Articolo 2 della Legge 31 marzo 1954, n. 109
Articolo 1Articolo 3
Versione
14 maggio 1954
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Versione
26 novembre 1970
Art. 2.
L'indennita' di contingenza, di cui all' art. 1 del decreto legislativo 22 aprile 1947, n. 285 , aumentata ai sensi dell' art. 2 della legge 20 novembre 1951, n. 1323 , prevista per i lavoratori di cui all'art. 1 della presente legge, e' aumentata nella misura del 30 per cento. ((1)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza 12 - 18 novembre 1970 n. 161 (in 1a relativa alla G.U. 25.11.1970 n. 299) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell' art. 2 della legge 31 marzo 1954, n. 109 , e dell' art. 1 della legge 4 febbraio 1958, n. 23 , nelle parti in cui rispettivamente stabiliscono, aumentano e conglobano nella retribuzione l'indennita' di contingenza, dovuta ai portieri, in misura ridotta in relazione al reddito imponibile dello stabile inferiore al minimo stabilito per legge."
Entrata in vigore il 26 novembre 1970
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