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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/12/2025, n. 3445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3445 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3294/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Francesca Vullo Presidente
- dott.ssa Roberta Nunnari Consigliere
- dott. Marco Del Vecchio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3294/2024 r.g. promossa in grado di appello da Pa (p. iva ) con sede legale in Monza via Arrigo Boito n. 68, in persona del CP_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, giusta mandato Controparte_2 in atti, dall'Avv. Paride Cesare CRETI' (c. f. ) presso il cui studio in Muro C.F._1
Leccese piazza del Popolo n. 15 è elettivamente domiciliata, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
APPELLANTE contro
(c. f. e p. iva ) con sede in Bresso in via Vittorio Controparte_3 P.IVA_2
Veneto n. 1/A, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. rappresentata e CP_4 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Matteo BIELLA (c. f. ), presso il C.F._2 pagina 1 di 9 cui studio legale in Milano viale Monte Nero n. 53 è elettivamente domiciliata, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
APPELLATA
Avente ad oggetto: altri contratti d'opera
Sulle seguenti conclusioni:
- per PI. appellante CP_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, previa ammissione delle richieste istruttorie invocate in primo grado e reiterate nel presente atto di gravame, Par accogliere l'appello promosso da e, n riforma della sentenza impugnata n. 1315/2024 CP_1 emessa dal Tribunale di Monza nell'ambito del giudizio n. 2230/2021 r.g. pubblicata in data
26.04.2024, mai notificata, accogliere la spiegata domanda riconvenzionale dichiarando il grave inadempimento di in persona del legale rappresentante p. t. con Controparte_3 conseguente declaratoria di non debenza delle somme ingiunte in favore della società appellata da Par parte di con ogni conseguente statuizione in ordine alla revoca del provvedimento CP_1 monitorio opposto;
conseguentemente e per l'effetto condannare la soc. oggi appellata Controparte_3
Pa alla restituzione delle somme corrisposte in eccesso da alla prima a seguito della CP_1 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed alla emissione della sentenza gravata;
ancora in accoglimento della domanda riconvenzionale ed in riforma della decisione impugnata, accogliere la spiegata domanda riconvenzionale dei danni subiti condannando la società appellata al Pa pagamento del risarcimento dei danni subiti da per ritardata conclusione dei lavori e CP_1 mancato guadagno quantificati per le ragioni esposte nell'importo di euro 15.900,00 ovvero in quella
pagina 2 di 9 maggiore o minore somma che l'ecc.ma Corte di appello adita riterrà di giustizia anche secondo giudizio equitativo ed anche ove occorre a seguito di CTU contabile;
con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi distrattario
- appellata Controparte_3
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzioni disattese, rese le necessarie statuizioni così giudicare: per tutte le ragioni esposte, rigettare l'appello proposto e confermare la decisione resa in primo grado
o comunque rigettare le domande avversarie con ogni conseguente decisione.
In subordine, condannate parte appellante al pagamento dell'importo ritenuto di giustizia quale corrispettivo ancora dovuto per le opere de quibus, oltre interesse al tasso moratorio ex art. 4 e 5
d.lgs. dalla data del verbale di chiusura lavori (30.10.2020) al saldo ovvero da differente data con indicazione del dies a quo.
In ulteriore subordine graduare le pretese avversarie secondo giustizia
In ogni caso con vittoria di spese diritti e onorari.
In via istruttoria nel caso di ammissione dei mezzi istruttori di parte appellante instava per
l'ammissione di prova per interpello e testi sulle circostanze indicate nell'atto di gravame che qui si intendono riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 1315/2024 pubblicata in data 26.04.2024, il Tribunale Ordinario di
Monza, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvedeva:
- respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo.
- respinge la domanda riconvenzionale della parte opponente.
- condanna la parte opponente in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere la parte opposta delle spese di giudizio che si liquidano in euro 3.000,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15% IVA e CPA come per legge.
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
pagina 3 di 9 - Con rituale atto di citazione PI. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 457 CP_1 del 26.01.2021 emesso dal Tribunale di Monza su ricorso di con cui si Controparte_3
Pa ingiungeva a il pagamento in favore di dell'importo di CP_1 Controparte_3 euro 12.480,00, oltre interessi come richiesti e spese monitorie, a titolo di saldo del corrispettivo per i lavori relativi all'appalto di opere intercorso tra le parti.
