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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Udine, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Udine |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 34/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di UDINE Sezione 1, riunita in udienza il 15/09/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
ROMANO FEDERICA, Giudice monocratico in data 15/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 94/2025 depositato il 19/03/2025
proposto da
Ricorrente_1. Cancellata Reg. Imp. 15.12.2022 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Agenzia Entrate Direzione Provinciale Udine Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9030702597/2024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9030702597/2024 IVA-ALIQUOTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 162/2025 depositato il 19/09/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: come in atti. Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 19.03.2025 la Società ricorrente proponeva ricorso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 del D. Lgs n. 546/1992 avverso l'avviso di accertamento n. TI9030702597/2024 emesso con riferimento all'anno di imposta 2018 relativo ad IVA per € 3.111,00 e imposta IRES virtuale sulla rettifica di perdita per € 1.167,12 oltre a sanzioni ed interessi. Con tale atto veniva contestato l'utilizzo personale da parte del socio della Ricorrente_1 srl (cessata) dell'appartamento/attico situato nel condominio dalla stessa costruito. Un tanto comportava il recupero delle utenze elettriche/spese condominiali, il recupero delle quote di ammortamento afferenti ai beni mobili con i quali era stato arredato, il recupero dell'Iva indebitamente detratta ex art. 19 bis 2 DPR n. 633/72.
I motivi di impugnazione sono:
1) illegittimità dell'avviso di accertamento in quanto a fronte di un numero identificativo n.
TI9030702597/2024 la protocollazione è avvenuta con nel REGISTRO UFFICIALE 0017773 del
06-02-2025;
2) illegittimità dell'avviso di accertamento per non essere stato sottoscritto dal Capo dell'Ufficio e per non essere stata allegata ab origine valida delega di sottoscrizione;
3) illegittimità dell'avviso di accertamento mancando degli elementi essenziali di prova ex art. 7 bis L. n. 212/2000 (in vigore dal 18.01.2024), un tanto a fronte di una pluralità di elementi offerti dalla ricorrente e non sconfessati dall'Ufficio. Quest'ultimo, peraltro, si limiterebbe a mere congetture senza dare conto, così come prevede l'obbligo di motivazione rafforzata con riferimento “ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente”;
4) illegittimità del recupero ai fini IVA fondato sulla documentazione di ben 13 anni fa, ossia sulle registrazioni effettuate nei registri Iva acquisti 2012;
5) illegittimità del richiamo ai valori OMI che non possono più essere utilizzati, come unico elemento, dall'Amministrazione per fondare un accertamento su presunti maggiori corrispettivi;
6) illegittimità dell'irrogazione delle sanzioni per mancanza di colpa e dolo, elementi cioè oggettivi e soggettivi che non possono essere presunti, nonché stante la violazione del nuovo comma 5 bis dell'art. 7 del D.Lgs n. 546/1992, non avendo l'Ufficio dato prova in giudizio delle violazioni contestate con l'atto impugnato.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate di Udine con proprie controdeduzioni opponendosi al ricorso ritenuto destituito di fondamento e chiedendo la conferma del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Non sono fondate le eccezioni di illegittimità dell'atto impugnato. Non si rilevano vizi dell'atto che risulta precisamente e specificamente identificabile nel numero e nel giorno di notifica e la sua identificazione specifica nonché la sua provenienza risultano di certa provenienza da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Ugualmente priva di pregio sono le eccezioni sollevate per la mancata sottoscrizione del Capo dell'Ufficio nonché la mancata allegazione della delega di firma. Per quanto concerne la sottoscrizione dell'atto lo stesso può regolarmente essere sottoscritto dal capo dell'Ufficio o dal altro impiegato di carriera direttiva da lui delegato. Se la sottoscrizione viene effettuata da un funzionario delegato in caso di contestazione l'Amministrazione è chiamata a dimostrare l'esercizio del potere sostitutivo o la presenza della delega dal titolare dell'Ufficio. Nel caso di specie agli atti risulta dimessa la disposizione di servizio n. 72/2024 attestante la regolarità e validità della delega del titolare, indicando la dott.ssa Nominativo 1 sottoscrittore ed i limiti oggettivi della delega - firma di atti di valore non superiore a euro 20.000,00 (Cass.n.18758/2014; n. 5218/2018). L'avviso di accertamento è stato quindi legittimamente sottoscritto in virtù di delega completa di tutti i requisiti di legge (Cass. sez. 6-5, 06/03/2018, n. 5200).
