Art. 112.
(Funzioni di ufficiale di stato civile).
Le funzioni di ufficiale di stato civile spettano:
1° nei comandi, corpi, reparti e servizi indicati nel primo comma dell'articolo 109, all'ufficiale di amministrazione o a chi ne fa le veci, e, qualora non vi siano ufficiali specialmente incaricati dell'amministrazione, al rispettivo comandante o a un ufficiale da questo delegato;
2° sulle navi da guerra, sulle navi-ospedale e sulle navi ospedaliere, al commissario di bordo o, se questi manchi o sia impedito, al comandante.
(Funzioni di ufficiale di stato civile).
Le funzioni di ufficiale di stato civile spettano:
1° nei comandi, corpi, reparti e servizi indicati nel primo comma dell'articolo 109, all'ufficiale di amministrazione o a chi ne fa le veci, e, qualora non vi siano ufficiali specialmente incaricati dell'amministrazione, al rispettivo comandante o a un ufficiale da questo delegato;
2° sulle navi da guerra, sulle navi-ospedale e sulle navi ospedaliere, al commissario di bordo o, se questi manchi o sia impedito, al comandante.