Art. 16.
Il Governo e' autorizzato a provvedere alla unificazione dei patti di concessione di pia linee fra loro congiunte o interferenti che, sebbene concesse separatamente, siano di pertinenza del medesimo concessionario, qualora i rispettivi atti di concessione siano regolati dalle stesse norme legislative di carattere fondamentale.
Il Governo e' inoltre autorizzato a emanare norme per il raggruppamento organico dei servizi di trasporto concessi all'industria privata anche se appartenenti a concessionari diversi, con la eventuale integrazione di linee o tronchi di linee secondarie esercitate dallo Stato, stabilendo i criteri per la unificazione dei patti di concessione e di esercizio, e per la regolazione dei rapporti fra i vari enti interessati, sentiti i corpi consultivi, la Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della, navigazione interna e la Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della, navigazione interna.
Il Governo e' autorizzato a provvedere alla unificazione dei patti di concessione di pia linee fra loro congiunte o interferenti che, sebbene concesse separatamente, siano di pertinenza del medesimo concessionario, qualora i rispettivi atti di concessione siano regolati dalle stesse norme legislative di carattere fondamentale.
Il Governo e' inoltre autorizzato a emanare norme per il raggruppamento organico dei servizi di trasporto concessi all'industria privata anche se appartenenti a concessionari diversi, con la eventuale integrazione di linee o tronchi di linee secondarie esercitate dallo Stato, stabilendo i criteri per la unificazione dei patti di concessione e di esercizio, e per la regolazione dei rapporti fra i vari enti interessati, sentiti i corpi consultivi, la Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della, navigazione interna e la Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della, navigazione interna.