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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIV, sentenza 26/01/2026, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1080/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
AR PAOLO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18669/2024 depositato il 16/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400106704000 IMU 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 620/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: "dichiarare nullo o comunque annullare l'impugnato provvedimento di fermo amministrativo documento n. 09780202400106704000 2024/000291448 emesso dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione. Spese a discrezione dell'Ecc.ma Corte".
Resistente: "rigettare la domanda, in quanto inammissibile ed infondata ... con vittoria di spese di giudizio"; "in via subordinata dichiarare il difetto di legittimazione passiva e tenere indenne AGER dalle conseguenze della lite ai sensi dell'art. 39 D.lgs. 112/1999".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 1° ottobre 2024, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha notificato al Sig. Ricorrente_1 la comunicazione preventiva di fermo amministrativo doc. n. 097 80 2024 00106704000 – fasc. n.
2024/000291448, inerente motoveicolo targato Targa_1 , per complessivi € 3.433,01, per avvisi accertamento IMU 2016 n. 320434 e n. 315614 emessi dal Comune di Anzio.
In data 20 novembre 2024, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato la suddetta comunicazione di preventiva di fermo amministrativo notificando, regolarmente e tempestivamente, l'apposito ricorso.
Il ricorrente ha eccepito, in sintesi:
- carenza di legittimazione passiva, avendo egli rinunciato all'eredità del genitore con atto del 13 febbraio
2020, e comunque deducendo l'assenza / irregolarità di notifica degli atti presupposti;
- inapplicabilità del fermo per asserita strumentalità del motoveicolo all'attività professionale.
In data 16 dicembre 2024, il ricorso è stato iscritto nel Registro Generale dei Ricorsi al n. 18669.
In data 23 dicembre 2024, si è costituita in giudizio Agenzia delle Entrate – Riscossione, rapprprresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, chiedendo il rigetto e sollevando, tra l'altro, contestazioni sulla opponibilità della rinuncia e sulla mancata prova / procedimentalizzazione della strumentalità ex art. 86 del Decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché profili di legittimazione passiva ex art. 39 del Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
In corso di causa, il ricorrente ha depositato memoria evidenziando un fatto sopravvenuto e cioè l'intervenuta proposta di conciliazione da parte del Comune di Anzio (art. 48 Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n.
546) accettata da esso ricorrente, con conseguente discarico / annullamento dei ruoli relativi ai suddetti provvedimenti IMU 2016 n. 315614 e n. 320434 e trasmissione delle comunicazioni di discarico.
In data 16 gennaio 2026, il ricorso è stato trattato in Camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice prende atto che l'atto impugnato (preavviso di fermo) è un atto della riscossione relativo a crediti tributari e rientra, in quanto atto autonomamente lesivo, nell'area del sindacato del Giudice Tributario;
Nel caso di specie è documentalmente provato che:
- il Comune di Anzio ha formulato proposta di conciliazione (art. 48 D.Lgs. 546/1992) avente ad oggetto gli accertamenti IMU 2016 n. 315614 e n. 320434, prevedendo il discarico dei ruoli ADER;
- il ricorrente ha accettato la proposta con PEC dell'11 novembre 2025;
- il Comune ha quindi trasmesso le comunicazioni / lettere di discarico del ruolo all'ente della riscossione relative ai due provvedimenti IMU 2016 con indicazione dei carichi discaricati. Ne consegue che è venuto meno il presupposto sostanziale su cui si fondava il preavviso di fermo (ruoli / partite IMU 2016), con conseguente sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia sul merito dell'impugnazione.
Il giudizio, quindi, deve essere definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere e conseguente estinzione ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 546/1992 (fatto sopravvenuto che elimina la pretesa, ossia l'atto presupposto).
Restano pertanto assorbite le ulteriori censure (rinuncia all'eredità; notifiche;
strumentalità del bene), poiché una pronuncia su di esse sarebbe inutile a fronte dell'eliminazione del titolo sostanziale della riscossione.
Spese di lite. In presenza di cessata materia del contendere determinata da un accordo conciliativo e da provvedimenti di discarico, ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese ex art. 15 D. Lgs. 546/1992, non potendosi ricondurre l'esito sopravvenuto ad una “soccombenza” unilaterale e lineare.
Nella fattispecie la definizione nasce da una scelta transattiva / deflattiva, non da un riconoscimento dell'illegittimità dell'operato dell'una o dell'altra parte.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Roma - sez. XIV -, in composizione monocratica, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma il 16 gennaio 2026.
