 349, a ovest con mappale 346. Le parti dichiarano che il trasferimento del diritto di proprietà della quota indivisa di un mezzo avviene con effetti reali ex art.1376 c.c. La parte venditrice dichiara di essere proprietaria della quota di un mezzo ceduta in virtù dell'atto di compravendita stipulato dal notaio in data 27/11/2009 Persona_4
Rep.n.9588/3515, registrato a Mantova ed ivi trascritto in data 30/11/2009 ai nn.
15072 Reg. Gen. e n.8604 Reg. Part. che si produce (doc.1 A). L'immobile viene ceduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova libero da ipoteche od altri pesi e viene trasferito con tutte le servitù attive e passive ivi presenti, compresi tutti i
6 diritti, ragioni, azioni spettanti alla parte venditrice sull'immobile, con aderenze,
pertinenze, sovrastanze, infissi e seminfissi, usi e comunioni, con tutti i diritti ed obblighi portati o richiamati nel citato rogito di provenienza. Il sig.
[...]
rinuncia all'iscrizione dell'ipoteca legale e dichiara che sussiste la Parte_2
regolarità edilizia dell'immobile oggetto di cessione, salvo quanto precisato di seguito, in virtù dei seguenti titoli abilitativi e certificazioni che si producono
(doc.1C): DIA prot. n.7086 del 15/12/2006, DIA Prot. n.03/2008 del 24/01/2008,
DIA prot. n.658 del 08/02/2010, fine lavori e collaudo prot.3891 del 13/10/2012.
Le parti dichiarano che all'immobile non sono state apportate varianti per le quali siano state richieste concessioni edilizie o autorizzazioni e condoni. Le parti producono attestazione di conformità degli immobili (doc.4) ceduti in cui si dà
atto di una lieve difformità di cui le parti hanno tenuto conto nella quantificazione del prezzo e che sarà regolarizzata dalla parte acquirente a sua cura e spese successivamente all'acquisto. Il sig. in merito alla conformità Parte_2
soggettiva dichiara ex art.19 co.14 del d.l. n.78/2010, convertito nella Legge
n.122/2010, che sussiste la conformità degli intestatari catastali alle risultanze dei registri immobiliari. La parte acquirente dichiara di essere informata della classe energetica dell'edificio e di avere ricevuto Attestato di Prestazione Energetica che allega in originale (doc.6). Le parti dichiarano ai sensi dell'art.1 co.497 della
L.266/2005 e ss.mm. che, trattandosi di prima casa, il valore degli immobili ceduti
è di €36.536,11. Le parti, consapevoli delle sanzioni penali richiamate dall'art.76
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, nonché delle sanzioni amministrative e dei poteri di accertamento derivanti da dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi, dichiarano in via sostitutiva di atto notorio: - che il prezzo di €84.500,00
(ottantaquattromilacinquecento/00) verrà pagato mediante bonifico bancario all'ordine entro e non oltre il termine previsto per lo Parte_2
7 svolgimento degli adempimenti di trascrizione e voltura da parte del nominando
Ausiliario del UD;
- che nessuna delle due parti si è avvalsa dell'opera di alcun mediatore immobiliare. Il trasferimento immobiliare e l'impegno formulato dai coniugi col presente atto sono funzionali alla risoluzione della crisi familiare e, in quanto tale, finalizzato ad agevolare il sig. nel suo Parte_2
trasferimento altrove rispetto alla residenza familiare, al quale sono connaturati oneri economici ordinari e straordinari a cui non potrebbe far fronte in assenza della predetta cessione immobiliare, di talché il presente trasferimento immobiliare è esente da imposte.
18) I coniugi dichiarano, ad esclusione di quanto previsto ai punti precedenti, di aver già regolato a parte ogni altro rapporto patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualsivoglia titolo o ragione per fatti avvenuti sino alla data odierna, anche a titolo di risarcimento di eventuali pretesi danni discendenti dalla separazione e dalla comunione legale, fatto salvo l'esatto adempimento degli obblighi assunti con le presenti condizioni. Dichiarano,
altresì, di rinunciare reciprocamente ad ogni altro diritto e/o conguaglio di natura patrimoniale. Le su estese condizioni sono tutte essenziali e legate tra loro dal vincolo di unicità dell'accordo in quanto funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Le stesse parti si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai su estesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso. Per tutto quanto non previsto e per tutto quanto potesse sopravvenire, i coniugi si impegnano a prestarsi la più leale collaborazione e reciproco rispetto.
