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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 11/02/2026, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 962/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
13/09/2024 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
FACCIOLLA EUGENIO, Giudice monocratico in data 13/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3413/2023 depositato il 18/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roccella Ionica - Via Cristoforo Colombo 89047 Roccella Ionica RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 508 IMU 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18.5.2023 alla C.G.T. di Reggio Calabria., notificato al Comune di Roccella
Ionica il 19.1.2023, Ricorrente_1 (c.f. CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, domiciliata presso il di lei studio in Indirizzo_1 – Indirizzo_2 AR (RC), impugnava l'avviso di accertamento n° 508 del 26.09.2022, emessi dal Comune di Roccella Ionica – Ufficio Tributi, prot. 11718 del 05.10.2022, notificati a mezzo messo comunale in data 24.11.2022, per complessivi
€ 805,00 per IMU 2017, sostenendo: infondatezza della pretesa trattandosi di area di proprietà non fabbricabile, vizio di motivazione, errore di calcolo, illegittimità/nullità dell'atto per intervenuta prescrizione, previa sospensione dell'atto concludeva chiedendo a questa Corte di Giustizia Tributaria l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva l'Ente convenuto eccependo l'infondatezza del ricorso e ribadendo la legittimità dell'operato, chiedeva pertanto il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
All'udienza del 13 settembre 2024 in camera di consiglio il Giudice verificata la regolare instaurazione del contraddittorio tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e quindi va rigettato.
In ordine ai motivi di ricorso, va rilevato che la parte agisce per la infondatezza/insussistenza della pretesa in quanto il bene di proprietà non è un'area fabbricabile, e perché i piani pluriennali di attuazione non sono stati mai attivati né risultano rilasciate concessioni edilizie, inoltre, trattasi di area ricadente in zona SP1 Servizi privati non imponibili ai fini IMU, eccepiva l'errore di calcolo e la mancanza di motivazione dell'atto.
La questione non è fondata in quanto l'art.2 comma 1 del Dlgs n.504/1992 e l'art.36 comma 2 della successiva legge n. 248/ 2006, stabiliscono che un'area è considerata fabbricabile ai fini dell'imposta municipale unica se utilizzata a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal
Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dell'adozione di strumenti attuativi del medesimo;
la giurisprudenza in questi anni è andata sempre più consolidandosi nel ritenere che l'edificabilità di un'area ,ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi. Tale è anche la determinazione dell'agenzia delle entrate
(vds circolare n. 28/E del 4 Agosto 2006) secondo cui la disposizione in questione ha di fatto esteso ai fini
IMU il concetto di “area fabbricabile” contenuto nell'art. 11 – quaterdecies, comma 16, del decreto legge
30 settembre 2005, n.203, convertito con modificazioni della legge 2 dicembre 2005, 248, prima riservato solo agli immobili di cui al d. lgs. 30 dicembre 1992 n.504. Va detto inoltre che la legge prevede esenzioni dal pagamento dell'imposta solo per i terreni edificabili posseduti da coltivatori diretti, per quelli da considerarsi pertinenze dell'abitazione principale e per i terreni soggetti a vincoli temporanei.
Per quanto concerne il calcolo del valore del bene, si tiene conto del valore venale, cioè del valore corrispondente al potenziale prezzo di vendita del terreno sul mercato. Tale valore è determinato dai
Comuni con apposite delibere. Ciò in base al decreto legislativo n. 504/1992, all'articolo 5, comma 5, che stabilisce che il valore di un terreno “è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche”. Il
Comune di Roccella Ionica per il valore delle aree edificabili fa riferimento alla delibera di C.C. n. 2 del
29.03.2002 di approvazione della tabella, relativa alle zone e microzone edificabili ubicate nel territorio, riportante valori venali differenti in considerazione della assenza di strumenti attuativi;
dell'indice di fabbricabilità; della destinazione d'uso; dell'ubicazione; vincoli, ecc.. Del resto il ricorrente si limita a contestare la fondatezza della pretesa e nel contestare l'errore di calcolo non indica quale sarebbe il metodo e il risultato diverso da considerare.
Infondati quindi i motivi e assorbito nelle presenti valutazioni ogni altro profilo, per il principio di soccombenza al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente alle spese di lite come in dispositivo liquidate ex DM 37/2018 e DM 147/2022 in considerazione dell'oggetto, del valore, e delle fasi di causa.
P.Q.M.
Il Giudice unico, presso la Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria Sezione V^, rigetta il ricorso con ogni consequenziale statuizione;
Condanna il ricorrente al pagamento della somma di euro 200,00 oltre il 15% per rimborso spese generali, in favore del Comune di Roccella Ionica in p.l.r.p.t. resistente, a titolo di spese di lite, oltre IVA e
CPA se dovute.
