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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 08/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
RG. 959/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Quarta Sezione CIVILE - FAMIGLIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Caniato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 959/2024 R.G. promossa da:
(C.F. con sede legale in Roma, Controparte_1 P.IVA_1
Via Curtatone n. 3, quale mandataria di C.F. in persona CP_2 Parte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'Avv. Arnaldi Andrea Davide, con domicilio eletto presso il difensore, con domicilio digitale ai fini della presente azione giudiziale all'indirizzo PEC: Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a [...] il Controparte_3 C.F._1
01/01/1957, non costituita;
(C.F. ) nato a [...] il [...], non CP_4 C.F._2
costituito;
(C.F. ) nato a [...] il [...], non CP_5 C.F._3
costituito;
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: Altri istituti relativi alle successioni
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Parte attrice nella contumacia dei convenuti ha concluso come segue:
Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, dichiarare la qualità di eredi puri e semplici dei signori (nata a [...]
Campobello di Licata l'01.01.1957 c.f. ) (nato a [...] C.F._1 CP_4
(MI) il 10.12.1992 c.f. ) e (nato a [...] il C.F._2 CP_5
03.05.1997 c.f. C.F._3
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice ha interesse a vedere dichiarata la qualità di eredi puri e semplici in capo ai convenuti in quanto cessionaria del credito – originariamente proprio del
[...]
relativo all'adempimento delle obbligazioni di cui al contratto di Controparte_6
mutuo ipotecario Rep. 19702 - Racc. 8002 di originari € 85.376,00, a rogito del Notaio Dott.
, registrato a Milano 6 il 28.06.2010 al n. 16129/1T. Persona_1
I signori e sono rispettivamente parte mutuataria e datrice di Parte_2 Controparte_3
ipoteca.
Il credito, originariamente in capo a , a seguito di atto di fusione Controparte_6
del 26.05.2014 Rep. 66387 / Racc. 11452 a rogito del Notaio di Milano, Persona_2
eniva incorporato in Controparte_6 Controparte_7
che quindi succedeva in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi del predetto istituto (all.3); con atto di fusione del 13.12.2016 Rep. 13501 / Racc. 7087 a rogito del Notaio
[...]
di Milano, eniva fusa, con costituzione di una Per_3 Controparte_7
nuova società bancaria, in che quindi succedeva in tutti i rapporti Controparte_8
giuridici attivi e passivi del predetto istituto (all.4); con procura speciale Rep. 15052 - Racc.
pagina 2 di 7 8049 a rogito del Notaio Dott. di Milano del 21.06.2019, registrata a Milano Persona_3
DP 1 il 21.06.2019 al n. 2163 Serie 1T, nominava e costituiva quale Controparte_8 propria mandataria “affinché la medesima, a mezzo dei Parte_3
propri legali rappresentanti pro-tempore, dei suoi amministratori, dirigenti, dipendenti e procuratori regolarmente autorizzati, ponga in essere, in nome e per conto della mandante, in qualità di mandataria, tutto quanto necessario, utile e/od opportuno ai fini della gestione stragiudiziale e giudiziale dei crediti affidati in gestione alla mandataria”(all.5); giusto atto a P.IV rogito del Notaio di Milano del 29/09/2021, Rep.12210/Racc. , Persona_4
[...]
ha variato denominazione sociale in Parte_3 Controparte_1 autorizzata a svolgere l'attività di agenzia di recupero crediti per conto
[...]
terzi, giusta licenza ex art. 115 T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931) rilasciata dalla Questura di Roma il 01/12/2020 (all.6);
Parte attrice ha sostenuto che i signori e siano debitori nei Parte_2 Controparte_3
confronti del per morosità nel versamento delle rate di mutuo, non CP_8 CP_8
provvedendo a pagare alle scadenze previste e maturando un debito.
Il debitore principale sig. è deceduto in data 31 ottobre 2023 e la successione Parte_2
si è aperta in Desio, ab intestato(all.7).
