Articolo 16 della Legge 27 dicembre 1983, n. 730
Articolo 15Articolo 17
Versione
29 dicembre 1983
Art. 16.
In deroga a quanto previsto dall'articolo 19 della presente legge, i comuni e le province che partecipano ai fondi perequativi di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 4-bis e alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131 , possono assumere nuovo personale nei limiti percentuali previsti dai commi 4, 4.1 e 4.2 dell'articolo 15 del predetto decreto-legge.
E' consentita, inoltre, l'assunzione del personale di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 15 del citato decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 , nonche' per la copertura dei posti riservati o da riservare per il collocamento in ruolo dei giovani inseriti nelle graduatorie uniche regionali istituite in attuazione dell' articolo 26-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 .
Si applicano anche per l'anno 1984 le disposizioni di cui all'ultimo comma dell' articolo 15 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131 .
Entrata in vigore il 29 dicembre 1983
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