Articolo 52 della Legge 13 luglio 1965, n. 859
Articolo 51Articolo 53
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1 agosto 1965
Art. 52. Applicabilita' delle disposizioni vigenti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.

Per cio' che non e' previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria, per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti in materia di contributi e prestazioni, nonche' In materia di sanzioni penali.
Entrata in vigore il 1 agosto 1965
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