Sentenza 3 ottobre 2024
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 13/02/2026, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai magistrati:
Rita LORETO Presidente IA D’AMBROSIO Consigliere Roberto RIZZI Consigliere relatore Ilaria CHESTA Consigliere Cosmo SCIANCALEPORE Consigliere pronuncia la seguente
SENTENZA
sull’appello, in materia di responsabilità amministrativa, iscritto al n. 61920 del registro di segreteria avverso
la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia n.
191/2024, depositata il 3/10/2024 e notificata il giorno 8/10/2024 promosso da:
- IC SA CO S.R.L. (04841170725), con sede in Corato alla C.da Boscarello a.c., in persona della legale rappresentante in carica dr.ssa EN LA D’ON, rappresentata e difesa dall’Avv.
OM LL ([...]- fax 0805240860 – pec:
valla.giacomo@avvocatibari.legalmail.it), con studio in Bari alla via Quintino Sella n.36 SENT. 33/2026
[APPELLANTE]
contro
- PROCURA REGIONALE presso la Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in persona del Procuratore regionale protempore;
- PROCURA GENERALE presso la Corte dei conti, in persona del Procuratore generale pro-tempore;
VISTO l’atto d’appello.
VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.
UDITI, nell’udienza del 5 febbraio 2026, celebrata con l’assistenza del segretario Dott. Gianfranco Lepore, il relatore, Cons. Roberto Rizzi, l’Avv.
OM LL, in rappresentanza dell’appellante, e il Pubblico Ministero, v.p.g. Attilio Beccia.
FATTO
Con la sentenza n. 191/2024, depositata il 3/10/2024 e notificata il giorno 8/10/2024, la Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia esitava il giudizio di responsabilità amministrativa promosso in relazione all’asserita indebita percezione di incentivi di cui al Quarto Conto Energia (tariffe incentivanti e corrispettivi a titolo di ritiro dedicato - RID) erogati dal Gestore dei Servizi Energetici - GS S.p.A. - alla IC SA CO s.r.l. (di seguito anche solo «società»), in relazione a un nuovo impianto fotovoltaico.
Il giudizio era stato promosso in considerazione delle anomalie riscontrate, all’esito degli approfondimenti istruttori avviati a seguito di un esposto inoltrato nel 2020, nella documentazione presentata al GS per accedere ai contributi.
Le medesime anomalie avevano anche condotto all’avvio di un procedimento penale per i reati di concorso in truffa continuata in danno dello Stato di cui all’art. 640 bis c.p. e per la responsabilità amministrativa della società per l'illecito di cui all'art. 6, comma 1, del d.lgs. 231/2001 (procedimento nell’ambito del quale risulta essere stato solo disposto il sequestro preventivo per equivalente dei contributi percepiti e il sequestro dell’impianto).
La società, infatti, intendendo realizzare, nel sedime aziendale, un impianto fotovoltaico frazionato in due sezioni, una sul tetto dell’opificio, di potenza nominale pari a 331,20 kW, e una su pensiline metalliche destinate a ricovero di merci, di potenza nominale pari a 666,90 kW, in data 10/3/2011 aveva presentato al Comune di Corato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività
(SCIA).
Le conseguenti valutazioni inducevano gli uffici comunali (con modalità obiettivamente poco convenzionali: annotazione a mano sul frontespizio della SCIA protocollata) a rigettare, in data 26/3/2011, l’istanza «in quanto carente dei requisiti di fattibilità date le caratteristiche dell’impianto». Sempre con annotazione a mano veniva documentata la «presa visione» del rigetto da parte di un non meglio specificato soggetto che aveva apposto la sottoscrizione.
Ai fini dell’ottenimento degli incentivi, nel luglio 2011, la società presentava due separate istanze, allegando, fra l’altro, una copia della SCIA presentata al Comune non recante l’annotazione di rigetto.
Il GS, con convenzioni del 4/1/2012 e del 26/1/2012, ammetteva la società alla fruizione della tariffa incentivante relativa all’energia elettrica prodotta mediante conversione fotovoltaica da fonte solare dalle due sezioni dell’impianto. Unitamente a tale incentivo, veniva anche riconosciuta la Tariffa del Ritiro Dedicato (RID) consistente nella corresponsione, da parte del GS al titolare dell’impianto fotovoltaico, del prezzo di acquisto dell’energia scambiata con la rete.
