Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 09/02/2026, n. 2528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2528 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02528/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13074/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13074 del 2025, proposto da
AR IS ON EL, rappresentata e difesa dall'avvocato Nemo Dardano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Struttura di Missione Zes, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per Le Politiche di Coesione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Società Sportiva Calcio Napoli, rappresentata e difesa dall'avvocato Arturo Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento e/o per la declaratoria di illegittimità:
A) della nota prot. SM_ZES_UNICA-0004053-P-19/09/2025 del 19 settembre 2025, avente a oggetto “ Riscontro di accesso civico generalizzato, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Riscontro”, con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Struttura di Missione ZES, Ufficio I, ha negato l’accesso civico generalizzato richiesto con istanza del 31 luglio 2025, trasmesso con in pec inviata in pari data;
B) di tutti gli atti richiamati in quelli impugnati e/o menzionati sopra o di seguito nel ricorso, se e in quanto lesivi;
nonché per l’accertamento
C) dell’inadempimento dell’obbligo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Struttura di Missione ZES, di consentire alla ricorrente l’accesso civico generalizzato richiesto con istanza del 31 luglio 2025, trasmessa in pari data;
D) della illegittimità del rifiuto opposto dal l’amministrazione intimata, con conseguente annullamento dello stesso, con condanna alla relativa esibizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Società Sportiva Calcio Napoli e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Struttura di Missione Zes e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per Le Politiche di Coesione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 il dott. Marco RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la documentazione depositata dalla società controinteressata dalla quale si evince che il procedimento di cui è causa si è arrestato;
Tenuto conto della memoria di replica del 24 gennaio 2026 con la quale parte ricorrente si è rimessa alla valutazione del Collegio “ di dichiarare - qualora ritenga che la sospensione procedimentale incida sull’attualità dell’interesse al ricorso – la sopravvenuta improcedibilità per carenza di interesse ”, insistendo comunque per l’accoglimento virtuale del ricorso, con relativa condanna al pagamento delle spese di lite;
Ritenuto che il sopravvenuto arresto procedimentale costituisca evenienza che fa venire meno allo stato l’interesse alla coltivazione del ricorso, con conseguente declaratoria di improcedibilità;
Ritenuto, infine, che il tenore in rito della presente decisione giustifichi la compensazione delle spese, tanto più che va valorizzata la peculiarità delle questioni sollevate, che del tutto legittimamente, quale che fosse stato l’esito dell’eventuale scrutinio di merito, avrebbe condotto ad un giudizio compensativo, tanto più che appaiono esclusi, prima facie , profili di evidente abnormità negli atti impugnati;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IN IO, Presidente
Luca De Gennaro, Consigliere
Marco RI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco RI | IN IO |
IL SEGRETARIO