Non è fondata l'eccezione sollevata dal ricorrente in materia di onere della prova sostenendo che l'Agenzia delle Entrate non ha provato i fatti costitutivi della pretesa tributaria.
Osserva la Corte che l'onere della prova nel processo tributario pone a carico dell'Amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare le violazioni contestate con l'atto impositivo, mentre il contribuente deve provare i fatti che estinguono o modificano tale pretesa. La riforma del
2022 ha introdotto l'obbligo esplicito per l'amministrazione Finanziaria di provare in giudizio le violazioni, limitando le precedenti inversioni dell'onere della prova a sfavore del contribuente.
Il nuovo articolo 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/1992 statuisce: “L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o
è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati”.
. La suprema Corte di Cassazione ha però chiarito l'impatto applicativo della novità normativa.
Con l'ordinanza n. 31878/2022 è stato, infatti, statuito che “la nuova formulazione legislativa […] non stabilisce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale”
La norma sottolinea che avendo l'amministrazione dato impulso alla contestazione mediante l'emissione dell'atto deve fornire la prova in giudizio delle violazioni contestate. Ciò significa che, in ogni caso, restano ferme le previsioni normative, le quali – stabilendo specifiche presunzioni – impongono determinati oneri o obblighi di prova a carico di una specifica Parte del rapporto tributario
Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio. La portata innovativa del comma 5-bis si fonda sostanzialmente sugli elementi di prova e controprova offerti dalle parti che si intersecano vicendevolmente.
La giurisprudenza di legittimità è di costante orientamento nell'affermare che la prova del diritto alla deduzione di costi è a carico del contribuente e ciò sia con riferimento al criterio che chi afferma un fatto costitutivo di un diritto lo deve provare e sia con riferimento al criterio di vicinanza della prova (Cass. sez. trib. n. 13943 del 2011; Cass. sez. trib. n. 4554 del 2010). In sostanza è interesse del soggetto non onerato della prova, fornire, comunque da subito anche prima che l'attore
Amministrazione Finanziaria abbia superato le sue incombenze probatorie, tutti gli elementi di prova in suo possesso, ciò in conseguenza dei tempi stretti previsti per l'istruzione probatoria del processo.
Le Corti di Giustizia sono chiamate a risolvere le contestazioni non tanto applicando meccanicamente le regole di riparto probatorio, quanto, piuttosto, sulla base di valutazioni complessive del grado di convincimento delle prove portate in giudizio da entrambe le parti.
Ne discende che alla luce del nuovo comma 5-bis – il giudice potrà ammettere la presunzione fondata su un “quadro indiziario”, sempre che sia connotata dai requisiti di gravità, precisione e concordanza. Sarà, perciò, una prerogativa del Giudice tributario verificare in concreto che gli elementi indiziari «non si contraddicano o si elidano vicendevolmente, dovendo tutti concorrere a favore di una ricostruzione possibile» tale per cui non residuino significativi margini di dubbio circa la fondatezza della pretesa portata a giudizio. Il contribuente è tenuto a fornire la prova dei fatti su cui fonda le proprie eccezioni.
Nel caso di specie, come emerge dagli atti, l'accertamento trova origine dalla contestazione di costi ed utenze nonché costi accessori e quote di ammortamento ed IVA indebitamente detratta relative ad un immobile ritenuto utilizzato per fini personali dal socio. Dall'analisi degli atti si evince che l'Agenzia ha fondato il proprio operato sulla base di una pluralità di elementi raccolti in sede di istruttoria, a cui però non sono stati dimessi elementi precisi da parte del ricorrente idonei a sconfessare la validità delle risultanze accertate, in quanto generici o incompleti (ne sono da esempio le email di potenziali acquirenti che però non si comprende a quale immobile sia riferibile, non offrendo quindi una prova certa a sostegno della tesi di parte ricorrente che venivano svolti eventi per promuovere la vendita dell'appartamento.
