CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 76/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 1, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PIERUCCI FERDINANDO, Presidente
OM RO, RE
ROSATI DI MONTEPRANDONE MAURO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 478/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di RB
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - RB
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1252025000270388000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 41/2026 depositato il 06/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe l'odierna ricorrente impugna la cartella di pagamento n. 12520250002703888000 notificata in data 10.06.2025 e con essa il ruolo ordinario n. 2025/000146, reso esecutivo in data 11.04.2025, consegnato in data 10.05.2025, partita 7TKL 2017RCTITKLCTR2001022024/0001, con la quale viene riscosso il credito di imposta indicato nell'atto di recupero n. TKLCRT200102 (euro 31.249,00) oltre alle sanzioni (euro 31.248,96) ed agli interessi (euro 8.236,03) e così per un totale complessivo pari ad euro
71.129,67.
Deduce la ricorrente la illegittimità della cartella di pagamento impugnata per i motivi meglio descritti nel ricorso.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 3 febbraio 2026 il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Osserva il Collegio che la Corte di Giustizia Tributaria di RB, con dispositivo n. 444/2025 del 27.10.2025 ha accolto il ricorso della ricorrente avverso l'atto di recupero n. TKLCRT200102, che costituisce atto prodromico rispetto alla cartella oggetto di odierna impugnazione.
Conseguentemente la cartella di pagamento oggetto del contendere, deve essere annullata, essendo venuto meno il titolo di credito da riscuotere.
Le spese, in considerazione della intervenuta impugnazione e relativa costituzione della Agenzia delle Entrate in un momento precedente all'annullamento da parte del giudice tributario dell'atto presupposto, possono essere compensate per intero tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Compensa le spese.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 1, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PIERUCCI FERDINANDO, Presidente
OM RO, RE
ROSATI DI MONTEPRANDONE MAURO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 478/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di RB
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - RB
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1252025000270388000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 41/2026 depositato il 06/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe l'odierna ricorrente impugna la cartella di pagamento n. 12520250002703888000 notificata in data 10.06.2025 e con essa il ruolo ordinario n. 2025/000146, reso esecutivo in data 11.04.2025, consegnato in data 10.05.2025, partita 7TKL 2017RCTITKLCTR2001022024/0001, con la quale viene riscosso il credito di imposta indicato nell'atto di recupero n. TKLCRT200102 (euro 31.249,00) oltre alle sanzioni (euro 31.248,96) ed agli interessi (euro 8.236,03) e così per un totale complessivo pari ad euro
71.129,67.
Deduce la ricorrente la illegittimità della cartella di pagamento impugnata per i motivi meglio descritti nel ricorso.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 3 febbraio 2026 il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Osserva il Collegio che la Corte di Giustizia Tributaria di RB, con dispositivo n. 444/2025 del 27.10.2025 ha accolto il ricorso della ricorrente avverso l'atto di recupero n. TKLCRT200102, che costituisce atto prodromico rispetto alla cartella oggetto di odierna impugnazione.
Conseguentemente la cartella di pagamento oggetto del contendere, deve essere annullata, essendo venuto meno il titolo di credito da riscuotere.
Le spese, in considerazione della intervenuta impugnazione e relativa costituzione della Agenzia delle Entrate in un momento precedente all'annullamento da parte del giudice tributario dell'atto presupposto, possono essere compensate per intero tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Compensa le spese.