19) Le spese legali per la presente procedura, le eventuali spese tecniche
8 funzionali alla cessione immobiliare e del nominando ausiliario del giudice saranno sostenute al 50% tra i coniugi. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio civile in SCHIVENOGLIA (MN) in data 08/09/2007 (con atto trascritto nel
Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 5, Parte II, Serie A, Anno
2007) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Quanto alle condizioni economiche della separazione le parti, in particolare,
chiedevano di sciogliere la comunione e procedere all'assegnazione esclusiva dell'immobile adibito ad abitazione familiare alla sig.ra con ciò Parte_1
conferendo alla sentenza medesima immediata efficacia costitutiva e/o traslativa della proprietà.
Con ordinanza del 18/06/2025, previa autorizzazione ai coniugi a vivere separati, veniva disposta la nomina a CTU del Notaio dott.ssa Persona_5
affinché: “Esaminati gli atti di causa, compiuto ogni accertamento ritenuto opportuno e sentite le parti, verifichi il CTU la conformità della clausola di trasferimento e dei documenti allegati a quanto previsto dal Protocollo
28/05/2024 sopra richiamato, depositando quindi in Cancelleria una relazione con il suo parere sulla fattibilità del trasferimento immobiliare richiesto”, con fissazione, per il conferimento dell'incarico, dell'udienza in trattazione scritta del
15/07/2025.
A seguito dell'accettazione dell'incarico da parte del Notaio il Per_6
9 Presidente del Tribunale assegnava termine fino al 30/11/2025 per il deposito della relazione peritale - successivamente depositata in cancelleria il 28/11/2025 -
rinviando la causa all'udienza del 16/12/2025 in trattazione scritta, con termine perentorio in pari data per il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
Esaminati quindi i rispettivi atti di parte, nonché la Relazione peritale del
28/11/2025, il Presidente/Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
**********
Le domande congiuntamente formulate dalle parti vanno accolte, considerato che le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile
competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Si dà atto che i coniugi sono pervenuti, al fine di dirimere ogni questione patrimoniale tra di loro pendente, alla decisione di trasferire la quota di un mezzo della proprietà della casa coniugale dal sig. alla sig.ra Pt_2 Parte_1
Il CTU incaricato Notaio di verificare la conformità della Persona_5
clausola di trasferimento e dei documenti allegati a quanto previsto dal Protocollo
28/05/2024, relativo anche ai trasferimenti immobiliari con efficacia reale nelle cause di separazione, ha depositato in Cancelleria una relazione con il suo parere sulla fattibilità del trasferimento immobiliare richiesto, esprimendo parere favorevole sulla fattibilità del trasferimento.
Va dichiarato, pertanto, il definitivo trasferimento della proprietà e del 10 possesso alla signora della quota di comproprietà in capo al Parte_1
signor dell'immobile adibito ad abitazione familiare sito in Parte_2
OR OV (MN), loc. Pieve di Coriano, alla Via Alcide De Gasperi n.13/A
contraddistinto al Catasto Fabbricati di detto Comune sezione di Pieve di Coriano
al Foglio 7, Mappale 433, con i subalterni: Sub 1, Cat. A2, classe 2 consistenza
5,5 vani, superficie catastale 159 mq, totale escluse aree scoperte 143 mq, rendita catastale €284,05 e Sub 2 Cat.C6, Classe 1, consistenza 25 mq, superficie catastale mq 28, Rendita €32,28, ivi compresa area cortiliva di pertinenza, alle condizioni indicate dalle parti nelle conclusioni congiunte sopra riportate.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali, mentre le spese della CTU, liquidate come in dispositivo, vano poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici, in particolare circa l'immobile adibito ad abitazione familiare, che viene trasferito in piena ed esclusiva proprietà alla sig.ra alle condizioni di cui Parte_1
alle conclusioni congiunte formulate dalle parti che il Tribunale fa proprie e che si devono intendere qui riportate;
3) regola i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
11 4) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
5) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SCHIVENOGLIA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
6) compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
7) pone a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna le spese di CTU che liquida in €
500,00, oltre accessori di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 18/12/2025.
