CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 23/02/2026, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 727/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GUADAGNI LUIGI, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4207/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caserta - Piazza Vanvitelli 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi Srl - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 19022500037490 TARI 2025 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 464/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda trae origine dalla notifica, avvenuta il 15 luglio 2025, dell'avviso di pagamento TARI 2025 n.
19022500037490, con cui la società Publiservizi S.r.l., concessionaria del Comune di Caserta per la gestione e riscossione dei tributi, richiedeva alla Sig.ra Ricorrente_1 il pagamento dell'importo di € 432,00 per un presunto obbligo tributario relativo all'immobile sito in Caserta, Indirizzo_1, categoria C/1.
Sin da subito, la contribuente ha evidenziato l'assoluta estraneità rispetto all'immobile indicato. Dalla visura catastale allegata al ricorso emerge infatti in maniera inequivocabile che la Sig.ra Ricorrente_1 non possiede né detiene alcun immobile nel Comune di Caserta, risultando invece titolare di immobili esclusivamente nel
Comune di Napoli.
La contribuente ha quindi presentato una nuova istanza di autotutela il 1° settembre 2025, trasmessa via
PEC alla concessionaria e al Comune, evidenziando il grave errore di individuazione del soggetto passivo.
Nessun riscontro è però pervenuto dagli enti, costringendola all'odierno ricorso.
Motivi principali del ricorso
1. Inesistenza del presupposto impositivo e totale mancanza di soggettività passiva
Il primo e principale motivo di ricorso riguarda l'assenza del presupposto impositivo della TARI.
La legge stabilisce che la tassa è dovuta esclusivamente da chi possiede o detiene i locali o le aree produttive di rifiuti urbani.
Nel caso di specie, la ricorrente non ha mai avuto alcun rapporto giuridico o materiale con l'immobile di Indirizzo_1, né ha mai condotto attività in esso. L'avviso risulta quindi radicalmente nullo, essendo indirizzato a un soggetto completamente estraneo al presunto tributo.
2. Violazione dei principi di correttezza e buona amministrazione: annullamenti già intervenuti negli anni precedenti
Il ricorso evidenzia un elemento decisivo: lo stesso errore di individuazione del soggetto passivo si era già verificato nelle annualità 2023 e 2024, per le quali la contribuente aveva presentato analoga contestazione.
In entrambe tali annualità, Publiservizi aveva riconosciuto l'errore, accogliendo le istanze di autotutela e annullando gli avvisi TARI.
Nonostante ciò, la concessionaria non ha provveduto ad aggiornare l'anagrafica tributaria, riproponendo la medesima pretesa illegittima anche per il 2025. Tale comportamento configura, secondo la ricorrente, una grave violazione dei principi costituzionali di correttezza, buona fede amministrativa e trasparenza, avendo l'Amministrazione reiterato un errore già accertato e ammesso negli anni precedenti.
3. Inerzia ingiustificata nell'esaminare l'istanza di autotutela
Ulteriore motivo è rappresentato dal comportamento omissivo della concessionaria e del Comune, che non hanno fornito alcuna risposta all'istanza di autotutela del 1° settembre 2025, lasciando decorrere il termine utile per l'impugnazione e impedendo la soluzione bonaria della controversia.
La ricorrente è stata pertanto costretta, con aggravio di spese, a ricorrere innanzi alla Corte per tutelare i propri diritti.
Nel costituirsi in giudizio, Publiservizi ha integralmente riconosciuto la fondatezza delle ragioni della contribuente, dichiarando che, una volta esaminati gli elementi prodotti, ha già proceduto ad annullare l'avviso
TARI 2025.
L'annullamento è stato comunicato al difensore della ricorrente via PEC.
La concessionaria conclude quindi chiedendo alla Corte di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti di causa risulta che la Sig.ra Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di pagamento TARI 2025 n. 19022500037490, relativo ad un immobile sito in Caserta, Indirizzo_1 , del quale la contribuente ha dedotto – e documentato – di non essere né proprietaria né detentrice.
Successivamente alla proposizione del ricorso, la società Publiservizi S.r.l., costituitasi in giudizio quale concessionaria del Comune di Caserta, ha depositato atto di controdeduzioni, nel quale ha espressamente dichiarato che le ragioni della contribuente sono risultate meritevoli di accoglimento, avendo essa stessa proceduto all'annullamento in autotutela dell'avviso impugnato, comunicato al difensore della ricorrente via
PEC.
L'intervenuto annullamento dell'atto impositivo determina, dunque, la cessazione della materia del contendere, non residuando più alcun oggetto su cui il giudizio debba utilmente proseguire.
Tuttavia, ai fini della regolamentazione delle spese di lite, occorre rilevare che l'illegittimità dell'avviso deriva da un errore riconosciuto dalla stessa Amministrazione, che aveva già annullato analoghi avvisi relativi alle annualità 2023 e 2024, riferiti al medesimo immobile e fondati sullo stesso presupposto erroneo.
Nonostante ciò, la resistente ha nuovamente reiterato la medesima pretesa impositiva, costringendo la ricorrente ad attivare un contenzioso che avrebbe potuto essere evitato.
In simili circostanze, secondo i principi generali di causalità, la condotta dell'Amministrazione costituisce causa immediata e diretta della necessità di instaurare il presente giudizio;
ne consegue che le spese devono essere poste integralmente a carico della resistente.
