Articolo 2 della Legge 29 maggio 1989, n. 206
Articolo 1
Versione
17 giugno 1989
Art. 2. 1. Ogni variazione del limite di cui all'articolo 1 e' demandata al Ministro del tesoro, che vi provvedera' con proprio decreto.
Entrata in vigore il 17 giugno 1989