Il Presidente
MA De UC
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio
nelle persone dei signori Magistrati:
MA De UC Presidente Relatore
RG BE UD
Valeria Monti UD
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2341/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data
06/05/2025
DA
Parte_1 C.F._1
E
) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. BOTTI VALERIA CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Omologa di separazione consensuale con efficacia costitutiva e/o traslativa della proprietà e di eventuali altri diritti reali immobiliari.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … I sigg.ri e , lette le Parte_1 Parte_2
risultanze della CTU, producono in allegato estratto di nascita di Parte_1
ad integrazione dei documenti segnalati dal CTU Notaio
[...] Per_1
chiedono che la causa sia trattenuta in decisione per l'accoglimento delle seguenti concordate condizioni, ivi compresa quella relativa al trasferimento di quote immobiliari:
1) I coniugi vivranno separati con l'impegno di mantenere in futuro rapporti improntati al massimo reciproco rispetto;
la sig.ra continuerà Parte_1
a vivere nella casa famigliare insieme con il figlio . Il sig. Per_2 [...]
, in accordo con la moglie, trasferirà altrove anche formalmente la Parte_2
propria residenza entro il termine del 15/05/2025, data entro cui reperirà un'altra abitazione. Il figlio si trasferirà col padre. Per_3
2) I minori ed verranno affidati congiuntamente ad entrambi i Per_3 Per_2
genitori i quali collaboreranno fra loro nelle funzioni educative, d'istruzione e cura nel prioritario interesse dei minori e si impegneranno a far sì che i figli conservino rapporti significativi anche con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
i genitori assumeranno quindi di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
2 3) I figli minori manterranno la residenza presso l'attuale casa famigliare, sita in
OR OV (MN), loc. Pieve di Coriano, alla Via Alcide De Gasperi n.13/A.
4) la casa famigliare sita in OR OV (MN), loc. Pieve di Coriano, alla
Via Alcide De Gasperi n.13/A, con gli arredi ed i beni mobili in essa presenti – ad esclusione dei beni personali del marito e del pianoforte di proprietà del figlio rimarrà assegnata alla moglie, che continuerà a viverci unitamente al Per_3
figlio minore . Tali beni ed arredi, fatta salva l'esclusione sopra detta, Per_2
rimarranno in proprietà esclusiva della moglie.
5) I figli trascorreranno tempi paritetici con entrambi i genitori, i quali provvederanno, nell'intervallo di loro pertinenza, a curare lo svolgimento dei compiti e la frequentazione degli impegni extrascolastici dei figli, anche avvalendosi dell'ausilio dei nonni materni i quali, dalla nascita dei nipoti, hanno potuto supportare la famiglia in caso di impegni lavorativi dei genitori. I figli trascorreranno con l'uno e l'altro genitore settimane alternate in modo da avere maggiore stabilità nonché continuità presso ciascun genitore ed un rapporto significativo con entrambe le figure genitoriali;
inoltre, così i fratelli potranno stare sempre assieme. I genitori collaboreranno affinché i figli possano sempre vedere e sentire l'altro genitore se ne sentiranno il desiderio. Tale distribuzione del tempo coi genitori potrà subire modifiche dettate dalle esigenze primarie dei minori e dei loro impegni scolastici ed extrascolastici. A parziale modifica di quanto indicato alla clausola n.1 delle condizioni di separazione, pertanto, il figlio non si trasferirà prevalentemente dal padre. Per_3
6) Durante le vacanze Natalizie e Pasquali i genitori trascorreranno pari tempo con i figli, alternando di anno in anno il giorno di Natale, la Vigilia, il giorno di
3 Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo ed il Capodanno. Le vacanze natalizie e pasquali interromperanno la normale alternanza dei week-end.
7) Con riferimento alle vacanze estive, i figli trascorreranno fino a tre settimane di vacanza anche non consecutive con ciascun genitore, da stabilirsi e comunicarsi tra i genitori con anticipo entro il 31 marzo di ogni anno;
per il resto del periodo di chiusura estiva delle scuole verrà osservata la normale regolamentazione della frequentazione genitori e figli sopra indicata. I genitori concordano che nel periodo estivo i figli, allorquando non saranno con i genitori in vacanza, possano frequentare i campi estivi.