A fondamento dell'opposizione adduceva la presenza di difetti e vizi delle opere che rendevano almeno in parte non dovuta la somma ingiunta a titolo di saldo del corrispettivo del contratto di appalto stipulato tra le parti.
In via riconvenzionale proponeva domanda risarcitoria per i danni conseguenti all'inadempimento di parte opposta e segnatamente alla mancata conclusione delle opere appaltate nel termine contrattualmente pattuito.
- Si costituiva in giudizio contestando integralmente l'opposizione Controparte_3 proposta.
Al riguardo adduceva che i lavori, come attestato dal direttore dei lavori nominato dalla committente, sarebbero stati realizzati a regola d'arte e che il contratto in oggetto non prevedeva alcun termine per la conclusione degli stessi.
Su tali basi chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto di ogni domanda proposta in via riconvenzionale.
***
La causa era decisa con la sentenza impugnata con la quale l'organo giudicante di primo grado Pa rigettava l'opposizione proposta da confermando integralmente il decreto ingiuntivo e CP_1 rigettando la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente che condannava alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite.
Al riguardo il giudice di prime cure rilevava come la pretesa creditoria attivata in via monitoria dalla società opposta traeva fondamento da quanto attestato dal direttore dei lavori nel verbale di chiusura dei lavori, documento di ritenuta attendibilità e frutto di accertamenti di natura tecnica condotti dal direttore dei lavori in posizione di terzietà. Al riguardo rilevava come nella relazione finale sulla contabilità dei lavori risultava che il direttore dei lavori aveva tenuto conto anche dei lavori eseguiti in modo non corretto, sottraendo dall'importo dovuto l'ammontare di euro 2.500,00 riconducibile ad interventi eseguiti da soggetti terzi. Riteneva non fondata la domanda risarcitoria formulata in via riconvenzionale da parte opponente in quanto in assenza di contratto scritto non emergevano elementi pagina 4 di 9 dai quali poter ritenere contrattualmente fissato un termine perentorio ed essenziale per la conclusione dei lavori.
*** Pa
- Avverso la predetta sentenza ha proposto appello CP_1
Con il primo motivo di appello censurava la sentenza impugnata nella parte in cui l'organo giudicante di primo grado aveva ritenuto provato il credito sulla base delle attestazioni di cui al verbale di ultimazione dei lavori redatto dal direttore dei lavori, non essendo stato tale atto approvato e sottoscritto da parte committente. Assumeva al riguardo che il direttore dei lavori rappresenta il committente solo in relazione alle valutazioni e constatazioni tecniche, con preclusione di ogni potere in ordine al riconoscimento di varianti o opere extra contratto.
Con il secondo motivo di appello censurava la sentenza impugnata nella parte in cui si riteneva non provata la previsione di un termine di ultimazione dei lavori, quando invece la prova della fissazione del termine poteva essere offerta anche in via testimoniale.
Con il terzo motivo di appello censurava la sentenza appellata in ordine alla regolamentazione delle spese di lite.
- Si costituiva in giudizio contestando integralmente il gravame Controparte_3 proposto e chiedendone il rigetto con conferma della sentenza appellata.
All'udienza del 20.11.2025 all'esito della discussione orale ex art. 350 bis c.p.c. la causa era trattenuta in decisione e decisa nella camera di consiglio del 26.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che l'atto di gravame risulta esente da profili di inammissibilità risultando conforme, sul piano formale, al dettato degli artt. 342 c.p.c. e ciò in ragione della articolata esposizione dei motivi di gravame, con indicazione specifica delle parti e punti della sentenza oggetto di censura, a cui segue l'esposizione delle ragioni a fondamento delle censure articolate e poste a fondamento dell'impugnazione proposta.
***
Nella disamina dell'appello proposto, i cui motivi di merito possono essere congiuntamente esaminati in ragione delle questioni sottese, occorre procedere alla sia pur sintetica ricostruzione dei fatti come emersi dagli atti di causa.
pagina 5 di 9 Par È dato acquisito al giudizio che la società odierna appellante, ha affidato alla società CP_1 opposta l'esecuzione di lavori edili nell'unità commerciale di sua proprietà sita in Monza in via Boito
n. 6, dietro il corrispettivo, inizialmente pattuito, di euro 98.000,00 oltre iva.
È del pari dato acquisito che la committente nominava direttore dei lavori l'arch. CP_5 provvedendo al deposito della SCIA.
