Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 12/05/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA composto dai Magistrati
DOTT. Riccardo Di Pasquale PRESIDENTE
DOTT. ssa Eleonora Ramacciotti GIUDICE rel.
DOTT. ssa Carolina Clò GIUDICE pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6251 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa da:
- Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA DANTE ALIGHIERI N. 1 41014
CASTELLARANO, presso lo studio dell'avv. RAVAZZINI VALERIO, rappresentato e difeso dall'avv. RAVAZZINI VALERIO
RICORRENTE nei confronti di
- Cod. Fisc. , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in VIA ADDA N. 50/L 41049 SASSUOLO, presso lo studio dell'avv. GHIZZONI MONIA, rappresentata e difesa dall'avv. GHIZZONI MONIA
RESISTENTE
1
Conclusioni delle parti
Come da udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio civile a Castelvetro di Modena il
16.04.2016 e dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso del 27.12.2024 il sig. ha chiesto la Parte_1
separazione dalla moglie e, ai sensi dell'art. 473-bis. 49 c.p.c., ha inoltre proposto contestuale domanda di scioglimento del matrimonio, da accogliere non appena soddisfatti i relativi presupposti di legge.
Nel giudizio così radicato si è costituita la moglie, concordando con la domanda di separazione (così come con quella successiva di scioglimento del matrimonio), ma domandando l'addebito della separazione al marito nonché la corresponsione di un assegno di mantenimento e,
successivamente, divorzile di €. 300 mensili.
All'udienza del 7.05.2025, udita la discussione orale dei Difensori delle parti, sono state respinte, poiché irrilevanti, le rispettive richieste di prova e,
fatte loro precisare le conclusioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473-bis.22, ultimo comma, c.p.c.
2 La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata,
ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dal fallimento del tentativo di conciliazione, che dal tenore degli atti difensivi anche della parte resistente,
che riconosce l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale, ed anche sulla base del comportamento mantenuto - antecedentemente all'incardinarsi del presente procedimento – dalle parti che addivenivano alla concorde decisione di porre termine alla convivenza coniugale.
E' infondata la domanda di addebito della separazione formulata dalla resistente che non ha fornito piena prova che il marito abbia tenuto condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio aventi efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale.
A sostegno della domanda di addebito la sig.ra ha posto una serie CP_1
di condotte, protrattesi nel tempo, di abusi e maltrattamenti psicologici ai propri danni;
in particolare secondo la ricostruzione della sig.ra , il CP_1
l'ha sempre apostrofata come una “serva” “mantenuta”, Parte_1
accusandola di avere sperperato tutti i suoi risparmi;
le ha imputato il proprio problema di impotenza;
l'ha più volte percossa con schiaffi e spintoni;
spesso rientrava ubriaco e sporco di urina al punto che anche i figli della avevano dovuto aiutarlo per coricarsi e pulirlo;
in data CP_1
19.06.2023 la figlia della ha rinvenuto la madre svenuta sul divano CP_1
a causa di un attacco di ansia avvenuto a seguito delle pretese del
3 e delle offese dallo stesso ricevute;
in data 10.05.2023 per futili Parte_1
motivi il ha spinto la moglie giù dalle scale della loro Parte_1
abitazione, provocandole un trauma all'emitorace destro ed un trauma all'arto inferiore destro con ferita alla caviglia;
in altra occasione in preda ai fumi dell'alcool ha urinato nel lavandino della cucina, bagnando dappertutto;
invitato a tenere un atteggiamento più civile e rispettoso, ha reagito aggredendo e scagliandosi contro la moglie e solo l'intervento deciso del figlio ha impedito che il aggredisse fisicamente Per_1 Parte_1
la moglie;
in quella occasione ha minacciato la stessa con le seguenti parole
“do fuoco a te e alla macchina”; in data 17.07.2023 è rientrato visibilmente ubriaco ed ha iniziato ad inveire contro la e la figlia, tanto da CP_1
provocare alla moglie uno stato di agitazione;
in data 28.07.2023 il ha inveito contro la moglie con le seguenti frasi pronunciate Parte_1
avanti i figli della stessa , morta di fame”. Per_2
Nondimeno, nonostante il racconto si configuri come dettagliato, dalla sentenza penale di “non luogo a procedere perché il fatto non sussiste”
emessa in seno al procedimento instaurato nei confronti del Parte_1
per maltrattamenti e lesioni (cfr. sentenza n. 643/2024 del Tribunale di
Reggio Emilia) si evince la scarsa attendibilità della versione dei fatti fornita dalla sig.ra , dovendo ritenersi maggiormente verosimile che le CP_1
condotte del ricorrente si inserissero in un clima conflittuale ed in un rapporto coniugale già del tutto compromesso nel quale entrambe le parti
4 hanno assunto comportamenti aggressivi e scorretti (in sede penale è
emerso, infatti che la donna avrebbe tentato di convincere un teste a rendere dichiarazioni a lei favorevoli).