Eredi legittimi del sig. sono: il coniuge (anche datrice di Parte_2 Controparte_3
ipoteca) ed i figli e (all.8). CP_4 CP_5
L'immobile, già di proprietà della signora per la quota indivisa di ½, è Controparte_3
caduto in successione per metà e ciascuno degli eredi, convenuti, ne ha ereditato 1/6 (all.9).
Con riferimento ai beni immobili sui quali è stata iscritta ipoteca, non è stato trascritto alcun atto di accettazione tacita di eredità e nessuno degli eredi legittimi del sig. ha Parte_2
ancora dichiarato se accettare o meno l'eredità del de cuius.
La domanda merita accoglimento dovendosi ritenere che i convenuti abbiano accettato l'eredità del sig. avendo parte ricorrente allegato e provato con la Parte_2
pagina 3 di 7 documentazione prodotta i seguenti elementi aventi valenza presuntiva, tutti gravi precisi e concordanti:
- E' stata presentata in data 31 ottobre 2013 denunzia di successione, con indicazione dei tre convenuti come eredi legittimi;
- Dalla visura catastale prodotta risulta che le quote cadute in successione sono state volturate ai tre eredi del sig. Parte_2
- NT RL ha notificato agli eredi atto di precetto e la notifica è stata ricevuta a mani degli stessi presso l'immobile la cui quota è caduta in successione, per cui non vi è alcun dubbio che i signori e siano a conoscenza del fatto che CP_3 Pt_2
l'immobile di cui sono comproprietari sia oggetto di procedura esecutiva immobiliare per un debito assunto dal de cuius;
- I convenuti risiedono tutti nell'immobile, come risulta dai certificati anagrafici prodotti e dalle relate di notifica del pignoramento immobiliare;
- Anche la relata di notifica del presente ricorso attesta che l'atto è stato ricevuto, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, personalmente presso l'immobile pignorato;
- Nonostante la regolarità della notifica e l'effettiva conoscenza della pendenza di procedura immobiliare e del presente giudizio – evidentemente alla stessa prodromico
– i convenuti non hanno inteso costituirsi ai fini di contestare la propria qualità di eredi;
- Visto il provvedimento del GE del 10 dicembre 2024 reso nell'ambito della procedura
RGEI n334/2023 nel quale si legge “vista l'istanza depositata dall'unico creditore procedente con la quale, a mezzo del difensore munito dei relativi poteri, dichiara di rinunciare alla procedura esecutiva iscritta al numero di Ruolo sopra indicato, chiedendone l'estinzione e l'adesione dei debitori esecutati;
E' principio consolidato che si può ritenere provata l'accettazione tacita di eredità ex art. 476
c.c. quando risulti il compimento, da parte del chiamato all'eredità, di un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede.
pagina 4 di 7 Oppure quando sia provato che il chiamato abbia tenuto un comportamento incompatibile con la volontà di rinunciare o che si possa ritenere concludente e significativo della volontà di accettare.
In particolare, rileva il compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che spiega i propri effetti non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile, purché la voltura sia riferibile, direttamente o indirettamente, al chiamato all'eredità.
Orbene, ciascun elemento addotto da parte attrice non sarebbe di per sé solo sufficiente a ritenere provata l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità – in particolare non risultando provato chi abbia provveduto direttamente alla voltura catastale o chi abbia conferito delega per effettuare la voltura e non potendosi desumere una volontà dalla mera inerzia processuale.
L'intervenuta accettazione tacita dell'eredità non potrebbe desumersi nemmeno dalla mera residenza presso l'immobile de quo poiché la signora ha diritto di abitarvi in CP_3
quanto proprietaria per la quota indivisa del 50% e i figli potrebbero abitarvi a titolo diverso da comproprietari, ad esempio in virtù di un comodato da parte della loro madre.
Tuttavia, la prova dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità non soggiace a limiti e può darsi anche per presunzioni, purché fondate su elementi gravi precisi e concordanti.