Un tanto sconfessa la doglianza del ricorrente che riporta alle fondamenta della pretesa che si è sostanziata anche nel recupero dei costi e dell'IVA – afferente all'immobile identificato catastalmente al Foglio 44 Particella 289 Subalterno 66 di proprietà della società ma, alla luce delle evidenze raccolte dall'Ufficio, utilizzato per finalità estranee all'impresa. Anche per quanto concerne gli elementi emersi a titolo di consumi energetici, le fatture documentano consumi elevati ogni mese lungo tutto il corso dell'anno compatibili con un utilizzo dell'immobile per tutto l'anno. L'immobile ad uso abitativo di proprietà della società, risulta completamento arredato ed abitabile, ma dei presunti eventi organizzati ai fini promozionali, nessuna risulta fornita alcuna prova.
Le affermazioni di parte risultano prive di riscontri concreti e non idonei a sconfessare la contestazione recata dall'avviso di accertamento.
L'insieme degli elementi acquisiti, pertanto, essendo gravi, precisi e concordanti, confermano la ricostruzione prospettata dall'Ufficio; per contro, gli elementi forniti dalla Ricorrente - ovvero che l'immobile avesse una destinazione alla vendita – non smentiscono la ricostruzione, né sono con essa incompatibili.
Non è fondata la doglianza di parte sull'illegittimo recupero dell'IVA.
Considerato che
l'immobile sub 66 risulta concesso in godimento al socio, l'Agenzia tenuto conto dei dati indicati dalla ricorrente società nello Spesometro, ha legittimamente recuperato l'IVA documentata dalle fatture emesse dall'Società_1 spa relative alla fornitura di energia elettrica, nonché tutte le fatture inerenti all'immobile che risultano indebitamente detratte.
Conseguentemente il diritto alla detrazione dell'IVA ai sensi dell'art. 19-bis n.2 del DPR 633/1972 andava rettificato. Il recupero IVA operato pertanto risulta legittimo.
Non è fondata l'eccezione relativa all'erroneo l'utilizzo del “valore normale” di godimento del bene immobile ed in particolare l'uso dei dati OMI, i cui riferimenti e conteggi sono stati specificatamente indicati nell'avviso di accertamento.
In materia in ossequio al D.L. n. 138 del 13/08/2011, art. 2, comma 36 da terdecies a septiesdecies, ha applicato il disposto di cui al comma 3 art. 9 T.U.I.R. ed ha inteso determinare il cd. “Valore di mercato” del diritto di godimento come corrispondente al “(…) prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi”.
Il successivo comma 3 del citato art. 9 statuisce: "per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore".
L'operato dell'Amministrazione basata sui valori OMI risulta pertanto legittimo, mentre il ricorrente nel ricorso non ha offerto idonei elementi per determinare il valore di godimento del bene, in opposizione a quanto ricostruito dall'Agenzia.
Anche per quanto attiene ai motivi di impugnazione riguardo le sanzioni irrogate il ricorso non è fondato.
Il ricorrente ne eccepisce l'illegittimità invocando in suo favore l'assenza di colpevolezza nel comportamento tenuto.
Secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, “In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'art. 5 d.lgs. n. 472 del 1997 … stabilisce che non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anche la consapevolezza del contribuente, a cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente. È comunque sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la dimostrazione del dolo o della colpa, la quale si presume fino alla prova della sua assenza, che deve essere offerta dal contribuente e va distinta dalla prova della buona fede, che rileva, come esimente, solo se l'agente è incorso in un errore inevitabile, per essere incolpevole l'ignoranza dei presupposti dell'illecito e dunque non superabile con l'uso della normale diligenza” (ex multis,
Cassazione Sentenza n. 2139 del 30.1.2020)
Nel caso di specie la società ricorrente ha consapevolmente concesso in godimento al socio il bene merce, destinandolo quindi a finalità extra imprenditoriali, fatto anche confermato dall'acquisto dell'immobile stesso da parte del socio, unitamente alla figlia.
Per quanto sopra il ricorso deve essere rigettano, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di primo grado di Udine, in composizione monocratica, respinge il ricorso.