8) I coniugi acconsentono a che nella gestione dei figli minori possano continuare ad essere di ausilio, come fino ad ora è stato, i nonni.
9) I genitori provvederanno al mantenimento ordinario in via diretta dei figli nei periodi di rispettiva permanenza presso ciascuno di loro.
10) I coniugi parteciperanno, altresì, al pagamento del 50% delle spese straordinarie sanitarie, scolastiche e di svago come meglio indicate nel Protocollo
approvato dal Tribunale di Mantova il 28.05.2024 (doc. 5). In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms o whatsapp o e-mail) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. La quota delle spese straordinarie tutte andrà rimborsata entro 10 giorni dalla ricezione della documentazione comprovante l'esborso.
11) L'assegno unico sarà percepito al 50% tra i genitori. Le detrazioni
4 spetteranno ai genitori nella misura del 50% per ciascuno.
12) I coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente al contributo per il loro mantenimento.
13) Entrambi i genitori prestano il reciproco assenso al rilascio e rinnovo del passaporto ovvero di altro documento valido per l'espatrio dei figli minori.
14) Gli autoveicoli oggetto di comunione legale dei coniugi vengono assegnati in proprietà esclusiva come segue: l'autovettura marca Citroen Modello C3
tg.FY066SF alla sig.ra l'autovettura marca Jeep modello Parte_1
Renegade tg.FV634FY al sig. , il camper marca KNAUS Parte_2
modello Sport Traveller tg. EB114WP a , il motociclo marca Parte_2
Honda modello Foresight tg.AS10324 a . Il sig. Parte_2 [...]
si impegna a versare alla sig.ra la somma di Parte_2 Parte_1
€16.000,00 (sedicimila/00) quale corrispettivo della quota di ½ di proprietà
indivisa ex comunione legale del camper predetto, come previsto al punto 15).
15) I coniugi si impegnano ad estinguere il conto corrente cointestato n.2256675
acceso presso BPER Banca suddividendone il saldo ivi presente nel seguente modo: €20.000,00= (ventimila/00) saranno prelevati dal sig. Parte_2
quale somma di sua esclusiva spettanza;
ciò che residuerà dopo tale prelievo sarà
suddiviso metà per ciascuno dai coniugi. In sede di estinzione di tale conto corrente, il sig. verserà alla sig.ra la Parte_2 Parte_1
somma di €16.000,00 (sedicimila/00) quale corrispettivo della quota di ½ di proprietà indivisa derivante dalla comunione legale del camper predetto. Tali
operazioni sui rapporti finanziari avverranno entro il 09.05.2025. Il sig.
[...]
manterrà quali rapporti e somme di sua esclusiva spettanza il saldo Parte_2
5 presente nel conto corrente n.43688124 acceso presso Credit Agricole ed il deposito a custodia n.254/00001237706/0 acceso presso BPER Banca.
16) I coniugi divideranno al 50% ciascuno il saldo di €64.000 presente nel libretto cointestato a e acceso presso “Poste Parte_1 Controparte_1
Italiane S.p.a.” n.46154014. La polizza “Postafuturo certo” n.50010478782
intestata alla sig.ra rimarrà di sua esclusiva spettanza. Parte_1
17) Clausola di trasferimento di quote immobiliari. La sig.ra Parte_1
acquista dal sig. che per parte sua vende alla moglie la quota Parte_2
indivisa di un mezzo della piena proprietà dell'immobile adibito ad abitazione familiare sito in OR OV (MN), loc. Pieve di Coriano, alla Via Alcide
De Gasperi n.13/A contraddistinto al Catasto Fabbricati di detto Comune sezione di Pieve di Coriano al Foglio 7, Mappale 433, con i subalterni: Sub 1, Cat. A2,
classe 2 consistenza 5,5 vani, superficie catastale 159 mq, totale escluse aree scoperte 143 mq, rendita catastale €284,05 e Sub 2 Cat.C6, Classe 1, consistenza
25 mq, superficie catastale mq 28, Rendita €32,28, ivi compresa area cortiliva di pertinenza. L'immobile confina a nord coi mappali 435 e 436, a est con mappale
434, a sud con la pubblica via al mappale 349, a ovest con mappale 346. Le parti dichiarano che il trasferimento del diritto di proprietà della quota indivisa di un mezzo avviene con effetti reali ex art.1376 c.c. La parte venditrice dichiara di essere proprietaria della quota di un mezzo ceduta in virtù dell'atto di compravendita stipulato dal notaio in data 27/11/2009 Persona_4
Rep.n.9588/3515, registrato a Mantova ed ivi trascritto in data 30/11/2009 ai nn.