È documentato in atti che a seguito dell'ultimazione dei lavori il direttore dei lavori depositava comunicazione di avvenuta fine lavori e predisponeva, sottoscrivendolo, l'allegato verbale di fine lavori, in cui era dato atto dei lavori realizzati e del dovuto. Specificamente il direttore dei lavori certificava che difformità riscontrate sono stati ultimati il giorno 30.10.2020 ed il relativo importo complessivo, al netto degli acconti, è di euro 100.480,00>>. Con il predetto atto, il direttore dei lavori, nell'ambito delle proprie competenze tecniche ed all'esito di valutazioni tecniche in ordine alla avvenuta esecuzione delle opere di contratto, ha verificato l'avvenuta esecuzione delle opere di contratto e di quelle extra contratto riscontrate, attestando l'avvenuta ultimazione dei lavori alla data della chiusura del verbale, dando atto della avvenuta eliminazione dei vizi precedentemente lamentati e riscontrati.
Nella determinazione del valore delle opere effettivamente realizzate, il direttore dei lavori ha computato anche le opere extra contratto accertate come eseguite delle quali è stato compiutamente determinato il relativo valore.
Il predetto verbale era sottoscritto dalle imprese esecutrici e dal direttore dei lavori stesso nominato dalla committente.
Come rilevato dal Supremo Consesso di giustizia, il direttore dei lavori assume la rappresentanza del committente limitatamente alla materia strettamente tecnica e le sue dichiarazioni sono pertanto vincolanti per il committente che l'abbia nominato, se siano contenute in detto ambito tecnico, come l'accettazione dell'opera perché conforme al progetto ed eseguita secondo le regole dell'arte (Cass.
Civ. n. 7242/2001). Specifico compito del direttore dei lavori è la verifica dell'andamento delle opere, della loro attinenza al contratto ed alle eventuali varianti, del rispetto delle regole dell'arte nella relativa realizzazione. Più in particolare, l'attività del direttore dei lavori nell'interesse del committente è rappresentata dall'alta sorveglianza delle opere dovendo lo stesso effettuare il controllo sulla realizzazione dell'opera nei suoi vari stadi e procedere alla verifica in ordine all'avvenuta osservanza delle regole dell'arte nella esecuzione e realizzazione delle opere oggetto di contratto nonché in ordine pagina 6 di 9 alla corrispondenza dei materiali utilizzati rispetto a quanto pattuito e sulla idoneità degli stessi (cfr.
Cass. Civ. n. 1218/2012).
Nel caso di specie l'arch. , nella qualità di direttore dei lavori nominato dalla società CP_5 committente, nella predetta qualità ha proceduto a verifica tecnica in ordine ai lavori eseguiti, alla loro rispondenza ai criteri di corretta esecuzione ed alla individuazione delle opere effettivamente eseguite in relazione al contratto in oggetto, procedendo alla ricognizione delle stesse, alla valutazione delle relative modalità esecutive e rispondenza alle regole di corretta esecuzione, alla valutazione qualitativa delle stesse, alla verifica in ordine alla sussistenza di vizi o difettosità con determinazione, a fronte di valutazione tecnico-estimativa, del relativo deprezzamento conseguente alla presenza di vizi dovuti a non corretta esecuzione, il tutto in esito a valutazioni strettamente tecniche pienamente rientranti nelle specifiche competenze tecnico-valutative proprie di tale figura professionale.
A fronte delle predette verifiche e valutazioni tecniche l'arch. , nella predetta qualità di CP_5 direttore dei lavori nominato dal committente, nel verbale di chiusura lavori, ha certificato l'avvenuta esecuzione dei lavori e l'individuazione di taluni vizi che ha quantificato in euro 2.500,00 ed accertato l'esecuzione di opere extracontratto giungendo così ad indicare l'importo dovuto per le opere effettivamente realizzate.
Pertanto, con la sottoscrizione del verbale di chiusura lavori ha certificato l'avvenuta esecuzione ed ultimazione dei lavori, la loro rispondenza alle previsioni contrattuali e il loro ammontare, a seguito di valutazioni e quantificazioni <> rientranti nelle proprie competenze, con effetto vincolante per parte committente. Con la predetta certificazione di avvenuta ultimazione dei lavori ha anche dato atto della eliminazione dei vizi precedentemente riscontrati.
