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Sentenza 14 ottobre 2022
Sentenza 14 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/10/2022, n. 38989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38989 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LA ON, nato a [...], il [...] ; quale parte civile nel procedimento nei confronti di: ZU UR, nato a [...] gliari, il 18/8/1960 ; AM RO, nata a [...] g liari, il 13/3/1959 ; RR ON, nato a [...] gliari, il 16/1/1962 ; LI EL ND, nata a [...], il [...] ; CK OH HA, nato a [...], il [...] ; DD IO, nato a [...], il [...] ; avverso la sentenza del 11/11/2020 del Giudice di pace di Ca g liari;
visti g li atti, il provvedimento impu gnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consi g liere Dott. Luca Pistorelli;
1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 38989 Anno 2022 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 21/09/2022 udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Olga Mignolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per la parte civile l'avv. , che ha concluso chiedendo;
udito per gli imputati LI, LA, RR, DC e ZU l'avv. Felice Ancora, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Cagliari ha assolto con la formula perché il fatto non sussiste ZU UR, AM RO, RR ON, LI EL ND, CK OH HA e DD IO per il reato di diffamazione ai danni di LA ON, disponendo altresì, ai sensi dell'art. 542 c.p.p., la condanna di quest'ultimo, costituitosi parte civile, alla refusione delle spese sostenute dagli imputati ZU, AM, RR, LI e DD ed al risarcimento del danno morale subito dai medesimi liquidato in via equitativa. 2. Avverso la sentenza ricorre il LA articolando due motivi. Con il primo deduce violazione di legge in merito alla scelta della formula assolutoria operata dal giudicante, posto che gli imputati hanno ammesso di aver sottoscritto la missiva oggetto di contestazione e di averla trasmessa ai propri superiori gerarchici, integrando dunque il fatto denunziato in astratto il reato di diffamazione. Il Giudice di pace avrebbe dovuto quindi utilizzare la formula "perché il fatto non costituisce reato" e procedere ai sensi dell'art. 427 comma 2 c.p.p. alla compensazione delle spese tra le parti e non condannare il querelante al risarcimento del danno. Ulteriore violazione di legge viene dedotta con il secondo motivo in merito alla sussistenza in capo al LA della colpa grave necessaria per procedere ai sensi dell'art. 542 c.p.p. alla sua condanna alla refusione delle spese ed al risarcimento del danno asseritamente subito dagli imputati. In proposito contraddittoria sarebbe la motivazione sul punto della sentenza, lamentandosi in ogni caso che gli imputati avrebbero proposto una generica domanda di condanna della parte civile ai sensi della disposizione da ultima citata, senza richiedere lo specifico accertamento della suddetta colpa e precisare che la stessa riguardava sia le spese che il risarcimento del danno. 3. Hanno successivamente proposto memorie i difensori degli imputati, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile, nonché quello della parte civile, che ha insistito nei motivi di ricorso anche in replica alle conclusioni del Procuratore Generale. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il ricorso è stato infatti proposto tardivamente. In tal senso va anzitutto ricordato che non è consentito al giudice di pace autoassegnarsi un termine per il deposito della motivazione diverso e maggiore rispetto a quello stabilito dall'art. 32, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, che riveste carattere derogatorio rispetto all'art. 544 c.p.p., non potendo nella specie trovare applicazione l'art. 2 del decreto citato, che prevede l'estensione delle norme del codice di rito nei procedimenti innanzi al giudice di pace, salvo non sia diversamente stabilito. Conseguentemente il termine di trenta giorni per impugnare decorre, per le parti presenti, dal quindicesimo giorno successivo alla emissione della sentenza, qualora tale termine sia stato rispettato nonostante l'assegnazione di uno maggiore e, invece, dalla notifica dell'avviso di deposito, ai sensi degli art. 548, comma 2, e 585, comma 1, lett. b) e comma 2, c.p.p., nel caso di deposito fuori termine (ex multis Sez. 4, n. 36767 del 17/11/2020, Farchioni, Rv. 280163; Sez. 5, n. 26751 del 29/01/2016 - dep. 27/06/2016, Cenacchi, Rv. 267216). 3. Nel caso di specie risulta dagli atti che la sentenza del Giudice di pace di Cagliari è depositata il 20 gennaio 2021, oltre il termine di legge (e pervero anche oltre quello autoassegnatosi illegittimamente dal giudicante) e che dell'avvenuto deposito è stato dato rituale avviso alla parte civile il 27 gennaio 2021, mentre il ricorso è stato presentato solo il 10 marzo successivo, ossia ben oltre il trentesimo giorno dalla notifica del suddetto avviso. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/9/2022
