Articolo 31 della Legge 27 aprile 1982, n. 186
Articolo 30Articolo 32
Versione
14 maggio 1982
Art. 31. (Sorveglianza)


II Presidente del Consiglio dei ministri esercita l'alta sorveglianza su tutti gli uffici e su tutti i magistrati e riferisce annualmente al Parlamento con una relazione sullo stato della giustizia amministrativa e sugli incarichi conferiti a norma del terzo comma del precedente articolo 29.
Il presidente del Consiglio di Stato esercita la vigilanza su tutti gli uffici e su tutti i magistrati.
I magistrati con funzioni direttive esercitano la vigilanza sugli uffici cui sono preposti e sui magistrati che ne fanno parte.
Entrata in vigore il 14 maggio 1982
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