L'avvenuta ultimazione dei lavori è altresì dimostrata dal pacifico inizio dell'attività da parte committente nei locali oggetto dei lavori, avendo parte committente espressamente dichiarato che l'attività ha avuto inizio il 12.12.2020.
In ordine ai vizi, va rilevato che l'ultimazione dell'opera e la relativa accettazione segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova della presenza dei vizi. Fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza del vizio lamentato, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre una volta che l'opera sia stata positivamente verificata anche per facta concludentia, spetta al committente che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate.
pagina 7 di 9 Specificamente l'art. 1667 c.c. indica nel medesimo committente la parte gravata dell'onere della prova di tempestiva denuncia del vizio, essendo questo risultato ermeneutico in sintonia con il principio della vicinanza al fatto oggetto di prova.
Nel caso di specie parte committente non ha offerto alcun elemento probatorio idoneo a dimostrare di aver denunciato a controparte, nel rispetto dei termini prescrizionali e decadenziali di cui all'art. 1667
c.c., i vizi lamentati. Ne consegue che in assenza della prescritta denuncia, parte appellante risulta decaduta dalla relativa azione di garanzia. A ciò si aggiunge la genericità con cui sono allegati i vizi.
Per parte sua ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente avendo dimostrato la CP_3 sussistenza del titolo negoziale fonte del credito azionato ed allegato l'inadempimento della parte debitrice. Ha infatti offerto la prova della fonte contrattuale del proprio diritto di credito azionato in giudizio facendo richiamo del negozio iniziale, non contestato nell'ammontare originariamente pattuito da parte committente, allegando l'apertura e la chiusura dei lavori, nel cui verbale, redatto dal direttore dei lavori nominato dalla committente, come innanzi evidenziato, viene quantificato l'importo complessivo delle opere realizzate e conseguentemente dovuto dalla committente detratto quanto già corrisposto.
In ordine al lamentato ritardo nella esecuzione ed ultimazione dei lavori va rilevato come non risulta essere stato previsto dalle parti un termine specifico per l'ultimazione dei lavori. Peraltro parte appellante ha genericamente indicato la data di scadenza del termine invocato nel mese di maggio
2020, senza alcuna indicazione specifica del giorno di scadenza di detto termine, la cui genericità temporale esclude alla radice il carattere della perentorietà e essenzialità. A ciò si aggiunge l'assenza di un documento scritto idoneo a comprovarne comunque la fissazione, attesa la forma orale prescelta per la conclusione del contratto in oggetto, il che esclude l'ammissibilità della prova dichiarativa al riguardo richiesta da parte appellante, a cui si aggiunge, quale ulteriore elemento ostativo, l'innanzi già evidenziato difetto di allegazione non avendo parte appellante indicato il giorno specifico di scadenza del predetto termine.
Segue il rigetto del primo e del secondo motivo di appello.
***
Il rigetto dei motivi di merito comporta la conferma della regolamentazione delle spese di lite di primo grado, oggetto del terzo motivo di appello, correttamente improntata alla regola della soccombenza e conseguentemente poste a carico di parte opponente, le quali risultano congruamente e correttamente liquidate in ragione del valore della causa e dei valori tariffari di riferimento.
pagina 8 di 9 *** Par Al rigetto dell'appello proposto da consegue la conferma della sentenza appellata. CP_1
***
Le spese di lite del presente grado di appello seguono la regola della soccombenza. Par Pertanto, l'appellante va condannata alla rifusione in favore dell'appellata CP_1 [...] delle spese di lite del presente grado di giudizio che vanno liquidate, in Controparte_6 considerazione del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, applicati i valori tariffari, in complessivi euro 4.500,00 per compensi difensivi, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese forfettarie, Cpa ed Iva, se dovuta, come per legge.
***
Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante PI.
[...]