Orbene, gli elementi sopra evidenziati consentono di presumere, in capo a tutti e tre i chiamati all'eredità, la volontà di accettarla in quanto diversamente non avrebbero consentito alla voltura dell'immobile in loro favore o, venuti a conoscenza successivamente della voltura eseguita da altri, avrebbero chiesto una rettifica, ai fini di sottrarsi alla responsabilità per il debito, loro noto.
Che fossero a conoscenza del fatto di risultare a catasto proprietari e per CP_4 CP_5
1/6 ciascuno e per 4/6 risulta dal fatto che è stato notificato atto di precetto a Controparte_3
ed è stato notificato a e atto Controparte_3 Controparte_3 CP_4 CP_5
di pignoramento dei diritti reali sull'immobile con indicazione delle quote di comproprietà come risultanti da visura catastale e l'atto è stato notificato a mani della signora , CP_3 che lo ha ricevuto anche a nome dei figli, presso l'immobile oggetto di esecuzione.
Il giudizio di esecuzione è stato rinunziato in quanto, come chiarito all'udienza odierna, i debitori esecutati hanno venduto l'immobile oggetto di esecuzione avanti a Notaio e hanno pagina 5 di 7 saldato il debito verso . Anche questo comportamento è incompatibile con la Controparte_1
volontà di non accettare l'eredità.
E' principio di legittimità che “l'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare;
ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile.” (in tal senso Cass. n. 22317/2014; n. 10796/2009;
n. 5226/2022; n. 7075/1999).
Dalla documentazione versata in atti, in particolare dalla visura per immobile presso l'Agenzia delle Entrate, risulta che è proprietaria dell'immobile di cui Controparte_3 all'oggetto per la quota di 4/6, mentre e per la quota di 1/6, come CP_4 CP_5 risulta dall'annotazione alla visura dell'immobile “DENUNZIA (NEI PASSAGGI PER
CAUSA DI MORTE) del 31/10/2023 Registrazione Volume 9990 n. 2525 registrato in data
04/12/2015 – SUCC. IN MORTE DI Voltura n. 70431.1/2015 – Pratica n. Parte_2
MI0815250 in atti dal 17/12/2015” (doc. 9 allegato al ricorso).
Risulta pertanto provato che, successivamente al decesso di i chiamati hanno Parte_2
presentato dichiarazione di successione e domanda di volture catastali degli immobili caduti in successione e che, nonostante il pignoramento subìto, le parti non hanno chiesto di modificare la voltura, così dimostrando di accettare lo stato di diritto come risultante dai registri immobiliari.
Tali condotte, nella loro concorde valenza indiziaria, tenuto conto dei principi giurisprudenziali sopra richiamati dai quali non vi è motivo di discostarsi nel caso di specie, costituiscono indici necessari e sufficienti della volontà dei convenuti di accettare l'eredità del defunto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 476 c.c. Parte_2
Infine, rileva che i chiamati hanno scelto di non costituirsi in questo giudizio per eccepire fatti contrari a quelli allegati.
pagina 6 di 7 In conclusione, la domanda deve venire accolta.
La trascrizione delle pronunzie giudiziali passate in giudicato rientra fra i doveri d'ufficio del
Conservatore dei Registri Immobiliari.
Quanto alle spese di lite, data la contumacia di parte convenuta, vengono dichiarate irripetibili.
