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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 03/03/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 1178/2024 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Julia Dorfmann - Presidente
Daniela Pol - Giudice
Simon Tschager - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso con domanda congiunta (introdotto cumulativamente a precedente domanda di separazione consensuale, ai sensi degli artt. 473 bis.49. e 473 bis.51. c.p.c.) iscritto al R.G. N.
1178/2024 V.G. da
Parte_1
e
Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. AVERSA LUCA giusta delega in atti;
- ricorrenti -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- parte intervenuta -
Il Tribunale di Bolzano, rilevato che le parti hanno congiuntamente introdotto il presente procedimento nel quale hanno proposto pagina 1 di 4 (ai sensi degli artt. 473 bis.49. e 473 bis.51. c.p.c.) domanda di omologa della separazione consensuale cumulativamente a domanda congiunta di divorzio;
che nel corso del presente procedimento è già stata omologata la separazione consensuale delle parti (con sentenza passata in giudicato) e che il procedimento è stato poi proseguito ai fini della pronuncia di divorzio congiunto;
che nella presente sentenza viene quindi decisa – con pronuncia definitiva – la domanda congiunta delle parti di divorzio e rispettive condizioni di divorzio;
che le parti hanno confermato la loro richiesta congiunta di pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge
1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Chienes (BZ) il 12/06/2004 da
, nato a [...] il [...]; Parte_1
e
, nata a [...] il [...] Parte_2
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Chienes (BZ), dove il matrimonio risulta nel registro degli atti di matrimonio al n. 3, Parte II, Serie A, dell'anno 2004
l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
prende atto
pagina 2 di 4 delle seguenti condizioni di divorzio formulate congiuntamente dalle parti:
1) Assegna la dimora coniugale nel Comune di 39030 Falzes (BZ), via Weiher n. 3, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, alla signora nell'interesse dei figli Parte_2 Per_1
e ivi stabilmente conviventi. Per_2 Per_3
2) Quanto alla figlia essa resta affidata ad entrambi i genitori, i quali Controparte_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa. I genitori si impegnano a cooperare per un'equilibrata crescita psico-fisica della figlia in ogni ambito della vita.
3) Sempre quanto alla figlia durante l'anno scolastico, essa resta collocata Controparte_1 prevalentemente presso la dimora materna. Sempre durante l'anno scolastico la figlia passerà i fine settimana alternati presso l'appartamento della madre e l'appartamento del padre. Quando passa i fine settimana nell'appartamento del padre vi andrà a partire dal venerdì sera sino alla domenica sera dopo cena. Se lo desidera la figlia può permanere nell'appartamento del padre anche nei giorni infrasettimanali previo accordo tra la madre e il padre.
La figlia minore trascorrerà le vacanze estive durante il giorno con la madre e dalle 17:00 alle
07:30, a giorni alterni, con il padre. Comunque, se lo desidera, nel periodo delle vacanze estive, la figlia può permanere nell'appartamento del padre anche durante il giorno e pernottare nella casa materna previo accordo tra la madre e il padre.
Per quanto concerne le festività programmate come Natale, Pasqua, festività, ponti infra-annuali e vacanze scolastiche nel corso dell'anno scolastico, i genitori adotteranno i seguenti criteri:
- Alternanza settimanale per le vacanze di Natale, vale a dire una settimana presso la madre e una settimana presso il padre.
- Metà settimana presso la madre e metà settimana presso il padre nel caso di vacanze della durata di una settimana (vacanze di novembre, vacanze di febbraio).
pagina 3 di 4 - Alternanza delle festività per ogni altra festività e/o ponti della durata inferiore alla settimana per cui la figlia minore passerà la prima di tali festività con la madre (o con il padre) e la successiva con il padre (o con la madre) e così via.
4) Pone a carico del signor il versamento alla signora tramite accredito in Parte_1 Parte_2
c/c, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, dell'assegno di mantenimento per la figlia pari a 310,00 € e per il figlio pari a 310,00 €, complessivamente 620,00 €. Per_1 Per_3
L'assegno sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
5) Pone le spese straordinarie nell'interesse della figlia e del figlio a carico di Per_1 Per_3
ciascun genitore nella misura del 50%; tali spese saranno preventivamente concordate tra i coniugi e successivamente documentate.
6) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento per il coniuge essendo entrambi economicamente indipendenti percependo essi adeguati redditi propri ai sensi dell'art. 156 co. 1 cod. civ.
7) L'autovettura tipo FIAT 500 L targata GC040AP, già di proprietà della signora Parte_2
rimane di proprietà esclusiva della signora
[...] Parte_2
8) I coniugi hanno già provveduto alla divisione dei beni in comune e, ad eccezione di quanto previsto sopra, dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra.
9) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità con annotato il nome della figlia validi anche per l'espatrio per se stessi e per la figlia.
10) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Bolzano, il 28/02/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Simon Tschager Julia Dorfmann
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 1178/2024 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Julia Dorfmann - Presidente
Daniela Pol - Giudice
Simon Tschager - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso con domanda congiunta (introdotto cumulativamente a precedente domanda di separazione consensuale, ai sensi degli artt. 473 bis.49. e 473 bis.51. c.p.c.) iscritto al R.G. N.
1178/2024 V.G. da
Parte_1
e
Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. AVERSA LUCA giusta delega in atti;
- ricorrenti -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- parte intervenuta -
Il Tribunale di Bolzano, rilevato che le parti hanno congiuntamente introdotto il presente procedimento nel quale hanno proposto pagina 1 di 4 (ai sensi degli artt. 473 bis.49. e 473 bis.51. c.p.c.) domanda di omologa della separazione consensuale cumulativamente a domanda congiunta di divorzio;
che nel corso del presente procedimento è già stata omologata la separazione consensuale delle parti (con sentenza passata in giudicato) e che il procedimento è stato poi proseguito ai fini della pronuncia di divorzio congiunto;
che nella presente sentenza viene quindi decisa – con pronuncia definitiva – la domanda congiunta delle parti di divorzio e rispettive condizioni di divorzio;
che le parti hanno confermato la loro richiesta congiunta di pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge
1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Chienes (BZ) il 12/06/2004 da
, nato a [...] il [...]; Parte_1
e
, nata a [...] il [...] Parte_2
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Chienes (BZ), dove il matrimonio risulta nel registro degli atti di matrimonio al n. 3, Parte II, Serie A, dell'anno 2004
l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
prende atto
pagina 2 di 4 delle seguenti condizioni di divorzio formulate congiuntamente dalle parti:
1) Assegna la dimora coniugale nel Comune di 39030 Falzes (BZ), via Weiher n. 3, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, alla signora nell'interesse dei figli Parte_2 Per_1
e ivi stabilmente conviventi. Per_2 Per_3
2) Quanto alla figlia essa resta affidata ad entrambi i genitori, i quali Controparte_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa. I genitori si impegnano a cooperare per un'equilibrata crescita psico-fisica della figlia in ogni ambito della vita.
3) Sempre quanto alla figlia durante l'anno scolastico, essa resta collocata Controparte_1 prevalentemente presso la dimora materna. Sempre durante l'anno scolastico la figlia passerà i fine settimana alternati presso l'appartamento della madre e l'appartamento del padre. Quando passa i fine settimana nell'appartamento del padre vi andrà a partire dal venerdì sera sino alla domenica sera dopo cena. Se lo desidera la figlia può permanere nell'appartamento del padre anche nei giorni infrasettimanali previo accordo tra la madre e il padre.
La figlia minore trascorrerà le vacanze estive durante il giorno con la madre e dalle 17:00 alle
07:30, a giorni alterni, con il padre. Comunque, se lo desidera, nel periodo delle vacanze estive, la figlia può permanere nell'appartamento del padre anche durante il giorno e pernottare nella casa materna previo accordo tra la madre e il padre.
Per quanto concerne le festività programmate come Natale, Pasqua, festività, ponti infra-annuali e vacanze scolastiche nel corso dell'anno scolastico, i genitori adotteranno i seguenti criteri:
- Alternanza settimanale per le vacanze di Natale, vale a dire una settimana presso la madre e una settimana presso il padre.
- Metà settimana presso la madre e metà settimana presso il padre nel caso di vacanze della durata di una settimana (vacanze di novembre, vacanze di febbraio).
pagina 3 di 4 - Alternanza delle festività per ogni altra festività e/o ponti della durata inferiore alla settimana per cui la figlia minore passerà la prima di tali festività con la madre (o con il padre) e la successiva con il padre (o con la madre) e così via.
4) Pone a carico del signor il versamento alla signora tramite accredito in Parte_1 Parte_2
c/c, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, dell'assegno di mantenimento per la figlia pari a 310,00 € e per il figlio pari a 310,00 €, complessivamente 620,00 €. Per_1 Per_3
L'assegno sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
5) Pone le spese straordinarie nell'interesse della figlia e del figlio a carico di Per_1 Per_3
ciascun genitore nella misura del 50%; tali spese saranno preventivamente concordate tra i coniugi e successivamente documentate.
6) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento per il coniuge essendo entrambi economicamente indipendenti percependo essi adeguati redditi propri ai sensi dell'art. 156 co. 1 cod. civ.
7) L'autovettura tipo FIAT 500 L targata GC040AP, già di proprietà della signora Parte_2
rimane di proprietà esclusiva della signora
[...] Parte_2
8) I coniugi hanno già provveduto alla divisione dei beni in comune e, ad eccezione di quanto previsto sopra, dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra.
9) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità con annotato il nome della figlia validi anche per l'espatrio per se stessi e per la figlia.
10) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Bolzano, il 28/02/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Simon Tschager Julia Dorfmann
pagina 4 di 4