La Procura regionale, ritenendo che l’ammissione alla fruizione degli incentivi fosse frutto di una condotta fraudolenta (consistita nella consapevole presentazione di una SCIA che aveva già avuto esito negativo), conveniva in giudizio la società, il legale rappresentate della stessa che aveva curato gli adempimenti per l’ammissione ai benefici, nonché l’amministratore subentrato nel periodo di percezione dei contributi, ipotizzando un danno erariale quantificato in € 3.294.288,83 (ottenuto cumulando le tariffe incentivanti percepite dal febbraio 2012 al luglio 2021, pari a € 3.098.213,96 e le somme corrisposte nel medesimo segmento temporale a titolo di RID, pari a € 196.074,87), riconducibile alle condotte dolose dei medesimi convenuti.
Con la sentenza n. 191/2024, la Sezione territoriale:
- dichiarata l’estinzione del processo nei confronti del legale rappresentante e amministratore di fatto della società, D’ON ZO, deceduto nelle more della celebrazione dello stesso;
- rigettata la domanda proposta nei confronti di D’ON EN LA
(subentrata al D’ON ZO nel medesimo ruolo), ritenendo non provato che conoscesse gli illeciti commessi nel 2011/2012;
- scomputato l’importo di € 196.074,87, riferibile alle somme che la società aveva ottenuto quale corrispettivo per la cessione dell’energia in esubero prodotta dall’impianto fotovoltaico, reputando che lo stesso integrasse un’utilità valorizzabile, secondo il noto principio della compensatio lucri cum damno, ai sensi dell’art. 1, co.1-bis, l. 20/1994;
- accolta parzialmente l’eccezione di prescrizione limitatamente alla porzione di danno relativa agli incentivi percepiti fino al quinquennio antecedente la notifica dell’invito a dedurre, e dunque fino al 31 luglio 2017 (quantificata in € 688.251,80);
condannava la società a risarcire al GS la somma pari a € 2.410.669,97, da incrementare della rivalutazione monetaria, a decorrere dalla data di percezione delle singole somme e sino alla data di pubblicazione della sentenza, oltre agli interessi in misura legale sulla somma rivalutata.
A tale conclusione perveniva attraverso una articolata motivazione che, evidenziata la irrilevanza nella fattispecie dell’evocazione, operata dalla Procura agente, dell’art. 23, comma 3, del d.lgs. 28/2011, si incentrava, in primo luogo, sulla verifica della indispensabilità di un titolo edilizio per la realizzazione delle strutture metalliche di supporto per i pannelli solari costituenti la sezione più rilevante dell’impianto fotovoltaico e, in secondo luogo, sull’analisi della sufficienza o meno del titolo prodotto al GS (la SCIA) per l’accesso agli incentivi di cui al Quarto Conto Energia.
In proposito rilevava che, a termini dell’art. 12, comma 5 del d.m. 5/5/2011, relativo al Quarto Conto Energia, quello realizzato dalla società, benché articolato in due sezioni (una collocata sul tetto dell’opificio e una sulle pensiline) era da considerarsi un unico impianto, dal momento che, secondo il richiamato d.m., “più impianti fotovoltaici realizzati dal medesimo soggetto responsabile o riconducibili a un unico soggetto responsabile e localizzati nella medesima particella catastale o su particelle contigue si intendono come unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti”.
Inoltre, evidenziava che, poiché la potenza complessivamente generata era di 998,10 kW, l’impianto era qualificabile come «piccolo» ai sensi del citato d.m. (tale considerava l’impianto di potenza non superiore a 1.000 kW).
A opinione del primo giudice, valutati i connotati dell’impianto, il titolo autorizzativo appropriato sarebbe stato il permesso di costruire, per di più anche in variante al PRG (e di tanto il primo giudice riteneva che fosse consapevole anche l’allora amministratore della società sulla base della considerazione che lo stesso aveva presentato al Comune di Corato, in data 5/7/2011, una “richiesta di ampliamento opificio industriale in variante al P.R.G. (…)” onde “poter costruire tettoie in acciaio”, intervento di consistenza tale da portare “al superamento dell’indice di copertura consentito per cui la presente istanza viene inoltrata come variante al P.R.G. (…) ai sensi dell’art.
