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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/12/2025, n. 4328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4328 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 10100/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 10100 dell'anno 2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo in materia di “appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e s.s. c.c.” vertente tra
(C.F. ), con sede in Caivano (NA) alla via Tiberio n. 8, in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t. sig.ra , rappresentata, difesa come da procura in atti dall'Avv. Parte_2
EN US NA (C.F. ) con il quale elettivamente domicilia al Corso C.F._1
Umberto I, 237, Napoli (NA) 80138
- opponente e
(P.Iva in persona del legale rapp.te p.t. sig. COroparte_1 P.IVA_2
(C.F. con sede legale in Crispano (NA) alla via Salvatore COroparte_1 C.F._2
Di Giacomo, 10, rappresentata e difesa come da procura in atti, congiuntamente e/o disgiuntamente dall'Avv. Paolino Tizzano, (C.F. ), del Foro di Nola e dall'Avv. Gennaro Di C.F._3
IC (C.F. ) del Foro di Nola con i quali elettivamente domicilia in CodiceFiscale_4
Cimitile (NA) alla Strada Statale 7/bis, n. 8
- opposta
CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui ripetute e trascritte.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con citazione notificata in data 15/09/2021, la società proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 2749/2021 emesso dall'intestato Tribunale il 25.06.2021, pubblicato il 28.06.2021, notificato il 07.07.2021 con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore della della CP_1 somma di € 55.694,37 in relazione a n. 2 fatture emesse per esecuzione lavori in virtù di contratto di subappalto, oltre interessi come da domanda nonché spese della procedura e accessori. La società opponente deduceva l'infondatezza della pretesa creditoria azionata per mancato completamento delle opere contrattualizzate ed eccepiva l'inadempimento della società l'inesigibilità del CP_1 vantato credito per inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c.; spiegava, altresì, domanda riconvenzionale per le gravi inadempienze della società subappaltatrice, chiedendo dichiararsi il contratto risolto con la condanna di parte opposta al pagamento di una cifra non inferiore ad € 20.000,00 ed alla condanna di parte opposta per lite temeraria.
Tanto premesso, l'opponente rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On. Tribunale adito, in accoglimento della spiegata opposizione così provvedere:
1) in via preliminare, Rigettare ogni eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del Decreto ingiuntivo oggi opposto perché la presente opposizione è fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
2) Revocare, e per gli effetti annullare, il Decreto Ingiuntivo n. 2749/2021, emesso in data 25/06/2021 dal
Tribunale Civile di Napoli Nord nell'ambito del procedimento avente RGN 5096/21 già solo per il fatto che l'importo richiesto non corrisponde in alcun modo alla somma determinata dalla medesima parte richiedente in via stragiudiziale come da documentazione in atti;
3) Accertare e dichiarare la carenza assoluta delle condizioni di ammissibilità dell'azione monitoria, e quindi per la pronuncia del decreto, per l'infondatezza in fatto e in diritto della pretesa creditoria della ricorrente;
4) nel merito, Accertare e Dichiarare che nulla è dovuto dalla alla per i Parte_1 Parte_3 motivi di cui sopra, anche a mezzo compensazione dell'importo di penale sulle eventuali somme che riterrà riconoscere alla opposta per la parziale attività eseguita;
5) In accoglimento della Domanda riconvenzionale sopra formulata, dichiarare risolto il contratto di subappalto del 15.10.19 in danno della subappaltatrice , condannando la COroparte_1 medesima al pagamento in favore della di tutti i costi dalla stessa sostenuti nella misura non Parte_1 inferiore ad 20.000,00 euro e/o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla data di pagamento al saldo.
6) Condannare parte opposta alla refusione in favore della della somma pari ad € Parte_1
1.000,00 o la somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà a titolo di risarcimento del danno per lite temeraria.
In subordine, si richiede che detto importo venga liquidato anche in via equitativa.
6) Condannare la opposta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di avvocato, con distrazione ex art. 93
c.p.c.”
Costituitasi la contestava l'avverso dedotto, invocandone la declaratoria COroparte_1 di inammissibilità e di rigetto, in quanto tutte le argomentazioni in esso contenute risultavano manifestamente infondate in fatto come in diritto, e rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Giudicante, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis e con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e argomentare per i motivi sopra esposti:
2 1) In via preliminare, non essendo l'opposizione fondata su alcuna prova scritta e/o di pronta soluzione, concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo opposto n. 2749/2021 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 28.06.2021;
2) nel merito, rigettare la spiegata opposizione con tutte le richieste ivi formulate perché infondate in fatto e in diritto per tutte le motivazioni enunciate ut supra;
3) rigettare, altresì, la domanda riconvenzionale in quanto infondata in fatto e in diritto poiché la
[...] durante tutto l'iter dell'esecuzione del contratto di subappalto non si è mai resa protagonista di CP_1 inadempienze;
3) rigettare, inoltre, l'avversa richiesta di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. per infondatezza delle motivazioni da essa addotte;
4) condannare la società in persona del legale rapp.te p.t. al risarcimento dei danni per Parte_1 lite temeraria ex art. 96 c.p.c. per tutte le ragioni innanzi espresse e/o al pagamento della somma che l'On.le
Giudicante riterrà di Giustizia;
5) in ogni caso condannare l'opponente al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari della procedura monitoria e del presente giudizio oltre accessori di legge con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”.
All'udienza di comparizione delle parti, denegata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, venivano concessi alle parti i termini ex art. 183 co 6 c.p.c.; mutata la persona fisica del giudicante, ammessa ed espletata la prova testimoniale articolata dalle parti, la causa è stata riservata in decisione con ordinanza del 26.05.2025 ritualmente comunicata alle parti, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Questioni preliminari
Preliminarmente occorre osservare che "l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c., non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio", non quale "giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo" (Cfr.: Cass., S.U., Sent. 927/2022, come già affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza 7 luglio 1993, n. 7448). L'opposizione introduce, difatti, un procedimento ordinario, a cognizione piena, nel quale il Giudice, anche se accerta la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., e verifica l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, deve, comunque, pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto del quadro probatorio emergente dal giudizio (Cfr. Cass. Civ., Sez. 2, Ord.
40110/2021; Cass. Civ., Sez. 2, Sent. 7020/2019; Cass. Civ., Sez. 2, Ord. 13240/2019).
Ciò posto deve ulteriormente rilevarsi che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, è la parte opposta, attrice in senso sostanziale, a dover provare il proprio credito allegandone e provandone i fatti costitutivi, mentre la parte opponente ha l'onere di allegare e provare i fatti estintivi/modificativi/impeditivi del credito (Cfr. Cass. Civ., Sez. 2, 6091/2020; Cass. Civ., Sez. 1, Ord. 14640/2018).
3 In merito ai documenti prodotti nella fase monitoria, è necessario ricordare che il principio di acquisizione e di non dispersione della prova comporta che “le prove acquisite al processo lo siano in via definitiva” e che ciò valga anche per i documenti che, una volta prodotti e acquisiti ritualmente al processo, devono essere conservati alla cognizione del Giudice (Cfr.: Cass Civ, 21626/2019; Cass. Civ. S.U. 14474/2015).