15072 Reg. Gen. e n.8604 Reg. Part. che si produce (doc.1 A). L'immobile viene ceduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova libero da ipoteche od altri pesi e viene trasferito con tutte le servitù attive e passive ivi presenti, compresi tutti i
6 diritti, ragioni, azioni spettanti alla parte venditrice sull'immobile, con aderenze,
pertinenze, sovrastanze, infissi e seminfissi, usi e comunioni, con tutti i diritti ed obblighi portati o richiamati nel citato rogito di provenienza. Il sig.
[...]
rinuncia all'iscrizione dell'ipoteca legale e dichiara che sussiste la Parte_2
regolarità edilizia dell'immobile oggetto di cessione, salvo quanto precisato di seguito, in virtù dei seguenti titoli abilitativi e certificazioni che si producono
(doc.1C): DIA prot. n.7086 del 15/12/2006, DIA Prot. n.03/2008 del 24/01/2008,
DIA prot. n.658 del 08/02/2010, fine lavori e collaudo prot.3891 del 13/10/2012.
Le parti dichiarano che all'immobile non sono state apportate varianti per le quali siano state richieste concessioni edilizie o autorizzazioni e condoni. Le parti producono attestazione di conformità degli immobili (doc.4) ceduti in cui si dà
atto di una lieve difformità di cui le parti hanno tenuto conto nella quantificazione del prezzo e che sarà regolarizzata dalla parte acquirente a sua cura e spese successivamente all'acquisto. Il sig. in merito alla conformità Parte_2
soggettiva dichiara ex art.19 co.14 del d.l. n.78/2010, convertito nella Legge
n.122/2010, che sussiste la conformità degli intestatari catastali alle risultanze dei registri immobiliari. La parte acquirente dichiara di essere informata della classe energetica dell'edificio e di avere ricevuto Attestato di Prestazione Energetica che allega in originale (doc.6). Le parti dichiarano ai sensi dell'art.1 co.497 della
L.266/2005 e ss.mm. che, trattandosi di prima casa, il valore degli immobili ceduti
è di €36.536,11. Le parti, consapevoli delle sanzioni penali richiamate dall'art.76
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, nonché delle sanzioni amministrative e dei poteri di accertamento derivanti da dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi, dichiarano in via sostitutiva di atto notorio: - che il prezzo di €84.500,00
(ottantaquattromilacinquecento/00) verrà pagato mediante bonifico bancario all'ordine entro e non oltre il termine previsto per lo Parte_2
7 svolgimento degli adempimenti di trascrizione e voltura da parte del nominando
Ausiliario del UD;
- che nessuna delle due parti si è avvalsa dell'opera di alcun mediatore immobiliare. Il trasferimento immobiliare e l'impegno formulato dai coniugi col presente atto sono funzionali alla risoluzione della crisi familiare e, in quanto tale, finalizzato ad agevolare il sig. nel suo Parte_2
trasferimento altrove rispetto alla residenza familiare, al quale sono connaturati oneri economici ordinari e straordinari a cui non potrebbe far fronte in assenza della predetta cessione immobiliare, di talché il presente trasferimento immobiliare è esente da imposte.
18) I coniugi dichiarano, ad esclusione di quanto previsto ai punti precedenti, di aver già regolato a parte ogni altro rapporto patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualsivoglia titolo o ragione per fatti avvenuti sino alla data odierna, anche a titolo di risarcimento di eventuali pretesi danni discendenti dalla separazione e dalla comunione legale, fatto salvo l'esatto adempimento degli obblighi assunti con le presenti condizioni. Dichiarano,
altresì, di rinunciare reciprocamente ad ogni altro diritto e/o conguaglio di natura patrimoniale. Le su estese condizioni sono tutte essenziali e legate tra loro dal vincolo di unicità dell'accordo in quanto funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Le stesse parti si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai su estesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso. Per tutto quanto non previsto e per tutto quanto potesse sopravvenire, i coniugi si impegnano a prestarsi la più leale collaborazione e reciproco rispetto.
