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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 27/11/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2802/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2802/2025 introdotta da:
(c.f. ), nata in [...] il [...]. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. MASTROVITO FRANCESCO PAOLO e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nato in [...] il [...]. Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. MASTROVITO FRANCESCO PAOLO e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: divorzio congiunto- scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“lo scioglimento del matrimonio civile celebrato il 19/08/1998 in Napoli, trascritto presso i registri del Comune di Casoria (NA), come da atto n. 163, parte II, serie B anno 1998, registrato presso l'Ufficio dello stato civile di detto Comune, con disposizione all'Ufficiale di Stato Civile perché effettui le annotazioni conseguenti, alle conformi condizioni tutte indicate nel ricorso introduttivo, conclusivamente concordate dai coniugi, e qui di seguito integralmente ritrascritte:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
Pag. 1
2. la figlia , ingegnere e con un regolare contratto di lavoro, ha raggiunto la piena indipendenza economica e in Per_1 favore dell n verrà più corrisposto alcun assegno di mantenimento;
3. i ricorrenti riconoscono l'un l'altro piena libertà di recarsi all'estero e si concedono sin d'ora il vicendevole assenso all'espatrio nonché' l'autorizzazione al rilascio dei documenti necessari a tal fine;
4. i ricorrenti, avendo definito ogni loro questione di carattere economico e/o patrimoniale già prima della separazione coniugale, danno atto di non avere più nulla a pretendere reciprocamente, per qualsiasi ragione o titolo e si riconoscono economicamente autosufficienti;
5. le parti rinunciano sin d'ora e per sempre all'assegno divorzile, essendo economicamente indipendenti e comunque ad ogni pretesa economica.”
Per il PM
“Il PM, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito civile Parte_1 Controparte_1 in Napoli in data 19.8.1998 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 163, parte II, serie B, anno 1998. Dall'unione matrimoniale è nata la figlia , maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente. La domanda di scioglimento del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 31.10.2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Napoli in data 19.8.1998 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 163, parte II, serie B, anno 1998.;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
Pag. 2 3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 6/11/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Maria Amoruso
Pag. 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2802/2025 introdotta da:
(c.f. ), nata in [...] il [...]. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. MASTROVITO FRANCESCO PAOLO e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nato in [...] il [...]. Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. MASTROVITO FRANCESCO PAOLO e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: divorzio congiunto- scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“lo scioglimento del matrimonio civile celebrato il 19/08/1998 in Napoli, trascritto presso i registri del Comune di Casoria (NA), come da atto n. 163, parte II, serie B anno 1998, registrato presso l'Ufficio dello stato civile di detto Comune, con disposizione all'Ufficiale di Stato Civile perché effettui le annotazioni conseguenti, alle conformi condizioni tutte indicate nel ricorso introduttivo, conclusivamente concordate dai coniugi, e qui di seguito integralmente ritrascritte:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
Pag. 1
2. la figlia , ingegnere e con un regolare contratto di lavoro, ha raggiunto la piena indipendenza economica e in Per_1 favore dell n verrà più corrisposto alcun assegno di mantenimento;
3. i ricorrenti riconoscono l'un l'altro piena libertà di recarsi all'estero e si concedono sin d'ora il vicendevole assenso all'espatrio nonché' l'autorizzazione al rilascio dei documenti necessari a tal fine;
4. i ricorrenti, avendo definito ogni loro questione di carattere economico e/o patrimoniale già prima della separazione coniugale, danno atto di non avere più nulla a pretendere reciprocamente, per qualsiasi ragione o titolo e si riconoscono economicamente autosufficienti;
5. le parti rinunciano sin d'ora e per sempre all'assegno divorzile, essendo economicamente indipendenti e comunque ad ogni pretesa economica.”
Per il PM
“Il PM, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito civile Parte_1 Controparte_1 in Napoli in data 19.8.1998 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 163, parte II, serie B, anno 1998. Dall'unione matrimoniale è nata la figlia , maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente. La domanda di scioglimento del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 31.10.2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Napoli in data 19.8.1998 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 163, parte II, serie B, anno 1998.;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
Pag. 2 3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 6/11/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Maria Amoruso
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