Nel caso di specie, i documenti ritualmente prodotti in fase monitoria a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo depositato in forma telematica, si considerano acquisiti al processo.
Sempre ai fini dell'onere della prova, va, altresì, ricordato ai sensi dell'art. 115 c.p.c. la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi per la controparte, sancendo espressamente che il giudice ponga a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (Cfr.: Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9439 del 23.03.2022;
Cass. Civ. Sez. 6 n. 14594 del 21.08.2012).
Nel merito
Nel merito l'opposizione è parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Posto che è incontestato tra le parti la sottoscrizione del contratto di subappalto del 15.10.2019, ciò che è in contestazione è il pagamento di due fatture emesse dall'opposta ed azionate con il procedimento monitorio: fattura n. 26 del 27/05/2020 di € 12.0000,00 su Sal n. 5 e n. 14 del 04/02/2021 di € 43.694,37 relativa al Sal
n. 5, in particolare, va osservato che l'opponente non ha contestato l'esecuzione dei lavori di cui alla fattura n. 26 del 27/05/2020, ma solo la mancata consegna di documentazione, mentre al ricevimento della fattura pro-forma di € 45.000,00 (relativa alla fattura poi emessa in data 04/02/2021 per una somma inferiore), del
25.06.2020 unitamente alla richiesta di risoluzione contrattuale per inadempimento inoltrata dalla opposta
(Doc. 12 opponente Doc. 5 opposta), la con lettera del 29/06/2020 (Doc. 5 prod. opponente) Parte_1 affermava la legittimità del proprio diniego in merito al pagamento della fattura n. 26, comunicava la risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 29 del contratto di subappalto, fissava un incontro al 31.07.2020 al fine di procedere alla redazione dello stato di consistenza delle opere effettuate, cui l'opposta non partecipava, e che l'opponente quantificava in € 6.073,24 per le lavorazioni effettuate, detraendo l'importo di € 1.700,00 per lavorazioni incomplete (Doc. 13 produzione opponente e doc. 14 produzione opposta).
Sui fatti di causa sono stati escussi i testi indicati dalle parti.
In data 06/09/2023 è stato escusso il teste di parte opposta, Sig. , dipendente della ditta Testimone_1 [...]
il quale ha reso le seguenti dichiarazioni: “Si è vero, sono dipendente della opposta da circa dieci CP_1 anni ed ho lavorato nel cantiere di Acri da novembre 2019 al marzo 2020”; “Ricordo che nel marzo 2020 a causa dell'epidemia da VI lasciammo il cantiere. Il titolare ci diceva che aveva problemi e pagava in ritardo le retribuzioni perché la soc. non gli corrispondeva il dovuto, per cui sul cantiere non Parte_1 siamo più ritornati dopo il VI per quanto ne so”. “Il materiale di risulta veniva compattato in buste e lasciato all'esterno del cantiere. Non esisteva un contenitore come in altri cantieri per depositare il detto materiale”. “abbiamo fatto una sospensione solo durante le vacanze di Natale, poi abbiamo lavorato sempre.
Io personalmente ho fatto qualche giorno in meno di lavoro per problemi familiari”. “
4 In data 02/05/2024 è stato escusso il teste di parte opposta, Sig. , dipendente della Testimone_2 [...] dal 2018/2019 al settembre/ottobre 2020 con le mansioni d elettricista, regolarmente inquadrato, il CP_1 quale ha dichiarato: “Ricordo di aver lavorato presso il cantiere di Acri in provincia di Cosenza dal dicembre
2019 fino all'inizio di marzo 2020, lavori interrotti a causa della pandemia”; “Al momento dell'interruzione dei lavori, noi abbiamo seguito le direttive del nostro titolare per la pulizia del cantiere. Abbiamo sistemato le bobine dei cavi nel deposito indicato posto interno del palazzetto e chiuso con un catenaccio, abbiamo differenziato i rifiuti secondo il tipo di materiale e li abbiamo accantonati in un unico posto in attesa del prelievo da parte di personale autorizzato. “Non è vero il cantiere lo abbiamo lasciato ad inizio marzo causa pandemia”; “Il Giornale dei lavori (Doc. 6 produzione opposto) che mi viene mostrato veniva compilato ogni CO giorno da della e dal geom. credo della perché non era un Persona_1 COroparte_2 Pt_1 CO dipendente della ed è l'unico libro giornale dei lavori che io ho visto sul cantiere”. “Si è vero, il materiale per realizzare le opere commissionate era fornito dalla . Pt_1
Alla medesima udienza è stato escusso il teste di parte opponente, Sig. il quale ha Testimone_3 dichiarato: “Io ho lavorato presso il cantiere del Gruppo Spa in Acri (CS) dal maggio 2017 al giugno 2020, CO come direttore di cantiere, la è stata presente sul cantiere da novembre 2019 fino alla fine di febbraio del 2020, ma non in modo continuativo;
Io non ero presente tutti i giorni sul cantiere. Preciso che il contratto CO CO con la prevedeva fornitura di materiali e posa in opera di impianto elettrico e termo meccanico. La ebbe difficoltà a procurarsi i materiali e chiese alla di fornirli, e ciò provocò uno slittamento sui tempi Pt_1 di realizzazione”. “Il Giornale dei lavori veniva redatto dall'Ing. e dall'Arch. Persona_2 [...]
e da loro custodito”; “Viene mostrato al teste il documento n. 6 produzione parte opposta COroparte_3 ed il teste dichiara: Non ho mai visto tale documento, ma esso è relativo ai lavori che dovevano essere CO eseguiti dalla nel Palazzetto”. “A.D. sul capo 8) tutto il materiale occorso per la realizzazione delle opere da parte è stato fornito dalla R.: Si è vero”; “Il responsabile di CP_1 Parte_1 cantiere ero io, il era un geometra che per conto della svolgeva attività di controllo nel COroparte_2 Pt_1 cantiere in mia assenza ma senza alcuna responsabilità o obbligo, né risultava assunto dalla , preciso Pt_1 che io non so se esisteva un documento di consulenza tra il suddetto geometra e la . Dopo le mie Pt_1 dimissioni le funzioni di responsabile di cantiere/di commessa sono state assunte dal geometra CP_4
”.
[...]