5 del D.P.R. 447/98”.
In ogni caso, sempre a opinione del primo giudice, anche ove si fosse ritenuta bastevole la SCIA, alla stessa avrebbe dovuto essere allegata, come prescritto dal citato d.m., una dichiarazione del Comune competente, attestante che la menzionata segnalazione “costituisce titolo idoneo alla realizzazione dell’impianto”.
Poiché tale allegazione era stata omessa, la società aveva posto in essere una condotta ingannevole, presentando al GS una richiesta di ammissione al programma di promozione delle fonti energetiche alternative che «simula(va)
la sussistenza di un presupposto condizionante la concessione dell’agevolazione finanziaria (…), vale a dire il possesso di un valido titolo abilitativo funzionale alla costruzione dell’impianto fotovoltaico».
La Corte territoriale, inoltre, negava, valorizzando una serie di circostanze fattuali, che la società potesse ignorare l’esito negativo della valutazione della
SCIA.
In tale scenario, reputava che la fruizione delle agevolazioni fosse frutto di condotte sorrette dall’elemento psichico del dolo.
Avverso tale decisione la società proponeva appello.
Prioritariamente, evidenziava un errore di fatto in cui era incorso il primo giudice nella quantificazione della porzione del danno coperta da prescrizione:
egli, infatti, aveva conteggiato solo una parte degli incentivi, quelli relativi a una sezione dell’impianto e, in sentenza, indicati come ammontanti a €
688.251,80, senza considerare anche quelli, percepiti nel medesimo segmento temporale 2012-20/7/2017, per l’altra sezione dell’impianto, pari a €
1.201.818,52. Pertanto, il totale degli incentivi percepiti dal febbraio 2012 al 31 luglio 2017, e dunque da considerarsi prescritti, era pari a € 1.890.070,32.
Con il secondo motivo, sosteneva che avrebbero dovuto essere scomputati anche gli importi di € 6.829,56 (rigo 134 colonna M, sezione “tetto” della tabella del GS del 19.1.2022) e di € 15.125,75 (rigo 272, colonna M, sezione tettoia della medesima tabella), in quanto mai pagati alla società.
Eccepiva, poi (terzo motivo di appello), la nullità della sentenza per l’asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
A opinione dell’appellante, infatti, il primo giudice aveva modificato la causa petendi rispetto alle originarie prospettazioni della Procura regionale, incentrando le contestazioni sulla natura abusiva delle opere edilizie realizzate, piuttosto che sulle condotta fraudolenta di presentazione al GS nel luglio 2011 di “documentazione non veritiera”, consistente in una SCIA che la medesima società sapeva essere stata rigettata con provvedimento comunale di diniego nel marzo 2011.
Con il quarto motivo di gravame la società, valorizzando la circostanza che, in conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 23, comma 3, d.lgs. 28/2011, non potesse farsi discendere automaticamente il recupero dell’incentivo dalla constatazione di false dichiarazioni del richiedente, si doleva che la sentenza avesse «ritenuto sussistente il danno in re ipsa (pagg. 21-27; sub par. 7)». In realtà l’impianto aveva regolarmente operato, generando energia rinnovabile, nel pieno rispetto della ratio della pertinente normativa.
Ancora, con il quinto motivo, censurava la sentenza perché, in difetto della prova dell’effettiva distrazione delle risorse pubbliche dalle finalità incentivate, aveva erroneamente ritenuto esistente un danno risarcibile:
invero, rilevava che, indipendentemente dalla regolarità edilizia delle strutture di sostegno dei pannelli costituenti una parte dell’impianto fotovoltaico, l’energia rinnovabile era stata prodotta, realizzando appieno la finalità prevista dalla legge.
Deduceva, inoltre (sesto motivo di gravame), che i pannelli solari collocati sulle pensiline avrebbero potuto essere collocati sul suolo, nell’area di pertinenza della fabbrica. La scelta di installarli sulle tettoie, realizzate per riparare dalle intemperie i prodotti semilavorati e le materie prime, era stata indotta dall’esigenza di ridurre il sedime di ingombro. Ma le tettoie non erano sostegni necessari dei pannelli fotovoltaici.
