Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 08/04/2026, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00551/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01153/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1153 del 2021, proposto da
Ricchiuti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato ND Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Marino Guadalupi e Maria Quarato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Regina Paola Bellomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Brindisi, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1. del provvedimento dirigenziale della Provincia di Brindisi – Area 4, Settore Ambiente – n. 57 dell'1 giugno 2021, notificato a mezzo PEC in pari data, avente ad oggetto il diniego della valutazione di compatibilità ambientale formulata sul progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a MW 89,64 nel territorio di Brindisi, in località Masseria Chiodi;
2. di ogni e qualsivoglia altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, anche se allo stato non conosciuto e, in particolare, ove occorra e nei limiti dell'interesse:
2.1 della nota della Provincia di Brindisi prot. n. 18338 dell'1.06.2021 di trasmissione del provvedimento dirigenziale n. 57 dell'1.06.2021;
2.2 della nota della Regione Puglia, Servizio Tutela e Valorizzazione del paesaggio prot. n. 6552 dell'11.09.2020 confermativa della nota prot. n. 628 del 28.01.2020;
2.3 della nota Regione Puglia, Servizio Agricoltura prot. n. 0002079 del 15.01.2020, confermativa del parere negativo già adottato con nota 1.10.2019 prot. n. 69153 (per errore il provvedimento impugnato menziona la nota prot. n. 32081 del 3.08.2020, confermativa delle note prot. nn. 69153 dell'1.10.2020 e 1184 del 15.01.2020);
2.4 della nota del Comune di Brindisi, Settore Ambiente, prot. n. 7512 del 21.01.2020, confermativa del parere negativo già rilasciato con nota prot. 99039 dell'11.10.2019;
2.5. della nota del Comune di Brindisi, Settore Urbanistica, prot. n. 10642 del 29.01.2020;
2.6 della nota della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio prot. n. 2376 del 5.02.2020;
NONCHÉ OVE OCCORRA E NEI LIMITI DELL'INTERESSE
- del PPTR Puglia, approvato con delibera di G.r. 16.02.2015, n. 176, con specifico riferimento: agli artt. 89 (“Strumenti di controllo preventivo”) e 91 (“Accertamento di compatibilità paesaggistica”); alle “Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energie rinnovabili” (Elaborato 4.4.1 Parte I); alle previsioni di cui alla Scheda d'Ambito 9 (“Campagna brindisina”), e alla relativa normativa d'uso, se ed in quanto ostativi all'assentibilità del progetto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Brindisi e di Ministero della Cultura e di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce e di Regione Puglia;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 marzo 2026 il dott. ND AR e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto depositato in data 26 gennaio 2026, la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso e ha chiesto, pertanto, la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse;
Per consolidato orientamento, in caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d'ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa. Infatti, nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, che può solo dichiarare l'improcedibilità del ricorso (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, Sez. VII, 1 agosto 2024, n. 6918; Cons. Stato, Sez. II, 16 luglio 2024, n. 6379).
In applicazione del richiamato principio, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) del c.p.a;
Le spese di lite possono essere compensate fra tutte le parti costituite e dichiarate irripetibili con riguardo al Comune non costituito, tenuto conto della natura e delle ragioni della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate tra tutte le parti costituite, e irripetibili con riguardo al Comune non costituito.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI Moro, Presidente FF
Lorenzo Ieva, Consigliere
ND AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ND AR | RI Moro |
IL SEGRETARIO