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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 19/11/2025, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2366/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RA RA Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2366/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 elettiva dirizzo Telematico presso il difensore avv. BASSI DANIELA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
ZI RG OS ( ) VIA CASTELFIDARDO 14 50137 FIRENZE;
C.F._3 to in VIA SAN GALLO, 82 FIRENZE presso il difensore avv. MALENA GRAZI
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di un giudizio di separazione giudiziale.
pagina 1 di 6 Il ricorrente ha concluso come segue: “Voglia l'Ill,o Giudice adito In via principale: • Pronunciare la separazione dei coniugi , autorizzandoli a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge • Porre a carico del sig un Controparte_1 contributo economico al mantenimento della moglie pari ad Euro 200,00 mensili da aggiornare automaticamente di anno in anno al 100% degli indici Istat (aggiornamento che decorrerà decorso un anno dall'omologazione della separazione ) e da corrispondere entro e non oltre il giorno 05 di ogni mese , in considerazione della capienza del reddito del resistente e delle affermazioni dallo stesso rese a verbale di udienza del 23.01.2025 che ha dichiarato occupare totalmente ed in via esclusiva la casa coniugale avendo estromesso ad ottobre 2024 il suo coniuge che ha dovuto collocarsi in altra abitazione in affitto • Porre a carico del sig Controparte_1 la corresponsione del 50% del rateo mensile di mutuo ipotecario gravante sul comproprietà fra i coniugi corrispondente alla misura di Euro 250,00 che il sig CP_1 corrisponderà entro e non oltre il giorno 01 di ogni mese procedendo a bonificare la somma a favore del c-c-b del coniuge;
• Rigettare tutte le domande di controparte dirette : • -alla richiesta di addebito della separazione in capo all'attrice in quanto infondata e non provata , • - alla richiesta di assegnazione esclusiva della casa coniugale in comproprietà al 50% fra i coniugi
,in assenza di figli minori o conviventi • alla richiesta di restituzione : -di somme versate dal resistente per l'acquisto della casa coniugale in Rio in quanto frutto di precedenti compravendite immobiliari di entrambi i coniugi -e/o refusione di quota parte di debiti personali del resistente non contratti per la famiglia né documentati Spese ed onorari professionali compensati fra le parti”.
Il resistente ha concluso come segue: “Voglia il Tribunale di Livorno, previo rigetto delle richieste ex adverso dedotte: - pronunciare la separazione dei coniugi con addebito alla Sig.ra per la violazione degli obblighi inerenti il matrimonio ex art. 151 CC;
- Pt_1 disporr ig. continui ad abitare in via esclusiva la casa coniugale, stante CP_1
l'allontanamento del con gli arredi e i corredi ancora presenti e con Pt_1 contestuale obbligo di volturazione delle forniture a suo nome e a suo carico;
- respingere la domanda di contributo al mantenimento della somma di €.200,00 o di qualsiasi maggiore o minore somma richiesta dalla Sig.ra perché non dovuta in quanto titolare di reddito Pt_1 da lavoro dipendente;
- nella deneg nata ipotesi di accoglimento della domanda di divisione dell'abitazione coniugale formulata in questo giudizio da parte ricorrente, da dichiararsi inammissibile in questa sede, prevedere la restituzione da parte della Sig.ra Pt_1 delle somme anticipate dal Sig. per l'acquisto della casa familiare, tenuto c CP_1 spese sostenute da quest'ultimo agamento dei debiti contratti durante il matrimonio nell'interesse dei figli e della famiglia da dividersi anche questi al 50%; Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
pagina 2 di 6 La domanda di separazione proposta dalla parte ricorrente e a cui la parte resistente ha aderito è fondata e merita accoglimento. Dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. In particolare, le parti hanno smesso di vivere insieme nel 2021 e conducono vive separate e autonome.
Venendo a trattare della domanda di addebito della separazione va ricordato che la dichiarazione di addebito della separazione implica la imputabilità al coniuge del comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ( Cass. n. 2059 del 2012). Infatti, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr. Cass. n. 25843 del 2013 e 18074 del 2014). In tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale ( cfr. Cass. Ord. n. 1859 del 2015). Da tali premesse, ne consegue in tema di riparto dell'onere della prova che,
“laddove la ragione dell'addebito sia costituita dall'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, questo comportamento, se provato, fa presumere che abbia reso la convivenza intollerabile, sicché, da un lato, la parte che lo ha allegato ha interamente assolto l'onere della prova per la parte su di lei gravante, e dall'altro la sentenza che su tale premessa fonda la pronuncia di addebito è sufficientemente motivata” ( cfr. Cass. n. 2059 del 2012).