CP_ dell'ulteriore importo pari al doppio del contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Pa definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di CP_1 [...] avverso la sentenza n. 1315/2024 pubblicata il 26.04.2024 del Tribunale Ordinario Controparte_6 di Monza, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede: Par
- rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza appellata;
CP_1
Par
- condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata CP_1 [...] delle spese di lite del presente giudizio di appello che liquida in complessivi Controparte_6 euro 4.500,00 per compensi difensivi oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali,
CPA ed Iva (se dovuta) come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante PI. a norma del comma 1 quater dell'art. CP_1
13 del d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
il consigliere estensore
dr. Marco Del Vecchio
il presidente
dr.ssa Francesca Vullo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Francesca Vullo Presidente
- dott.ssa Roberta Nunnari Consigliere
- dott. Marco Del Vecchio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3294/2024 r.g. promossa in grado di appello da Pa (p. iva ) con sede legale in Monza via Arrigo Boito n. 68, in persona del CP_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, giusta mandato Controparte_2 in atti, dall'Avv. Paride Cesare CRETI' (c. f. ) presso il cui studio in Muro C.F._1
Leccese piazza del Popolo n. 15 è elettivamente domiciliata, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
APPELLANTE contro
(c. f. e p. iva ) con sede in Bresso in via Vittorio Controparte_3 P.IVA_2
Veneto n. 1/A, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. rappresentata e CP_4 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Matteo BIELLA (c. f. ), presso il C.F._2 pagina 1 di 9 cui studio legale in Milano viale Monte Nero n. 53 è elettivamente domiciliata, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
APPELLATA
Avente ad oggetto: altri contratti d'opera
Sulle seguenti conclusioni:
- per PI. appellante CP_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, previa ammissione delle richieste istruttorie invocate in primo grado e reiterate nel presente atto di gravame, Par accogliere l'appello promosso da e, n riforma della sentenza impugnata n. 1315/2024 CP_1 emessa dal Tribunale di Monza nell'ambito del giudizio n. 2230/2021 r.g. pubblicata in data
26.04.2024, mai notificata, accogliere la spiegata domanda riconvenzionale dichiarando il grave inadempimento di in persona del legale rappresentante p. t. con Controparte_3 conseguente declaratoria di non debenza delle somme ingiunte in favore della società appellata da Par parte di con ogni conseguente statuizione in ordine alla revoca del provvedimento CP_1 monitorio opposto;
conseguentemente e per l'effetto condannare la soc. oggi appellata Controparte_3
Pa alla restituzione delle somme corrisposte in eccesso da alla prima a seguito della CP_1 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed alla emissione della sentenza gravata;
ancora in accoglimento della domanda riconvenzionale ed in riforma della decisione impugnata, accogliere la spiegata domanda riconvenzionale dei danni subiti condannando la società appellata al Pa pagamento del risarcimento dei danni subiti da per ritardata conclusione dei lavori e CP_1 mancato guadagno quantificati per le ragioni esposte nell'importo di euro 15.900,00 ovvero in quella
pagina 2 di 9 maggiore o minore somma che l'ecc.ma Corte di appello adita riterrà di giustizia anche secondo giudizio equitativo ed anche ove occorre a seguito di CTU contabile;
con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi distrattario
- appellata Controparte_3
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzioni disattese, rese le necessarie statuizioni così giudicare: per tutte le ragioni esposte, rigettare l'appello proposto e confermare la decisione resa in primo grado
o comunque rigettare le domande avversarie con ogni conseguente decisione.
In subordine, condannate parte appellante al pagamento dell'importo ritenuto di giustizia quale corrispettivo ancora dovuto per le opere de quibus, oltre interesse al tasso moratorio ex art. 4 e 5
d.lgs. dalla data del verbale di chiusura lavori (30.10.2020) al saldo ovvero da differente data con indicazione del dies a quo.
In ulteriore subordine graduare le pretese avversarie secondo giustizia
In ogni caso con vittoria di spese diritti e onorari.
In via istruttoria nel caso di ammissione dei mezzi istruttori di parte appellante instava per
l'ammissione di prova per interpello e testi sulle circostanze indicate nell'atto di gravame che qui si intendono riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 1315/2024 pubblicata in data 26.04.2024, il Tribunale Ordinario di
Monza, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvedeva:
- respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo.
- respinge la domanda riconvenzionale della parte opponente.
- condanna la parte opponente in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere la parte opposta delle spese di giudizio che si liquidano in euro 3.000,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15% IVA e CPA come per legge.
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La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
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pagina 3 di 9 - Con rituale atto di citazione PI. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 457 CP_1 del 26.01.2021 emesso dal Tribunale di Monza su ricorso di con cui si Controparte_3
Pa ingiungeva a il pagamento in favore di dell'importo di CP_1 Controparte_3 euro 12.480,00, oltre interessi come richiesti e spese monitorie, a titolo di saldo del corrispettivo per i lavori relativi all'appalto di opere intercorso tra le parti.
