Articolo 112 della Legge di guerra
Articolo 111Articolo 113
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30 settembre 1938
Art. 112.

(Funzioni di ufficiale di stato civile).

Le funzioni di ufficiale di stato civile spettano:

1° nei comandi, corpi, reparti e servizi indicati nel primo comma dell'articolo 109, all'ufficiale di amministrazione o a chi ne fa le veci, e, qualora non vi siano ufficiali specialmente incaricati dell'amministrazione, al rispettivo comandante o a un ufficiale da questo delegato;

2° sulle navi da guerra, sulle navi-ospedale e sulle navi ospedaliere, al commissario di bordo o, se questi manchi o sia impedito, al comandante.
Entrata in vigore il 30 settembre 1938
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