Sentenza 23 maggio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/05/2019, n. 22535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22535 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN LE N. IL 17/11/1979 avverso la sentenza n. 3328/2016 CORTE APPELLO di BARI, del 24/11/2017 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/02/2019 la relazione fatta dal Consigliere Dott.
SERGIO BELTRANI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. (9j»t44.4---Ce., ,e0c,ov„,&) che ha concluso per I, A.AAR,u 19-.124-Fe JeJ2 V.A.C.01(>0) Udito, per parte civile, l'Avv Ui idifensorAvv.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Bari ha confermato, quanto all'affermazione di responsabilità dell'imputato LE AN, in atti generalizzato, in ordine al reato di concorso nella rapina aggravata di cui al capo 1), la sentenza emessa in data 27.11.2015 dal Tribunale di Foggia, riducendo la pena ritenuta di giustizia dal Tribunale per effetto della contestuale dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato di cui al capo 2). Contro tale provvedimento, l'imputato ha proposto tempestivamente ricorso, denunziando i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.: I - mancanza ed illogicità della motivazione quanto all'affermazione di responsabilità (la Corte d'appello, una volta dichiarata l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in data 9.2.2010 dall'imputato e dall'originario coimputato MM LC, in atti generalizzato, avrebbe omesso di verificare la persistente tenuta della sentenza di primo grado, che tali dichiarazioni ampiamente valorizzava, e di considerare tout court irrilevante la separata sentenza acquisita ex art. 238-bis c.p.p., che su quelle dichiarazioni a sua volta fondava); II - illogicità della motivazione quanto all'individuazione dello scooter con il quale fu commessa la rapina;
III - carenza ed illogicità della motivazione per omessa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per esaminare la teste PAOLA VERRONE, in atti generalizzata, sulle circostanze di cui al II motivo di ricorso;
IV - carenza ed illogicità della motivazione quanto ai rilievi in tema di temperatura del motore e della marmitta dello scooter al momento del suo ritrovamento presso l'abitazione del LC ed al riconoscimento del medesimo scooter;
V - carenza ed illogicità della motivazione quanto alla mancata acquisizione della consulenza tecnica del ten. AS;
VI - carenza della motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche. All'odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, la parte presente ha concluso come da epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza. z
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è integralmente inammissibile perché le doglianze dell'imputato sono in parte non consentite (sollecitando una non consentita rivalutazione di risultanze fattuali già conformemente valorizzate dai due giudici del merito, in difetto di documentati travisamenti), in parte prive della specificità necessaria ex art. 581 c.p.p. (reiterando, in forma perplessa, le proprie doglianze in difetto del compiuto riferimento alle contrarie argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato), e risultano comunque manifestamente infondate.
1. La giurisprudenza di questa Corte è, condivisibilmente, orientata nel senso di ritenere l'inammissibilità, per difetto di specificità, del ricorso presentato prospettando vizi di motivazione del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa (Sez. VI, n. 32227 del 16 luglio 2010, CED Cass. n. 248037: nella fattispecie il ricorrente aveva lamentato la "mancanza e/o insufficienza e/o illogicità della motivazione" in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari posti a fondamento di un'ordinanza applicativa di misura cautelare personale;
Sez. VI, n. 800 del 6 dicembre 2011 - 12 gennaio 2012, Bidognetti ed altri, CED Cass. n. 251528). Invero, l'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. stabilisce che i provvedimenti sono ricorribili per «mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame»; la disposizione, sia se letta in combinazione con l'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. previgente (a norma del quale è onere del ricorrente enunciare «i motivi del ricorso, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta»), sia se letta in combinazione con l'art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p. - come attualmente vigente a seguito dell'intervento novellatore di cui alla I. n. 103 del 2017 - (a norma del quale è onere del ricorrente l'enunciazione specifica, a pena d'inammissibilità, «dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta»), evidenzia che non può ritenersi consentita l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente di specificare con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata. Il principio è stato più recentemente accolto anche da questa sezione, a parere della quale «È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso nel quale siano prospettati vizi di .......5 motivazione del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa, essendo onere del ricorrente specificare con precisione se le censure siano riferite alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a più di uno tra tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle parti della motivazione oggetto di gravame>> (Sez. II, sentenza n. 31811 dell'8 maggio 2012, CED Cass. n. 254329).
1.1. Per tali ragioni le reiterate censure alternative ed indifferenziate di carenza ed illogicità della motivazione formulate dal ricorrente risultano prive della necessaria specificità, il che rende il ricorso in parte qua inammissibile.
2. Deve, inoltre, rilevarsi che è denunciabile in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. E), c.p.p., soltanto la "illogicità manifesta", non la mera "illogicità"; in particolare, il vizio denunciabile in sede di legittimità deve risultare di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze (in tal senso, conservano validità, e meritano di essere tuttora condivisi, i principi affermati da questa Corte, Sez. un., sentenza n. 24 del 24 novembre 1999, CED Cass. n. 214794; Sez. un., sentenza n. 12 del 31 maggio 2000, CED Cass. n. 216260; Sez. un., sentenza n. 47289 del 24 settembre 2003, CED Cass. n. 226074).
2.1. Per tali ragioni le reiterate censure di mera "illogicità" della motivazione formulate dal ricorrente risultano non consentite, il che rende anche sotto tale profilo il ricorso in parte qua inammissibile.