Le spese di lite vengono pertanto liquidate nella misura richiesta dalla parte ricorrente, pari a € 233,00, oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Condanna la resistente Publiservizi srl al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 233,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GUADAGNI LUIGI, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4207/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caserta - Piazza Vanvitelli 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi Srl - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 19022500037490 TARI 2025 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 464/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda trae origine dalla notifica, avvenuta il 15 luglio 2025, dell'avviso di pagamento TARI 2025 n.
19022500037490, con cui la società Publiservizi S.r.l., concessionaria del Comune di Caserta per la gestione e riscossione dei tributi, richiedeva alla Sig.ra Ricorrente_1 il pagamento dell'importo di € 432,00 per un presunto obbligo tributario relativo all'immobile sito in Caserta, Indirizzo_1, categoria C/1.
Sin da subito, la contribuente ha evidenziato l'assoluta estraneità rispetto all'immobile indicato. Dalla visura catastale allegata al ricorso emerge infatti in maniera inequivocabile che la Sig.ra Ricorrente_1 non possiede né detiene alcun immobile nel Comune di Caserta, risultando invece titolare di immobili esclusivamente nel
Comune di Napoli.
La contribuente ha quindi presentato una nuova istanza di autotutela il 1° settembre 2025, trasmessa via
PEC alla concessionaria e al Comune, evidenziando il grave errore di individuazione del soggetto passivo.
Nessun riscontro è però pervenuto dagli enti, costringendola all'odierno ricorso.
Motivi principali del ricorso
1. Inesistenza del presupposto impositivo e totale mancanza di soggettività passiva
Il primo e principale motivo di ricorso riguarda l'assenza del presupposto impositivo della TARI.
La legge stabilisce che la tassa è dovuta esclusivamente da chi possiede o detiene i locali o le aree produttive di rifiuti urbani.
Nel caso di specie, la ricorrente non ha mai avuto alcun rapporto giuridico o materiale con l'immobile di Indirizzo_1, né ha mai condotto attività in esso. L'avviso risulta quindi radicalmente nullo, essendo indirizzato a un soggetto completamente estraneo al presunto tributo.
2. Violazione dei principi di correttezza e buona amministrazione: annullamenti già intervenuti negli anni precedenti
Il ricorso evidenzia un elemento decisivo: lo stesso errore di individuazione del soggetto passivo si era già verificato nelle annualità 2023 e 2024, per le quali la contribuente aveva presentato analoga contestazione.
In entrambe tali annualità, Publiservizi aveva riconosciuto l'errore, accogliendo le istanze di autotutela e annullando gli avvisi TARI.
Nonostante ciò, la concessionaria non ha provveduto ad aggiornare l'anagrafica tributaria, riproponendo la medesima pretesa illegittima anche per il 2025. Tale comportamento configura, secondo la ricorrente, una grave violazione dei principi costituzionali di correttezza, buona fede amministrativa e trasparenza, avendo l'Amministrazione reiterato un errore già accertato e ammesso negli anni precedenti.
3. Inerzia ingiustificata nell'esaminare l'istanza di autotutela
Ulteriore motivo è rappresentato dal comportamento omissivo della concessionaria e del Comune, che non hanno fornito alcuna risposta all'istanza di autotutela del 1° settembre 2025, lasciando decorrere il termine utile per l'impugnazione e impedendo la soluzione bonaria della controversia.
La ricorrente è stata pertanto costretta, con aggravio di spese, a ricorrere innanzi alla Corte per tutelare i propri diritti.
Nel costituirsi in giudizio, Publiservizi ha integralmente riconosciuto la fondatezza delle ragioni della contribuente, dichiarando che, una volta esaminati gli elementi prodotti, ha già proceduto ad annullare l'avviso
TARI 2025.
L'annullamento è stato comunicato al difensore della ricorrente via PEC.
La concessionaria conclude quindi chiedendo alla Corte di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti di causa risulta che la Sig.ra Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di pagamento TARI 2025 n. 19022500037490, relativo ad un immobile sito in Caserta, Indirizzo_1 , del quale la contribuente ha dedotto – e documentato – di non essere né proprietaria né detentrice.
Successivamente alla proposizione del ricorso, la società Publiservizi S.r.l., costituitasi in giudizio quale concessionaria del Comune di Caserta, ha depositato atto di controdeduzioni, nel quale ha espressamente dichiarato che le ragioni della contribuente sono risultate meritevoli di accoglimento, avendo essa stessa proceduto all'annullamento in autotutela dell'avviso impugnato, comunicato al difensore della ricorrente via
PEC.
L'intervenuto annullamento dell'atto impositivo determina, dunque, la cessazione della materia del contendere, non residuando più alcun oggetto su cui il giudizio debba utilmente proseguire.
Tuttavia, ai fini della regolamentazione delle spese di lite, occorre rilevare che l'illegittimità dell'avviso deriva da un errore riconosciuto dalla stessa Amministrazione, che aveva già annullato analoghi avvisi relativi alle annualità 2023 e 2024, riferiti al medesimo immobile e fondati sullo stesso presupposto erroneo.
Nonostante ciò, la resistente ha nuovamente reiterato la medesima pretesa impositiva, costringendo la ricorrente ad attivare un contenzioso che avrebbe potuto essere evitato.
In simili circostanze, secondo i principi generali di causalità, la condotta dell'Amministrazione costituisce causa immediata e diretta della necessità di instaurare il presente giudizio;
ne consegue che le spese devono essere poste integralmente a carico della resistente.
Le spese di lite vengono pertanto liquidate nella misura richiesta dalla parte ricorrente, pari a € 233,00, oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Condanna la resistente Publiservizi srl al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 233,00 oltre accessori di legge se dovuti.