All'udienza del 17/10/2024 è stato escusso il teste di parte opponente, Sig. , il quale ha CP_4 dichiarato: “sono stato consulente della società opponente dal 2020 al 2022, in particolare facevo da consulente tecnico per delle commesse legate soprattutto alla parte cantieristica”. “Sono stato sul cantiere di
Acri del gruppo dal 2020, ricordo che subito dopo il mio arrivo scoppiò l'epidemia VI., era un Parte_1 appalto per la riqualificazione del Palazzetto dello Sport. Quando io sono andato sul cantiere, ricordo che era il periodo pre-covid, la era quasi andata via, ricordo che siamo stati insieme per circa un CP_1 mesetto. La non aveva completato i lavori. Dopo è stata nominata un'altra impresa per CP_1 completare i lavori, era un'impresa della Calabria della quale non ricordo il nome. Io ho seguito il detto cantiere per un certo periodo che non so precisare”; “Viene sottoposto al teste il documento “Verbale di
5 consistenza delle opere del 30.07.2020 allegato al n. 9 della produzione di parte opponente ed il teste
CO dichiara: Riconosco il verbale che ho contribuito a redigere ed è relativo ai lavori affidati alla e che ho sottoscritto”. “ Non ricordo se c'era l'Ing. direttore dei lavori al momento della redazione del Per_2 verbale”; “Ricordo a luglio 2020 ero ancora parte del gruppo andavo ad effettuare visite in cantiere, Pt_1
CO vedendo il verbale del 30.07.2020 posso dire che è probabile che la sia stata convocata, ma non sono
CO certo, non ricordo”; “Confermo di aver partecipato alla contabilizzazione delle opere svolte dalla come
CO da verbale”; “Per produrre gli As built si sono dovuti completare i lavori;
non so se la è stata contattata per redigere i certificati di corretta posa in opera”; “Il giornale dei lavori è di solito redatto dal Direttore dei
Lavori, nel caso specifico non ricordo”; “Viene sottoposto al teste il documento n. 6 allegato alla produzione di parte opposta ed il teste dichiara: “non associo tale documento al giornale dei lavori”. “Per quanto possa ricordare negli ultimi tempi, cioè dal 2020, quando io sono giunto sul cantiere si, il materiale per le CO lavorazioni della è stato fornito dal . Parte_1
Dalle risultanze dell'istruzione probatoria svolta nulla è emerso in merito alla consistenza delle opere realizzate dalla opposta. Difatti, nessuno dei testi escussi ha precisato quali attività previste in contratto erano state eseguite.
Tali essendo i risultati dell'istruzione probatoria svolta, deve rilevarsi che in merito alla fattura n. 14 del
04/02/2021 di € 43.694,37 relativa al Sal n. 5, non vi è prova sufficiente per ritenere realizzate le opere per le quali la opposta pretende il pagamento. Difatti, la assenza al sopralluogo fissato al 31/07/2020, come da p.e.c. richiamata, per la constatazione delle opere in contraddittorio con la odierna opponente, non può che cedere a danno dell'opposta, essendo del tutto insufficiente la documentazione allegata.
Difatti, qualora si controverta, così come nel caso in esame, sulle opere effettivamente eseguite dall'appaltatore, incombe sull'attore (nella specie il convenuto in opposizione) fornire la prova dell'entità e della consistenza delle medesime, non potendo nemmeno supplirvi il giudice in base al potere conferitogli dall'art. 1657 c. c., poiché detto potere presuppone che non vi sia contrasto tra le parti in ordine alle opere eseguite dall'appaltatore, mentre se è controverso, come nella specie, tale aspetto del rapporto, l'attore non può sottrarsi al preciso onere probatorio che lo riguarda (v. Cass. Civ..
Sez. 3, Sentenza n. 26365 del 07/09/2022; Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 9768/ 2016; n. 17959/2016;
1511/1989).
Sarebbe stato, quindi, onere del subappaltatore provare l'effettiva realizzazione delle opere e la congruità del corrispettivo richiesto rispetto alla pattuizione e all'entità del lavoro svolto.
Nel caso che ci occupa, con l'opposizione a decreto ingiuntivo, la ha contestato la Parte_1 sussistenza dei presupposti per la sua emissione, con riguardo all'entità dei lavori realizzati, quantificati con atto unilaterale dalla società opposta in merito alla detta fattura.
Dunque, essendo onere dell'appaltatore, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo,
(Cass. Civ., Sez. II, Sent. n. 2303/2017; Cass. CIV., Sez. I, Sent. n. 16530/2016, Cass. Civ., Sent. n.
22616/2009), fornire la prova della congruità della somma richiesta rispetto alle opere eseguite, la
[...] avrebbe dovuto preliminarmente dimostrare natura, entità e consistenza delle opere cui il CP_1
6 corrispettivo richiesto si riferiva, non potendo costituire idonea prova del credito la fattura azionata in monitorio, (emessa dopo molto tempo dalla esecuzione dei lavori), trattandosi di documento di natura fiscale proveniente dalla stessa parte richiedente che, come è noto, se costituisce titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, non può invece costituire prova dell'esistenza del credito nel susseguente giudizio di opposizione, che deve essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto
(tra le tante Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 19944 del 12/07/2023; Cass. Civ. 17050/2011; 5915/2011;
5071/2009).
In particolare, poi, per quanto concerne il contratto di appalto di specifico interesse in questa sede, si ricordi il principio secondo cui “in materia di corrispettivo dovuto per l'appalto privato, laddove il committente contesti l'entità del dovuto, la fattura emessa dall'appaltatore è utilizzabile come prova scritta ai soli fini della concessione del decreto ingiuntivo, ma non costituisce idonea prova dell'ammontare del credito nell'ordinario giudizio di cognizione che si apre con l'opposizione - quanto, al più, un “mero indizio” - trattandosi di documento di natura fiscale proveniente dalla stessa parte (v. da ultimo Cass, Civ., Sez. II,
Sent. n. 128 del 4 gennaio 2022; Cass. Civ., nn. 33575/2021; n. 6517/2018; 10860/2007 e 2333/95).
Pertanto, alla stregua del principio di diritto appena affermato, i documenti prodotti dalla opposta – fattura e giornale dei lavori redatti dalla medesima opponente, sono inidonei a fornire la prova circa la effettiva esecuzione delle opere, della loro entità e, correlativamente, del corrispettivo preteso. Né in tale contesto poteva essere disposta C.T.U., in quanto, oltre ad essere mutato lo stato dei luoghi, la C.T.U. non può avere carattere esplorativo, cioè non può servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio. Difatti, per giurisprudenza consolidata è precluso al giudice predisporre indagini tecniche a solo scopo esplorativo;
la consulenza tecnica d'ufficio, in particolare, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze;
deriva da quanto precede, quindi, che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non può trovare ingresso in causa, per supplire alla deficienza delle allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati dalla parte (Cfr.:
Cass. Civ. Ord. Sez. 3 num. 26048 del 07/09/2023).
Pertanto, ai fini della quantificazione delle opere richieste relativamente alla fattura n. n. 14 del 04/02/2021 di € 43.694,37, che riporta l'indicazione “Rif. Fattura pro-forma 25 del 24/06/2020: vi rimetto fattura di solo posa in opera per completamento e realizzazione impianti elettrici come descritto nella pv approvata il
30/09/2019 presso il palazzetto dello sport -3 ed ultimo lotto gic 4235364ced – cup g25g11000040002” - non essendo stati accertati quali e quanti lavori siano stati eseguiti, non sopperendo a ciò il giornale di cantiere, dal quale, comunque, non risultano le lavorazioni effettuate, oltre ad essere redatto dalla medesima opposta, né gli allegati al contratto di appalto sottoscritto, consistenti in computi metrici dei lavori a farsi, né le risultanze dell'istruzione testimoniale svolta, emergendo dalle dichiarazioni testimoniali solo la circostanza che l'opposta ha effettuato lavori sul cantiere di Acri fino alla chiusura del medesimo per la pandemia, quindi, 8 marzo 2020 - può utilizzarsi il verbale di consistenza redatto dalla parte opponente, la quale ha
7 quantificato il residuo avere dell'opposta in €. 6.073,24, con esclusione di ogni detrazione per i lavori non eseguiti e danni che non risultano né identificati, né quantificati.