Spese di lite a carico della parte soccombente liquidate in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Così deciso, li 15.09.2025
Ricorso firmato dal Presidente giudice in composizione monocratica
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di UDINE Sezione 1, riunita in udienza il 15/09/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
ROMANO FEDERICA, Giudice monocratico in data 15/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 94/2025 depositato il 19/03/2025
proposto da
Ricorrente_1. Cancellata Reg. Imp. 15.12.2022 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Agenzia Entrate Direzione Provinciale Udine Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9030702597/2024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9030702597/2024 IVA-ALIQUOTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 162/2025 depositato il 19/09/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: come in atti. Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 19.03.2025 la Società ricorrente proponeva ricorso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 del D. Lgs n. 546/1992 avverso l'avviso di accertamento n. TI9030702597/2024 emesso con riferimento all'anno di imposta 2018 relativo ad IVA per € 3.111,00 e imposta IRES virtuale sulla rettifica di perdita per € 1.167,12 oltre a sanzioni ed interessi. Con tale atto veniva contestato l'utilizzo personale da parte del socio della Ricorrente_1 srl (cessata) dell'appartamento/attico situato nel condominio dalla stessa costruito. Un tanto comportava il recupero delle utenze elettriche/spese condominiali, il recupero delle quote di ammortamento afferenti ai beni mobili con i quali era stato arredato, il recupero dell'Iva indebitamente detratta ex art. 19 bis 2 DPR n. 633/72.
I motivi di impugnazione sono:
1) illegittimità dell'avviso di accertamento in quanto a fronte di un numero identificativo n.
TI9030702597/2024 la protocollazione è avvenuta con nel REGISTRO UFFICIALE 0017773 del
06-02-2025;
2) illegittimità dell'avviso di accertamento per non essere stato sottoscritto dal Capo dell'Ufficio e per non essere stata allegata ab origine valida delega di sottoscrizione;
3) illegittimità dell'avviso di accertamento mancando degli elementi essenziali di prova ex art. 7 bis L. n. 212/2000 (in vigore dal 18.01.2024), un tanto a fronte di una pluralità di elementi offerti dalla ricorrente e non sconfessati dall'Ufficio. Quest'ultimo, peraltro, si limiterebbe a mere congetture senza dare conto, così come prevede l'obbligo di motivazione rafforzata con riferimento “ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente”;
4) illegittimità del recupero ai fini IVA fondato sulla documentazione di ben 13 anni fa, ossia sulle registrazioni effettuate nei registri Iva acquisti 2012;
5) illegittimità del richiamo ai valori OMI che non possono più essere utilizzati, come unico elemento, dall'Amministrazione per fondare un accertamento su presunti maggiori corrispettivi;
6) illegittimità dell'irrogazione delle sanzioni per mancanza di colpa e dolo, elementi cioè oggettivi e soggettivi che non possono essere presunti, nonché stante la violazione del nuovo comma 5 bis dell'art. 7 del D.Lgs n. 546/1992, non avendo l'Ufficio dato prova in giudizio delle violazioni contestate con l'atto impugnato.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate di Udine con proprie controdeduzioni opponendosi al ricorso ritenuto destituito di fondamento e chiedendo la conferma del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Non sono fondate le eccezioni di illegittimità dell'atto impugnato. Non si rilevano vizi dell'atto che risulta precisamente e specificamente identificabile nel numero e nel giorno di notifica e la sua identificazione specifica nonché la sua provenienza risultano di certa provenienza da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Ugualmente priva di pregio sono le eccezioni sollevate per la mancata sottoscrizione del Capo dell'Ufficio nonché la mancata allegazione della delega di firma. Per quanto concerne la sottoscrizione dell'atto lo stesso può regolarmente essere sottoscritto dal capo dell'Ufficio o dal altro impiegato di carriera direttiva da lui delegato. Se la sottoscrizione viene effettuata da un funzionario delegato in caso di contestazione l'Amministrazione è chiamata a dimostrare l'esercizio del potere sostitutivo o la presenza della delega dal titolare dell'Ufficio. Nel caso di specie agli atti risulta dimessa la disposizione di servizio n. 72/2024 attestante la regolarità e validità della delega del titolare, indicando la dott.ssa Nominativo 1 sottoscrittore ed i limiti oggettivi della delega - firma di atti di valore non superiore a euro 20.000,00 (Cass.n.18758/2014; n. 5218/2018). L'avviso di accertamento è stato quindi legittimamente sottoscritto in virtù di delega completa di tutti i requisiti di legge (Cass. sez. 6-5, 06/03/2018, n. 5200).