19) Le spese legali per la presente procedura, le eventuali spese tecniche
8 funzionali alla cessione immobiliare e del nominando ausiliario del giudice saranno sostenute al 50% tra i coniugi. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio civile in SCHIVENOGLIA (MN) in data 08/09/2007 (con atto trascritto nel
Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 5, Parte II, Serie A, Anno
2007) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Quanto alle condizioni economiche della separazione le parti, in particolare,
chiedevano di sciogliere la comunione e procedere all'assegnazione esclusiva dell'immobile adibito ad abitazione familiare alla sig.ra con ciò Parte_1
conferendo alla sentenza medesima immediata efficacia costitutiva e/o traslativa della proprietà.
Con ordinanza del 18/06/2025, previa autorizzazione ai coniugi a vivere separati, veniva disposta la nomina a CTU del Notaio dott.ssa Persona_5
affinché: “Esaminati gli atti di causa, compiuto ogni accertamento ritenuto opportuno e sentite le parti, verifichi il CTU la conformità della clausola di trasferimento e dei documenti allegati a quanto previsto dal Protocollo
28/05/2024 sopra richiamato, depositando quindi in Cancelleria una relazione con il suo parere sulla fattibilità del trasferimento immobiliare richiesto”, con fissazione, per il conferimento dell'incarico, dell'udienza in trattazione scritta del
15/07/2025.
A seguito dell'accettazione dell'incarico da parte del Notaio il Per_6
9 Presidente del Tribunale assegnava termine fino al 30/11/2025 per il deposito della relazione peritale - successivamente depositata in cancelleria il 28/11/2025 -
rinviando la causa all'udienza del 16/12/2025 in trattazione scritta, con termine perentorio in pari data per il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
Esaminati quindi i rispettivi atti di parte, nonché la Relazione peritale del
28/11/2025, il Presidente/Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
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Le domande congiuntamente formulate dalle parti vanno accolte, considerato che le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile
competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Si dà atto che i coniugi sono pervenuti, al fine di dirimere ogni questione patrimoniale tra di loro pendente, alla decisione di trasferire la quota di un mezzo della proprietà della casa coniugale dal sig. alla sig.ra Pt_2 Parte_1
Il CTU incaricato Notaio di verificare la conformità della Persona_5
clausola di trasferimento e dei documenti allegati a quanto previsto dal Protocollo
28/05/2024, relativo anche ai trasferimenti immobiliari con efficacia reale nelle cause di separazione, ha depositato in Cancelleria una relazione con il suo parere sulla fattibilità del trasferimento immobiliare richiesto, esprimendo parere favorevole sulla fattibilità del trasferimento.
Va dichiarato, pertanto, il definitivo trasferimento della proprietà e del 10 possesso alla signora della quota di comproprietà in capo al Parte_1
signor dell'immobile adibito ad abitazione familiare sito in Parte_2
OR OV (MN), loc. Pieve di Coriano, alla Via Alcide De Gasperi n.13/A
contraddistinto al Catasto Fabbricati di detto Comune sezione di Pieve di Coriano
al Foglio 7, Mappale 433, con i subalterni: Sub 1, Cat. A2, classe 2 consistenza
5,5 vani, superficie catastale 159 mq, totale escluse aree scoperte 143 mq, rendita catastale €284,05 e Sub 2 Cat.C6, Classe 1, consistenza 25 mq, superficie catastale mq 28, Rendita €32,28, ivi compresa area cortiliva di pertinenza, alle condizioni indicate dalle parti nelle conclusioni congiunte sopra riportate.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali, mentre le spese della CTU, liquidate come in dispositivo, vano poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici, in particolare circa l'immobile adibito ad abitazione familiare, che viene trasferito in piena ed esclusiva proprietà alla sig.ra alle condizioni di cui Parte_1
alle conclusioni congiunte formulate dalle parti che il Tribunale fa proprie e che si devono intendere qui riportate;
3) regola i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
11 4) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
5) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SCHIVENOGLIA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
6) compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
7) pone a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna le spese di CTU che liquida in €
500,00, oltre accessori di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 18/12/2025.
Il Presidente
MA De UC
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