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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 99/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
11/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI PIETRO GIUSEPPE, Presidente
UR NT, Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
in data 11/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 144/2021 depositato il 15/03/2021
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Cagliari - Via Asproni 13 09123 Cagliari CA
elettivamente domiciliato presso sar.contenzioso@pec.agenziariscossione.gov.it contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 364/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 2 e pubblicata il 31/08/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520130035048672000 IRAP 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520110066915564000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520140038855385000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520150029151125000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520160028297326000 DIR ANN CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520170000320477000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520170015244351000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02576201600000152 IMPOSTE VARIE - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 02580201400004904 IMPOSTE VARIE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520110009896557000 IRAP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520120058053152000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520130012769011000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520150035431049000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: come da atti di causa
Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 364/2020 della CTP di Cagliari ha parzialmente accolto il ricorso della contribuente Resistente_1, C.F. CF_Resistente_1, avverso un preavviso di fermo amministrativo n.02580201400004904000 e una comunicazione di iscrizione ipotecaria n.02576201600000152000, ritenendo che tali atti fossero stati notificati tramite poste private e che, pertanto, non avessero validamente interrotto la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle sottese.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) propone appello, deducendo:
1. il difetto di giurisdizione del giudice tributario per i crediti INAIL portati nelle cartelle 02520120058053152, limitatamente al ruolo
2013000101 e n.02520130035048672; 2. l'errata valutazione delle prove, poiché gli atti erano stati notificati tramite TE AN S.p.A . e messo notificatore, non tramite poste private;
3. l'inapplicabilità della prescrizione quinquennale, trattandosi di crediti erariali soggetti al termine decennale ex art. 2946 c.c.; 4.
l'avvenuta interruzione della prescrizione e il riconoscimento del debito a seguito di istanza di rateizzazione presentata dalla contribuente.
La parte appellata non si è costituita.
La causa è stata discussa in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza di primo grado per i seguenti motivi che costituiscono la ragione più liquida per la decisione (che consente di modificare l'ordine logico-giuridico delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost., posto che l'accertamento della sussistenza di eventuali motivi di inammissibilità, anche se logicamente preliminare, non potrebbe in ogni caso condurre ad un esito del giudizio più favorevole per il convenuto: Cass. 19 giugno 2017, n. 15064; Cass. 18 novembre
2016, n. 23531; Cass 2019 nr 271).
Appare opportuno esaminare innanzitutto la questione preliminare circa il difetto di giurisdizione.
1. In via preliminare, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del Giudice
Ordinario, con riferimento ai crediti per premi INAIL portati dalle cartelle n.02520120058053152000, limitatamente al ruolo 2012000207 e n. 02520130035048672000, limitatamente al ruolo 201300010, trattandosi di crediti di natura previdenziale e non tributaria, la materia è, pertanto, sottratta alla cognizione di questa Corte.
2. Sulla validità delle notifiche e l'interruzione della prescrizione. È fondata l'eccezione dell'Appellante, relativa alle modalità di notifica. Contrariamente a quanto statuito in primo grado, la documentazione in atti dimostra che la comunicazione di iscrizione ipotecaria è stata notificata tramite TE AN S.p.A. con raccomandata, ricevuta personalmente dalla contribuente in data 09.02.2016.
Il preavviso di fermo amministrativo è stato notificato tramite messo notificatore ai sensi dell'art. 60 DPR
600/73 in data 28.11.2014. Tali notifiche sono pienamente valide e idonee a interrompere il decorso del termine prescrizionale.
3. Sul termine di prescrizione applicabile, si osserva, inoltre, che la CTP ha errato nell'applicare il termine quinquennale. Come ribadito dalla Suprema Corte (ex multis Cass. n. 24322/2014), i crediti erariali (IVA,
IRPEF, IRAP) non sono prestazioni periodiche e sono soggetti all'ordinario termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.. Al momento della notifica degli atti impugnati e della proposizione del ricorso (31.10.2018), nessun credito poteva dirsi prescritto.
4. Sul riconoscimento del debito Infine, risulta dirimente la circostanza che la contribuente abbia presentato istanza di rateazione, accolta dall'Agente della Riscossione, effettuando pagamenti parziali fino al
26.09.2018.
Tale condotta, come recentemente ribadito dalla Corte di cassazione: "In materia tributaria, la richiesta di rateizzazione del debito presentata dal contribuente integra un riconoscimento del debito idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 cod. civ., in quanto costituisce un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. Tale riconoscimento, pur non avendo natura negoziale né carattere recettizio e costituendo un atto giuridico in senso stretto, non richiede una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito. La medesima richiesta di rateizzazione risulta altresì incompatibile con la successiva allegazione, da parte del contribuente, di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento oggetto della rateizzazione. Resta fermo che la presentazione dell'istanza di rateizzazione non costituisce acquiescenza in ordine all'an della pretesa tributaria, non precludendo quindi ogni contestazione sul fondamento del debito, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione. L'effetto interruttivo della prescrizione e l'incompatibilità con la contestazione della notifica permangono anche quando l'istanza non sia stata presentata a titolo meramente cautelare, circostanza che deve essere specificamente allegata e provata"(Cass. 8688/2025).
Per i principi di diritto sopra esposti, l'appello deve essere accolto e la snetenza di primo grado riformata.
