Decreto cautelare 21 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 21 marzo 2025
Sentenza 23 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 23/04/2026, n. 7288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7288 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07288/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13926/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13926 del 2024, proposto da DR LE, rappresentata e difesa dall'avvocato Arianna Tomassi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n.12;
per la declaratoria di nullità e/o l''annullamento
del provvedimento m. pi. AOODGOSV. REGISTRO UFFICIALE U. 0049288. 05-12-2024, emesso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, a firma del Direttore Generale Antonella Tozza, recante la comunicazione di rigetto della domanda di riconoscimento del titolo estero per l’insegnamento di sostegno in qualità di insegnante specializzato;
e per l’effetto:
a) per il riconoscimento del diritto al riconoscimento del titolo estero
b) per l’annullamento di ogni altro atto, non conosciuto, antecedente, presupposto, conseguente
o comunque ad esso connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 la dott.ssa RI IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
TT e IT
1.Con ricorso notificato al soggetto in epigrafe indicato in data 19 dicembre 2024 e depositato il successivo 20 dicembre 2024, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di rigetto dell’istanza presentata il 28 aprile 2023 ai fini del riconoscimento del titolo di formazione su sostegno conseguito in Spagna, proponendo avverso di esso svariate doglianze di violazione della normativa comunitaria ed italiana in materia di riconoscimento dei titoli esteri e di eccesso di potere sotto numerosi profili. Ha concluso il ricorso con istanza cautelare collegiale ed inaudita altera parte e per l’accoglimento dello stesso.
2. L’istanza cautelare monocratica è stata accolta con decreto n. 5957 del 21 dicembre 2024.
3. L’Amministrazione dell’istruzione si è costituita in giudizio.
4. Alla camera di consiglio del 19 marzo 2025 l’istanza cautelare è stata accolta.
5. Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 22 aprile 2026.
6. In vista della stessa, parte ricorrente ha depositato in due date differenti, il 15 marzo 2026 ed il 9 aprile 2026, la rinuncia al ricorso, avendo l’interessata deciso di frequentare i corsi
INDIRE, rinunciando alla domanda di riconoscimento del titolo estero, con il venir meno
dell’interesse della stessa alla decisione del merito e chiedendo quindi la declaratoria di estinzione del ricorso.
Rilevato che tuttavia ai fini di tale pronuncia la rinuncia non è stata notificata alle altre parti e che pertanto ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 84, comma 4 c.p.a., al Collegio non resta che dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse sul gravame in esame.
Data la complessità della vicenda sostanziale sottesa sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI IO, Presidente, Estensore
Luca De Gennaro, Consigliere
Claudia Favaccio, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RI IO |
IL SEGRETARIO