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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 09/12/2025, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Canto Presidente
Dott. Marcello Testaquatra Giudice rel.
Dott. Calogero D. Cammarata Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1015/2025 R.G., promosso da:
, nato a [...] il [...], residente in [...] (C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso C.F._1 introduttivo dall'Avv. IO Vetri del Foro di Enna ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale, sito in Caltanissetta, Via Rochester, n. 2.
-RICORRENTE-
CONTRO
(C.F. ), nata a [...] il [...] ivi residente in [...] C.F._2
Masaniello, 71/73, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'Avv.
IO LI presso il cui studio sito in Riesi (CL), Via Roma, 97/99 è elettivamente domiciliata.
.
-RESISTENTE-
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
-Interveniente necessario-
OGGETTO: ricorso per separazione giudiziale tra coniugi.
CONCLUSIONI: all'udienza del 26.11.2025, svoltasi in presenza, i difensori hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere per intervenuta riconciliazione tra i coniugi.
Il Pubblico ministero, al quale venivano trasmessi gli atti, apponeva un visto senza nulla rilevare.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 9.7.2025 chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge Parte_1
con la quale aveva contratto matrimonio il 4.8.2004, con addebito alla moglie che Controparte_1 aveva tenuto un comportamento contrario ai doveri coniugali, atteso che la stessa, di recente, si era allontanata dalla casa familiare per andare a vivere a Milano presso l'abitazione di un'amica conosciuta sul social . Pt_2
Esponeva, inoltre, che dall'unione coniugale erano nati tre figli: , maggiorenne, e Per_1 Per_2
, minorenni. Per_3
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la quale contestava quanto dedotto dal Controparte_1 ricorrente, evidenziando che il suo allontanamento dalla casa coniugale era dipeso dai comportamenti anche violenti tenuti dal ricorrente.
Chiedeva, pertanto, e a tal proposito, che la separazione venisse pronunciata con addebito al marito.
All'udienza del 12.11.2025 venivano sentite le parti ed esperito il tentativo di conciliazione che dava esito negativo.
Con ordinanza del 18.11.2025 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, venendo disposta l'audizione dei figli minori e per l'udienza del Per_2 Per_3
26.11.2025, ore 16.00.
All'udienza suddetta, comparivano i coniugi, i quali dichiaravano di essersi riconciliati, essendo ripresa la convivenza nella casa familiare.
Riferivano, inoltre, che, dalla ripresa della convivenza, la vita coniugale era proseguita bene e senza ulteriori difficoltà. Inoltre, anche con i figli erano ripresi normali rapporti senza che fossero insorte ulteriori criticità, particolarmente rispetto alla madre, trovandosi tutti e tre i figli insieme ai genitori a vivere nella casa familiare.
I difensori, pertanto, chiedevano volersi dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Ciò premesso, le conclusioni avanzate dai difensori e di cui sopra devono essere accolte, dovendosi dichiarare la cessazione della materia del contendere, atteso che, successivamente al deposito del ricorso per separazione giudiziale tra i coniugi, gli stessi, come da loro stessi dichiarato in udienza, si sono riconciliati avendo ripreso la convivenza e la normale vita coniugale anche rispetto ai figli.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e in mancanza, quindi, di una parte soccombente, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso depositato in data 9.7.2025, per intervenuta riconciliazione tra i coniugi.
2 Nulla sulle spese.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 5 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gabrielle Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Canto Presidente
Dott. Marcello Testaquatra Giudice rel.
Dott. Calogero D. Cammarata Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1015/2025 R.G., promosso da:
, nato a [...] il [...], residente in [...] (C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso C.F._1 introduttivo dall'Avv. IO Vetri del Foro di Enna ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale, sito in Caltanissetta, Via Rochester, n. 2.
-RICORRENTE-
CONTRO
(C.F. ), nata a [...] il [...] ivi residente in [...] C.F._2
Masaniello, 71/73, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'Avv.
IO LI presso il cui studio sito in Riesi (CL), Via Roma, 97/99 è elettivamente domiciliata.
.
-RESISTENTE-
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
-Interveniente necessario-
OGGETTO: ricorso per separazione giudiziale tra coniugi.
CONCLUSIONI: all'udienza del 26.11.2025, svoltasi in presenza, i difensori hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere per intervenuta riconciliazione tra i coniugi.
Il Pubblico ministero, al quale venivano trasmessi gli atti, apponeva un visto senza nulla rilevare.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 9.7.2025 chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge Parte_1
con la quale aveva contratto matrimonio il 4.8.2004, con addebito alla moglie che Controparte_1 aveva tenuto un comportamento contrario ai doveri coniugali, atteso che la stessa, di recente, si era allontanata dalla casa familiare per andare a vivere a Milano presso l'abitazione di un'amica conosciuta sul social . Pt_2
Esponeva, inoltre, che dall'unione coniugale erano nati tre figli: , maggiorenne, e Per_1 Per_2
, minorenni. Per_3
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la quale contestava quanto dedotto dal Controparte_1 ricorrente, evidenziando che il suo allontanamento dalla casa coniugale era dipeso dai comportamenti anche violenti tenuti dal ricorrente.
Chiedeva, pertanto, e a tal proposito, che la separazione venisse pronunciata con addebito al marito.
All'udienza del 12.11.2025 venivano sentite le parti ed esperito il tentativo di conciliazione che dava esito negativo.
Con ordinanza del 18.11.2025 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, venendo disposta l'audizione dei figli minori e per l'udienza del Per_2 Per_3
26.11.2025, ore 16.00.
All'udienza suddetta, comparivano i coniugi, i quali dichiaravano di essersi riconciliati, essendo ripresa la convivenza nella casa familiare.
Riferivano, inoltre, che, dalla ripresa della convivenza, la vita coniugale era proseguita bene e senza ulteriori difficoltà. Inoltre, anche con i figli erano ripresi normali rapporti senza che fossero insorte ulteriori criticità, particolarmente rispetto alla madre, trovandosi tutti e tre i figli insieme ai genitori a vivere nella casa familiare.
I difensori, pertanto, chiedevano volersi dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Ciò premesso, le conclusioni avanzate dai difensori e di cui sopra devono essere accolte, dovendosi dichiarare la cessazione della materia del contendere, atteso che, successivamente al deposito del ricorso per separazione giudiziale tra i coniugi, gli stessi, come da loro stessi dichiarato in udienza, si sono riconciliati avendo ripreso la convivenza e la normale vita coniugale anche rispetto ai figli.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e in mancanza, quindi, di una parte soccombente, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso depositato in data 9.7.2025, per intervenuta riconciliazione tra i coniugi.
2 Nulla sulle spese.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 5 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gabrielle Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
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