P Q M
1) Accerta che i Sig.ri (C.F. ) nata a [...] Controparte_3 C.F._1
Di Licata (AG) il 01/01/195, (C.F. ) nato a [...] CP_4 C.F._2
(MB) il 10/12/1992 e (C.F. ) nato a [...] il CP_5 C.F._3
03/05/199, sono eredi di (C.F. ), nato a [...] Parte_2 C.F._4
(MB) il 18/11/1961 e deceduto in data 31/10/2023, avendone accettato tacitamente l'eredità;
2) Richiama il Conservatore al dovere di provvedere alla trascrizione della presente sentenza, una volta passata in giudicato al fine di garantire la continuità delle trascrizioni ex artt. 2648 e
2650 c.c.;
3) Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Monza, il 7 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Caterina Caniato
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Quarta Sezione CIVILE - FAMIGLIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Caniato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 959/2024 R.G. promossa da:
(C.F. con sede legale in Roma, Controparte_1 P.IVA_1
Via Curtatone n. 3, quale mandataria di C.F. in persona CP_2 Parte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'Avv. Arnaldi Andrea Davide, con domicilio eletto presso il difensore, con domicilio digitale ai fini della presente azione giudiziale all'indirizzo PEC: Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a [...] il Controparte_3 C.F._1
01/01/1957, non costituita;
(C.F. ) nato a [...] il [...], non CP_4 C.F._2
costituito;
(C.F. ) nato a [...] il [...], non CP_5 C.F._3
costituito;
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: Altri istituti relativi alle successioni
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Parte attrice nella contumacia dei convenuti ha concluso come segue:
Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, dichiarare la qualità di eredi puri e semplici dei signori (nata a [...]
Campobello di Licata l'01.01.1957 c.f. ) (nato a [...] C.F._1 CP_4
(MI) il 10.12.1992 c.f. ) e (nato a [...] il C.F._2 CP_5
03.05.1997 c.f. C.F._3
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice ha interesse a vedere dichiarata la qualità di eredi puri e semplici in capo ai convenuti in quanto cessionaria del credito – originariamente proprio del
[...]
relativo all'adempimento delle obbligazioni di cui al contratto di Controparte_6
mutuo ipotecario Rep. 19702 - Racc. 8002 di originari € 85.376,00, a rogito del Notaio Dott.
, registrato a Milano 6 il 28.06.2010 al n. 16129/1T. Persona_1
I signori e sono rispettivamente parte mutuataria e datrice di Parte_2 Controparte_3
ipoteca.
Il credito, originariamente in capo a , a seguito di atto di fusione Controparte_6
del 26.05.2014 Rep. 66387 / Racc. 11452 a rogito del Notaio di Milano, Persona_2
eniva incorporato in Controparte_6 Controparte_7
che quindi succedeva in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi del predetto istituto (all.3); con atto di fusione del 13.12.2016 Rep. 13501 / Racc. 7087 a rogito del Notaio
[...]
di Milano, eniva fusa, con costituzione di una Per_3 Controparte_7
nuova società bancaria, in che quindi succedeva in tutti i rapporti Controparte_8
giuridici attivi e passivi del predetto istituto (all.4); con procura speciale Rep. 15052 - Racc.
pagina 2 di 7 8049 a rogito del Notaio Dott. di Milano del 21.06.2019, registrata a Milano Persona_3
DP 1 il 21.06.2019 al n. 2163 Serie 1T, nominava e costituiva quale Controparte_8 propria mandataria “affinché la medesima, a mezzo dei Parte_3
propri legali rappresentanti pro-tempore, dei suoi amministratori, dirigenti, dipendenti e procuratori regolarmente autorizzati, ponga in essere, in nome e per conto della mandante, in qualità di mandataria, tutto quanto necessario, utile e/od opportuno ai fini della gestione stragiudiziale e giudiziale dei crediti affidati in gestione alla mandataria”(all.5); giusto atto a P.IV rogito del Notaio di Milano del 29/09/2021, Rep.12210/Racc. , Persona_4
[...]
ha variato denominazione sociale in Parte_3 Controparte_1 autorizzata a svolgere l'attività di agenzia di recupero crediti per conto
[...]
terzi, giusta licenza ex art. 115 T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931) rilasciata dalla Questura di Roma il 01/12/2020 (all.6);
Parte attrice ha sostenuto che i signori e siano debitori nei Parte_2 Controparte_3
confronti del per morosità nel versamento delle rate di mutuo, non CP_8 CP_8
provvedendo a pagare alle scadenze previste e maturando un debito.
Il debitore principale sig. è deceduto in data 31 ottobre 2023 e la successione Parte_2
si è aperta in Desio, ab intestato(all.7).