Reggio Calabria, 13 settembre 2024
IL GIUDICE
Dott. Eugenio Facciolla
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
13/09/2024 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
FACCIOLLA EUGENIO, Giudice monocratico in data 13/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3413/2023 depositato il 18/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roccella Ionica - Via Cristoforo Colombo 89047 Roccella Ionica RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 508 IMU 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18.5.2023 alla C.G.T. di Reggio Calabria., notificato al Comune di Roccella
Ionica il 19.1.2023, Ricorrente_1 (c.f. CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, domiciliata presso il di lei studio in Indirizzo_1 – Indirizzo_2 AR (RC), impugnava l'avviso di accertamento n° 508 del 26.09.2022, emessi dal Comune di Roccella Ionica – Ufficio Tributi, prot. 11718 del 05.10.2022, notificati a mezzo messo comunale in data 24.11.2022, per complessivi
€ 805,00 per IMU 2017, sostenendo: infondatezza della pretesa trattandosi di area di proprietà non fabbricabile, vizio di motivazione, errore di calcolo, illegittimità/nullità dell'atto per intervenuta prescrizione, previa sospensione dell'atto concludeva chiedendo a questa Corte di Giustizia Tributaria l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva l'Ente convenuto eccependo l'infondatezza del ricorso e ribadendo la legittimità dell'operato, chiedeva pertanto il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
All'udienza del 13 settembre 2024 in camera di consiglio il Giudice verificata la regolare instaurazione del contraddittorio tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e quindi va rigettato.
In ordine ai motivi di ricorso, va rilevato che la parte agisce per la infondatezza/insussistenza della pretesa in quanto il bene di proprietà non è un'area fabbricabile, e perché i piani pluriennali di attuazione non sono stati mai attivati né risultano rilasciate concessioni edilizie, inoltre, trattasi di area ricadente in zona SP1 Servizi privati non imponibili ai fini IMU, eccepiva l'errore di calcolo e la mancanza di motivazione dell'atto.
La questione non è fondata in quanto l'art.2 comma 1 del Dlgs n.504/1992 e l'art.36 comma 2 della successiva legge n. 248/ 2006, stabiliscono che un'area è considerata fabbricabile ai fini dell'imposta municipale unica se utilizzata a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal
Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dell'adozione di strumenti attuativi del medesimo;
la giurisprudenza in questi anni è andata sempre più consolidandosi nel ritenere che l'edificabilità di un'area ,ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi. Tale è anche la determinazione dell'agenzia delle entrate
(vds circolare n. 28/E del 4 Agosto 2006) secondo cui la disposizione in questione ha di fatto esteso ai fini
IMU il concetto di “area fabbricabile” contenuto nell'art. 11 – quaterdecies, comma 16, del decreto legge
30 settembre 2005, n.203, convertito con modificazioni della legge 2 dicembre 2005, 248, prima riservato solo agli immobili di cui al d. lgs. 30 dicembre 1992 n.504. Va detto inoltre che la legge prevede esenzioni dal pagamento dell'imposta solo per i terreni edificabili posseduti da coltivatori diretti, per quelli da considerarsi pertinenze dell'abitazione principale e per i terreni soggetti a vincoli temporanei.
Per quanto concerne il calcolo del valore del bene, si tiene conto del valore venale, cioè del valore corrispondente al potenziale prezzo di vendita del terreno sul mercato. Tale valore è determinato dai
Comuni con apposite delibere. Ciò in base al decreto legislativo n. 504/1992, all'articolo 5, comma 5, che stabilisce che il valore di un terreno “è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche”. Il
Comune di Roccella Ionica per il valore delle aree edificabili fa riferimento alla delibera di C.C. n. 2 del
29.03.2002 di approvazione della tabella, relativa alle zone e microzone edificabili ubicate nel territorio, riportante valori venali differenti in considerazione della assenza di strumenti attuativi;
dell'indice di fabbricabilità; della destinazione d'uso; dell'ubicazione; vincoli, ecc.. Del resto il ricorrente si limita a contestare la fondatezza della pretesa e nel contestare l'errore di calcolo non indica quale sarebbe il metodo e il risultato diverso da considerare.
Infondati quindi i motivi e assorbito nelle presenti valutazioni ogni altro profilo, per il principio di soccombenza al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente alle spese di lite come in dispositivo liquidate ex DM 37/2018 e DM 147/2022 in considerazione dell'oggetto, del valore, e delle fasi di causa.
P.Q.M.
Il Giudice unico, presso la Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria Sezione V^, rigetta il ricorso con ogni consequenziale statuizione;
Condanna il ricorrente al pagamento della somma di euro 200,00 oltre il 15% per rimborso spese generali, in favore del Comune di Roccella Ionica in p.l.r.p.t. resistente, a titolo di spese di lite, oltre IVA e
CPA se dovute.
Reggio Calabria, 13 settembre 2024
IL GIUDICE
Dott. Eugenio Facciolla