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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 23/10/2025, n. 1459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1459 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 7619/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 23 ottobre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7619/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “Assegno-Pensione”,
PROMOSSA DA
, c.f. , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Concetta Parisi
(c.f. ), giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
(C.F. ) in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla Via Ciro il
Grande, 21, elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede oma Flaminio, via CP_2
Giulio Romano 46, rappresentato e difeso dal funzionario dott.ssa Stefania Sorvillo (C.F.
; C.F._3
- Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1. Con ricorso depositato il 12/12/2024, adiva l'intestato Tribunale per Parte_1 chiedere di: “accertare, dichiarare e condannare l' CP_1 Controparte_1
, in p.l.r.p.t., al pagamento in favore della ricorrente dell'assegno mensile per
[...] invalidità civile ex art. 13 L. 118/71 dal 19.01.2021 a tutt'oggi, così come riconosciuto nel decreto di omologa del 17.07.2024 emesso dal Tribunale di Velletri nella persona della dott.ssa Vaccaro Veronica a definizione del giudizio rubricato con RG n 3840/2023, di tutti i ratei maturati e maturandi oltre interessi come per legge, fino a quando continueranno a sussistere i requisiti sanitari ed economici per il riconoscimento della prestazione richiesta.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria del 3/9/2025 per chiedere al Tribunale adito CP_1 di: “- disporre l'intervenuta cessata materia del contendere, con compensazione delle spese processuali, atteso che la prestazione richiesta è stata correttamente liquidata unitamente agli arretrati spettanti.
- Spese di lite come per legge” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata il giorno 23/10/2025; all'esito di tale udienza veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalle parti.
2. In fatto e in diritto.
4.Dagli atti di causa è emerso che con decreto di omologa del Tribunale di Velletri del
17/7/2024, all'esito del proc. di ATPO n. 3840/2023 RG, venivano riconosciuti nei confronti della ricorrente i requisiti sanitari relativi all'assegno mensile di assistenza ex art 13 L
118/1971 con decorrenza dalla domanda amministrativa del 19/1/2021.
2 5. La ricorrente in data 2/8/2024 notifica all' il decreto di omologa e il modello AP 70 al CP_1 fine di ottenere la liquidazione della prestazione riconosciuta. Decorsi i termini di legge non interveniva né la liquidazione, né il pagamento;
veniva così promosso l'odierno ricorso giurisdizionale.
6. La liquidazione della prestazione e degli arretrati interveniva in corso di causa in data
14/3/2025 (v doc allegato alla memoria ), con accredito in data 1/4/2025 (v. doc allegato CP_1 alla memoria ). CP_1
7. L'avvenuto pagamento della prestazione e degli arretrati determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse.
3. Le spese di lite.
8. In ordine alle spese di lite, atteso che la liquidazione degli arretrati ed il pagamento sono avvenuti successivamente alla notifica del ricorso, atteso che a causa dell'inerzia dell' CP_1
l'avente diritto ha dovuto introdurre il presente giudizio, considerato il lasso di tempo trascorso tra la domanda amministrativa e la liquidazione, comunque successiva alla notifica del ricorso, il Tribunale condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della CP_1 ricorrente per soccombenza virtuale che liquida in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal
DM n. 147/2022), ritenuta la causa di valore indeterminato compreso nel III scaglione, come segue:
1) fase di studio della controversia: 929,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 464,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase decisionale: 2021,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1010,50 € per un totale di 1863,50 €
3 9. Condanna, dunque, l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente CP_1 liquidate nella misura di € 43,00 per spese, di € 1863,50 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate nella CP_1 misura di € 43,00 per spese, di € 1863,50 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del
15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario
Così deciso in Velletri, il 23 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 23 ottobre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7619/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “Assegno-Pensione”,
PROMOSSA DA
, c.f. , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Concetta Parisi
(c.f. ), giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
(C.F. ) in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla Via Ciro il
Grande, 21, elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede oma Flaminio, via CP_2
Giulio Romano 46, rappresentato e difeso dal funzionario dott.ssa Stefania Sorvillo (C.F.
; C.F._3
- Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1. Con ricorso depositato il 12/12/2024, adiva l'intestato Tribunale per Parte_1 chiedere di: “accertare, dichiarare e condannare l' CP_1 Controparte_1
, in p.l.r.p.t., al pagamento in favore della ricorrente dell'assegno mensile per
[...] invalidità civile ex art. 13 L. 118/71 dal 19.01.2021 a tutt'oggi, così come riconosciuto nel decreto di omologa del 17.07.2024 emesso dal Tribunale di Velletri nella persona della dott.ssa Vaccaro Veronica a definizione del giudizio rubricato con RG n 3840/2023, di tutti i ratei maturati e maturandi oltre interessi come per legge, fino a quando continueranno a sussistere i requisiti sanitari ed economici per il riconoscimento della prestazione richiesta.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria del 3/9/2025 per chiedere al Tribunale adito CP_1 di: “- disporre l'intervenuta cessata materia del contendere, con compensazione delle spese processuali, atteso che la prestazione richiesta è stata correttamente liquidata unitamente agli arretrati spettanti.
- Spese di lite come per legge” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata il giorno 23/10/2025; all'esito di tale udienza veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalle parti.
2. In fatto e in diritto.
4.Dagli atti di causa è emerso che con decreto di omologa del Tribunale di Velletri del
17/7/2024, all'esito del proc. di ATPO n. 3840/2023 RG, venivano riconosciuti nei confronti della ricorrente i requisiti sanitari relativi all'assegno mensile di assistenza ex art 13 L
118/1971 con decorrenza dalla domanda amministrativa del 19/1/2021.
2 5. La ricorrente in data 2/8/2024 notifica all' il decreto di omologa e il modello AP 70 al CP_1 fine di ottenere la liquidazione della prestazione riconosciuta. Decorsi i termini di legge non interveniva né la liquidazione, né il pagamento;
veniva così promosso l'odierno ricorso giurisdizionale.
6. La liquidazione della prestazione e degli arretrati interveniva in corso di causa in data
14/3/2025 (v doc allegato alla memoria ), con accredito in data 1/4/2025 (v. doc allegato CP_1 alla memoria ). CP_1
7. L'avvenuto pagamento della prestazione e degli arretrati determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse.
3. Le spese di lite.
8. In ordine alle spese di lite, atteso che la liquidazione degli arretrati ed il pagamento sono avvenuti successivamente alla notifica del ricorso, atteso che a causa dell'inerzia dell' CP_1
l'avente diritto ha dovuto introdurre il presente giudizio, considerato il lasso di tempo trascorso tra la domanda amministrativa e la liquidazione, comunque successiva alla notifica del ricorso, il Tribunale condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della CP_1 ricorrente per soccombenza virtuale che liquida in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal
DM n. 147/2022), ritenuta la causa di valore indeterminato compreso nel III scaglione, come segue:
1) fase di studio della controversia: 929,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 464,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase decisionale: 2021,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1010,50 € per un totale di 1863,50 €
3 9. Condanna, dunque, l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente CP_1 liquidate nella misura di € 43,00 per spese, di € 1863,50 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate nella CP_1 misura di € 43,00 per spese, di € 1863,50 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del
15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario
Così deciso in Velletri, il 23 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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