Art. 32.
All'articolo 59 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 , e' aggiunto il seguente comma:
"Sono altresi' devolute alla regione le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percetto nel territorio regionale:
a) i nove decimi delle imposte sulle successioni e donazioni e sul valore netto globale delle successioni;
b) i due decimi dell'imposta generale sull'entrata relativa all'ambito regionale, al netto delle quote spettanti per legge agli enti locali;
c) i nove decimi del provento del lotto, al netto delle vincite".
All'articolo 59 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 , e' aggiunto il seguente comma:
"Sono altresi' devolute alla regione le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percetto nel territorio regionale:
a) i nove decimi delle imposte sulle successioni e donazioni e sul valore netto globale delle successioni;
b) i due decimi dell'imposta generale sull'entrata relativa all'ambito regionale, al netto delle quote spettanti per legge agli enti locali;
c) i nove decimi del provento del lotto, al netto delle vincite".