Quanto alla fattura n. 26 del 27/05/2020 non contestata, la opponente illegittimamente ne ometteva il pagamento essendo emerso dalla documentazione allegata (Docc. nn. 3, 15 e 17 produzione opposta) la consegna e la regolarità dei Durc. Sul punto deve osservarsi che l'opponente nella missiva del 29.06.2020 invitava la stazione appaltante ad acquisire d'ufficio il Durc ed il Durf della opposta riservandosi di produrre ciò che era loro pervenuto in copia ai fini dei dovuti riscontri. Tale missiva veniva indirizzata a tutti gli organi preposti della Stazione Appaltante Comune di Acri, ebbene alcun riscontro negativo sembra essere stato effettuato. Pertanto, il diniego di provvedere al pagamento della fattura n. 26 del 27/05/2020 si manifesta illegittimo.
Infine, in merito alla garanzia fideiussoria di cui all'art 15 del contratto, cioè alla omessa stipula di polizza fideiussoria pari al 10% dell'importo del contratto di subappalto a garanzia dell'esatto adempimento dei lavori e del ristoro del maggior danno nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, essendo ormai risolto il contratto, tale polizza non avrebbe ragion d'essere.
Pertanto, l'opposizione va parzialmente accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n.
2749/2021, emesso in data 25/06/2021 e pubblicato il 28/06/2021 dall'intestato Tribunale nell'ambito del procedimento avente r.g.n. 5096/21 e condanna della società opponente al pagamento dell'importo complessivo di € 18.073,24 oltre iva, di cui € 12.000,00 per la fattura incontestata n. 26 del 27/05/2020 ed €
6.073,24 per lavori residui oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 dal giorno della maturazione al soddisfo.
Sulla domanda riconvenzionale
La domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente è infondata e va disattesa.
La risoluzione contrattuale operata dalla opposta era fondata sull'omesso pagamento del corrispettivo dovuto in relazione alla detta fattura n. 26, diniego di pagamento che all'esito del giudizio è risultato illegittimo.
Pertanto, ogni richiesta fondata su danni subiti, tra l'altro solo genericamente enunciati, o sulla penale pattuita appare destituita di fondamento.
Va, difatti, rilevato che l'opponente a fronte della diffida ad adempiere e di sospensione dei lavori del
12/06/2020 inviata dall'opposta (Doc. 1 produzione opposta), non contestava l'avvenuto incasso del V SAL, CP_ come indicato dalla ma lamentava la mancata ricezione della documentazione relativa al CP_1 CP_ ed al con pec del 16/06/2020, cui l'opposta rispondeva con mail del 17/06/2020 allegando i documenti richiesti, per cui perdurando l'inadempimento con missiva del 25/06/2020 provvedeva a comunicare la risoluzione contrattuale.
Pertanto, alla luce dei superiori rilievi la domanda riconvenzionale spiegata per penali da ritardo e danni va disattesa.
Ogni altra questione assorbita dalla presente pronuncia.
Sulla responsabilità ex art. 96 c.p.c.
8 Entrambe le parti hanno richiesto la condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. della controparte. Le domande sono infondate tanto con riferimento alla fattispecie di cui al comma 3 che a quella prevista dal comma 1 della citata disposizione. Invero, tutte le ipotesi considerate dall'art. 96 c.p.c., compresa quella del terzo comma, indubbiamente presuppongono il requisito della mala fede o della colpa grave, non solo perché sono inserite in un articolo destinato a disciplinare la responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che alla fine si rileva parzialmente infondata non costituisce condotta di per sé rimproverabile (in tal senso, Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3003 del 11/02/2014 secondo cui
“La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., aggiunto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, ha natura sanzionatoria e officiosa, sicché essa presuppone la mala fede o colpa grave della parte soccombente, ma non corrisponde a un diritto di azione della parte vittoriosa”; in tal senso, in precedenza, Cass. Ord. 30/11/2012 n. 21570) e, a maggior ragione, quella di cui al comma 3 attesa la sua natura sanzionatoria. Inoltre, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 96, comma 1, c.p.c., se pure deve ammettersi che la deduzione della responsabilità processuale rechi in sé una necessaria indeterminatezza quanto ad effetti lesivi direttamente discendenti dalla improvvida iniziativa giudiziale, è comunque certo che persista la necessità di una, sia pur generica, allegazione della "direzione" dei supposti danni (cfr., in tal senso, da ultimo, Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21798 del 27/10/2015 la cui massima testualmente recita “La domanda di risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare - almeno - gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato”; negli stessi termini si esprime anche Cass. Sez.
3 -Ordinanza n. 15175 del 30/05/2023; Cass. 26/3/2013 n. 7620 e, in precedenza,
Cass. SS.UU. 20/4/2004 n. 7583 Ord.: “La liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c., postula che la parte istante abbia quantomeno assolto l'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa”; “la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare almeno gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato”).
Pertanto, le domande formulate dalle parti sul punto vanno disattese.
Sulle spese di lite
In merito alle spese del giudizio, si ritiene che nel caso di soccombenza reciproca sia consentita la compensazione totale o parziale delle spese processuali ex art. 92 c.p.c. n.
2. La nozione di soccombenza reciproca sottende, anche in relazione al principio di causalità una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero, anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo (Cfr.: Cass.
9 S.U., Sentenza n. 32061 del 31/10/2022; Cass. Civ. Sez. III 22.02.2016 n. 3438: Cass. Civ. Sez. III
10.11.2015 n. 22871; Cass. Sez. II 23.09.2013 n. 21684).