visti g li atti, il provvedimento impu gnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consi g liere Dott. Luca Pistorelli;
1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 38989 Anno 2022 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 21/09/2022 udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Olga Mignolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per la parte civile l'avv. , che ha concluso chiedendo;
udito per gli imputati LI, LA, RR, DC e ZU l'avv. Felice Ancora, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Cagliari ha assolto con la formula perché il fatto non sussiste ZU UR, AM RO, RR ON, LI EL ND, CK OH HA e DD IO per il reato di diffamazione ai danni di LA ON, disponendo altresì, ai sensi dell'art. 542 c.p.p., la condanna di quest'ultimo, costituitosi parte civile, alla refusione delle spese sostenute dagli imputati ZU, AM, RR, LI e DD ed al risarcimento del danno morale subito dai medesimi liquidato in via equitativa. 2. Avverso la sentenza ricorre il LA articolando due motivi. Con il primo deduce violazione di legge in merito alla scelta della formula assolutoria operata dal giudicante, posto che gli imputati hanno ammesso di aver sottoscritto la missiva oggetto di contestazione e di averla trasmessa ai propri superiori gerarchici, integrando dunque il fatto denunziato in astratto il reato di diffamazione. Il Giudice di pace avrebbe dovuto quindi utilizzare la formula "perché il fatto non costituisce reato" e procedere ai sensi dell'art. 427 comma 2 c.p.p. alla compensazione delle spese tra le parti e non condannare il querelante al risarcimento del danno. Ulteriore violazione di legge viene dedotta con il secondo motivo in merito alla sussistenza in capo al LA della colpa grave necessaria per procedere ai sensi dell'art. 542 c.p.p. alla sua condanna alla refusione delle spese ed al risarcimento del danno asseritamente subito dagli imputati. In proposito contraddittoria sarebbe la motivazione sul punto della sentenza, lamentandosi in ogni caso che gli imputati avrebbero proposto una generica domanda di condanna della parte civile ai sensi della disposizione da ultima citata, senza richiedere lo specifico accertamento della suddetta colpa e precisare che la stessa riguardava sia le spese che il risarcimento del danno. 3. Hanno successivamente proposto memorie i difensori degli imputati, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile, nonché quello della parte civile, che ha insistito nei motivi di ricorso anche in replica alle conclusioni del Procuratore Generale. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il ricorso è stato infatti proposto tardivamente. In tal senso va anzitutto ricordato che non è consentito al giudice di pace autoassegnarsi un termine per il deposito della motivazione diverso e maggiore rispetto a quello stabilito dall'art. 32, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, che riveste carattere derogatorio rispetto all'art. 544 c.p.p., non potendo nella specie trovare applicazione l'art. 2 del decreto citato, che prevede l'estensione delle norme del codice di rito nei procedimenti innanzi al giudice di pace, salvo non sia diversamente stabilito. Conseguentemente il termine di trenta giorni per impugnare decorre, per le parti presenti, dal quindicesimo giorno successivo alla emissione della sentenza, qualora tale termine sia stato rispettato nonostante l'assegnazione di uno maggiore e, invece, dalla notifica dell'avviso di deposito, ai sensi degli art. 548, comma 2, e 585, comma 1, lett. b) e comma 2, c.p.p., nel caso di deposito fuori termine (ex multis Sez. 4, n. 36767 del 17/11/2020, Farchioni, Rv. 280163; Sez. 5, n. 26751 del 29/01/2016 - dep. 27/06/2016, Cenacchi, Rv. 267216). 3. Nel caso di specie risulta dagli atti che la sentenza del Giudice di pace di Cagliari è depositata il 20 gennaio 2021, oltre il termine di legge (e pervero anche oltre quello autoassegnatosi illegittimamente dal giudicante) e che dell'avvenuto deposito è stato dato rituale avviso alla parte civile il 27 gennaio 2021, mentre il ricorso è stato presentato solo il 10 marzo successivo, ossia ben oltre il trentesimo giorno dalla notifica del suddetto avviso. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/9/2022