Eredi legittimi del sig. sono: il coniuge (anche datrice di Parte_2 Controparte_3
ipoteca) ed i figli e (all.8). CP_4 CP_5
L'immobile, già di proprietà della signora per la quota indivisa di ½, è Controparte_3
caduto in successione per metà e ciascuno degli eredi, convenuti, ne ha ereditato 1/6 (all.9).
Con riferimento ai beni immobili sui quali è stata iscritta ipoteca, non è stato trascritto alcun atto di accettazione tacita di eredità e nessuno degli eredi legittimi del sig. ha Parte_2
ancora dichiarato se accettare o meno l'eredità del de cuius.
La domanda merita accoglimento dovendosi ritenere che i convenuti abbiano accettato l'eredità del sig. avendo parte ricorrente allegato e provato con la Parte_2
pagina 3 di 7 documentazione prodotta i seguenti elementi aventi valenza presuntiva, tutti gravi precisi e concordanti:
- E' stata presentata in data 31 ottobre 2013 denunzia di successione, con indicazione dei tre convenuti come eredi legittimi;
- Dalla visura catastale prodotta risulta che le quote cadute in successione sono state volturate ai tre eredi del sig. Parte_2
- NT RL ha notificato agli eredi atto di precetto e la notifica è stata ricevuta a mani degli stessi presso l'immobile la cui quota è caduta in successione, per cui non vi è alcun dubbio che i signori e siano a conoscenza del fatto che CP_3 Pt_2
l'immobile di cui sono comproprietari sia oggetto di procedura esecutiva immobiliare per un debito assunto dal de cuius;
- I convenuti risiedono tutti nell'immobile, come risulta dai certificati anagrafici prodotti e dalle relate di notifica del pignoramento immobiliare;
- Anche la relata di notifica del presente ricorso attesta che l'atto è stato ricevuto, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, personalmente presso l'immobile pignorato;
- Nonostante la regolarità della notifica e l'effettiva conoscenza della pendenza di procedura immobiliare e del presente giudizio – evidentemente alla stessa prodromico
– i convenuti non hanno inteso costituirsi ai fini di contestare la propria qualità di eredi;
- Visto il provvedimento del GE del 10 dicembre 2024 reso nell'ambito della procedura
RGEI n334/2023 nel quale si legge “vista l'istanza depositata dall'unico creditore procedente con la quale, a mezzo del difensore munito dei relativi poteri, dichiara di rinunciare alla procedura esecutiva iscritta al numero di Ruolo sopra indicato, chiedendone l'estinzione e l'adesione dei debitori esecutati;
E' principio consolidato che si può ritenere provata l'accettazione tacita di eredità ex art. 476
c.c. quando risulti il compimento, da parte del chiamato all'eredità, di un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede.
pagina 4 di 7 Oppure quando sia provato che il chiamato abbia tenuto un comportamento incompatibile con la volontà di rinunciare o che si possa ritenere concludente e significativo della volontà di accettare.
In particolare, rileva il compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che spiega i propri effetti non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile, purché la voltura sia riferibile, direttamente o indirettamente, al chiamato all'eredità.
Orbene, ciascun elemento addotto da parte attrice non sarebbe di per sé solo sufficiente a ritenere provata l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità – in particolare non risultando provato chi abbia provveduto direttamente alla voltura catastale o chi abbia conferito delega per effettuare la voltura e non potendosi desumere una volontà dalla mera inerzia processuale.
L'intervenuta accettazione tacita dell'eredità non potrebbe desumersi nemmeno dalla mera residenza presso l'immobile de quo poiché la signora ha diritto di abitarvi in CP_3
quanto proprietaria per la quota indivisa del 50% e i figli potrebbero abitarvi a titolo diverso da comproprietari, ad esempio in virtù di un comodato da parte della loro madre.
Tuttavia, la prova dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità non soggiace a limiti e può darsi anche per presunzioni, purché fondate su elementi gravi precisi e concordanti.
