Art. 38.
L'iscritto che abbia conseguito il diritto alla pensione non e' tenuto a corrispondere ulteriori contributi personali indicati negli articoli 17 n. 5 e 25 e non e' ammesso alla ripartizione di entrate di qualsiasi genere.
L'iscritto che abbia conseguito il diritto alla pensione non e' tenuto a corrispondere ulteriori contributi personali indicati negli articoli 17 n. 5 e 25 e non e' ammesso alla ripartizione di entrate di qualsiasi genere.