Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVII, sentenza 07/01/2026, n. 179
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Accolto
    Eccezione di incompetenza territoriale

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di incompetenza territoriale, richiamando la giurisprudenza della Corte di cassazione e la sentenza della Corte Costituzionale n. 44/2016, che attribuisce la competenza alla Corte tributaria nel cui territorio insiste la sede dell'ufficio della riscossione, salvo per i tributi locali. Poiché l'intimazione di pagamento è stata emessa dall'Agenzia delle entrate-riscossione di Pistoia, la competenza spetta alla Corte tributaria di Pistoia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVII, sentenza 07/01/2026, n. 179
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 179
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

    Testo completo