Giova al riguardo riportare un passo della motivazione della sentenza penale secondo cui:“alla stregua delle considerazioni svolte pare davvero arduo, già
in questa sede, potere formulare un giudizio di affidabilità dichiarativa alla persona offesa, il cui racconto risulta, al di là di una apparente precisione,
frutto di una artificiosa costruzione fondata su un evidente rancore nutrito nei confronti del marito, ed emergente altresì dalle testimonianze rese dalle persone informate sui fatti, una addirittura, contattata dalla donna per ottenerne una testimonianza a lei favorevole, seppur non corrispondente alla verità.
Dal complesso delle testimonianze acquisite nel corso delle indagini, più che condotte maltrattanti asseritamente tenute dall'imputato nei confronti della donna, emerge un clima familiare caratterizzato da una reciproca conflittualità e mai sfociato - al di là di discutibili comportamenti - in prevaricazioni de ulla moglie e sui figli ma, semmai, in Parte_1
comportamenti ostili tenuti dalla donna nei confronti del marito.
Il palese interesse della persona offesa ad ottenere una soddisfazione economica delle proprie ragioni dapprima in sede civile e poi in sede penale, completa il quadro che conduce ad un giudizio di inaffidabilità
5 dichiarativa della donna, anche con riguardo all'episodio oggetto della contestazione sub b)..” (cfr. doc. 84 parte ricorrente).
E' noto che “la valutazione del giudice penale, il quale — all'esito dell'indagine diretta ad accertare l'elemento psicologico del reato di maltrattamenti — escluda l'illecito, per avere la pretesa vittima tenuto comportamenti reattivi analoghi a quelli dell'imputato, configura non già l'accertamento di fatti storici ma una valutazione dei fatti accertati, e quindi non preclude al giudice civile, che sugli stessi fatti sia chiamato a pronunciarsi in sede di separazione personale tra coniugi, di apprezzarli diversamente ai fini dell'addebito attribuendo ad essi autonoma rilevanza causale” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 12/07/2023, n. 19808).
Nel caso di specie, tuttavia, non ricorrono i presupposti per un diverso giudizio stante il risultato dell'istruttoria espletata in sede penale e le discordanze emerse tra le dichiarazioni della persona offesa e quelle degli unici testi oculari, ovvero i figli della sig.ra , chiamati anche in CP_1
questa sede a riferire sulle medesime circostanze.
La domanda di addebito della separazione va dunque, per tali ragioni,
rigettata.
In assenza di figli l'unica ulteriore questione controversa resta quella relativa all'importo dell'assegno di mantenimento da porre a carico del marito in favore della moglie.
6 E' pacifico infatti che, quantomeno in costanza di matrimonio, vi fosse una notevole sperequazione reddituale tra le parti e che la abbia CP_1
diritto a percepire un assegno perequativo che le consenta di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello esistente prima della separazione, che la stessa non è in grado di condurre con i soli redditi propri.
Nel corso del giudizio è, in particolare emerso che, se durante il matrimonio la convenuta non svolgeva sostanzialmente alcuna attività, a seguito della separazione si è attivata iniziando a svolgere la professione di psicologa, con un reddito lordo annuo di circa 23000 euro ed entrate medie nette mensili di circa 1300-1500 euro (cfr. dichiarazioni di cui al verbale di udienza del
7.05.2025).
Quanto al attualmente egli lavora come autotrasportatore con Parte_1
entrate nette mensili che si aggirano intorno agli €. 2100,00 (cfr. buste paga in atti).
Fino a poco tempo fa ha svolto anche, unitamente al lavoro dipendente,
un'attività in proprio quale artigiano che ora ha cessato e dalle dichiarazioni dei redditi dell'anno 2024 (anno d'imposta 2023) emergono redditi di circa
42000 euro netti annui;
corrisponde un canone di locazione di €. 500
mensili (cfr. contratto di locazione).
7 Dalla vendita della casa ex coniugale le parti hanno ricavato somme differenti (la ha percepito €. 139000 ed il circa CP_1 Parte_1
60000 euro, mentre le restanti somme sono servite ad estinguere il mutuo).
Ciò posto, in ragione della situazione sopra descritta e della sperequazione reddituale sussistente durante il matrimonio (durato circa 7 anni), si stima equo, per questa fase, disporre un contributo al mantenimento a carico del marito in favore della moglie di €. 150 mensili, rivalutabili ISTAT, fermo restando che i presupposti per l'assegno di divorzio sono differenti e che dovranno essere oggetto di vaglio nel prosieguo del giudizio.
La causa viene rimessa in istruttoria con separata ordinanza per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, con la quale si provvederà anche a regolare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, non definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
- Pronunzia la separazione personale fra i coniugi
[...]
nato a [...] in data [...], Parte_1
e , nata a [...] il giorno Controparte_1
07/02/1970, unitisi in matrimonio a CASTELVETRO DI
MODENA (MO) in data 16/04/2016 con atto trascritto nel
Registro dello Stato Civile del Comune di CASTELVETRO DI
MODENA (MO) dell'anno 2016, parte I, atto numero 6;
8 - Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- Rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da
; Controparte_1
- Pone a carico di un contributo al Parte_1
mantenimento della moglie di €. 150 mensili, rivalutabili ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese;
- Rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
- Spese al definitivo.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile in data 07/05/2025.
Il Giudice estensore
Eleonora Ramacciotti Il Presidente
Riccardo Di Pasquale
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