Evidenziava poi che le argomentazioni utilizzate dalla sentenza appellata per sostenere la necessità del permesso di costruire erano riferite alle tettoie e non ai pannelli dell’impianto fotovoltaico, l’installazione dei quali, nello specifico ambito territoriale, avrebbe potuto essere effettuata in regime di edilizia libera.
In definitiva, era ravvisabile la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6 d.P.R. n. 380/2001, perché era stato confuso il titolo edilizio occorrente per le pensiline (che solo accidentalmente avevano costituito il sostegno di una parte dei pannelli solari) con la facoltà dell’edilizia libera per l’impianto fotovoltaico (nel caso in esame, di potenza inferiore al megawatt).
Esponeva, ulteriormente (settimo motivo di appello), che se per la realizzazione dell’impianto occorreva il permesso di costruire e, comunque, la “dichiarazione del Comune competente”, titoli non presenti nella documentazione inviata al GS, non era ravvisabile l’asserita simulazione del presupposto condizionante la concessione dell’agevolazione finanziaria
(possesso di un valido titolo abilitativo “funzionale” alla costruzione dell’impianto).
Con l’ottavo motivo di gravame, l’appellante argomentava l’insussistenza della condotta ingannevole, considerato che il GS, utilizzando l’ordinaria diligenza nell’impiego dei normali controlli e poteri istruttori suoi propri, avrebbe potuto conoscere l’esistenza del danno e, anzi, impedirne la stessa verificazione, accertando la mancanza di documentazione necessaria ai fini dell’ammissione al sotteso beneficio.
Infine (nono motivo di appello) rilevava che non vi era alcuna prova che il provvedimento di rigetto della SCIA (mediante annotazione manoscritta a margine dell’atto) fosse pervenuto nella sfera di conoscibilità della società e che gli elementi logici sui quali il primo giudice aveva fondato la presunzione di conoscenza erano fragili (poiché la presentazione in data 5/7/2011 di
“Titolo per variante” al PRG aveva per oggetto la costruzione, sul piazzale di pertinenza dell’opificio, di altre e diverse pensiline in acciaio per mq 5360).
Concludeva chiedendo che «in totale riforma della sentenza indicata in epigrafe, voglia respingere la domanda di condanna proposta in primo grado dal Procuratore regionale. Con ogni conseguenza di legge, compresa la rifusione delle spese di lite. In subordine, si chiede che la condanna venga rideterminata per effetto del I motivo di appello, anche a norma dell’art. 112, c. 3, c.g.c.».
Con conclusioni rassegnate in data 9/1/2026 la Procura generale, dopo aver ritenuto fondato il primo motivo di appello, argomentava diffusamente l’infondatezza dei rimanenti motivi di gravame.
Chiedeva, conseguentemente, che in parziale accoglimento dell’appello la IC SA CO S.R.L. fosse condannata «al pagamento di un danno erariale residuo pari ad € 1.208.143,64 nonché delle spese del presente grado di giudizio».
Con memoria depositata in data 16/1/2026, l’appellante replicava alle conclusioni della Procura generale insistendo per l’integrale accoglimento dell’impugnazione.
All’udienza del 5/2/2026 il difensore dell’appellante e il rappresentante della Procura generale enunciavano le rispettive conclusioni, svolgendone i motivi, come compendiati nel verbale d’udienza.
La causa veniva, quindi, posta in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente, occorre delimitare il residuo perimetro della controversia.
Esulano dal presente giudizio di appello le questioni afferenti alla dichiarazione di estinzione del giudizio nei confronti di D’ON ZO, al rigetto della domanda spiegata nei confronti di D’ON EN LA nonché alla pertinente regolamentazione delle spese processuali: non essendo state oggetto di impugnazione, dette statuizioni sono ormai da ritenere coperte da giudicato.
Continua, invece, a essere controversa la questione della responsabilità amministrativa della società che, infatti, ha proposto appello avverso la decisione della Corte territoriale e che, in parziale accoglimento della domanda attorea, è stata condannata a risarcire al GS il cospicuo importo di
€ 2.410.669,97, da incrementare della rivalutazione monetaria e interessi legali.