Pertanto, in considerazione del parziale accoglimento della domanda, si giustifica la compensazione per 1/2 delle spese di lite che si liquidano nella parte residua a favore dell'opposta come in dispositivo tenuto conto delle difese svolte e della natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Carmela
Esposito, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione, domanda e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
2749/2021, emesso in data 25/06/2021 e pubblicato il 28/06/2021 dall'intestato Tribunale nell'ambito del procedimento avente r.g.n. 5096/21;
2. condanna la società opponente, al pagamento in favore della Parte_1 [...]
dell'importo complessivo di € 18.073,24 oltre iva di cui € 12.000,00 per la fattura COroparte_1
n. 26 del 27/05/2020 ed € 6.073,24 per lavori residui, oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 dal giorno della maturazione del credito al soddisfo;
3. condanna l'opponente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in Parte_1 favore della delle spese processuali che si liquidano nella misura COroparte_1 già compensata di ½ in € 2.538,00 nulla per spese, oltre accessori come previsti e disposti per legge con attribuzione ai procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Aversa, 08.12.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 10100 dell'anno 2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo in materia di “appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e s.s. c.c.” vertente tra
(C.F. ), con sede in Caivano (NA) alla via Tiberio n. 8, in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t. sig.ra , rappresentata, difesa come da procura in atti dall'Avv. Parte_2
EN US NA (C.F. ) con il quale elettivamente domicilia al Corso C.F._1
Umberto I, 237, Napoli (NA) 80138
- opponente e
(P.Iva in persona del legale rapp.te p.t. sig. COroparte_1 P.IVA_2
(C.F. con sede legale in Crispano (NA) alla via Salvatore COroparte_1 C.F._2
Di Giacomo, 10, rappresentata e difesa come da procura in atti, congiuntamente e/o disgiuntamente dall'Avv. Paolino Tizzano, (C.F. ), del Foro di Nola e dall'Avv. Gennaro Di C.F._3
IC (C.F. ) del Foro di Nola con i quali elettivamente domicilia in CodiceFiscale_4
Cimitile (NA) alla Strada Statale 7/bis, n. 8
- opposta
CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui ripetute e trascritte.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con citazione notificata in data 15/09/2021, la società proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 2749/2021 emesso dall'intestato Tribunale il 25.06.2021, pubblicato il 28.06.2021, notificato il 07.07.2021 con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore della della CP_1 somma di € 55.694,37 in relazione a n. 2 fatture emesse per esecuzione lavori in virtù di contratto di subappalto, oltre interessi come da domanda nonché spese della procedura e accessori. La società opponente deduceva l'infondatezza della pretesa creditoria azionata per mancato completamento delle opere contrattualizzate ed eccepiva l'inadempimento della società l'inesigibilità del CP_1 vantato credito per inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c.; spiegava, altresì, domanda riconvenzionale per le gravi inadempienze della società subappaltatrice, chiedendo dichiararsi il contratto risolto con la condanna di parte opposta al pagamento di una cifra non inferiore ad € 20.000,00 ed alla condanna di parte opposta per lite temeraria.
Tanto premesso, l'opponente rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On. Tribunale adito, in accoglimento della spiegata opposizione così provvedere:
1) in via preliminare, Rigettare ogni eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del Decreto ingiuntivo oggi opposto perché la presente opposizione è fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
2) Revocare, e per gli effetti annullare, il Decreto Ingiuntivo n. 2749/2021, emesso in data 25/06/2021 dal
Tribunale Civile di Napoli Nord nell'ambito del procedimento avente RGN 5096/21 già solo per il fatto che l'importo richiesto non corrisponde in alcun modo alla somma determinata dalla medesima parte richiedente in via stragiudiziale come da documentazione in atti;
3) Accertare e dichiarare la carenza assoluta delle condizioni di ammissibilità dell'azione monitoria, e quindi per la pronuncia del decreto, per l'infondatezza in fatto e in diritto della pretesa creditoria della ricorrente;
4) nel merito, Accertare e Dichiarare che nulla è dovuto dalla alla per i Parte_1 Parte_3 motivi di cui sopra, anche a mezzo compensazione dell'importo di penale sulle eventuali somme che riterrà riconoscere alla opposta per la parziale attività eseguita;
5) In accoglimento della Domanda riconvenzionale sopra formulata, dichiarare risolto il contratto di subappalto del 15.10.19 in danno della subappaltatrice , condannando la COroparte_1 medesima al pagamento in favore della di tutti i costi dalla stessa sostenuti nella misura non Parte_1 inferiore ad 20.000,00 euro e/o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla data di pagamento al saldo.
6) Condannare parte opposta alla refusione in favore della della somma pari ad € Parte_1
1.000,00 o la somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà a titolo di risarcimento del danno per lite temeraria.
In subordine, si richiede che detto importo venga liquidato anche in via equitativa.
6) Condannare la opposta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di avvocato, con distrazione ex art. 93
c.p.c.”
Costituitasi la contestava l'avverso dedotto, invocandone la declaratoria COroparte_1 di inammissibilità e di rigetto, in quanto tutte le argomentazioni in esso contenute risultavano manifestamente infondate in fatto come in diritto, e rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Giudicante, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis e con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e argomentare per i motivi sopra esposti:
2 1) In via preliminare, non essendo l'opposizione fondata su alcuna prova scritta e/o di pronta soluzione, concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo opposto n. 2749/2021 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 28.06.2021;
2) nel merito, rigettare la spiegata opposizione con tutte le richieste ivi formulate perché infondate in fatto e in diritto per tutte le motivazioni enunciate ut supra;
3) rigettare, altresì, la domanda riconvenzionale in quanto infondata in fatto e in diritto poiché la
[...] durante tutto l'iter dell'esecuzione del contratto di subappalto non si è mai resa protagonista di CP_1 inadempienze;
3) rigettare, inoltre, l'avversa richiesta di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. per infondatezza delle motivazioni da essa addotte;
4) condannare la società in persona del legale rapp.te p.t. al risarcimento dei danni per Parte_1 lite temeraria ex art. 96 c.p.c. per tutte le ragioni innanzi espresse e/o al pagamento della somma che l'On.le
Giudicante riterrà di Giustizia;
5) in ogni caso condannare l'opponente al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari della procedura monitoria e del presente giudizio oltre accessori di legge con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”.
All'udienza di comparizione delle parti, denegata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, venivano concessi alle parti i termini ex art. 183 co 6 c.p.c.; mutata la persona fisica del giudicante, ammessa ed espletata la prova testimoniale articolata dalle parti, la causa è stata riservata in decisione con ordinanza del 26.05.2025 ritualmente comunicata alle parti, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Questioni preliminari
Preliminarmente occorre osservare che "l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c., non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio", non quale "giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo" (Cfr.: Cass., S.U., Sent. 927/2022, come già affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza 7 luglio 1993, n. 7448). L'opposizione introduce, difatti, un procedimento ordinario, a cognizione piena, nel quale il Giudice, anche se accerta la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., e verifica l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, deve, comunque, pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto del quadro probatorio emergente dal giudizio (Cfr. Cass. Civ., Sez. 2, Ord.
40110/2021; Cass. Civ., Sez. 2, Sent. 7020/2019; Cass. Civ., Sez. 2, Ord. 13240/2019).
Ciò posto deve ulteriormente rilevarsi che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, è la parte opposta, attrice in senso sostanziale, a dover provare il proprio credito allegandone e provandone i fatti costitutivi, mentre la parte opponente ha l'onere di allegare e provare i fatti estintivi/modificativi/impeditivi del credito (Cfr. Cass. Civ., Sez. 2, 6091/2020; Cass. Civ., Sez. 1, Ord. 14640/2018).
3 In merito ai documenti prodotti nella fase monitoria, è necessario ricordare che il principio di acquisizione e di non dispersione della prova comporta che “le prove acquisite al processo lo siano in via definitiva” e che ciò valga anche per i documenti che, una volta prodotti e acquisiti ritualmente al processo, devono essere conservati alla cognizione del Giudice (Cfr.: Cass Civ, 21626/2019; Cass. Civ. S.U. 14474/2015).