A fondamento dell'opposizione adduceva la presenza di difetti e vizi delle opere che rendevano almeno in parte non dovuta la somma ingiunta a titolo di saldo del corrispettivo del contratto di appalto stipulato tra le parti.
In via riconvenzionale proponeva domanda risarcitoria per i danni conseguenti all'inadempimento di parte opposta e segnatamente alla mancata conclusione delle opere appaltate nel termine contrattualmente pattuito.
- Si costituiva in giudizio contestando integralmente l'opposizione Controparte_3 proposta.
Al riguardo adduceva che i lavori, come attestato dal direttore dei lavori nominato dalla committente, sarebbero stati realizzati a regola d'arte e che il contratto in oggetto non prevedeva alcun termine per la conclusione degli stessi.
Su tali basi chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto di ogni domanda proposta in via riconvenzionale.
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La causa era decisa con la sentenza impugnata con la quale l'organo giudicante di primo grado Pa rigettava l'opposizione proposta da confermando integralmente il decreto ingiuntivo e CP_1 rigettando la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente che condannava alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite.
Al riguardo il giudice di prime cure rilevava come la pretesa creditoria attivata in via monitoria dalla società opposta traeva fondamento da quanto attestato dal direttore dei lavori nel verbale di chiusura dei lavori, documento di ritenuta attendibilità e frutto di accertamenti di natura tecnica condotti dal direttore dei lavori in posizione di terzietà. Al riguardo rilevava come nella relazione finale sulla contabilità dei lavori risultava che il direttore dei lavori aveva tenuto conto anche dei lavori eseguiti in modo non corretto, sottraendo dall'importo dovuto l'ammontare di euro 2.500,00 riconducibile ad interventi eseguiti da soggetti terzi. Riteneva non fondata la domanda risarcitoria formulata in via riconvenzionale da parte opponente in quanto in assenza di contratto scritto non emergevano elementi pagina 4 di 9 dai quali poter ritenere contrattualmente fissato un termine perentorio ed essenziale per la conclusione dei lavori.
*** Pa
- Avverso la predetta sentenza ha proposto appello CP_1
Con il primo motivo di appello censurava la sentenza impugnata nella parte in cui l'organo giudicante di primo grado aveva ritenuto provato il credito sulla base delle attestazioni di cui al verbale di ultimazione dei lavori redatto dal direttore dei lavori, non essendo stato tale atto approvato e sottoscritto da parte committente. Assumeva al riguardo che il direttore dei lavori rappresenta il committente solo in relazione alle valutazioni e constatazioni tecniche, con preclusione di ogni potere in ordine al riconoscimento di varianti o opere extra contratto.
Con il secondo motivo di appello censurava la sentenza impugnata nella parte in cui si riteneva non provata la previsione di un termine di ultimazione dei lavori, quando invece la prova della fissazione del termine poteva essere offerta anche in via testimoniale.
Con il terzo motivo di appello censurava la sentenza appellata in ordine alla regolamentazione delle spese di lite.
- Si costituiva in giudizio contestando integralmente il gravame Controparte_3 proposto e chiedendone il rigetto con conferma della sentenza appellata.
All'udienza del 20.11.2025 all'esito della discussione orale ex art. 350 bis c.p.c. la causa era trattenuta in decisione e decisa nella camera di consiglio del 26.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che l'atto di gravame risulta esente da profili di inammissibilità risultando conforme, sul piano formale, al dettato degli artt. 342 c.p.c. e ciò in ragione della articolata esposizione dei motivi di gravame, con indicazione specifica delle parti e punti della sentenza oggetto di censura, a cui segue l'esposizione delle ragioni a fondamento delle censure articolate e poste a fondamento dell'impugnazione proposta.
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Nella disamina dell'appello proposto, i cui motivi di merito possono essere congiuntamente esaminati in ragione delle questioni sottese, occorre procedere alla sia pur sintetica ricostruzione dei fatti come emersi dagli atti di causa.
pagina 5 di 9 Par È dato acquisito al giudizio che la società odierna appellante, ha affidato alla società CP_1 opposta l'esecuzione di lavori edili nell'unità commerciale di sua proprietà sita in Monza in via Boito
n. 6, dietro il corrispettivo, inizialmente pattuito, di euro 98.000,00 oltre iva.