La particolarità della vicenda e la mancata costituzione in appello dell'appellata, giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sardegna, accoglie l'appello con conseguente riforma della sentenza impugnata, dichiara il difetto di giurisdizione della Corte Tributaria sui ruoli INAIL indicati in motivazione e compensa le spese.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
11/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI PIETRO GIUSEPPE, Presidente
UR NT, Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
in data 11/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 144/2021 depositato il 15/03/2021
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Cagliari - Via Asproni 13 09123 Cagliari CA
elettivamente domiciliato presso sar.contenzioso@pec.agenziariscossione.gov.it contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 364/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 2 e pubblicata il 31/08/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520130035048672000 IRAP 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520110066915564000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520140038855385000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520150029151125000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520160028297326000 DIR ANN CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520170000320477000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520170015244351000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02576201600000152 IMPOSTE VARIE - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 02580201400004904 IMPOSTE VARIE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520110009896557000 IRAP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520120058053152000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520130012769011000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520150035431049000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: come da atti di causa
Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 364/2020 della CTP di Cagliari ha parzialmente accolto il ricorso della contribuente Resistente_1, C.F. CF_Resistente_1, avverso un preavviso di fermo amministrativo n.02580201400004904000 e una comunicazione di iscrizione ipotecaria n.02576201600000152000, ritenendo che tali atti fossero stati notificati tramite poste private e che, pertanto, non avessero validamente interrotto la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle sottese.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) propone appello, deducendo:
1. il difetto di giurisdizione del giudice tributario per i crediti INAIL portati nelle cartelle 02520120058053152, limitatamente al ruolo
2013000101 e n.02520130035048672; 2. l'errata valutazione delle prove, poiché gli atti erano stati notificati tramite TE AN S.p.A . e messo notificatore, non tramite poste private;
3. l'inapplicabilità della prescrizione quinquennale, trattandosi di crediti erariali soggetti al termine decennale ex art. 2946 c.c.; 4.
l'avvenuta interruzione della prescrizione e il riconoscimento del debito a seguito di istanza di rateizzazione presentata dalla contribuente.
La parte appellata non si è costituita.
La causa è stata discussa in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza di primo grado per i seguenti motivi che costituiscono la ragione più liquida per la decisione (che consente di modificare l'ordine logico-giuridico delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost., posto che l'accertamento della sussistenza di eventuali motivi di inammissibilità, anche se logicamente preliminare, non potrebbe in ogni caso condurre ad un esito del giudizio più favorevole per il convenuto: Cass. 19 giugno 2017, n. 15064; Cass. 18 novembre
2016, n. 23531; Cass 2019 nr 271).
Appare opportuno esaminare innanzitutto la questione preliminare circa il difetto di giurisdizione.
1. In via preliminare, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del Giudice
Ordinario, con riferimento ai crediti per premi INAIL portati dalle cartelle n.02520120058053152000, limitatamente al ruolo 2012000207 e n. 02520130035048672000, limitatamente al ruolo 201300010, trattandosi di crediti di natura previdenziale e non tributaria, la materia è, pertanto, sottratta alla cognizione di questa Corte.
2. Sulla validità delle notifiche e l'interruzione della prescrizione. È fondata l'eccezione dell'Appellante, relativa alle modalità di notifica. Contrariamente a quanto statuito in primo grado, la documentazione in atti dimostra che la comunicazione di iscrizione ipotecaria è stata notificata tramite TE AN S.p.A. con raccomandata, ricevuta personalmente dalla contribuente in data 09.02.2016.
Il preavviso di fermo amministrativo è stato notificato tramite messo notificatore ai sensi dell'art. 60 DPR
600/73 in data 28.11.2014. Tali notifiche sono pienamente valide e idonee a interrompere il decorso del termine prescrizionale.
3. Sul termine di prescrizione applicabile, si osserva, inoltre, che la CTP ha errato nell'applicare il termine quinquennale. Come ribadito dalla Suprema Corte (ex multis Cass. n. 24322/2014), i crediti erariali (IVA,
IRPEF, IRAP) non sono prestazioni periodiche e sono soggetti all'ordinario termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.. Al momento della notifica degli atti impugnati e della proposizione del ricorso (31.10.2018), nessun credito poteva dirsi prescritto.
4. Sul riconoscimento del debito Infine, risulta dirimente la circostanza che la contribuente abbia presentato istanza di rateazione, accolta dall'Agente della Riscossione, effettuando pagamenti parziali fino al
26.09.2018.
Tale condotta, come recentemente ribadito dalla Corte di cassazione: "In materia tributaria, la richiesta di rateizzazione del debito presentata dal contribuente integra un riconoscimento del debito idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 cod. civ., in quanto costituisce un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. Tale riconoscimento, pur non avendo natura negoziale né carattere recettizio e costituendo un atto giuridico in senso stretto, non richiede una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito. La medesima richiesta di rateizzazione risulta altresì incompatibile con la successiva allegazione, da parte del contribuente, di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento oggetto della rateizzazione. Resta fermo che la presentazione dell'istanza di rateizzazione non costituisce acquiescenza in ordine all'an della pretesa tributaria, non precludendo quindi ogni contestazione sul fondamento del debito, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione. L'effetto interruttivo della prescrizione e l'incompatibilità con la contestazione della notifica permangono anche quando l'istanza non sia stata presentata a titolo meramente cautelare, circostanza che deve essere specificamente allegata e provata"(Cass. 8688/2025).
Per i principi di diritto sopra esposti, l'appello deve essere accolto e la snetenza di primo grado riformata.
La particolarità della vicenda e la mancata costituzione in appello dell'appellata, giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sardegna, accoglie l'appello con conseguente riforma della sentenza impugnata, dichiara il difetto di giurisdizione della Corte Tributaria sui ruoli INAIL indicati in motivazione e compensa le spese.