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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVII, sentenza 07/01/2026, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 179/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FICHERA EP, Presidente
PIRONE OLGA, RE
SALASSA PIER MARCO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13591/2025 depositato il 09/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 089202490054486366000 CCIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 089202490054486366000 CCIA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 089202490054486366000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 089202490054486366000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 089202490054486366000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 089202490054486366000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 089202490054486366000 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 089202490054486366000 TARES 2013 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 089202490054486366000 IRAP 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12722/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 08920249005486366000, notificatale in data 14/05/2025, limitatamente alle cartelle di pagamento 08920110014267332000-08920120011569103000-
08920130001683986000-08920140007871608000- 08920150002950469000-08920160001470035000-
08920180001421776501-08920180005691789000, per contestare l'inesistenza della notifica, il difetto di motivazione, l'omessa indicazione della base di calcolo degli interessi e altri vizi formali, nonché la mancata notifica delle cartelle, la prescrizione e la decadenza.
Instauratosi il contraddittorio resisteva l'Agenzia delle entrate-riscossione, che preliminarmente eccepiva l'incompetenza territoriale della Corte tributaria adita e l'infondatezza della pretesa.
Matura per la decisione allo stato degli atti la causa veniva decisa all'udienza del 10.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sull'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'agenzia delle entrate-riscossione.
L'agenzia sostiene che la competenza territoriale per la questione oggetto della controversia spetta alla
Corte di giustizia tributaria di Pistoia in quanto l'atto gravato è stato emesso dal concessionario che ha sede in Pistoia. A sostegno di tale eccezione l'agenzia invoca la giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui quando con l'impugnazione dell'atto notificato si fanno valere vizi propri dell'atto presupposto che si assume non essere stato notificato, al fine di evitare la frammentazione delle impugnazioni la competenza a decidere spetta alla Corte di giustizia tributaria nel cui territorio insiste la sede dell'ufficio della riscossione, ad eccezione delle impugnazioni aventi ad oggetto tributi locali.
L'eccezione è fondata per quanto di ragione. La giurisprudenza citata dal controricorrente (Cass. sez. trib. ordinanza del 9/5/2024, n.12561) non risulta superata né smentita dalla giurisprudenza successiva ed è già stata condivisa in giudizi aventi a oggetto le altre cartelle di pagamento emesse nei confronti dell'odierna ricorrente, che qui si condividono ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 c.p.c.
In particolare, con la sentenza n.14680/2022 è proprio l'art. 4 del D.lgs. n. 542/1992 che testualmente afferma la competenza delle corti nella cui circoscrizione hanno sede gli uffici al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso. La giurisprudenza della cassazione ha distinto le ipotesi con la scissione rispetto alle controversie aventi ad oggetto tributi locali, in forza di quanto ha affermato la Corte Costituzionale con la sentenza n.44 del 3/3/2016 che ha parzialmente dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, con riferimento al primo comma del suddetto articolo, ciò al fine di porre rimedio all'insita compromissione del diritto di azione del contribuente che si vedrebbe altrimenti sempre costretto ad adire la sede dell'ufficio che ha consegnato il ruolo, anche se l'ufficio del concessionario (ora agente) insistesse in un luogo diverso dalla sua residenza o domicilio fiscale.
Ne consegue la declaratoria di difetto di competenza di questa commissione. Orbene, siccome nel caso di specie l'intimazione di pagamento è stata emessa dall'Agenzia delle entrate- riscossione di Pistoia, deve essere adita la Corte tributaria di primo grado di Pistoia.
Le spese vanno compensate tenuto conto che trattasi di questione processuale.
P.Q.M.
Dichiara la competenza per territorio della Corte di giustizia tributaria di Pistoia, assegnando il termine di
90 giorni per la riassunzione. Compensa le spese tra le parti Roma, li 10 dicembre 2025 Il Presidente
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FICHERA EP, Presidente
PIRONE OLGA, RE
SALASSA PIER MARCO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13591/2025 depositato il 09/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 089202490054486366000 CCIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 089202490054486366000 CCIA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 089202490054486366000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 089202490054486366000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 089202490054486366000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 089202490054486366000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 089202490054486366000 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 089202490054486366000 TARES 2013 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 089202490054486366000 IRAP 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12722/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 08920249005486366000, notificatale in data 14/05/2025, limitatamente alle cartelle di pagamento 08920110014267332000-08920120011569103000-
08920130001683986000-08920140007871608000- 08920150002950469000-08920160001470035000-
08920180001421776501-08920180005691789000, per contestare l'inesistenza della notifica, il difetto di motivazione, l'omessa indicazione della base di calcolo degli interessi e altri vizi formali, nonché la mancata notifica delle cartelle, la prescrizione e la decadenza.
Instauratosi il contraddittorio resisteva l'Agenzia delle entrate-riscossione, che preliminarmente eccepiva l'incompetenza territoriale della Corte tributaria adita e l'infondatezza della pretesa.
Matura per la decisione allo stato degli atti la causa veniva decisa all'udienza del 10.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sull'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'agenzia delle entrate-riscossione.
L'agenzia sostiene che la competenza territoriale per la questione oggetto della controversia spetta alla
Corte di giustizia tributaria di Pistoia in quanto l'atto gravato è stato emesso dal concessionario che ha sede in Pistoia. A sostegno di tale eccezione l'agenzia invoca la giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui quando con l'impugnazione dell'atto notificato si fanno valere vizi propri dell'atto presupposto che si assume non essere stato notificato, al fine di evitare la frammentazione delle impugnazioni la competenza a decidere spetta alla Corte di giustizia tributaria nel cui territorio insiste la sede dell'ufficio della riscossione, ad eccezione delle impugnazioni aventi ad oggetto tributi locali.
L'eccezione è fondata per quanto di ragione. La giurisprudenza citata dal controricorrente (Cass. sez. trib. ordinanza del 9/5/2024, n.12561) non risulta superata né smentita dalla giurisprudenza successiva ed è già stata condivisa in giudizi aventi a oggetto le altre cartelle di pagamento emesse nei confronti dell'odierna ricorrente, che qui si condividono ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 c.p.c.
In particolare, con la sentenza n.14680/2022 è proprio l'art. 4 del D.lgs. n. 542/1992 che testualmente afferma la competenza delle corti nella cui circoscrizione hanno sede gli uffici al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso. La giurisprudenza della cassazione ha distinto le ipotesi con la scissione rispetto alle controversie aventi ad oggetto tributi locali, in forza di quanto ha affermato la Corte Costituzionale con la sentenza n.44 del 3/3/2016 che ha parzialmente dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, con riferimento al primo comma del suddetto articolo, ciò al fine di porre rimedio all'insita compromissione del diritto di azione del contribuente che si vedrebbe altrimenti sempre costretto ad adire la sede dell'ufficio che ha consegnato il ruolo, anche se l'ufficio del concessionario (ora agente) insistesse in un luogo diverso dalla sua residenza o domicilio fiscale.
Ne consegue la declaratoria di difetto di competenza di questa commissione. Orbene, siccome nel caso di specie l'intimazione di pagamento è stata emessa dall'Agenzia delle entrate- riscossione di Pistoia, deve essere adita la Corte tributaria di primo grado di Pistoia.
Le spese vanno compensate tenuto conto che trattasi di questione processuale.
P.Q.M.
Dichiara la competenza per territorio della Corte di giustizia tributaria di Pistoia, assegnando il termine di
90 giorni per la riassunzione. Compensa le spese tra le parti Roma, li 10 dicembre 2025 Il Presidente