È del pari dato acquisito che la committente nominava direttore dei lavori l'arch. CP_5 provvedendo al deposito della SCIA.
È documentato in atti che a seguito dell'ultimazione dei lavori il direttore dei lavori depositava comunicazione di avvenuta fine lavori e predisponeva, sottoscrivendolo, l'allegato verbale di fine lavori, in cui era dato atto dei lavori realizzati e del dovuto. Specificamente il direttore dei lavori certificava che difformità riscontrate sono stati ultimati il giorno 30.10.2020 ed il relativo importo complessivo, al netto degli acconti, è di euro 100.480,00>>. Con il predetto atto, il direttore dei lavori, nell'ambito delle proprie competenze tecniche ed all'esito di valutazioni tecniche in ordine alla avvenuta esecuzione delle opere di contratto, ha verificato l'avvenuta esecuzione delle opere di contratto e di quelle extra contratto riscontrate, attestando l'avvenuta ultimazione dei lavori alla data della chiusura del verbale, dando atto della avvenuta eliminazione dei vizi precedentemente lamentati e riscontrati.
Nella determinazione del valore delle opere effettivamente realizzate, il direttore dei lavori ha computato anche le opere extra contratto accertate come eseguite delle quali è stato compiutamente determinato il relativo valore.
Il predetto verbale era sottoscritto dalle imprese esecutrici e dal direttore dei lavori stesso nominato dalla committente.
Come rilevato dal Supremo Consesso di giustizia, il direttore dei lavori assume la rappresentanza del committente limitatamente alla materia strettamente tecnica e le sue dichiarazioni sono pertanto vincolanti per il committente che l'abbia nominato, se siano contenute in detto ambito tecnico, come l'accettazione dell'opera perché conforme al progetto ed eseguita secondo le regole dell'arte (Cass.
Civ. n. 7242/2001). Specifico compito del direttore dei lavori è la verifica dell'andamento delle opere, della loro attinenza al contratto ed alle eventuali varianti, del rispetto delle regole dell'arte nella relativa realizzazione. Più in particolare, l'attività del direttore dei lavori nell'interesse del committente è rappresentata dall'alta sorveglianza delle opere dovendo lo stesso effettuare il controllo sulla realizzazione dell'opera nei suoi vari stadi e procedere alla verifica in ordine all'avvenuta osservanza delle regole dell'arte nella esecuzione e realizzazione delle opere oggetto di contratto nonché in ordine pagina 6 di 9 alla corrispondenza dei materiali utilizzati rispetto a quanto pattuito e sulla idoneità degli stessi (cfr.
Cass. Civ. n. 1218/2012).
Nel caso di specie l'arch. , nella qualità di direttore dei lavori nominato dalla società CP_5 committente, nella predetta qualità ha proceduto a verifica tecnica in ordine ai lavori eseguiti, alla loro rispondenza ai criteri di corretta esecuzione ed alla individuazione delle opere effettivamente eseguite in relazione al contratto in oggetto, procedendo alla ricognizione delle stesse, alla valutazione delle relative modalità esecutive e rispondenza alle regole di corretta esecuzione, alla valutazione qualitativa delle stesse, alla verifica in ordine alla sussistenza di vizi o difettosità con determinazione, a fronte di valutazione tecnico-estimativa, del relativo deprezzamento conseguente alla presenza di vizi dovuti a non corretta esecuzione, il tutto in esito a valutazioni strettamente tecniche pienamente rientranti nelle specifiche competenze tecnico-valutative proprie di tale figura professionale.
A fronte delle predette verifiche e valutazioni tecniche l'arch. , nella predetta qualità di CP_5 direttore dei lavori nominato dal committente, nel verbale di chiusura lavori, ha certificato l'avvenuta esecuzione dei lavori e l'individuazione di taluni vizi che ha quantificato in euro 2.500,00 ed accertato l'esecuzione di opere extracontratto giungendo così ad indicare l'importo dovuto per le opere effettivamente realizzate.
Pertanto, con la sottoscrizione del verbale di chiusura lavori ha certificato l'avvenuta esecuzione ed ultimazione dei lavori, la loro rispondenza alle previsioni contrattuali e il loro ammontare, a seguito di valutazioni e quantificazioni <
L'avvenuta ultimazione dei lavori è altresì dimostrata dal pacifico inizio dell'attività da parte committente nei locali oggetto dei lavori, avendo parte committente espressamente dichiarato che l'attività ha avuto inizio il 12.12.2020.
