CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 11/02/2026, n. 1212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1212 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1212/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
LA RO DR CO MA, Presidente
OR RORIA MARIA, Relatore
URSINO ANDREA MARIA MASSIMO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6978/2023 depositato il 13/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230034514201000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230034514201000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 propone reclamo/ricorso avverso la cartella di pagamento n. 29320230034514201 della somma complessiva di € 5.541,29, notificatagli in data 20.04.2023 eccependo l'intervenuta decadenza dell'Ufficio dal potere di recuperare il tributo omesso, poiché per le dichiarazioni presentate nel 2019 la notifica della cartella sarebbe dovuta intervenire entro il 31 dicembre 2022 (ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. A), del D.P.R. 602/1973), non operando, a parere della Ricorrente, alcuna proroga per le dichiarazioni presentate nel 2019.
La Ricorrente eccepisce in particolare l'illegittimità del ruolo per mancato recapito delle rispettive comunicazioni di irregolarità ex art. 54-bis DPR 633/1972 e 36-bis DPR 600/1973 e intervenuta decadenza dal diritto dell'Amministrazione Finanziaria di esigere la suddetta somma per tardività della notifica dell'impugnata cartella di pagamento n. 2932023 0034514201 notificata il 20 aprile 2023 sulla dichiarazione modello Unico 2019.
Resiste l'Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come statuito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, in materia di controlli automatici di cui agli articoli 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, l'obbligo per l'Amministrazione finanziaria di inviare la comunicazione di irregolarità, nel rispetto del principio del contraddittorio preventivo sancito al comma 5 dell'articolo 6 dello Statuto del contribuente, sussiste solo qualora vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, circostanza, questa, che non ricorre nelle ipotesi di omessi o tardivi versamenti delle imposte dichiarate dallo stesso contribuente. Si osserva che nel caso in oggetto, gli importi a ruolo derivano dal controllo automatizzato: a fronte di importi a debito il contribuente non effettuava i relativi versamenti. Pertanto gli importi iscritti a ruolo derivano dall'omesso versamento dell'imposta a debito dichiarata dallo stesso contribuente. Quanto sopra detto risulta chiaramente esplicitato nella cartella di pagamento impugnata.
La tesi della obbligatorietà della comunicazione di irregolarità è infondata e non confortata dalla giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha statuito che: “Nell'ipotesi di omesso (e tardivo, ndr) versamento delle imposte dovute da parte del contribuente, l'Amministrazione finanziaria è legittimata all'iscrizione a ruolo non ostandovi la mancata preventiva notifica dell'invito al pagamento, giusta la novella di 8 cui all'art. 13 comma 3 D.lgs. 471/97 che rende superflua qualsiasi notificazione o contestazione per carenza di interesse in virtù della riduzione del regime sanzionatorio previgente” (Cass. 22197/2008). Si vedano anche, Cass. n. 22035 del 28.10.2010, n. 12997 del 14.6.2011 e n. 749 del 14.1.2011.
La notifica della cartella di pagamento impugnata è da considerarsi tempestiva, infatti al riguardo è intervenuta la proroga stabilita con il D.L. n. 41/2021, intitolato “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID 19”. L'articolo
5, comma 8, del cit. D.L. così dispone: “In deroga a quanto previsto all'art. 3 della Legge 27 luglio 2000, n.
212, i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'art. 25, comma 1, lettera a), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di un anno per le dichiarazioni presentate nel 2019”. In definitiva, per le dichiarazioni presentate nel 2019, la scadenza del 31 dicembre 2022 è stata prorogata di un anno, al 31 dicembre 2023.
Le spese seguono la sococmbenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in
€700,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Catania 26.1.2026
Il Giudice relatore il Presidente
RO M. CA DR la OS
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
LA RO DR CO MA, Presidente
OR RORIA MARIA, Relatore
URSINO ANDREA MARIA MASSIMO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6978/2023 depositato il 13/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230034514201000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230034514201000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 propone reclamo/ricorso avverso la cartella di pagamento n. 29320230034514201 della somma complessiva di € 5.541,29, notificatagli in data 20.04.2023 eccependo l'intervenuta decadenza dell'Ufficio dal potere di recuperare il tributo omesso, poiché per le dichiarazioni presentate nel 2019 la notifica della cartella sarebbe dovuta intervenire entro il 31 dicembre 2022 (ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. A), del D.P.R. 602/1973), non operando, a parere della Ricorrente, alcuna proroga per le dichiarazioni presentate nel 2019.
La Ricorrente eccepisce in particolare l'illegittimità del ruolo per mancato recapito delle rispettive comunicazioni di irregolarità ex art. 54-bis DPR 633/1972 e 36-bis DPR 600/1973 e intervenuta decadenza dal diritto dell'Amministrazione Finanziaria di esigere la suddetta somma per tardività della notifica dell'impugnata cartella di pagamento n. 2932023 0034514201 notificata il 20 aprile 2023 sulla dichiarazione modello Unico 2019.
Resiste l'Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come statuito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, in materia di controlli automatici di cui agli articoli 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, l'obbligo per l'Amministrazione finanziaria di inviare la comunicazione di irregolarità, nel rispetto del principio del contraddittorio preventivo sancito al comma 5 dell'articolo 6 dello Statuto del contribuente, sussiste solo qualora vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, circostanza, questa, che non ricorre nelle ipotesi di omessi o tardivi versamenti delle imposte dichiarate dallo stesso contribuente. Si osserva che nel caso in oggetto, gli importi a ruolo derivano dal controllo automatizzato: a fronte di importi a debito il contribuente non effettuava i relativi versamenti. Pertanto gli importi iscritti a ruolo derivano dall'omesso versamento dell'imposta a debito dichiarata dallo stesso contribuente. Quanto sopra detto risulta chiaramente esplicitato nella cartella di pagamento impugnata.
La tesi della obbligatorietà della comunicazione di irregolarità è infondata e non confortata dalla giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha statuito che: “Nell'ipotesi di omesso (e tardivo, ndr) versamento delle imposte dovute da parte del contribuente, l'Amministrazione finanziaria è legittimata all'iscrizione a ruolo non ostandovi la mancata preventiva notifica dell'invito al pagamento, giusta la novella di 8 cui all'art. 13 comma 3 D.lgs. 471/97 che rende superflua qualsiasi notificazione o contestazione per carenza di interesse in virtù della riduzione del regime sanzionatorio previgente” (Cass. 22197/2008). Si vedano anche, Cass. n. 22035 del 28.10.2010, n. 12997 del 14.6.2011 e n. 749 del 14.1.2011.
La notifica della cartella di pagamento impugnata è da considerarsi tempestiva, infatti al riguardo è intervenuta la proroga stabilita con il D.L. n. 41/2021, intitolato “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID 19”. L'articolo
5, comma 8, del cit. D.L. così dispone: “In deroga a quanto previsto all'art. 3 della Legge 27 luglio 2000, n.
212, i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'art. 25, comma 1, lettera a), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di un anno per le dichiarazioni presentate nel 2019”. In definitiva, per le dichiarazioni presentate nel 2019, la scadenza del 31 dicembre 2022 è stata prorogata di un anno, al 31 dicembre 2023.
Le spese seguono la sococmbenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in
€700,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Catania 26.1.2026
Il Giudice relatore il Presidente
RO M. CA DR la OS