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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 27/11/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
Proc. n. 3832 /2025 RVG
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, composto dai Magistrati: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni giudice rel. dott.ssa Ermanna Grossi giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3832 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 su ricorso congiuntamente proposto
DA
(c.f. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa, giusta procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Maria Antonucci ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Cosenza, alla via
CA BI n. 3 e (c.f. ), rappresentato Parte_2 C.F._2
e difeso, in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Fabio Gardi ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Cosenza, alla contrada Badessa di Mussano Superiore n. 46
- RICORRENTI -
CON L'INTERVENTO DI
P.M. presso la Procura della Repubblica in sede.
- INTERVENIENTE NECESSARIO -
OGGETTO: ricorso per la regolamentazione congiunta dell'affido e del mantenimento di minore nata dalla convivenza more uxorio tra le parti.
CONCLUSIONI 2
Per i ricorrenti, conclusioni rassegnate nel ricorso congiuntamente proposto e richiamate all'udienza dinanzi al relatore (verbale del 10.11.2025). Il PM, ricevuti gli atti, nulla ha opposto all'accoglimento della domanda congiuntamente proposta.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 09.10.2025, e Parte_1
chiedevano regolarsi l'affido, il collocamento e il mantenimento Parte_2 della figlia minore nata dalla convivenza more uxorio ( nata il Per_1
27.03.2013). All'udienza del 10.11.2025, i difensori delle parti domandavano l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, di seguito riportate: Per 1) la figlia resterà affidata a entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, trasferendo la residenza anagrafica nella casa della madre dove vivrà sotto la di lei guida;
2) a tal riguardo il padre si impegna, sin dal momento della firma del presente accordo, a prestare il proprio consenso al trasferimento anche anagrafico della residenza della figlia;
3) le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati su tutte le questioni relative alla vita quotidiana della figlia. Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la responsabilità genitoriale in modo disgiunto sulla predetta per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di permanenza presso di essi;
4) il padre, in quanto genitore non collocatario, avrà diritto e dovere di convivere con la minore a fine settimana alterni, dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera alle ore 19,00 nonché per due pomeriggi a settimana, dall'uscita di scuola fino alla sera. Il tutto compatibilmente con gli impegni di lavoro del padre e gli impegni di studio, sport e svago della minore, in ogni caso nel rispetto della sua volontà; i predetti giorni con possibilità di pernottamento della figliola potranno variare in base ai turni di servizio e dovranno essere comunicati dal dott. alla Pt_2 sig.ra entro il primo del mese;
Pt_1
5) per quanto riguarda le festività, natalizie e pasquali, e per le ferie estive le parti concordano il regime di seguito indicato: per le festività natalizie, ad anni alterni, a 3
partire da quello in corso, la giovane discendente potrà trascorrere il 24 dicembre con la mamma, il 25 dicembre con il padre, il 31 dicembre con la mamma e l'1 gennaio con il padre;
il 5 gennaio con la madre e viceversa;
per le festività pasquali, sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua con la mamma e il lunedì dell'Angelo con il padre e viceversa;
durante l'estate la figlia trascorrerà il periodo di ferie alternativamente con i propri genitori secondo la programmazione personale delle vacanze scolastiche;
6) il Dott. si impegna a versare alla sig.ra , entro i primi cinque giorni Pt_2 Pt_1 di ogni mese, a titolo di assegno di mantenimento per la figlia, la somma complessiva di € 500,00; resta inteso che ogni ed eventuale spesa straordinaria necessaria alla minore (riguardante a titolo esemplificativo: spese sanitarie, scolastiche, inerenti all'esercizio di attività sportive), previamente concordata e documentata tra i coniugi, verrà sostenuta dagli stessi nella misura del 50% cadauno;
7) i genitori si impegnano a mantenere reciprocamente un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con la minore da parte di ciascuno di essi, evitando considerazioni inopportune e lesive sulle vicende passate;
8) le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la discendente nel proprio passaporto per eventuali viaggi all'estero da comunicarsi a tempo debito;
9) le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono con la più ampia elasticità verso le legittime richieste della figliola.
All'udienza del 10.11.205, la causa era rimessa al collegio per la decisione.
L'accordo raggiunto tra le parti in punto di affido, collocamento e mantenimento della minore può certamente essere recepito dal Tribunale in quanto corrispondente Per all'interesse di , della quale è previsto l'affido condiviso in conformità al modello legale, con ampio diritto di visita in favore del genitore non collocatario e regolamentazione dei diritti e degli obblighi, anche economici, di quest'ultimo, secondo le esigenze prevedibili della minore e le possibilità economiche dei genitori.
Quanto agli obblighi reciprocamente assunti dalle parti (compendiati ai punti 2, 7,
8 e 9 dell'intervenuto accordo), gli stessi possono essere oggetto di presa d'atto da parte del Tribunale ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. 4
Nulla sulle spese in ragione dell'iniziativa congiunta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, introdotta con ricorso congiuntamente proposto da
[...]
e , sentito il giudice relatore, letto l'art. 473 bis.51 Parte_1 Parte_2
c.p.c., così provvede:
1. omologa l'accordo intervenuto tra le parti in punto di affido, collocamento, mantenimento ed esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario rispetto alla figlia minore (nata a [...] il [...]), per come riportato ai Per_1 punti 1, 3, 4, 5 e 6;
2. prende atto degli impegni negoziali reciprocamente assunti dai genitori nell'interesse della figlia minore, per come precisato ai punti 2, 7, 8 e 9;
3. dispone nulla a provvedere in ordine alle spese;
4. manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 26.11.2025
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Giusi Ianni dott. Andrea Palma