In ordine ai vizi, va rilevato che l'ultimazione dell'opera e la relativa accettazione segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova della presenza dei vizi. Fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza del vizio lamentato, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre una volta che l'opera sia stata positivamente verificata anche per facta concludentia, spetta al committente che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate.
pagina 7 di 9 Specificamente l'art. 1667 c.c. indica nel medesimo committente la parte gravata dell'onere della prova di tempestiva denuncia del vizio, essendo questo risultato ermeneutico in sintonia con il principio della vicinanza al fatto oggetto di prova.
Nel caso di specie parte committente non ha offerto alcun elemento probatorio idoneo a dimostrare di aver denunciato a controparte, nel rispetto dei termini prescrizionali e decadenziali di cui all'art. 1667
c.c., i vizi lamentati. Ne consegue che in assenza della prescritta denuncia, parte appellante risulta decaduta dalla relativa azione di garanzia. A ciò si aggiunge la genericità con cui sono allegati i vizi.
Per parte sua ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente avendo dimostrato la CP_3 sussistenza del titolo negoziale fonte del credito azionato ed allegato l'inadempimento della parte debitrice. Ha infatti offerto la prova della fonte contrattuale del proprio diritto di credito azionato in giudizio facendo richiamo del negozio iniziale, non contestato nell'ammontare originariamente pattuito da parte committente, allegando l'apertura e la chiusura dei lavori, nel cui verbale, redatto dal direttore dei lavori nominato dalla committente, come innanzi evidenziato, viene quantificato l'importo complessivo delle opere realizzate e conseguentemente dovuto dalla committente detratto quanto già corrisposto.
In ordine al lamentato ritardo nella esecuzione ed ultimazione dei lavori va rilevato come non risulta essere stato previsto dalle parti un termine specifico per l'ultimazione dei lavori. Peraltro parte appellante ha genericamente indicato la data di scadenza del termine invocato nel mese di maggio
2020, senza alcuna indicazione specifica del giorno di scadenza di detto termine, la cui genericità temporale esclude alla radice il carattere della perentorietà e essenzialità. A ciò si aggiunge l'assenza di un documento scritto idoneo a comprovarne comunque la fissazione, attesa la forma orale prescelta per la conclusione del contratto in oggetto, il che esclude l'ammissibilità della prova dichiarativa al riguardo richiesta da parte appellante, a cui si aggiunge, quale ulteriore elemento ostativo, l'innanzi già evidenziato difetto di allegazione non avendo parte appellante indicato il giorno specifico di scadenza del predetto termine.
Segue il rigetto del primo e del secondo motivo di appello.
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Il rigetto dei motivi di merito comporta la conferma della regolamentazione delle spese di lite di primo grado, oggetto del terzo motivo di appello, correttamente improntata alla regola della soccombenza e conseguentemente poste a carico di parte opponente, le quali risultano congruamente e correttamente liquidate in ragione del valore della causa e dei valori tariffari di riferimento.
pagina 8 di 9 *** Par Al rigetto dell'appello proposto da consegue la conferma della sentenza appellata. CP_1
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Le spese di lite del presente grado di appello seguono la regola della soccombenza. Par Pertanto, l'appellante va condannata alla rifusione in favore dell'appellata CP_1 [...] delle spese di lite del presente grado di giudizio che vanno liquidate, in Controparte_6 considerazione del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, applicati i valori tariffari, in complessivi euro 4.500,00 per compensi difensivi, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese forfettarie, Cpa ed Iva, se dovuta, come per legge.
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Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante PI.
[...]
CP_ dell'ulteriore importo pari al doppio del contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Pa definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di CP_1 [...] avverso la sentenza n. 1315/2024 pubblicata il 26.04.2024 del Tribunale Ordinario Controparte_6 di Monza, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede: Par
- rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza appellata;
CP_1
Par
- condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata CP_1 [...] delle spese di lite del presente giudizio di appello che liquida in complessivi Controparte_6 euro 4.500,00 per compensi difensivi oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali,
CPA ed Iva (se dovuta) come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante PI. a norma del comma 1 quater dell'art. CP_1
13 del d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
il consigliere estensore
dr. Marco Del Vecchio
il presidente
dr.ssa Francesca Vullo
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