Nel caso in esame la domanda non può essere accolta.
pagina 3 di 6 Ed infatti, , l'unico teste escusso alla udienza del 14.5.25 e indotto Testimone_1 dal resiste dimostrare la infedeltà coniugale della resistente, ha riferito di avere visto alcune volte la donna entrare e uscire dalla casa di
[...] cioè l'uomo che, secondo lo stesso teste, è considerato l'amante della Pt_2
e di averla vista una volta affacciarsi dal balcone della di lui casa;
lo Pt_1 te ha anche indicato i nominativi di tre persone, tra cui la proprietaria della casa dove vive il e una vicina di casa dello stesso, sostenendo che Pt_2 queste persone gli avevano in passato riferito che la resistente e il Pt_2 vivevano lì insieme. Tale deposizione, però, non può essere considerata sufficiente a ritenere fondata la domanda di addebito, poiché il teste ha dichiarato che quanto da lui visto e riferito in udienza risale all'anno 2022, quando, però, entrambe le parti hanno sostenuto in giudizio che, già dal 2021, tra loro c'era una situazione di separazione di fatto in casa e che nel 2024 poi la donna aveva deciso di abbandonare definitivamente la casa familiare. Appare evidente quindi che le risultanze istruttorie non siano sufficienti a ritenere dimostrato che la fine della coppia e la crisi coniugale siano dipese dalla infedeltà della . Pt_1
Il ricorrente peraltro ha allegato sin dall'atto introduttivo c lie lo avrebbe continuamente tradito, ma non ha offerto alcuna prova degli altri tradimenti.
Venendo a trattare delle domande relative ai provvedimenti accessori in primo luogo va deciso in ordine al mantenimento coniuge. La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. n. 12196 del 2017).
Nel caso di specie la domanda della ricorrente non può essere accolta, non sussistendo tra i due una evidente disparità reddituale e patrimoniale. Dagli atti di causa e dalla relazione della Guardia di Finanza in atti emerge, infatti, che entrambi le parti sono proprietari al 50% della casa familiare e obbligati in solido al pagamento del mutuo acceso nel 2019 per il suo acquisto;
la Pt_1
pagina 4 di 6 fino alla introduzione del giudizio corrispondeva l'intera rata del mutuo pari ad € 500,00, ma, ad oggi, ha smesso di pagare e la relativa rata è corrisposta per intero dal . CP_1
Pertanto, se è vero che ad oggi il resistente occupa la casa familiare in assenza di prole da tutelare, al contempo lo stesso si fa carico della rata di mutuo, assumendo su di sé un onere che avvantaggia anche la moglie, comproprietaria del bene. I due coniugi, inoltre, hanno capacità reddituale analoga, anche se quella della appare di poco superiore: la ricorrente ha un reddito lordo di circa € Pt_1 nnuo, da lavoro dipendente come OSS, mentre il di circa € CP_1
17500,00, lavorando nel periodo estivo come stagionale do per la restante parte dell'anno la NASPI. Il Sinfonico inoltre è gravato da debiti mensili per finanziamenti, per la maggior parte accesi durante la vita matrimoniale, anche per aiutare la figlia comune, in parte per acquistare un mezzo che serve alla manutenzione del giardino della casa familiare;
tali finanziamenti determinano un esborso di circa € 600,00 al mese. In ragione di tali circostanze e del fatto che quanto sostenuto dalla sulla Pt_1 esistenza di altri redditi del resistente non ha trovato risco pure dall'esame degli estratti conto del resistente, appare evidente che la domanda non possa essere accolta.
Ciò posto, la domanda delle parti di assegnazione della casa familiare va respinta, non essendosi prole da tutelare ed essendo i figli della coppia maggiorenni e economicamente autosufficienti. Le domanda di carattere divisorio e restitutorio avanzate a vario titolo dalle parti nel giudizio, sono invece del tutto inammissibili in questa sede, atteso che le vicende relative alla casa e alle obbligazioni del connesso muto restano regolate dal relativo titolo di proprietà e contrattuale e potranno essere affrontate in un separato giudizio ordinario.