Nel caso di specie, i documenti ritualmente prodotti in fase monitoria a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo depositato in forma telematica, si considerano acquisiti al processo.
Sempre ai fini dell'onere della prova, va, altresì, ricordato ai sensi dell'art. 115 c.p.c. la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi per la controparte, sancendo espressamente che il giudice ponga a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (Cfr.: Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9439 del 23.03.2022;
Cass. Civ. Sez. 6 n. 14594 del 21.08.2012).
Nel merito
Nel merito l'opposizione è parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Posto che è incontestato tra le parti la sottoscrizione del contratto di subappalto del 15.10.2019, ciò che è in contestazione è il pagamento di due fatture emesse dall'opposta ed azionate con il procedimento monitorio: fattura n. 26 del 27/05/2020 di € 12.0000,00 su Sal n. 5 e n. 14 del 04/02/2021 di € 43.694,37 relativa al Sal
n. 5, in particolare, va osservato che l'opponente non ha contestato l'esecuzione dei lavori di cui alla fattura n. 26 del 27/05/2020, ma solo la mancata consegna di documentazione, mentre al ricevimento della fattura pro-forma di € 45.000,00 (relativa alla fattura poi emessa in data 04/02/2021 per una somma inferiore), del
25.06.2020 unitamente alla richiesta di risoluzione contrattuale per inadempimento inoltrata dalla opposta
(Doc. 12 opponente Doc. 5 opposta), la con lettera del 29/06/2020 (Doc. 5 prod. opponente) Parte_1 affermava la legittimità del proprio diniego in merito al pagamento della fattura n. 26, comunicava la risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 29 del contratto di subappalto, fissava un incontro al 31.07.2020 al fine di procedere alla redazione dello stato di consistenza delle opere effettuate, cui l'opposta non partecipava, e che l'opponente quantificava in € 6.073,24 per le lavorazioni effettuate, detraendo l'importo di € 1.700,00 per lavorazioni incomplete (Doc. 13 produzione opponente e doc. 14 produzione opposta).
Sui fatti di causa sono stati escussi i testi indicati dalle parti.
In data 06/09/2023 è stato escusso il teste di parte opposta, Sig. , dipendente della ditta Testimone_1 [...]
il quale ha reso le seguenti dichiarazioni: “Si è vero, sono dipendente della opposta da circa dieci CP_1 anni ed ho lavorato nel cantiere di Acri da novembre 2019 al marzo 2020”; “Ricordo che nel marzo 2020 a causa dell'epidemia da VI lasciammo il cantiere. Il titolare ci diceva che aveva problemi e pagava in ritardo le retribuzioni perché la soc. non gli corrispondeva il dovuto, per cui sul cantiere non Parte_1 siamo più ritornati dopo il VI per quanto ne so”. “Il materiale di risulta veniva compattato in buste e lasciato all'esterno del cantiere. Non esisteva un contenitore come in altri cantieri per depositare il detto materiale”. “abbiamo fatto una sospensione solo durante le vacanze di Natale, poi abbiamo lavorato sempre.
Io personalmente ho fatto qualche giorno in meno di lavoro per problemi familiari”. “
4 In data 02/05/2024 è stato escusso il teste di parte opposta, Sig. , dipendente della Testimone_2 [...] dal 2018/2019 al settembre/ottobre 2020 con le mansioni d elettricista, regolarmente inquadrato, il CP_1 quale ha dichiarato: “Ricordo di aver lavorato presso il cantiere di Acri in provincia di Cosenza dal dicembre
2019 fino all'inizio di marzo 2020, lavori interrotti a causa della pandemia”; “Al momento dell'interruzione dei lavori, noi abbiamo seguito le direttive del nostro titolare per la pulizia del cantiere. Abbiamo sistemato le bobine dei cavi nel deposito indicato posto interno del palazzetto e chiuso con un catenaccio, abbiamo differenziato i rifiuti secondo il tipo di materiale e li abbiamo accantonati in un unico posto in attesa del prelievo da parte di personale autorizzato. “Non è vero il cantiere lo abbiamo lasciato ad inizio marzo causa pandemia”; “Il Giornale dei lavori (Doc. 6 produzione opposto) che mi viene mostrato veniva compilato ogni CO giorno da della e dal geom. credo della perché non era un Persona_1 COroparte_2 Pt_1 CO dipendente della ed è l'unico libro giornale dei lavori che io ho visto sul cantiere”. “Si è vero, il materiale per realizzare le opere commissionate era fornito dalla . Pt_1
Alla medesima udienza è stato escusso il teste di parte opponente, Sig. il quale ha Testimone_3 dichiarato: “Io ho lavorato presso il cantiere del Gruppo Spa in Acri (CS) dal maggio 2017 al giugno 2020, CO come direttore di cantiere, la è stata presente sul cantiere da novembre 2019 fino alla fine di febbraio del 2020, ma non in modo continuativo;
Io non ero presente tutti i giorni sul cantiere. Preciso che il contratto CO CO con la prevedeva fornitura di materiali e posa in opera di impianto elettrico e termo meccanico. La ebbe difficoltà a procurarsi i materiali e chiese alla di fornirli, e ciò provocò uno slittamento sui tempi Pt_1 di realizzazione”. “Il Giornale dei lavori veniva redatto dall'Ing. e dall'Arch. Persona_2 [...]
e da loro custodito”; “Viene mostrato al teste il documento n. 6 produzione parte opposta COroparte_3 ed il teste dichiara: Non ho mai visto tale documento, ma esso è relativo ai lavori che dovevano essere CO eseguiti dalla nel Palazzetto”. “A.D. sul capo 8) tutto il materiale occorso per la realizzazione delle opere da parte è stato fornito dalla R.: Si è vero”; “Il responsabile di CP_1 Parte_1 cantiere ero io, il era un geometra che per conto della svolgeva attività di controllo nel COroparte_2 Pt_1 cantiere in mia assenza ma senza alcuna responsabilità o obbligo, né risultava assunto dalla , preciso Pt_1 che io non so se esisteva un documento di consulenza tra il suddetto geometra e la . Dopo le mie Pt_1 dimissioni le funzioni di responsabile di cantiere/di commessa sono state assunte dal geometra CP_4
”.
[...]