L’appello è fondato e, come tale, deve essere accolto.
Rimodulando l’ordine di esame delle questioni sollevate dall’appellante, la priorità logica spetta al terzo motivo di gravame con il quale è stata eccepita la nullità della sentenza in conseguenza della violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
A opinione dell’appellante, infatti, il primo giudice avrebbe modificato la causa petendi che la Procura regionale aveva posto a fondamento dell’intrapresa azione di responsabilità amministrativa, andando a fondare la condanna sulla valorizzazione della natura abusiva, dal punto di vista della disciplina urbanistica, delle pensiline su cui erano stati collocati i pannelli solari, anziché sulle condotte fraudolente di presentazione al GS, nel luglio 2011, di una SCIA che la medesima società sapeva essere stata rigettata con provvedimento comunale di diniego nel marzo 2011.
Ebbene, questa incoerenza, a un esame comparativo della prospettazione dell’Organo requirente e del prodotto decisorio della Corte territoriale, si rivela sussistente, integrando una violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c.
Benché l’art. 7 del c.g.c., norma contenente il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile per completare la disciplina del processo che si celebra innanzi alla Corte dei conti, non richiami espressamente l’art. 112 c.p.c., che tale principio enuncia, l’operatività dello stesso nel processo contabile deve ritenersi immanente (cfr. App Sez. II sent. n. 304/2020, n.
57/2021; Sez. III App. n. 233/2024).
La necessaria corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, infatti, rappresenta il corollario del “principio della domanda” (cfr. Corte cost. sent. 240/2003) di cui all’art. 99 c.p.c., norma oggetto di esplicito rinvio da parte del secondo comma del citato art. 7 c.g.c.
La sinergica operatività dei due principi implica la sussistenza del vizio di ultra-petizione, quando l'accertamento compiuto in sentenza finisce per riguardare un petitum e una causa petendi nuovi e diversi rispetto a quelli fatti valere nel ricorso/citazione e sottoposti dalle parti all'esame del giudice, con conseguente attribuzione di un bene o di un'utilità non richiesta dalla parte attrice (o, comunque, attribuita per ragioni dalla stessa non esternate) e pregiudizio del diritto di difesa della parte soccombente.
Ciò si verifica, quindi, nelle ipotesi in cui vi sia stata pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni formulate, su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, se il giudice ha esaminato e ha accolto il ricorso per un motivo non prosperato dalle parti (Cons. Stato, Sez. IV, n.
8153/2023).
In definitiva, ha luogo una compromissione del principio della corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, allorquando il giudice, interferendo con il potere dispositivo delle parti, alteri uno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione (petitum e causa petendi), attribuendo o negando, a uno dei contendenti, un bene diverso da quello richiesto e non compreso - nemmeno implicitamente o virtualmente - nell'ambito della domanda.
Nella vicenda in esame ha invero avuto luogo una sostanziale sostituzione della causa petendi dedotta dall'attore con una differente, basata su un fatto diverso da quello posto a fondamento della domanda.
E infatti, la Procura regionale aveva fondato la richiesta dell’ingente risarcimento (tutto il percepito dal gennaio 2012 al novembre 2021 a titolo di incentivi - tariffe incentivanti e corrispettivi RID - legati all’impianto fotovoltaico multisezione) sull’assunto: «è di tutta evidenza che la società IC SA CO S.R.L., con la presentazione di documentazione
(SCIA) non completa (e comunque non veritiera perché non riportante il rigetto da parte del Comune, con ciò incorrendo peraltro nell'ambito di operatività dell'art. 9 delle convenzioni sottoscritte con il GS, prima richiamato) ha percepito contributi pubblici tramite artifici e raggiri, contributi che avrebbero potuto essere erogati in favore di altri beneficiari provvisti di tutti i requisiti previsti ex lege. Che la SCIA fosse condizione necessaria, per un impianto come quello realizzato dalla società, è chiarito sia dall'elenco della documentazione da allegare alla richiesta di incentivo di cui all'allegato 3-A del DM 3.5.2011, sia dalla ricostruzione del quadro normativo effettuata dal Consulente tecnico del PM» (cfr. pagg. 20 e 21).