Le spese di lite, stante la reciproca soccombenza, restano compensate per intero.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la separazione tra i coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
Ordinando all'Ufficiale di Stato civile di TORRE DEL GRECO di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Torre del Greco il giorno 07/04/1986 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 95 parte 2 serie A anno 07/04/1986; rigetta le altre domande della ricorrente;
pagina 5 di 6 rigetta le altre domande del resistente;
compensa per intero le spese di lite
Livorno,18/11/2025
Il Presidente estensore
Dott. RA RA
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RA RA Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2366/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 elettiva dirizzo Telematico presso il difensore avv. BASSI DANIELA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
ZI RG OS ( ) VIA CASTELFIDARDO 14 50137 FIRENZE;
C.F._3 to in VIA SAN GALLO, 82 FIRENZE presso il difensore avv. MALENA GRAZI
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di un giudizio di separazione giudiziale.
pagina 1 di 6 Il ricorrente ha concluso come segue: “Voglia l'Ill,o Giudice adito In via principale: • Pronunciare la separazione dei coniugi , autorizzandoli a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge • Porre a carico del sig un Controparte_1 contributo economico al mantenimento della moglie pari ad Euro 200,00 mensili da aggiornare automaticamente di anno in anno al 100% degli indici Istat (aggiornamento che decorrerà decorso un anno dall'omologazione della separazione ) e da corrispondere entro e non oltre il giorno 05 di ogni mese , in considerazione della capienza del reddito del resistente e delle affermazioni dallo stesso rese a verbale di udienza del 23.01.2025 che ha dichiarato occupare totalmente ed in via esclusiva la casa coniugale avendo estromesso ad ottobre 2024 il suo coniuge che ha dovuto collocarsi in altra abitazione in affitto • Porre a carico del sig Controparte_1 la corresponsione del 50% del rateo mensile di mutuo ipotecario gravante sul comproprietà fra i coniugi corrispondente alla misura di Euro 250,00 che il sig CP_1 corrisponderà entro e non oltre il giorno 01 di ogni mese procedendo a bonificare la somma a favore del c-c-b del coniuge;
• Rigettare tutte le domande di controparte dirette : • -alla richiesta di addebito della separazione in capo all'attrice in quanto infondata e non provata , • - alla richiesta di assegnazione esclusiva della casa coniugale in comproprietà al 50% fra i coniugi
,in assenza di figli minori o conviventi • alla richiesta di restituzione : -di somme versate dal resistente per l'acquisto della casa coniugale in Rio in quanto frutto di precedenti compravendite immobiliari di entrambi i coniugi -e/o refusione di quota parte di debiti personali del resistente non contratti per la famiglia né documentati Spese ed onorari professionali compensati fra le parti”.
Il resistente ha concluso come segue: “Voglia il Tribunale di Livorno, previo rigetto delle richieste ex adverso dedotte: - pronunciare la separazione dei coniugi con addebito alla Sig.ra per la violazione degli obblighi inerenti il matrimonio ex art. 151 CC;
- Pt_1 disporr ig. continui ad abitare in via esclusiva la casa coniugale, stante CP_1
l'allontanamento del con gli arredi e i corredi ancora presenti e con Pt_1 contestuale obbligo di volturazione delle forniture a suo nome e a suo carico;
- respingere la domanda di contributo al mantenimento della somma di €.200,00 o di qualsiasi maggiore o minore somma richiesta dalla Sig.ra perché non dovuta in quanto titolare di reddito Pt_1 da lavoro dipendente;
- nella deneg nata ipotesi di accoglimento della domanda di divisione dell'abitazione coniugale formulata in questo giudizio da parte ricorrente, da dichiararsi inammissibile in questa sede, prevedere la restituzione da parte della Sig.ra Pt_1 delle somme anticipate dal Sig. per l'acquisto della casa familiare, tenuto c CP_1 spese sostenute da quest'ultimo agamento dei debiti contratti durante il matrimonio nell'interesse dei figli e della famiglia da dividersi anche questi al 50%; Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
pagina 2 di 6 La domanda di separazione proposta dalla parte ricorrente e a cui la parte resistente ha aderito è fondata e merita accoglimento. Dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. In particolare, le parti hanno smesso di vivere insieme nel 2021 e conducono vive separate e autonome.
Venendo a trattare della domanda di addebito della separazione va ricordato che la dichiarazione di addebito della separazione implica la imputabilità al coniuge del comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ( Cass. n. 2059 del 2012). Infatti, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr. Cass. n. 25843 del 2013 e 18074 del 2014). In tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale ( cfr. Cass. Ord. n. 1859 del 2015). Da tali premesse, ne consegue in tema di riparto dell'onere della prova che,
“laddove la ragione dell'addebito sia costituita dall'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, questo comportamento, se provato, fa presumere che abbia reso la convivenza intollerabile, sicché, da un lato, la parte che lo ha allegato ha interamente assolto l'onere della prova per la parte su di lei gravante, e dall'altro la sentenza che su tale premessa fonda la pronuncia di addebito è sufficientemente motivata” ( cfr. Cass. n. 2059 del 2012).