All'udienza del 17/10/2024 è stato escusso il teste di parte opponente, Sig. , il quale ha CP_4 dichiarato: “sono stato consulente della società opponente dal 2020 al 2022, in particolare facevo da consulente tecnico per delle commesse legate soprattutto alla parte cantieristica”. “Sono stato sul cantiere di
Acri del gruppo dal 2020, ricordo che subito dopo il mio arrivo scoppiò l'epidemia VI., era un Parte_1 appalto per la riqualificazione del Palazzetto dello Sport. Quando io sono andato sul cantiere, ricordo che era il periodo pre-covid, la era quasi andata via, ricordo che siamo stati insieme per circa un CP_1 mesetto. La non aveva completato i lavori. Dopo è stata nominata un'altra impresa per CP_1 completare i lavori, era un'impresa della Calabria della quale non ricordo il nome. Io ho seguito il detto cantiere per un certo periodo che non so precisare”; “Viene sottoposto al teste il documento “Verbale di
5 consistenza delle opere del 30.07.2020 allegato al n. 9 della produzione di parte opponente ed il teste
CO dichiara: Riconosco il verbale che ho contribuito a redigere ed è relativo ai lavori affidati alla e che ho sottoscritto”. “ Non ricordo se c'era l'Ing. direttore dei lavori al momento della redazione del Per_2 verbale”; “Ricordo a luglio 2020 ero ancora parte del gruppo andavo ad effettuare visite in cantiere, Pt_1
CO vedendo il verbale del 30.07.2020 posso dire che è probabile che la sia stata convocata, ma non sono
CO certo, non ricordo”; “Confermo di aver partecipato alla contabilizzazione delle opere svolte dalla come
CO da verbale”; “Per produrre gli As built si sono dovuti completare i lavori;
non so se la è stata contattata per redigere i certificati di corretta posa in opera”; “Il giornale dei lavori è di solito redatto dal Direttore dei
Lavori, nel caso specifico non ricordo”; “Viene sottoposto al teste il documento n. 6 allegato alla produzione di parte opposta ed il teste dichiara: “non associo tale documento al giornale dei lavori”. “Per quanto possa ricordare negli ultimi tempi, cioè dal 2020, quando io sono giunto sul cantiere si, il materiale per le CO lavorazioni della è stato fornito dal . Parte_1
Dalle risultanze dell'istruzione probatoria svolta nulla è emerso in merito alla consistenza delle opere realizzate dalla opposta. Difatti, nessuno dei testi escussi ha precisato quali attività previste in contratto erano state eseguite.
Tali essendo i risultati dell'istruzione probatoria svolta, deve rilevarsi che in merito alla fattura n. 14 del
04/02/2021 di € 43.694,37 relativa al Sal n. 5, non vi è prova sufficiente per ritenere realizzate le opere per le quali la opposta pretende il pagamento. Difatti, la assenza al sopralluogo fissato al 31/07/2020, come da p.e.c. richiamata, per la constatazione delle opere in contraddittorio con la odierna opponente, non può che cedere a danno dell'opposta, essendo del tutto insufficiente la documentazione allegata.
Difatti, qualora si controverta, così come nel caso in esame, sulle opere effettivamente eseguite dall'appaltatore, incombe sull'attore (nella specie il convenuto in opposizione) fornire la prova dell'entità e della consistenza delle medesime, non potendo nemmeno supplirvi il giudice in base al potere conferitogli dall'art. 1657 c. c., poiché detto potere presuppone che non vi sia contrasto tra le parti in ordine alle opere eseguite dall'appaltatore, mentre se è controverso, come nella specie, tale aspetto del rapporto, l'attore non può sottrarsi al preciso onere probatorio che lo riguarda (v. Cass. Civ..
Sez. 3, Sentenza n. 26365 del 07/09/2022; Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 9768/ 2016; n. 17959/2016;
1511/1989).
Sarebbe stato, quindi, onere del subappaltatore provare l'effettiva realizzazione delle opere e la congruità del corrispettivo richiesto rispetto alla pattuizione e all'entità del lavoro svolto.
Nel caso che ci occupa, con l'opposizione a decreto ingiuntivo, la ha contestato la Parte_1 sussistenza dei presupposti per la sua emissione, con riguardo all'entità dei lavori realizzati, quantificati con atto unilaterale dalla società opposta in merito alla detta fattura.
Dunque, essendo onere dell'appaltatore, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo,
(Cass. Civ., Sez. II, Sent. n. 2303/2017; Cass. CIV., Sez. I, Sent. n. 16530/2016, Cass. Civ., Sent. n.
22616/2009), fornire la prova della congruità della somma richiesta rispetto alle opere eseguite, la
[...] avrebbe dovuto preliminarmente dimostrare natura, entità e consistenza delle opere cui il CP_1
6 corrispettivo richiesto si riferiva, non potendo costituire idonea prova del credito la fattura azionata in monitorio, (emessa dopo molto tempo dalla esecuzione dei lavori), trattandosi di documento di natura fiscale proveniente dalla stessa parte richiedente che, come è noto, se costituisce titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, non può invece costituire prova dell'esistenza del credito nel susseguente giudizio di opposizione, che deve essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto
(tra le tante Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 19944 del 12/07/2023; Cass. Civ. 17050/2011; 5915/2011;
5071/2009).
In particolare, poi, per quanto concerne il contratto di appalto di specifico interesse in questa sede, si ricordi il principio secondo cui “in materia di corrispettivo dovuto per l'appalto privato, laddove il committente contesti l'entità del dovuto, la fattura emessa dall'appaltatore è utilizzabile come prova scritta ai soli fini della concessione del decreto ingiuntivo, ma non costituisce idonea prova dell'ammontare del credito nell'ordinario giudizio di cognizione che si apre con l'opposizione - quanto, al più, un “mero indizio” - trattandosi di documento di natura fiscale proveniente dalla stessa parte (v. da ultimo Cass, Civ., Sez. II,
Sent. n. 128 del 4 gennaio 2022; Cass. Civ., nn. 33575/2021; n. 6517/2018; 10860/2007 e 2333/95).
Pertanto, alla stregua del principio di diritto appena affermato, i documenti prodotti dalla opposta – fattura e giornale dei lavori redatti dalla medesima opponente, sono inidonei a fornire la prova circa la effettiva esecuzione delle opere, della loro entità e, correlativamente, del corrispettivo preteso. Né in tale contesto poteva essere disposta C.T.U., in quanto, oltre ad essere mutato lo stato dei luoghi, la C.T.U. non può avere carattere esplorativo, cioè non può servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio. Difatti, per giurisprudenza consolidata è precluso al giudice predisporre indagini tecniche a solo scopo esplorativo;
la consulenza tecnica d'ufficio, in particolare, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze;
deriva da quanto precede, quindi, che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non può trovare ingresso in causa, per supplire alla deficienza delle allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati dalla parte (Cfr.:
Cass. Civ. Ord. Sez. 3 num. 26048 del 07/09/2023).
Pertanto, ai fini della quantificazione delle opere richieste relativamente alla fattura n. n. 14 del 04/02/2021 di € 43.694,37, che riporta l'indicazione “Rif. Fattura pro-forma 25 del 24/06/2020: vi rimetto fattura di solo posa in opera per completamento e realizzazione impianti elettrici come descritto nella pv approvata il
30/09/2019 presso il palazzetto dello sport -3 ed ultimo lotto gic 4235364ced – cup g25g11000040002” - non essendo stati accertati quali e quanti lavori siano stati eseguiti, non sopperendo a ciò il giornale di cantiere, dal quale, comunque, non risultano le lavorazioni effettuate, oltre ad essere redatto dalla medesima opposta, né gli allegati al contratto di appalto sottoscritto, consistenti in computi metrici dei lavori a farsi, né le risultanze dell'istruzione testimoniale svolta, emergendo dalle dichiarazioni testimoniali solo la circostanza che l'opposta ha effettuato lavori sul cantiere di Acri fino alla chiusura del medesimo per la pandemia, quindi, 8 marzo 2020 - può utilizzarsi il verbale di consistenza redatto dalla parte opponente, la quale ha
7 quantificato il residuo avere dell'opposta in €. 6.073,24, con esclusione di ogni detrazione per i lavori non eseguiti e danni che non risultano né identificati, né quantificati.
