Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/04/2012, n. 15701
CASS
Sentenza 3 aprile 2012

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Il giudice del riesame, a cui è presentata dalla difesa dell'imputato una trascrizione delle intercettazioni in tutto o in parte alternativa rispetto a quella predisposta nel brogliaccio dalla polizia giudiziaria, ha l'obbligo di valutare le contestate discrasie, motivando adeguatamente circa le ragioni per le quali i rilievi difensivi non possono essere condivisi. (Nella specie, la Corte ha annullato l'ordinanza del riesame nella quale, dopo aver premesso di non aver ascoltato le registrazioni, si precisava di aver privilegiato la versione contenuta nel brogliaccio sul solo presupposto della sua provenienza da personale della polizia giudiziaria).

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  • 1Sentenza Cassazione Penale n. 24908 del 08
    https://www.laleggepertutti.it/

    Penale Sent. Sez. 5 Num. 24908 Anno 2013 Presidente: FERRUA GIULIANA Relatore: GUARDIANO ALFREDO SENTENZA sul ricorso proposto da Morabito Cosimo, nato a Taurianova il 15.11.1987, avverso l'ordinanza pronunciata in data 27.4.2012 dal tribunale del riesame di Reggio Calabria; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano; udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale dott. Gabriele Mazzotta, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito per il ricorrente l'avv. Michele Albanese del Foro di Reggio Calabria, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Data Udienza: 08/02/2013 …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/04/2012, n. 15701
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15701
Data del deposito : 3 aprile 2012

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