Il Giudice Monocratico
OL RR
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
AR PAOLO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18669/2024 depositato il 16/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400106704000 IMU 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 620/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: "dichiarare nullo o comunque annullare l'impugnato provvedimento di fermo amministrativo documento n. 09780202400106704000 2024/000291448 emesso dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione. Spese a discrezione dell'Ecc.ma Corte".
Resistente: "rigettare la domanda, in quanto inammissibile ed infondata ... con vittoria di spese di giudizio"; "in via subordinata dichiarare il difetto di legittimazione passiva e tenere indenne AGER dalle conseguenze della lite ai sensi dell'art. 39 D.lgs. 112/1999".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 1° ottobre 2024, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha notificato al Sig. Ricorrente_1 la comunicazione preventiva di fermo amministrativo doc. n. 097 80 2024 00106704000 – fasc. n.
2024/000291448, inerente motoveicolo targato Targa_1 , per complessivi € 3.433,01, per avvisi accertamento IMU 2016 n. 320434 e n. 315614 emessi dal Comune di Anzio.
In data 20 novembre 2024, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato la suddetta comunicazione di preventiva di fermo amministrativo notificando, regolarmente e tempestivamente, l'apposito ricorso.
Il ricorrente ha eccepito, in sintesi:
- carenza di legittimazione passiva, avendo egli rinunciato all'eredità del genitore con atto del 13 febbraio
2020, e comunque deducendo l'assenza / irregolarità di notifica degli atti presupposti;
- inapplicabilità del fermo per asserita strumentalità del motoveicolo all'attività professionale.
In data 16 dicembre 2024, il ricorso è stato iscritto nel Registro Generale dei Ricorsi al n. 18669.
In data 23 dicembre 2024, si è costituita in giudizio Agenzia delle Entrate – Riscossione, rapprprresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, chiedendo il rigetto e sollevando, tra l'altro, contestazioni sulla opponibilità della rinuncia e sulla mancata prova / procedimentalizzazione della strumentalità ex art. 86 del Decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché profili di legittimazione passiva ex art. 39 del Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
In corso di causa, il ricorrente ha depositato memoria evidenziando un fatto sopravvenuto e cioè l'intervenuta proposta di conciliazione da parte del Comune di Anzio (art. 48 Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n.
546) accettata da esso ricorrente, con conseguente discarico / annullamento dei ruoli relativi ai suddetti provvedimenti IMU 2016 n. 315614 e n. 320434 e trasmissione delle comunicazioni di discarico.
In data 16 gennaio 2026, il ricorso è stato trattato in Camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice prende atto che l'atto impugnato (preavviso di fermo) è un atto della riscossione relativo a crediti tributari e rientra, in quanto atto autonomamente lesivo, nell'area del sindacato del Giudice Tributario;
Nel caso di specie è documentalmente provato che:
- il Comune di Anzio ha formulato proposta di conciliazione (art. 48 D.Lgs. 546/1992) avente ad oggetto gli accertamenti IMU 2016 n. 315614 e n. 320434, prevedendo il discarico dei ruoli ADER;
- il ricorrente ha accettato la proposta con PEC dell'11 novembre 2025;
- il Comune ha quindi trasmesso le comunicazioni / lettere di discarico del ruolo all'ente della riscossione relative ai due provvedimenti IMU 2016 con indicazione dei carichi discaricati. Ne consegue che è venuto meno il presupposto sostanziale su cui si fondava il preavviso di fermo (ruoli / partite IMU 2016), con conseguente sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia sul merito dell'impugnazione.
Il giudizio, quindi, deve essere definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere e conseguente estinzione ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 546/1992 (fatto sopravvenuto che elimina la pretesa, ossia l'atto presupposto).
Restano pertanto assorbite le ulteriori censure (rinuncia all'eredità; notifiche;
strumentalità del bene), poiché una pronuncia su di esse sarebbe inutile a fronte dell'eliminazione del titolo sostanziale della riscossione.
Spese di lite. In presenza di cessata materia del contendere determinata da un accordo conciliativo e da provvedimenti di discarico, ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese ex art. 15 D. Lgs. 546/1992, non potendosi ricondurre l'esito sopravvenuto ad una “soccombenza” unilaterale e lineare.
Nella fattispecie la definizione nasce da una scelta transattiva / deflattiva, non da un riconoscimento dell'illegittimità dell'operato dell'una o dell'altra parte.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Roma - sez. XIV -, in composizione monocratica, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma il 16 gennaio 2026.
Il Giudice Monocratico
OL RR