Quanto alla fattura n. 26 del 27/05/2020 non contestata, la opponente illegittimamente ne ometteva il pagamento essendo emerso dalla documentazione allegata (Docc. nn. 3, 15 e 17 produzione opposta) la consegna e la regolarità dei Durc. Sul punto deve osservarsi che l'opponente nella missiva del 29.06.2020 invitava la stazione appaltante ad acquisire d'ufficio il Durc ed il Durf della opposta riservandosi di produrre ciò che era loro pervenuto in copia ai fini dei dovuti riscontri. Tale missiva veniva indirizzata a tutti gli organi preposti della Stazione Appaltante Comune di Acri, ebbene alcun riscontro negativo sembra essere stato effettuato. Pertanto, il diniego di provvedere al pagamento della fattura n. 26 del 27/05/2020 si manifesta illegittimo.
Infine, in merito alla garanzia fideiussoria di cui all'art 15 del contratto, cioè alla omessa stipula di polizza fideiussoria pari al 10% dell'importo del contratto di subappalto a garanzia dell'esatto adempimento dei lavori e del ristoro del maggior danno nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, essendo ormai risolto il contratto, tale polizza non avrebbe ragion d'essere.
Pertanto, l'opposizione va parzialmente accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n.
2749/2021, emesso in data 25/06/2021 e pubblicato il 28/06/2021 dall'intestato Tribunale nell'ambito del procedimento avente r.g.n. 5096/21 e condanna della società opponente al pagamento dell'importo complessivo di € 18.073,24 oltre iva, di cui € 12.000,00 per la fattura incontestata n. 26 del 27/05/2020 ed €
6.073,24 per lavori residui oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 dal giorno della maturazione al soddisfo.
Sulla domanda riconvenzionale
La domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente è infondata e va disattesa.
La risoluzione contrattuale operata dalla opposta era fondata sull'omesso pagamento del corrispettivo dovuto in relazione alla detta fattura n. 26, diniego di pagamento che all'esito del giudizio è risultato illegittimo.
Pertanto, ogni richiesta fondata su danni subiti, tra l'altro solo genericamente enunciati, o sulla penale pattuita appare destituita di fondamento.
Va, difatti, rilevato che l'opponente a fronte della diffida ad adempiere e di sospensione dei lavori del
12/06/2020 inviata dall'opposta (Doc. 1 produzione opposta), non contestava l'avvenuto incasso del V SAL, CP_ come indicato dalla ma lamentava la mancata ricezione della documentazione relativa al CP_1 CP_ ed al con pec del 16/06/2020, cui l'opposta rispondeva con mail del 17/06/2020 allegando i documenti richiesti, per cui perdurando l'inadempimento con missiva del 25/06/2020 provvedeva a comunicare la risoluzione contrattuale.
Pertanto, alla luce dei superiori rilievi la domanda riconvenzionale spiegata per penali da ritardo e danni va disattesa.
Ogni altra questione assorbita dalla presente pronuncia.
Sulla responsabilità ex art. 96 c.p.c.
8 Entrambe le parti hanno richiesto la condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. della controparte. Le domande sono infondate tanto con riferimento alla fattispecie di cui al comma 3 che a quella prevista dal comma 1 della citata disposizione. Invero, tutte le ipotesi considerate dall'art. 96 c.p.c., compresa quella del terzo comma, indubbiamente presuppongono il requisito della mala fede o della colpa grave, non solo perché sono inserite in un articolo destinato a disciplinare la responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che alla fine si rileva parzialmente infondata non costituisce condotta di per sé rimproverabile (in tal senso, Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3003 del 11/02/2014 secondo cui
“La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., aggiunto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, ha natura sanzionatoria e officiosa, sicché essa presuppone la mala fede o colpa grave della parte soccombente, ma non corrisponde a un diritto di azione della parte vittoriosa”; in tal senso, in precedenza, Cass. Ord. 30/11/2012 n. 21570) e, a maggior ragione, quella di cui al comma 3 attesa la sua natura sanzionatoria. Inoltre, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 96, comma 1, c.p.c., se pure deve ammettersi che la deduzione della responsabilità processuale rechi in sé una necessaria indeterminatezza quanto ad effetti lesivi direttamente discendenti dalla improvvida iniziativa giudiziale, è comunque certo che persista la necessità di una, sia pur generica, allegazione della "direzione" dei supposti danni (cfr., in tal senso, da ultimo, Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21798 del 27/10/2015 la cui massima testualmente recita “La domanda di risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare - almeno - gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato”; negli stessi termini si esprime anche Cass. Sez.
3 -Ordinanza n. 15175 del 30/05/2023; Cass. 26/3/2013 n. 7620 e, in precedenza,
Cass. SS.UU. 20/4/2004 n. 7583 Ord.: “La liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c., postula che la parte istante abbia quantomeno assolto l'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa”; “la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare almeno gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato”).
Pertanto, le domande formulate dalle parti sul punto vanno disattese.
Sulle spese di lite
In merito alle spese del giudizio, si ritiene che nel caso di soccombenza reciproca sia consentita la compensazione totale o parziale delle spese processuali ex art. 92 c.p.c. n.
2. La nozione di soccombenza reciproca sottende, anche in relazione al principio di causalità una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero, anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo (Cfr.: Cass.
9 S.U., Sentenza n. 32061 del 31/10/2022; Cass. Civ. Sez. III 22.02.2016 n. 3438: Cass. Civ. Sez. III
10.11.2015 n. 22871; Cass. Sez. II 23.09.2013 n. 21684).
Pertanto, in considerazione del parziale accoglimento della domanda, si giustifica la compensazione per 1/2 delle spese di lite che si liquidano nella parte residua a favore dell'opposta come in dispositivo tenuto conto delle difese svolte e della natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Carmela
Esposito, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione, domanda e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
2749/2021, emesso in data 25/06/2021 e pubblicato il 28/06/2021 dall'intestato Tribunale nell'ambito del procedimento avente r.g.n. 5096/21;
2. condanna la società opponente, al pagamento in favore della Parte_1 [...]
dell'importo complessivo di € 18.073,24 oltre iva di cui € 12.000,00 per la fattura COroparte_1
n. 26 del 27/05/2020 ed € 6.073,24 per lavori residui, oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 dal giorno della maturazione del credito al soddisfo;
3. condanna l'opponente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in Parte_1 favore della delle spese processuali che si liquidano nella misura COroparte_1 già compensata di ½ in € 2.538,00 nulla per spese, oltre accessori come previsti e disposti per legge con attribuzione ai procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Aversa, 08.12.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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