Art. 52. Applicabilita' delle disposizioni vigenti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
Per cio' che non e' previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria, per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti in materia di contributi e prestazioni, nonche' In materia di sanzioni penali.
Per cio' che non e' previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria, per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti in materia di contributi e prestazioni, nonche' In materia di sanzioni penali.