Tale cristallina contestazione è stata poi ribadita nella parte conclusiva dell’atto introduttivo del giudizio, laddove il proponente l’azione di responsabilità afferma «Resta il fatto di aver presentato al GS documentazione non veritiera, per la qual cosa le convenzioni tra GS e società stipulate ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 387/03 e del D.M. 5 maggio 2011, stabiliscono all'art. 9 che, ai sensi dell'art. 23, comma 3, D.Lgs.
28/2011, i soggetti per i quali si sia accertato che, in relazione alla richiesta di erogazione degli incentivi abbiano fornito dati e documenti non veritieri, ovvero abbiano reso dichiarazioni false o mendaci, non hanno titolo a percepire gli incentivi per la durata di dieci anni dalla data dell'accertamento, fermo restando il recupero delle somme indebitamente percepite» (pag. 24 della citazione).
Tale costrutto è talmente mediato che viene anche precisato che «Con riferimento alla SCIA, si evidenzia che la società non ha impugnato il rigetto della SCIA per l’asserita mancanza dei requisiti minimi di cui all’art. 19 L.
241/90 (o di mancanza di valido preavviso di rigetto), quindi qualsiasi doglianza odierna (e in sede di azione contabile) non è pertinente».
In disparte l’inappropriata evocazione dell'art. 23, comma 3, del d.lgs.
28/2011, la cui rilevanza ai fini della decisione è stata argutamente disinnescata dalla Corte territoriale («In tale prospettiva, nessun rilievo assume il richiamo, operato dalla Procura - probabilmente ad abundantiam, non certo per fondare giuridicamente la responsabilità amministrativa degli incolpati - all'art. 23, comma 3 del D.lgs. 28/2011, le cui questioni, agitate in particolare dalla difesa degli accusati, restano pertanto sullo sfondo»: cfr.
pag. 11 della sentenza impugnata), la stessa è pervenuta alla statuizione di condanna attraverso una duplice argomentazione.
Da un lato, ha ritenuto insussistente «un valido titolo abilitativo ai fini della costruzione dell’impianto fotovoltaico (…) quantomeno di una valida SCIA»
(paragr. 6, pag. 19). Sicché, in coerente continuità con la prospettazione attorea, ha affermato che la percezione degli incentivi era ricollegabile «alla presentazione al GS di “documentazione non veritiera”» simulando «la sussistenza di un presupposto condizionante la concessione dell'agevolazione finanziaria di cui trattasi, vale a dire il possesso di un valido titolo abilitativo funzionale alla costruzione dell'impianto fotovoltaico».
Dall’altro, ha dato significativo peso alla circostanza che non era stata acclusa alla documentazione a corredo della domanda (cfr. il sup. par. 6, pag. 18) la specifica "dichiarazione del comune competente, attestante che la denuncia di inizio attività o dichiarazione di procedura abilitativa semplificata di cui al punto b2), ovvero la comunicazione di cui al punto b3), [che] costituisce titolo idoneo alla realizzazione dell'impianto", giusta l'All. 3-A, lett. c) del d.m 05.05.2011.
Ebbene, la qualificazione delle strutture metalliche di supporto dei pannelli solari installate nel sedime aziendale come opere urbanisticamente abusive e la connessa consapevolezza di aver prodotto al GS documentazione non veritiera (SCIA priva dell’annotazione di rigetto) non risultano corroborate da elementi documentali e logici provvisti di sufficiente robustezza.
Se, infatti, il nucleo della contestazione era quello di aver volontariamente simulato la sussistenza di un presupposto condizionante la concessione dell’agevolazione finanziaria, occorre indagare la ritualità del rigetto della SCIA esternato con una annotazione manoscritta e, soprattutto, qualora tale annotazione possa assurgere a espressione provvedimentale, se il diniego possa ritenersi comunicato o altrimenti conosciuto dalla società istante.
Ebbene, con riguardo al primo profilo, non può essere ignorato che la l.
241/2020 ha strutturato il procedimento amministrativo prevedendo che lo stesso avanzi con sequenze predefinite, a garanzia del corretto apprezzamento degli interessi coinvolti, a cura di ben individuate unità organizzative.
