Ordinanza cautelare 2 marzo 2023
Sentenza 30 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 30/03/2026, n. 5898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5898 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05898/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00938/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 938 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino Ranieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Buccari 18;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto del Questore di Roma del 25 ottobre 2021, notificato in data 8 novembre 2021, di diniego dell'istanza di rinnovo di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentata dal ricorrente in data 4 febbraio 2021;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 il dott. NO PP FA e nessuno per le parti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con decreto del 25 ottobre 2021 – notificato all’interessato in data 8 novembre 2021 – il Questore di Roma ha respinto la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato avanzata dal sig. -OMISSIS- in data 4 febbraio 2021, e ha ritenuto di non poter neppure concedere al ricorrente un permesso di soggiorno ex art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998 (per attesa occupazione) osservando:
- che con comunicazione ex art. 10- bis era stata riferita all’interessato l’impossibilità di accogliere la sua istanza in mancanza « del certificato di residenza e della documentazione attestante attività lavorativa » e che a fronte di ciò lo stesso non aveva provveduto a integrare la sua domanda con quanto richiesto;
- che non solo l’interessato non aveva dimostrato all’amministrazione di svolgere alcuna attività lavorativa, ma non risultava neppure mai aver ottenuto un permesso di soggiorno per lavoro;
- che comunque in sede istruttoria era emerso che l’istante era stato destinatario: nel 2001 di una condanna, divenuta irrevocabile, a sei mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 624 c.p.; nel 1995 di una condanna a quattro mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 648 c.p.; nel 2012 di un arresto per furto aggravato ex art. 626, comma 1, parte 2, c.p. e di un deferimento all’autorità giudiziaria per il reato di cui all’art. 624 c.p.; nel 2021 di un deferimento all’autorità giudiziaria per il reato di cui all’art. 707 c.p. e di un “foglio di via obbligatorio” adottato dallo stesso Questore di Milano.
2. Con l’atto introduttivo del presente giudizio il sig. -OMISSIS- ha impugnato il suindicato provvedimento e ne ha chiesto l’annullamento – previa sospensione – sostenendo in sintesi che:
- la p.a. avrebbe adottato il provvedimento gravato omettendo di considerare che lo stesso – in quanto nonno di un cittadino italiano – doveva considerarsi un « soggetto inespellibile » ai sensi dell’art. 19, d.lgs. n. 286/1998;
- la p.a. avrebbe dovuto attivarsi per concedergli un permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. c, d.lgs. n. 286/1998, senza che a ciò fossero ostative le vicende per cui lo stesso era stato sottoposto a processo e/o condannato.
3. In data 25 febbraio 2023 l’amministrazione resistente si è costituita in giudizio e – a mezzo di una documentata relazione – ha insistito per il rigetto delle domande di parte ricorrente, sottolineando che successivamente all’emissione del decreto di rifiuto gravato il ricorrente « in data 8 novembre 2021 [era] stato di nuovo tratto in arresto in flagranza di reato in quanto alla guida di furgone dopo aver cagionato un sinistro stradale tamponava, inveiva e colpiva con pugni al volto un utente della strada ».
4. Con ordinanza Tar Lazio, I- ter , 2 marzo 2023, n. 1298 questo Tribunale ha rigettato la domanda cautelare avanzata dal sig. -OMISSIS- evidenziando che « il ricorrente non ha dimostrato, né in sede procedimentale, né nella presente sede processuale, il possesso del requisito della residenza e dello svolgimento di regolare attività lavorativa »; che « i plurimi precedenti penali ed amministrativi denotano una personalità potenzialmente pericolosa per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, senza peraltro che il ricorrente abbia rappresentato l’esistenza di legami familiari idonei a fondare una valutazione comparativa da parte dell’amministrazione »; e che « i profili attinenti alla possibile espulsione del ricorrente rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario e potranno essere fatti valere, dinanzi a quel giudice, in caso di esecuzione del provvedimento di espulsione ».
5. All’udienza straordinaria del 23 gennaio 2026 – osservato il mancato svolgimento di ulteriori difese tanto da parte del ricorrente quanto da parte della p.a. – il ricorso è stato trattenuto in decisione.
6. Il ricorso è infondato e va respinto.
7. Per un verso, infatti, deve notarsi che il provvedimento impugnato è stato adottato dalla p.a. sulla base di una pluralità di motivazioni (la mancanza di documentazione relativa alla residenza dell’odierno ricorrente e alla sua condizione lavorativa, nonché la sussistenza di plurimi e gravi elementi idonei a far ritenere il sig. -OMISSIS- una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato) in relazione alle quali il ricorrente non ha svolto alcuna contestazione (e la cui fondatezza appare confermata da quanto dedotto dalla p.a. – e non contestato dal ricorrente – sulle vicende che hanno interessato parte ricorrente dopo la proposizione del gravame).
8. Per altro verso, non può apprezzarsi come fondata la tesi sostenuta dal ricorrente secondo cui l’illegittimità del diniego discenderebbe dal fatto che lo stesso sarebbe un soggetto non espellibile ex art. 19, comma 2, lett. c) d.lgs. n. 286/1998 in relazione al quale la p.a. resistente (non avrebbe potuto limitarsi ad adottare il diniego ma) avrebbe dovuto attivarsi per il riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi familiari, tenuto conto che:
- l’art. 19, comma 2, lett. c) d.lgs. n. 286/1998 invocato dal ricorrente prevede che « non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1 … degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana »;
- il ricorrente non ha dato prova (né in sede procedimentale, né in sede processuale) di essere convivente con il nipote;
- in ogni caso, la circostanza che l’art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286/1999 escluda espressamente – attraverso il richiamo all’art. 13, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 286/1999 – che il divieto assoluto di espulsione dallo stesso stabilito possa operare quando lo straniero è un pericolo « per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato » appare muovere nel senso di ritenere che nel caso di specie – a fronte di un soggetto resosi protagonista nel tempo di numerose condotte di reato che non aveva dedotto alla p.a. l’esistenza di alcun rapporto familiare così intenso e meritevole di tutela (nel suo concreto dispiegarsi, v. Cass. Civ. I, 18 dicembre 2025, n. 33146) da poter giustificare la sua permanenza in Italia nonostante i profili di pericolosità riscontrabili nelle sue condotte – non possa affermarsi (come invece pare sostenere il ricorrente) che la p.a. avrebbe avuto il dovere di provvedere automaticamente alla conversione del procedimento ai fini della concessione di un permesso di soggiorno per motivi familiari.
9. Per tutte le ragioni sopra illustrate, il ricorso è infondato e va respinto.
10. Le spese processuali – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’amministrazione resistente nella misura di € 1.500,00 oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA NT, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario
NO PP FA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NO PP FA | RA NT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.