Orbene, gli elementi sopra evidenziati consentono di presumere, in capo a tutti e tre i chiamati all'eredità, la volontà di accettarla in quanto diversamente non avrebbero consentito alla voltura dell'immobile in loro favore o, venuti a conoscenza successivamente della voltura eseguita da altri, avrebbero chiesto una rettifica, ai fini di sottrarsi alla responsabilità per il debito, loro noto.
Che fossero a conoscenza del fatto di risultare a catasto proprietari e per CP_4 CP_5
1/6 ciascuno e per 4/6 risulta dal fatto che è stato notificato atto di precetto a Controparte_3
ed è stato notificato a e atto Controparte_3 Controparte_3 CP_4 CP_5
di pignoramento dei diritti reali sull'immobile con indicazione delle quote di comproprietà come risultanti da visura catastale e l'atto è stato notificato a mani della signora , CP_3 che lo ha ricevuto anche a nome dei figli, presso l'immobile oggetto di esecuzione.
Il giudizio di esecuzione è stato rinunziato in quanto, come chiarito all'udienza odierna, i debitori esecutati hanno venduto l'immobile oggetto di esecuzione avanti a Notaio e hanno pagina 5 di 7 saldato il debito verso . Anche questo comportamento è incompatibile con la Controparte_1
volontà di non accettare l'eredità.
E' principio di legittimità che “l'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare;
ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile.” (in tal senso Cass. n. 22317/2014; n. 10796/2009;
n. 5226/2022; n. 7075/1999).
Dalla documentazione versata in atti, in particolare dalla visura per immobile presso l'Agenzia delle Entrate, risulta che è proprietaria dell'immobile di cui Controparte_3 all'oggetto per la quota di 4/6, mentre e per la quota di 1/6, come CP_4 CP_5 risulta dall'annotazione alla visura dell'immobile “DENUNZIA (NEI PASSAGGI PER
CAUSA DI MORTE) del 31/10/2023 Registrazione Volume 9990 n. 2525 registrato in data
04/12/2015 – SUCC. IN MORTE DI Voltura n. 70431.1/2015 – Pratica n. Parte_2
MI0815250 in atti dal 17/12/2015” (doc. 9 allegato al ricorso).
Risulta pertanto provato che, successivamente al decesso di i chiamati hanno Parte_2
presentato dichiarazione di successione e domanda di volture catastali degli immobili caduti in successione e che, nonostante il pignoramento subìto, le parti non hanno chiesto di modificare la voltura, così dimostrando di accettare lo stato di diritto come risultante dai registri immobiliari.
Tali condotte, nella loro concorde valenza indiziaria, tenuto conto dei principi giurisprudenziali sopra richiamati dai quali non vi è motivo di discostarsi nel caso di specie, costituiscono indici necessari e sufficienti della volontà dei convenuti di accettare l'eredità del defunto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 476 c.c. Parte_2
Infine, rileva che i chiamati hanno scelto di non costituirsi in questo giudizio per eccepire fatti contrari a quelli allegati.
pagina 6 di 7 In conclusione, la domanda deve venire accolta.
La trascrizione delle pronunzie giudiziali passate in giudicato rientra fra i doveri d'ufficio del
Conservatore dei Registri Immobiliari.
Quanto alle spese di lite, data la contumacia di parte convenuta, vengono dichiarate irripetibili.
P Q M
1) Accerta che i Sig.ri (C.F. ) nata a [...] Controparte_3 C.F._1
Di Licata (AG) il 01/01/195, (C.F. ) nato a [...] CP_4 C.F._2
(MB) il 10/12/1992 e (C.F. ) nato a [...] il CP_5 C.F._3
03/05/199, sono eredi di (C.F. ), nato a [...] Parte_2 C.F._4
(MB) il 18/11/1961 e deceduto in data 31/10/2023, avendone accettato tacitamente l'eredità;
2) Richiama il Conservatore al dovere di provvedere alla trascrizione della presente sentenza, una volta passata in giudicato al fine di garantire la continuità delle trascrizioni ex artt. 2648 e
2650 c.c.;
3) Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Monza, il 7 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Caterina Caniato
pagina 7 di 7