Non è fondata l'eccezione sollevata dal ricorrente in materia di onere della prova sostenendo che l'Agenzia delle Entrate non ha provato i fatti costitutivi della pretesa tributaria.
Osserva la Corte che l'onere della prova nel processo tributario pone a carico dell'Amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare le violazioni contestate con l'atto impositivo, mentre il contribuente deve provare i fatti che estinguono o modificano tale pretesa. La riforma del
2022 ha introdotto l'obbligo esplicito per l'amministrazione Finanziaria di provare in giudizio le violazioni, limitando le precedenti inversioni dell'onere della prova a sfavore del contribuente.
Il nuovo articolo 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/1992 statuisce: “L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o
è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati”.
. La suprema Corte di Cassazione ha però chiarito l'impatto applicativo della novità normativa.
Con l'ordinanza n. 31878/2022 è stato, infatti, statuito che “la nuova formulazione legislativa […] non stabilisce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale”
La norma sottolinea che avendo l'amministrazione dato impulso alla contestazione mediante l'emissione dell'atto deve fornire la prova in giudizio delle violazioni contestate. Ciò significa che, in ogni caso, restano ferme le previsioni normative, le quali – stabilendo specifiche presunzioni – impongono determinati oneri o obblighi di prova a carico di una specifica Parte del rapporto tributario
Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio. La portata innovativa del comma 5-bis si fonda sostanzialmente sugli elementi di prova e controprova offerti dalle parti che si intersecano vicendevolmente.
La giurisprudenza di legittimità è di costante orientamento nell'affermare che la prova del diritto alla deduzione di costi è a carico del contribuente e ciò sia con riferimento al criterio che chi afferma un fatto costitutivo di un diritto lo deve provare e sia con riferimento al criterio di vicinanza della prova (Cass. sez. trib. n. 13943 del 2011; Cass. sez. trib. n. 4554 del 2010). In sostanza è interesse del soggetto non onerato della prova, fornire, comunque da subito anche prima che l'attore
Amministrazione Finanziaria abbia superato le sue incombenze probatorie, tutti gli elementi di prova in suo possesso, ciò in conseguenza dei tempi stretti previsti per l'istruzione probatoria del processo.
Le Corti di Giustizia sono chiamate a risolvere le contestazioni non tanto applicando meccanicamente le regole di riparto probatorio, quanto, piuttosto, sulla base di valutazioni complessive del grado di convincimento delle prove portate in giudizio da entrambe le parti.
Ne discende che alla luce del nuovo comma 5-bis – il giudice potrà ammettere la presunzione fondata su un “quadro indiziario”, sempre che sia connotata dai requisiti di gravità, precisione e concordanza. Sarà, perciò, una prerogativa del Giudice tributario verificare in concreto che gli elementi indiziari «non si contraddicano o si elidano vicendevolmente, dovendo tutti concorrere a favore di una ricostruzione possibile» tale per cui non residuino significativi margini di dubbio circa la fondatezza della pretesa portata a giudizio. Il contribuente è tenuto a fornire la prova dei fatti su cui fonda le proprie eccezioni.
Nel caso di specie, come emerge dagli atti, l'accertamento trova origine dalla contestazione di costi ed utenze nonché costi accessori e quote di ammortamento ed IVA indebitamente detratta relative ad un immobile ritenuto utilizzato per fini personali dal socio. Dall'analisi degli atti si evince che l'Agenzia ha fondato il proprio operato sulla base di una pluralità di elementi raccolti in sede di istruttoria, a cui però non sono stati dimessi elementi precisi da parte del ricorrente idonei a sconfessare la validità delle risultanze accertate, in quanto generici o incompleti (ne sono da esempio le email di potenziali acquirenti che però non si comprende a quale immobile sia riferibile, non offrendo quindi una prova certa a sostegno della tesi di parte ricorrente che venivano svolti eventi per promuovere la vendita dell'appartamento.
