TRIB
Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 22/11/2025, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL T R I B U N A L E DI M A C E R A T A
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del dott. ER RANA, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 1232\2024 R.G. avente ad oggetto: opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.) , e vertente
T R A
) rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. MANTELLA FRANCESCO, giusta procura alle liti in atti;
-Attore-
E
) rapp.ta e difesa dagli CP_1 C.F._2
avv.ti DIGNANI TONINO e STEFANO BENEDETTI, giusta procura in atti;
-Convenuta- conclusioni delle parti: come da note scritte di p.c., comparse conclusionali e memorie di replica depositaste per l'udienza di rimessione in decisione del
23.10.2025. ragioni di fatto e di diritto della decisione
, con atto di citazione notificato il 05.06.2024 (all 01) Parte_1
ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto per euro 3.292,58 notificato ad istanza di in data 17.05.2024, in forza CP_1 Nr. 1232\2024 R.G.
del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 1281/2017 emessa dal
Tribunale di Macerata il 01.12.201 chiedendo di accertare e dichiarare la compensazione, a titolo di regresso, tra il credito precettato dalla e due controcrediti di cui è titolare il con CP_1 Pt_1
conseguente inefficacia del precetto notificato in data 17.05.2024, dichiarando che la non ha diritto a procedere ad CP_1
esecuzione nei confronti dell'odierno opponente.
Costituitasi in giudizio la ha concluso per il rigwetto Pt_2
dell'opposizione con il favore delle spese.
L'opposizione è parzialmente fondata.
Come rilevato in sede di sospensione parziale dell'efficacia esecutiva del titolo, è comprovato il primo dei controcrediti, ossia la somma di euro 1.475,50 quale differenza tra le somme pagate dal e Pt_1
dalla in favore del loro creditore per effetto CP_1 Parte_3
del pignoramento da quest'ultima effettuato nei loro confronti.
Quanto all'ulteriore controcredito di regresso che il ha Pt_1
dichiarato di vantare (opponibile nella compensazione giudiziale ancorchè non omogeneo) e corrispondente alla somma che avrebbe corrisposto alla banca procedente ovvero conseguita dalla banca stessa nell'esecuzione immobiliare nr. 164\2020 avviata nei suoi confronti quale fideiussore di un mutuo fondiario rilasciato in favore della nulla è stato provato. CP_1
La proposta transattiva del 24.09.2024 (prodotta dall'opponente con la memoria istruttoria del 6.12.2024) coinvolge diversi esecutati, incluso l'opponente, ma non vi sono prove né che gli assegni siano stati consegnati e/o incassati né che la procedura esecutiva si sia estinta a seguito del perfezionamento dell'accordo. Inoltre, la proposta transattiva espressamente prevede, come effetto dei pagamenti
2 Nr. 1232\2024 R.G.
conseguenti all'incasso degli assegni circolari per un ammontare totale di euro 32.500,00, la liberazione solo di alcuni esecutati, tra cui il
, lasciando liberi i creditori di procedere nei confronti Parte_1
degli altri esecutati tra cui la CP_1
Spese compensate stante il parziale accoglimento dell'opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. ER RANA, in funzione di
Giudice Unico, definitivamente pronunciando cosi provvede: accoglie, per quanto di ragione, l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che ha diritto di procedere esecutivamente nei CP_1
confronti di sulla base del titolo esecutivo e precetto Parte_1
notificati il 15 maggio 2024 per la minor somma di euro 2.045,77.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Macerata, il 22/11/2025
Il Giudice est.
ER AN
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL T R I B U N A L E DI M A C E R A T A
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del dott. ER RANA, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 1232\2024 R.G. avente ad oggetto: opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.) , e vertente
T R A
) rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. MANTELLA FRANCESCO, giusta procura alle liti in atti;
-Attore-
E
) rapp.ta e difesa dagli CP_1 C.F._2
avv.ti DIGNANI TONINO e STEFANO BENEDETTI, giusta procura in atti;
-Convenuta- conclusioni delle parti: come da note scritte di p.c., comparse conclusionali e memorie di replica depositaste per l'udienza di rimessione in decisione del
23.10.2025. ragioni di fatto e di diritto della decisione
, con atto di citazione notificato il 05.06.2024 (all 01) Parte_1
ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto per euro 3.292,58 notificato ad istanza di in data 17.05.2024, in forza CP_1 Nr. 1232\2024 R.G.
del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 1281/2017 emessa dal
Tribunale di Macerata il 01.12.201 chiedendo di accertare e dichiarare la compensazione, a titolo di regresso, tra il credito precettato dalla e due controcrediti di cui è titolare il con CP_1 Pt_1
conseguente inefficacia del precetto notificato in data 17.05.2024, dichiarando che la non ha diritto a procedere ad CP_1
esecuzione nei confronti dell'odierno opponente.
Costituitasi in giudizio la ha concluso per il rigwetto Pt_2
dell'opposizione con il favore delle spese.
L'opposizione è parzialmente fondata.
Come rilevato in sede di sospensione parziale dell'efficacia esecutiva del titolo, è comprovato il primo dei controcrediti, ossia la somma di euro 1.475,50 quale differenza tra le somme pagate dal e Pt_1
dalla in favore del loro creditore per effetto CP_1 Parte_3
del pignoramento da quest'ultima effettuato nei loro confronti.
Quanto all'ulteriore controcredito di regresso che il ha Pt_1
dichiarato di vantare (opponibile nella compensazione giudiziale ancorchè non omogeneo) e corrispondente alla somma che avrebbe corrisposto alla banca procedente ovvero conseguita dalla banca stessa nell'esecuzione immobiliare nr. 164\2020 avviata nei suoi confronti quale fideiussore di un mutuo fondiario rilasciato in favore della nulla è stato provato. CP_1
La proposta transattiva del 24.09.2024 (prodotta dall'opponente con la memoria istruttoria del 6.12.2024) coinvolge diversi esecutati, incluso l'opponente, ma non vi sono prove né che gli assegni siano stati consegnati e/o incassati né che la procedura esecutiva si sia estinta a seguito del perfezionamento dell'accordo. Inoltre, la proposta transattiva espressamente prevede, come effetto dei pagamenti
2 Nr. 1232\2024 R.G.
conseguenti all'incasso degli assegni circolari per un ammontare totale di euro 32.500,00, la liberazione solo di alcuni esecutati, tra cui il
, lasciando liberi i creditori di procedere nei confronti Parte_1
degli altri esecutati tra cui la CP_1
Spese compensate stante il parziale accoglimento dell'opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. ER RANA, in funzione di
Giudice Unico, definitivamente pronunciando cosi provvede: accoglie, per quanto di ragione, l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che ha diritto di procedere esecutivamente nei CP_1
confronti di sulla base del titolo esecutivo e precetto Parte_1
notificati il 15 maggio 2024 per la minor somma di euro 2.045,77.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Macerata, il 22/11/2025
Il Giudice est.
ER AN
3