Per quanto di rilievo in questa sede:
- non risulta che vi sia stata una comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento, a termini dell’art. 10-bis della l. 241/1990;
- non è identificabile né l’apparato amministrativo che ha svolto l’istruttoria né la figura abilitata a esternare la decisione finale;
- la determinazione conclusiva non reca un’appagante esternazione delle ragioni che giustificavano la conclusione infausta, in aderenza al disposto dell’art. 19, comma 3, della l. 241/1990 («L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti
(…), nel termine di sessanta [poi ridotto dall'art. 5, comma 2, lett. b),
n. 2), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, a trenta nei casi di scia in materia edilizia] giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa»).
- La “stringatezza” quanto alle motivazioni e all’istruttoria è stigmatizzata anche nella consulenza tecnica elaborata in sede penale
(cfr. pag. 26).
L’aspetto maggiormente anomalo è che il provvedimento consiste in una laconica annotazione manoscritta, non riconducibile a personale del comune individuato per funzione o nominativamente, recante: «viste le caratteristiche dell’impianto si rigetta».
Va aggiunto che un’annotazione manoscritta, non strutturata come atto amministrativo, pone seri dubbi anche sotto il profilo dell’esistenza stessa del provvedimento: manca un’intestazione, un richiamo all’istruttoria, un’indicazione dell’autorità competente, una data certa e, soprattutto, un contenuto decisorio di diniego espresso non in forma apodittica e meramente assertiva. In casi simili, il provvedimento si pone in estrema prossimità del confine dell’inesistenza.
In materia edilizia, poi, l’onere motivazionale è particolarmente rigoroso, poiché l’interesse dell’istante involge posizioni giuridiche qualificate e richiede un puntuale confronto tra l’iniziativa realizzanda e la disciplina urbanistica applicabile.
In ogni caso, difetta la protocollazione in uscita dell’esternazione provvedimentale, in grado di cristallizzare l’esito dell’istruttoria.
Inoltre, anche a voler ritenere il provvedimento negativo solo affetto da significative anomalie, comunque non impedienti l’efficacia, non può poi essere trascurato che, a termini dell’art. 21-bis (Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati) sempre della l. 241/2000 «Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile (…)»
Nel caso in esame, non ci sono evidenze del fatto che vi sia stata una partecipazione del diniego alla società istante.
Vi è solo un’annotazione manoscritta «per presa visione» seguita dalla data
(25/3/2011) e da una sottoscrizione non riferibile a un soggetto identificato né, comunque, ricollegabile alla società.
Occorre ulteriormente considerare, per un verso, che, per espressa previsione normativa (art. 19, comma 2, l. 241/1990), «L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata (…) dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente». Quindi la Società ben avrebbe potuto immediatamente procedere alla realizzazione delle pensiline metalliche per le quali l’istanza era stata formulata.
Per altro verso, sempre la disciplina della SCIA prevedeva all’epoca dei fatti, e continua a prevedere, che «L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime».
Non è in alcun modo documentato che il Comune abbia intrapreso iniziative di correzione dell’iniziativa edilizia né che siano stati adottati provvedimenti sanzionatori per opere illegittimamente realizzate.
Né, d’altra parte, tale opaca soluzione gestoria è stata oggetto di mirati approfondimenti nella fase istruttoria, volti ad accertare eventuali ulteriori seguiti amministrativi.
In definitiva, non vi sono elementi di valutazione attendibili per poter fondare l’affermazione che in occasione della presentazione delle domande di ammissione agli incentivi sia stato volontariamente omesso di esplicitare il rigetto della SCIA.
Inoltre, nemmeno possono assumere rilievo significativo le circostanze individuate dal primo giudice per corroborare la conoscenza del rigetto della
SCIA.
In particolare, la “sicura conoscenza” dell’esito negativo della SCIA era stata dedotta dalla presentazione in data 5/5/2011 allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune del “Titolo per variante” al PRG per la costruzione, sul piazzale di pertinenza dell’opificio, di pensiline in acciaio per 5360 mq funzionali alla riparazione dei materiali prodotti.
Sennonché, la parte appellante, sia nella fase iniziale del giudizio che in sede di impugnazione, ha dedotto che dette pensiline erano ulteriori e diverse rispetto a quelle su cui erano stati installati i pannelli solari, destinate al ricovero di materiali di produzione, semilavorati e prodotti finiti.