3. Nel resto, i primi cinque motivi, tutti riguardanti l'affermazione di responsabilità, reiterano, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte, risultando, pertanto, privi della specificità necessaria ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. C), c.p.p. (Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), e, comunque, meramente assertivi nonché manifestamente infondati, in considerazione dei rilievi con i quali la Corte di appello - con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha motivato la contestata statuizione.
3.1. Il primo motivo è, inoltre, manifestamente infondato. Questa Corte (Sez. IV, n. 12175 del 3/11/2016, dep. 2017, Rv. 270384; Sez. VI, n. 41766 del 13/6/2017, Rv. 271096) ha già chiarito che le sentenze divenute irrevocabili, acquisite ai sensi dell'art. 238-bis c.p.p., costituiscono prova dei fatti considerati come eventi storici, mentre le dichiarazioni in esse riportate restano soggette al regime di utilizzabilità t previsto dall'art. 238, comma 2-bis, c.p.p., e possono quindi essere utilizzate, nel diverso procedimento, contro l'imputato soltanto se il suo difensore aveva partecipato all'assunzione della prova. A tale principio si è correttamente attenuta la Corte d'appello, valorizzando ai fini della conclusiva affermazione di responsabilità unicamente i fatti considerati come eventi accertati dalla sentenza irrevocabile acquisita ai sensi dell'art. 238-bis c.p.p. (oltre a plurime ulteriori risultanze), non anche le dichiarazioni in esse riportate, espressamente dichiarate inutilizzabili.
3.2. Per quanto più in generale riguarda la conclusiva affermazione di responsabilità, la Corte di appello - con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha valorizzato, come già il Tribunale, l'individuazione dello scooter utilizzato dai rapinatori, rinvenuto in casa dell'originario coimputato LC, e la cui chiave di accensione era in disponibilità del AN, secondo quanto accertato in fatto dalla separata sentenza acquisita ex art. 238-bis c.p.p. (f. 7 s. della sentenza impugnata). La Corte d'appello ha, inoltre, incensurabilnnente: - esaminato e superato le perplessità secondo la difesa suscitate dalle dichiarazioni della teste VERRONE, logicamente spiegando perché non occorreva la rinnovazione del relativo esame: dopo avere riportato quanto in proposito accertato dalla separata sentenza acquisita ex art. 238-bis c.p.p., ha, in particolare, osservato che si tratta di dati di fatto inequivoci, sui quali si è formato il giudicato, a fronte dei quali "il mancato riconoscimento della teste VERRONE non appare decisivo al fine di pervenire a diversa conclusione, ove peraltro si consideri che la teste, più che negare categoricamente che si trattava dello stesso scooter, si limitò a riferire che il ciclomotore utilizzato per la rapina era verosimilmente più piccolo di quello mostratole in visione" (f. 7 della sentenza impugnata); - esaminato e superato le perplessità nutrite dalla difesa quanto ai rilievi della Corte d'appello e del Tribunale in tema di temperatura del motore e della marmitta dello scooter al momento del suo ritrovamento presso l'abitazione del LC (f. 8 della sentenza impugnata); - illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto che non andasse acquisita la consulenza tecnica del ten. AS (f. 8 della sentenza impugnata: detta consulenza tecnica "peraltro già presente negli atti, ebbe ad oggetto 2 giubbotti e 2 caschi che vennero rinvenuti nel corso della perquisizione domiciliare eseguita presso l'abitazione del LC e che, mostrati in visione ai testi oculari della rapina, non vennero da questi riconosciuti (...). Ne segue l'assoluta inconferenza della richiesta integrazione istruttoria"); - osservato che "anche il verbale d'individuazione di cose ad opera della teste VERRONE avente ad oggetto il mancato riconoscimento del motore non è dirimente al fine di ritenere indimostrata la colpevolezza dell'imputato, ove si consideri che al di là di quanto rilevato dalla precitata teste in maniera fugace nel corso della rapina, della esatta corrispondenza per colore e marca del mezzo utilizzato dai due rapinatori allo scooter del LC fa fede il filmato dell'UNICREDIT" (f. 8 della sentenza impugnata).
3.3. D'altro canto, questa Corte, con orientamento (Sez. IV, n. 19710 del 3.2.2009, rv. 243636) che il collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza di una c.d. "doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l'affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado («Invero, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice»).
3.4. La Corte di appello ha, pertanto, riesaminato e valorizzato lo stesso compendio probatorio già sottoposto al vaglio del Tribunale e, dopo avere preso atto delle censure dell'appellante, è giunta alla medesima conclusione in termini di sussistenza della responsabilità dell'imputato che, in concreto, si limita a reiterare le doglianze già incensurabilmente disattese dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti degli elementi probatori valorizzati.
4. Il sesto motivo è del tutto generico (in difetto del compiuto riferimento alle argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato), nonché manifestamente infondato, in considerazione dei rilievi con i quali la Corte di appello - con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha motivato la contestata statuizione, valorizzando la premessa gravità dei fatti accertati ed i precedenti penali specifici, peraltro in assenza di elementi decisivamente sintomatici di apprezzabile meritevolezza (f. 8 della sentenza impugnata), nel complesso comunque pervenendo all'irrogazione di una pena estremamente mite, perché ben lontana dai possibili limiti edittali massimi, ed anzi prossima a quelli minimi.
5. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - apparendo evidente dal contenuto dei motivi che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) e tenuto conto dell'entità della predetta colpa, desumibile dal tenore delle rilevate cause d'inammissibilità - della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. C