Nel caso in esame la domanda non può essere accolta.
pagina 3 di 6 Ed infatti, , l'unico teste escusso alla udienza del 14.5.25 e indotto Testimone_1 dal resiste dimostrare la infedeltà coniugale della resistente, ha riferito di avere visto alcune volte la donna entrare e uscire dalla casa di
[...] cioè l'uomo che, secondo lo stesso teste, è considerato l'amante della Pt_2
e di averla vista una volta affacciarsi dal balcone della di lui casa;
lo Pt_1 te ha anche indicato i nominativi di tre persone, tra cui la proprietaria della casa dove vive il e una vicina di casa dello stesso, sostenendo che Pt_2 queste persone gli avevano in passato riferito che la resistente e il Pt_2 vivevano lì insieme. Tale deposizione, però, non può essere considerata sufficiente a ritenere fondata la domanda di addebito, poiché il teste ha dichiarato che quanto da lui visto e riferito in udienza risale all'anno 2022, quando, però, entrambe le parti hanno sostenuto in giudizio che, già dal 2021, tra loro c'era una situazione di separazione di fatto in casa e che nel 2024 poi la donna aveva deciso di abbandonare definitivamente la casa familiare. Appare evidente quindi che le risultanze istruttorie non siano sufficienti a ritenere dimostrato che la fine della coppia e la crisi coniugale siano dipese dalla infedeltà della . Pt_1
Il ricorrente peraltro ha allegato sin dall'atto introduttivo c lie lo avrebbe continuamente tradito, ma non ha offerto alcuna prova degli altri tradimenti.
Venendo a trattare delle domande relative ai provvedimenti accessori in primo luogo va deciso in ordine al mantenimento coniuge. La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. n. 12196 del 2017).
Nel caso di specie la domanda della ricorrente non può essere accolta, non sussistendo tra i due una evidente disparità reddituale e patrimoniale. Dagli atti di causa e dalla relazione della Guardia di Finanza in atti emerge, infatti, che entrambi le parti sono proprietari al 50% della casa familiare e obbligati in solido al pagamento del mutuo acceso nel 2019 per il suo acquisto;
la Pt_1
pagina 4 di 6 fino alla introduzione del giudizio corrispondeva l'intera rata del mutuo pari ad € 500,00, ma, ad oggi, ha smesso di pagare e la relativa rata è corrisposta per intero dal . CP_1
Pertanto, se è vero che ad oggi il resistente occupa la casa familiare in assenza di prole da tutelare, al contempo lo stesso si fa carico della rata di mutuo, assumendo su di sé un onere che avvantaggia anche la moglie, comproprietaria del bene. I due coniugi, inoltre, hanno capacità reddituale analoga, anche se quella della appare di poco superiore: la ricorrente ha un reddito lordo di circa € Pt_1 nnuo, da lavoro dipendente come OSS, mentre il di circa € CP_1
17500,00, lavorando nel periodo estivo come stagionale do per la restante parte dell'anno la NASPI. Il Sinfonico inoltre è gravato da debiti mensili per finanziamenti, per la maggior parte accesi durante la vita matrimoniale, anche per aiutare la figlia comune, in parte per acquistare un mezzo che serve alla manutenzione del giardino della casa familiare;
tali finanziamenti determinano un esborso di circa € 600,00 al mese. In ragione di tali circostanze e del fatto che quanto sostenuto dalla sulla Pt_1 esistenza di altri redditi del resistente non ha trovato risco pure dall'esame degli estratti conto del resistente, appare evidente che la domanda non possa essere accolta.
Ciò posto, la domanda delle parti di assegnazione della casa familiare va respinta, non essendosi prole da tutelare ed essendo i figli della coppia maggiorenni e economicamente autosufficienti. Le domanda di carattere divisorio e restitutorio avanzate a vario titolo dalle parti nel giudizio, sono invece del tutto inammissibili in questa sede, atteso che le vicende relative alla casa e alle obbligazioni del connesso muto restano regolate dal relativo titolo di proprietà e contrattuale e potranno essere affrontate in un separato giudizio ordinario.
Le spese di lite, stante la reciproca soccombenza, restano compensate per intero.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la separazione tra i coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
Ordinando all'Ufficiale di Stato civile di TORRE DEL GRECO di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Torre del Greco il giorno 07/04/1986 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 95 parte 2 serie A anno 07/04/1986; rigetta le altre domande della ricorrente;
pagina 5 di 6 rigetta le altre domande del resistente;
compensa per intero le spese di lite
Livorno,18/11/2025
Il Presidente estensore
Dott. RA RA
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