Tant’è che i pannelli risultano montati su una superficie di pensiline metalliche di 4.851mq (cfr. pag. 11 della CT disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani), mentre quelle la cui realizzazione era stata richiesta nel luglio 2011 era pari a 5.360 mq.
La diversa consistenza delle superfici costituisce un indicatore ragionevolmente attendibile, considerato che, tanto in primo grado quanto in grado di appello, l’Ufficio del Pubblico ministero non ha allegato elementi di valutazione per opinare diversamente.
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che tutta la, quantitativamente rilevante, porzione di motivazione riguardante la cosciente presentazione al GS di documentazione non veritiera sia irrimediabilmente non conducente, non in grado di assurgere a giustificazione della statuizione di condanna.
Residuerebbe il secondo profilo considerato dal primo giudice per irrobustire la motivazione circa la sussistenza di un intento fraudolento della società richiedente gli incentivi, ossia quello della mancata presentazione dell’attestazione del Comune che la prodotta SCIA integrasse “titolo idoneo alla realizzazione dell'impianto", prevista dalla lett. c) dell’All. 3-A, del d.m.
5/5/2011.
Tuttavia, deve essere rilevato che tale aspetto non è stato addotto quale ragione della domanda da parte della Procura regionale.
Integrando l’unico, residuo argomento fondativo della pretesa, siccome in grado, potenzialmente, di sorreggere l’auspicata condanna (sebbene, nelle intenzioni del primo giudicante, abbia assunto una valenza solo corroborativa dell’argomentazione principale), esso avrebbe dovuto entrare nel fisiologico contraddittorio processuale in modo da essere oggetto della rituale metabolizzazione dialettica fra le parti.
In altri termini, una volta caduto, per le ragioni sopra esposte, l’argomento che nell’atto introduttivo del giudizio, solitariamente, fondava la contestazione di responsabilità (l’avere la società conseguito gli incentivi per effetto di dichiarazioni mendaci), il profilo della incompletezza della documentazione ha finito per essere l’unica ragione della domanda di risarcimento del danno generato dall’indebita erogazione degli incentivi. Però, proprio perché estraneo al perimetro della domanda per come inizialmente formulata, questo profilo non può elevarsi a giustificazione della condanna, ostandovi il menzionato principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
Non v’è dubbio che, ove fosse stata ritualmente valorizzata dal requirente, la mancanza di quello specifico allegato alla domanda di fruizione degli incentivi avrebbe potuto costituire un aspetto particolarmente rilevante per valutare se gli incentivi fossero stati indebitamente percepiti e, anche, per apprezzare la potenziale incidenza sulla responsabilità amministrativa della società del modo non impeccabile con cui è stata compiuta l’istruttoria da parte del GS.
Tutto ciò, però, esula dal presente giudizio.
Restano assorbite le ulteriori questioni.
Conclusivamente, l’appello è fondato e, per l’effetto, deve essere annullata la porzione della sentenza non passata in giudicato (restano cioè immuni dall’effetto demolitorio le statuizioni riguardanti D’ON ZO – nei confronti del quale era stata dichiarata l’estinzione del giudizio – e D’ON EN LA – nei confronti della quale era rigettata la domanda per carenza della prova della conoscenza degli ipotizzati illeciti del 2011/2012),
dichiarando non fondata la domanda spiegata dalla Procura regionale nei confronti della società.
Essendo stata la porzione del giudizio ancora controversa (ossia quella riguardante la responsabilità della società) definita decidendo una questione pregiudiziale di rito, le spese di entrambi i gradi, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello definitivamente pronunciando, accoglie l’appello e, per l’effetto, annulla parzialmente la sentenza impugnata, nei termini di cui in motivazione, dichiarando non fondata la domanda spiegata dalla Procura regionale nei confronti della IC SA CO s.r.l.
Spese compensate.
SENT. 33/2026 Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2026.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott. Roberto Rizzi Dott.ssa Rita Loreto f.to digitalmente f.to digitalmente DEPOSITATA IN SEGRETERIA il p. IL DIRIGENTE Dott. Massimo Biagi f.to digitalmente SENT. 33/2026 13 FEBBRAIO 2026 Il Funzionario Preposto IA BI