Un tanto sconfessa la doglianza del ricorrente che riporta alle fondamenta della pretesa che si è sostanziata anche nel recupero dei costi e dell'IVA – afferente all'immobile identificato catastalmente al Foglio 44 Particella 289 Subalterno 66 di proprietà della società ma, alla luce delle evidenze raccolte dall'Ufficio, utilizzato per finalità estranee all'impresa. Anche per quanto concerne gli elementi emersi a titolo di consumi energetici, le fatture documentano consumi elevati ogni mese lungo tutto il corso dell'anno compatibili con un utilizzo dell'immobile per tutto l'anno. L'immobile ad uso abitativo di proprietà della società, risulta completamento arredato ed abitabile, ma dei presunti eventi organizzati ai fini promozionali, nessuna risulta fornita alcuna prova.
Le affermazioni di parte risultano prive di riscontri concreti e non idonei a sconfessare la contestazione recata dall'avviso di accertamento.
L'insieme degli elementi acquisiti, pertanto, essendo gravi, precisi e concordanti, confermano la ricostruzione prospettata dall'Ufficio; per contro, gli elementi forniti dalla Ricorrente - ovvero che l'immobile avesse una destinazione alla vendita – non smentiscono la ricostruzione, né sono con essa incompatibili.
Non è fondata la doglianza di parte sull'illegittimo recupero dell'IVA.
Considerato che
l'immobile sub 66 risulta concesso in godimento al socio, l'Agenzia tenuto conto dei dati indicati dalla ricorrente società nello Spesometro, ha legittimamente recuperato l'IVA documentata dalle fatture emesse dall'Società_1 spa relative alla fornitura di energia elettrica, nonché tutte le fatture inerenti all'immobile che risultano indebitamente detratte.
Conseguentemente il diritto alla detrazione dell'IVA ai sensi dell'art. 19-bis n.2 del DPR 633/1972 andava rettificato. Il recupero IVA operato pertanto risulta legittimo.
Non è fondata l'eccezione relativa all'erroneo l'utilizzo del “valore normale” di godimento del bene immobile ed in particolare l'uso dei dati OMI, i cui riferimenti e conteggi sono stati specificatamente indicati nell'avviso di accertamento.
In materia in ossequio al D.L. n. 138 del 13/08/2011, art. 2, comma 36 da terdecies a septiesdecies, ha applicato il disposto di cui al comma 3 art. 9 T.U.I.R. ed ha inteso determinare il cd. “Valore di mercato” del diritto di godimento come corrispondente al “(…) prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi”.
Il successivo comma 3 del citato art. 9 statuisce: "per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore".
L'operato dell'Amministrazione basata sui valori OMI risulta pertanto legittimo, mentre il ricorrente nel ricorso non ha offerto idonei elementi per determinare il valore di godimento del bene, in opposizione a quanto ricostruito dall'Agenzia.
Anche per quanto attiene ai motivi di impugnazione riguardo le sanzioni irrogate il ricorso non è fondato.
Il ricorrente ne eccepisce l'illegittimità invocando in suo favore l'assenza di colpevolezza nel comportamento tenuto.
Secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, “In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'art. 5 d.lgs. n. 472 del 1997 … stabilisce che non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anche la consapevolezza del contribuente, a cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente. È comunque sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la dimostrazione del dolo o della colpa, la quale si presume fino alla prova della sua assenza, che deve essere offerta dal contribuente e va distinta dalla prova della buona fede, che rileva, come esimente, solo se l'agente è incorso in un errore inevitabile, per essere incolpevole l'ignoranza dei presupposti dell'illecito e dunque non superabile con l'uso della normale diligenza” (ex multis,
Cassazione Sentenza n. 2139 del 30.1.2020)
Nel caso di specie la società ricorrente ha consapevolmente concesso in godimento al socio il bene merce, destinandolo quindi a finalità extra imprenditoriali, fatto anche confermato dall'acquisto dell'immobile stesso da parte del socio, unitamente alla figlia.
Per quanto sopra il ricorso deve essere rigettano, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di primo grado di Udine, in composizione monocratica, respinge il ricorso.
Spese di lite a carico della parte soccombente liquidate in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Così deciso, li 15.09.2025
Ricorso firmato dal Presidente giudice in composizione monocratica